lunedì 14 novembre 2011

Sovrano Militare Ordine di Malta: soggettività di diritto internazionale ed esenzione dalla giurisdizione civile italiana

In questo scritto si vogliono illustrare le due correnti di pensiero che si sono confrontate in questo ultimo decennio riguardo la problematica afferente la presenza o il difetto di giu­risdizione civile circa gli atti adottati dal Supremo Ordine di Malta (che da adesso In poi Indicheremo SMOM) e dall'Associa­zione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta (che da adesso in poi sarà Individuata ACISMOM).

L'attenzione di chi scrive sarà posta quindi su aspetti di diritto internazionale con risvolti nell'ordinamento giuridico interno di natura processual-civilistica (1).

Prima di affrontare questa questione, per meglio far compren­dere al lettore la realtà rappresentata dall'Ordine di Malta, non si può non procedere ad un excursus, seppur breve, a livello storico.

Gli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme fu un ordine fondato nel 1113 in Palestina da Gerard Tenque per servire e difendere un ospedale di Gerusalemme sotto la Protezione dl S. Giovanni Battista. Sottoposti alla regola di S. Agostino, gli Ospe­dalieri si trasformarono in un ordine militare intorno al 1140. Dopo la caduta di Acri, gli Ospedalieri si rifugiarono a Cipro' (1291), poi conquistarono l'isola di Rodi nel 1309 ed essa per due secoli fu il centro della loro attività (da cui Il loro nome cavalieri di Rodi

Scacciati da Rodi per opera di Salomone II nel 1522, nel 1530 ottennero da Carlo IV l'isola di Malta e furono da allora cono­sciuti con il nome di cavalieri di Malta

Essi continuarono là loro lotta contro i Turchi e contribuirono in modo decisivo alla vittoria di Lepanto (1571).

L'ordine, governato da un Gran Maestro, risiedette a Malta fino al '1798.

Delineata la storia dello SMOM, possiamo passare finalmente ad affrontare il tema propostoci.

La giurisprudenza di legittimità, antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1992 (2), si è alternata fra una posizione di riconoscimento della giurisdizio­ne italiana circa le controversie di natura civilistica involgenti il SMOM e l'assenza dl essa (3): questo dibattito non poteva non essere condizionato dalla discussione circa l'esistenza o meno delld statua dl soggetto di diritto internazionale dell'ente di cui si tratta.

La prima corrente di pensiero giurisprudenziale si basa su un principio che potrebbe essere qualificato a dir poco stravagante: la rinuncia anche tacita della immunità dalla giurisdizione.

La seconda linea dl opinione - che tra Feltro si basa su casi identici a quelli trattati dalle sentenze contrarie, ossia sulle con­venzioni sanitarie concluse dall'ACISMOM con le regioni - ha ritenuto che andasse de plano il riconoscimento dell'immunità dalla giurisdizione italiana per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti fra il SM0111,ovvero PACESMOM e un altro soggetto, in tutte le ipotesi in cui si vertesse in materia inerente l'esplicazione dei fini istituzionali e pubblicistici dei predetti enti.

A rafforzare tale tesi sopraggiunge l'esistenza di tribunali dell'Ordine con sede in Roma e che pronunciano sentenze deli­babili dall'Autorità Giudiziaria italiana.

La sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione ha confermato la linea della giurisdizionalista degli atti posti In essere dagli organi in parole.

Parte della Dottrina ha gioito dinanzi ad una presa di posizione cosi netta ed autorevole.

Questa pronuncia considera che l'Ordine di Malta non svolge alcuna attività sanitaria e ospedaliera per la realizzazione dei suoi fini pubblici, ossia quella unica per la quale avrebbe titolo alle prerogative, alle immunità ed alle esenzioni tributarie (4). Per la pronuncia in argomento l'Ordine svolgerebbe • opere di misericordia ., ossia fini caritatevoli, distanti miglia da scopi propriamente sanitari.

