giovedì 10 maggio 2012

IL CAMBIO DI RESIDENZA FINALMENTE HA EFFICACIA IMMEDIATA


 Economia Cristiana

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) è il terzo dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo Monti dopo il “Salva Italia”( d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) e il “Semplifica Italia”( d.l. 24 gennaio 2012, n. 1).

Il decreto “Semplifica Italia” è stato convertito nella  legge n. 35 del 4 aprile 2012..

Il d.l. 5/2012 si pone lo scopo di semplificare la vita dei cittadini, riducendo sensibilmente le squamosità burocratiche frapposte fra questi ultimi  e la realizzazione delle loro richieste. Affrontiamo subito un tema concreto di interesse generale: il cambio di residenza.

 Il decreto all’art. 5  consente l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale.  Le dichiarazioni anagrafiche attinenti il trasferimento di residenza all’estero, la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, o i mutamenti intervenuti al loro interno,  nonché il cambiamento  di abitazione,  sono rese nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.(XX)

Le  autodichiarazioni debbono contenere  obbligatoriamente il  richiamo alle sanzioni previste dalla normativa:  le dichiarazioni sostitutive mendaci, rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe, oppure inviate anche per il tramite del fax o in via telematica, sono sanzionabili amministrativamente con la decadenza dal beneficio conseguito con la falsa dichiarazione, oltre -  ovviamente – in sede penale.

L’ufficiale di anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni per effettuare, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche, i cui effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione.

Vi è poi una interessante regola procedimentale, che dovrà essere  inserita nel regolamento previsto del decreto legge 5/2012, secondo cui, se nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata dal soggetto interessato non gli viene comunicato il preavviso di rigetto da parte dell’Ufficio anagrafico comunale, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato dal privato è considerato  conforme alla situazione di fatto esistente alla data della dichiarazione.

Tale regolamento  deve essere approvato dal Governo, su proposta del Ministro dell’Interno,  entro 90 giorni dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto in esame( Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , supplemento ordinario,  n. 27/L del 9 febbraio 2012, n. 33).

Scaduto il termine e il regolamento non è emanato, tutte le disposizioni di cui all’art. 5, inclusa quella sul cambio di residenza in tempo reale, acquistano immediata efficacia .


Prof. Fabrizio Giulimondi

 


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