sabato 29 ottobre 2011

Costituzione di parte civile del Comune di Roma nei procedimenti giudiziari relativi a violenza sulle donne

Iniziamo con questo numero la pubblicazione di atti normativi di interesse generale emanati dal Comune di Roma ed, eventualmente, da altri enti locali che ne ritenessero opportuna la pubblicazione. L’argomento di esordio è di notevole attualità.
La sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. III, n. 38835/2008 ha affermato che anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di autodeterminazione sessuale è configurabile, in capo al Sindaco del Comune nel cui territorio è stato commesso l’abuso, la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicché questi è legittimato a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale. Il Comune di Roma, in forza di tale decisione, ha adottato i provvedimenti sotto interamente riportati: la deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2009 con cui il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta Comunale, all’Avvocatura Comunale e agli Uffici dell’Amministrazione di valutare le fattispecie in cui operare la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi a violenza sulle donne; l’ordine del giorno n. 10 approvato nella medesima seduta dal Consiglio Comunale che impegna il Sindaco di Roma ad istituire una commissione tecnica avente lo scopo di predisporre predisporre un atto di indirizzo in tema di costituzione di parte civile dell’Amministrazione capitolina nei procedimenti giudiziari in
parola; l’ordinanza n. 57 del 26 marzo 2009 con la quale il Sindaco di Roma istituisce tale commissione.
Dott. Fabrizio Giulimondi

Deliberazione n. 8
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 7 dell’anno 2009
Seduta Pubblica del 29 gennaio 2009


(omissis)