Negare la realizzazione iute imperi' di attività sanitaria da parte dello SMOM, vuole significare negare otto secoli di storia dell'ente in parola che confermano l'esatto opposto. L'assistenza sanitaria ai pellegrini in Terra Santa fu la ragione della nascita stessa di tale ente internazionale.

La stessa giurisprudenza della Corte aveva in precedenza rei­teratamente riconosciuto come scopo precipuo dello SMOM quello sanitario. Già la sentenza del 1974 con cui la Cassazione (5) affrontò per la prima volta il problema della Immunità giuri­sdizionale dell'ACISMOM, ritenendola esistente, proclamò che

va subito rilevato che l'Ordine, accanto a quello religioso, ha lo scopo istituzionale e fondamentale dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera degli Infermi In tempo di pace ed in tempo di guerra, qualunque sia lo Stato di appartenenza (art. 2 della Carta costituzionale dell'Ordine), e tale fine è talmente caratte­rizzante da essere ricordato nella denominazione, che è quella appunto dl Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di Malta .Questa situazione è stata recepita nella giurisprudenza di legittimità sureaasiva (6).

Come già messo in rilievo, alcuni autori (7) contrari al ricono­scimento di immunità e prerogative speciali allo SMOM e ACISMOM, accolsero favorevolmente il rientro del regime degli atti emanati da queste strutture nel seno della giurisdizione Italiana.

La Dottrina contraria all'innalzamento dell'Ordine a dignità dl diritto internazionale, anche limitatamente alla esplicazione di attività particolari, ritiene che esso non realizzi fini pubblici nell'ambito di un proprio ordinamento autonomo ed originario.

Un elemento spinge alcuni Autori a ritenere ciò: l'assenza di un territorio su cui esercitare il proprio Governo.

L'Ordine pertanto sarebbe un ente di diritto italiano in tutto e per tutto soggetto all'Autorità italiana, con la quale opera In base a convenzioni al sensi dell'art. 41 L. 23 dicembre 1978, n, 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale), dietro compenso come qualsivoglia altro soggetto privato.

In realtà la tesi delta necessaria esistenza dell'elemento terri­toriale come condirlo sine qua non della soggettività di diritto internazionale può essere considerata obsoleta, come ritiene Gazzoni (8).

Il collegamento con il territorio ricopre una valenza storica, alla luce del fatto - conte già sopra illustrato - che ile Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano dl Malta prima ha governato su Rodi e poi, sino alla fine del Settecento, su Malta.

Inoltre esiste anche un'altra realtà politico-giuridica che può essere presa in considerazione anche per gli enti di cui 'si discute applicando analogicamente i principi che ad essa si rife­riscono.

L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), priva di un territorio assolutamente indipendente dall'azione di governo israeliana, gode dl una soggettività di diritto internazio­nale limitata allo scopo • di discutere, su basi dl perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed. i tempi dell'autodetermina• rione del popolo da essa politicamente controllato, in applica­zione del principio dl autodeterminazione dei popoli ritenuto principio di carattere cogente • (9).

Quanto affermato per l'OLP può essere applicato anche per l'Ordine di Malta..

Anch'esso difatti gode di una soggettività limitata alla esplica-rione di funzioni pubblicistiche di natura sanitaria ed ospedalie­ra

OLI' e SMOM, seppur nella diametrale differenza di scopi, possono essere entrambi considerati soggetti di diritto interna. zionale a guarentigie limitate dagli scopi che perseguono.

In aggiunta a quanto affermato, si può ben dire che la stessa sentenza del 1992, particolarmente decantata da parte dl alcuni Autori, pur affermando la giurisdizione italiana (10), non ha affatto disconosciuto la qualificazione dell'ACISMOM come ente di diritto melitense, pur se in concreto ha denegato l'immunità con riguardo ad una vasta area dl attività dell'ente stesso. Il problema dell'appartenenza alla comunità internazionale è un problema qualitativo, che non può di certo essere condizionato dal più o meno ristretto ambito entro il quale l'attività fute imperil è riconosciuta e, quindi, l'immunità giurisdizionale può operare (Continua)

Dott. Prof, Fabrizio Giulimondi

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