lunedì 14 maggio 2012

BANCA DATI

Economia Cristiana



L’art. 20 del decreto legge del 9 febbraio 2012 n. 5– convertito nella legge del 4 aprile 2012 n. 35- istituisce presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, oggi ANAC) a far data dal 1 gennaio 2013, la Banca Dati nazionale dei contatti pubblici, nella quale saranno inseriti tutti i dati relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei soggetti che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica.
Invero l’art. 15 ter della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto legge (c.d. Milleproroghe) 30 dicembre 2013, n.150 ha prorogato il termine dal 1 gennaio 2013 al 1 luglio 2014:
"15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta.". 
 Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193 riguardante il “Regolamento per le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ai sensi del Codice antimafia”, che è entrato in vigore lo scorso  22 gennaio 2015. Il Regolamento finalmente disciplina a livello funzionale ed operativo la Banca Dati in esame,  resa completamente accessibile dalle  Prefetture italiane, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dagli Uffici di Polizia. Le operazioni di verifica dei tentativi di infiltrazione mafiosa o delle cause di decadenza, sospensione e divieto di partecipazione agli appalti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti  - previa acquisizione delle credenziali di autenticazione rilasciate dalle Prefetture territorialmente  competente -  saranno pertanto maggiormente agevoli e celeri.
La definitiva attivazione della Banca dati dovrà avvenire entro e non oltre il 7 gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011.
La Banca Dati era già stata prevista dal codice della amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) a seguito della novella recata dall’art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
Il sistema rappresenta l’unico strumento attraverso il quale le stazioni uniche appaltanti possono verificare il possesso dei requisiti dei soggetti che partecipano alle selezioni pubbliche per l’affidamento di tutti i contratti pubblici: il comma 3 dell’art. 20 afferma, infatti, che il possesso dei requisiti sia verificato esclusivamente tramite la Banca Dati .
V’è, pertanto, un obbligo di comunicazione relativo ai requisiti delle imprese, sia di ordine tecnico- organizzativo che economico-finanziario, all’ANAC  secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della AVCP/ANAC riportate sotto nelle “Note di Aggiornamento”.
Inoltre, i dati, ed evidentemente anche la documentazione, dovranno essere progressivamente integrati in modo da garantire un costante aggiornamento della banca dati.
L’ulteriore dato significativo è che, riguardo le informazioni che vengono scambiate a fini istituzionali fra la neonata Banca e quelle unitarie delle amministrazioni pubbliche, istituite ai fini del monitoraggio dei conti pubblici in forza del d.lgs. 196/2009, non si applica la norma relativa al segreto d’ufficio per i dipendenti dell’Autorità, che sono normalmente ad esso tenuti per quanto concerne le notizie conosciute sugli operatori economici nell’esercizio dei propri compiti istituzionali.
La disposizione intende semplificare e ridurre, altresì, gli oneri che i soggetti partecipanti alle pubbliche gare devono sopportare per dimostrare il possesso dei requisiti per potersi aggiudicare contratti pubblici.
Anche le stesse stazioni appaltanti dovrebbero vedere il loro compito significativamente semplificato, in quanto non saranno più costrette ad esaminare la poderosa documentazione allegata alle offerte dei partecipanti, ma si potranno rivolgere direttamente alla Banca Dati della ANAC., che classificherà in modo omogeneo i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei medesimi.
La principale criticità è costituita dai costi che l’ANAC dovrà affrontare con la Banca, determinando fatalmente la sua organizzazione e messa a sistema la lievitazione di risorse di natura economica, materiale ed umana.
Pertanto, l’attuazione così come prevista dal comma 4 dell’art. 20 “a invarianza di costi” appare di difficile realizzazione pratica.


Prof. Fabrizio Giulimondi

Nota di aggiornamento

Deliberazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.       111 del      20 dicembre 2012, modificata in data 8 maggio 2013      e 5 giugno 2013 

Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

                  IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito “Codice”), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito denominata “Autorità”;
VISTO l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice che prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP;
VISTO l’articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice che stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito “Regolamento”);
VISTO l’art. 6-bis, comma 2, del predetto Codice, in base al quale l’Autorità stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i soggetti pubblici e privati e gli operatori economici che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di partecipazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera;
CONSIDERATO che il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondata sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal DPR 445/2000;
CONSIDERATO che è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti;
SENTITI i principali soggetti interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti nel corso delle audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;
ACQUISITI in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto 2013 i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali;

DELIBERA

Art.1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intende per:BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
OE, Operatore Economico;AVCPASS, l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
SIMOG, il Sistema Monitoraggio Gare;
CIG, il Codice Identificativo Gara;
PASSOE, il documento che attesta che l’OE può essere verificato tramite AVCPASS;
PEC, la Posta elettronica certificata.

Articolo2
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:
individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
2. Il sistema AVCPASS consente:
alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.
3. Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di fidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
4. In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Articolo 3
(Termini e regole tecniche di accesso al servizio)
1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.
2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).
bis I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

Articolo 4
(Modalità operative)
Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico.
Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.
Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.
Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.
Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.
La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

Articolo 5

(Documentazione a comprova dei requisiti generali)

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:
Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico alert la presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio accessibile dal portale AVCP.

3. Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000.

Articolo 6
(Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario)
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:
Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
Documenti forniti dagli Operatori Economici.
2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a)includono:
Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b) include:
le Attestazioni SOA;
i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;
certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
4. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

Articolo 7
(Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti)
Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.
I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.
Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.
In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui all’art. 6, comma 1, punto a).

Articolo 8
/Protezione dei dati personali e misure di sicurezza)
L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.
La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al sistema AVCPASS, tratta i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.
L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.
Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure:
il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati.
Il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.
L’accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa parola chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della password.
Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali.
Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti autorizzati per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi nell’ambito delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i dati non sono più residenti sul sistema.
Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.
AVCPASS adotta modalità sicure per l’interazione con gli Enti Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli accessi a fini di sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti Certificanti evidenza dell’utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di documentazione.
È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.
L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul sistema AVCpass, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
L’Autorità informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.
AVCPASS è implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l’identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l’utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale.
Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una persona fisica.
L’autenticazione deve essere basata su dispositivi o credenziali; queste ultime sono composte dall’identificativo dell’utente e dalla relativa componente riservata (parola d’ordine o password) per la cui costruzione sono adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano utilizzati dispositivi di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente custodia.
La password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l’identificazione, deve essere modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 90 giorni e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.
Le password devono rispondere a idonei requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi).
Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione.
Nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).
Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei mesi.

Articolo 9
(Norme transitorie)
1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
3. In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.
4. In relazione a quanto previsto all’art. 3, comma 2, qualora a causa di esigenze organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente impossibilitate a dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma, ferma restando l’opportunità dell’uso di tali strumenti e vista la data di entrata in vigore del regime di obbligatorietà di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è possibile, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica ordinaria. In questo caso, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale dell’Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:
garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate in via transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;
fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della presente Deliberazione nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.
La documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della relativa tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova deliberazione. Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i profili di competenza, al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



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