Costituzione di parte civile del Comune di Roma nei procedimenti giudiziari relativi a violenza sulle donne Premesso che la violenza di genere, perpetrata con soprusi fisici, sessuali, psicologici ed economici, è stata riconosciuta in Italia, come in molti Paesi occidentali, una violazione del diritto all’integrità fisica e psicologica della donna; Che i diritti fondamentali delle donne fanno parte inalienabilmente, integralmente ed indissociabilmente dei diritti universali della
persona e qualsiasi atto di violenza rivolto contro il sesso femminile costituisce uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in condizioni di inferiorità rispetto agli uomini impedendo la loro piena emancipazione ed ostacolando la loro partecipazione alla società e al mercato del lavoro; Che, per arginare il fenomeno, sono stati emanati, in ambito
internazionale, una serie di provvedimenti per prevenire ed eliminare tale violenza sulla base degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani ed in particolare dei diritti delle donne — Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei diritti umani — tra i quali particolare rilievo assumono:
- la Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985 ed il Protocollo opzionale ratificato il 22 dicembre 2000;
- la «Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne» redatta dall’ONU nel 1993 che per la prima volta ha definito in modo ampio la violenza contro le donne come «qualunque
atto che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata»;
- la Risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 con la quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali
e le organizzazioni non governative (ONG) a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per l’eliminazione dei pregiudizi, delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che
siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati;
- la Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 58/147 del 19 febbraio 2004 sull’eliminazione della violenza domestica contro le donne;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa per combattere la violenza contro le donne e per la lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005;
Che, in ambito europeo, la violenza contro le donne e la tratta di esseri umani è diventata, in modo crescente, una priorità nell’agenda politica dell’Unione Europea, che ha sollecitato gli Stati
membri ad adottare misure adeguate in materia di violenza alle donne nelle rispettive legislazioni nazionali; Che la Costituzione Italiana ha sancito il principio di uguaglianza
di genere riconoscendo la pari dignità sociale e stessi diritti davanti alla legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (artt. 4 e 37), l’uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio (art. 29); Che lo Stato Italiano, in accordo con gli obblighi assunti a livello internazionale, europeo e nazionale, ha adottato una serie di misure
legislative tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne instaurando una protezione giuridica dei loro diritti ed una effettiva protezione da ogni atto discriminatorio attraverso:
- la legge n. 66/1996 che ha classificato il reato di violenza sessuale come crimine contro la persona mutando così la qualificazione della normativa precedente che lo definiva solamente «reato contro la morale»;
- la legge n. 269/1998 che contiene le norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di minori, che nella maggior parte dei casi sono di sesso femminile;
- la legge n. 154/2001 che ha aperto una nuova prospettiva di tutela verso la persona convivente che subisce abusi, riconoscendo l’applicazione di misure cautelari, come l’allontanamento dalla casa familiare di chi compie abusi anche in caso di convivenza di fatto; Che il Comune di Roma ha nel proprio Statuto (articolo 2 comma 5) dato specifica e particolare priorità alle politiche volte al riconoscimento e alla promozione dello «sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile sviluppando ed esercitando le politiche attive per l’occupazione, le attività di formazione professionale e favorendo le iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro », sancendo altresì la volontà del Comune stesso di assumere quale proprio compito statutario la garanzia della sicurezza e della dignità dei cittadini con particolare riferimento ai giovani e alle donne; Che al punto e) del comma 2 dell’articolo 4 lo stesso Statuto recita: «che il Comune adotta piani di azione positivi finalizzati, tra
l’altro, ad adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle situazioni di molestie sessuali», sancendo con ciò l’importanza che riveste l’adozione di un codice di comportamento volto a garantire le pari opportunità tra uomini e donne; Che per l’attuazione delle citate previsioni statutarie è stato costituito un apposito Ufficio, avente il compito di assumere iniziative concrete tendenti a perseguire l’obiettivo di contrastare fenomeni
d’aggressione alla realtà femminile con l’istituzione di Centri Comunali di accoglienza per donne vittime di violenza; Che inoltre sono state investite risorse economiche per favorire una
cultura di genere autonoma con l’affidamento di un immobile a un Consorzio di Associazioni Femministe e Femminili (deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 24 settembre 2001) e con l’istituzione di Centri Comunali di accoglienza per donne vittime di violenza; Che così facendo il Comune di Roma ha normativamente trasformato interessi generici e diffusi di cittadini e cittadine, in propri interessi specifici e in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni
e dei suoi compiti istituzionali; Che anche per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle
norme poste a tutela della libertà di determinazione della donna è configurabile in capo al Comune (che, per rispetto al territorio in cui il fatto è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri scopi, primari e autonomi) la titolarità di un
diritto soggettivo e di un danno risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicché esso è legittimato alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all’offesa, diretta e immediata, dello scopo sociale;
Che conseguentemente ogni abuso sessuale lede non solo la libertà morale e fisica della donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni,
avendo il Comune stesso posto la tutela di quel bene giuridico come proprio obiettivo primario; Che è inoltre, in ogni caso di violenza e abuso sulle donne, configurabile un danno morale arrecato al Comune per la lesione dell’interesse perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione
della donna e la pacifica convivenza nell’ambito comunale, beni sociali statutariamente individuati come oggetto specifico di tutela; Che quanto sopra è stato solennemente riconosciuto dalla Corte
Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, nell’udienza pubblica del 19 giugno 2008 con l’emissione della sentenza n. 1563, repertorio n. 38835/2008; Che in data 27 gennaio 2009 il Capo dell’Avvocatura ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000, parere favorevole all’impianto tecnico-giuridico di cui alla proposta di deliberazione in oggetto Il Capo dell’Avvocatura P. Bonanni
Visto l’articolo 34 dello Statuto del Comune di Roma;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 182/2001;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emenda - mento approvato;

Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE delibera, per i motivi espressi in narrativa, di dare mandato alla Giunta Comunale, all’Avvocatura Comunale e agli Uffici dell’Amministra - zione di procedere alla valutazione concreta circa la fattispecie in cui operare la costituzione di parte civile per i reati di violenza sessuale e di predisporre gli atti necessari per costituire il Comune di Roma nei
procedimenti giudiziari per fatti accaduti sul territorio comunale, con la rappresentanza e difesa dell’Avvocatura Comunale, valutando se necessario che le Associazioni operanti in materia, nell’ambito cittadino, possono sostenere giudizialmente il Comune di Roma.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 43 voti favorevoli.
(omissis)

1 commento:

  1. Gentile Dott. Fabrizio Giulimondi, le scrivo per chiederle se il Comune di Roma abbia mai dato seguito alla delibera di cui parla nel post.
    Cordiali saluti
    Riccardo Evangelista

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