venerdì 25 maggio 2018

FABRIZIO GIULIMONDI: "SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017, CORRETTIVO DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016)"


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La trasparenza è inversamente proporzionale alla corruzione: la trasparenza è uno dei più incisivi mezzi per contrastare il fenomeno della corruttela. Le nuove tecnologie telematiche ed elettroniche potenziano enormemente la trasparenza, oltre, in seno ai procedimenti amministrativi - a partire dalle procedure ad evidenza pubblica -  supportare gli imprenditori onesti, e nei processi civili, penali ed amministrativi   agevolare le parti processuali e ridurne i tempi di durata. non solo.  La semplificazione delle procedure con abbattimento e ridimensionamento di prescrizioni, obblighi, adempimenti, specie mel settore degli appalti pubblici, è il veicolo razionale per contrastare nel modo più efficace possibile gli inquinamenti malavitosi, fornendo agli operatori economici onesti la possibilità’ di accedere alle gare pubbliche, allontanando quelli corrotti e disonesti, creando un circuito virtuoso nella economia italiana.
Se la corruzione incide in termini di pil sul benessere degli italiani, l’attivarsi di un circuito virtuoso nel campo dei contratti pubblici porterà inevitabilmente ad un deciso incremento del reddito pro capite. La stessa pubblica amministrazione ne ha un grande vantaggio acquisendo beni prodotti, manufatti, servizi e forniture di alto livello qualitativo con un accettabile esborso di denaro pubblico.
 I vocaboli (e la conseguente loro operatività’) come trasparenza, digitalizzazione/telematizzazione-semplificazione sono i cardini per un efficientamento delle procedure ad evidenza pubblica, dei procedimenti e dei processi amministrativi (nonché di quelli civili, penali e tributari).
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) conduce innovazione nell’e-procurement pubblico sia per l’obbligo di digitalizzare le procedure di tutti i contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni, sia per una lunga serie di novità che riguardano l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione, acquisti. Il d.lgs 50/2016 disciplina tutti i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione. I criteri di fondo che le procedure devono rispettare: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
·        Contratti di sponsorizzazione: devono essere pubblicati sul sito web della stazione appaltante almeno 30 giorni prima, se di importo superiore a 40mila euro. Nel dettaglio, va pubblicato un avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, o si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
·        Progettazione dei lavori pubblici: l’uso di metodi e procedimenti elettronici può essere richiesto dalle stazioni appaltanti per nuove opere o lavori di recupero, riqualificazione, varianti. Questi strumenti elettronici, “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari” per “non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
·        Trasparenza: vanno pubblicati sul sito, nella sezione “amministrazione trasparente”, tutti gli atti di amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
Tutti gli atti sopracitati vanno pubblicati anche sul sito del ministero dei trasporti e sulla piattaforma ANAC (anche tramite i servizi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse).
·        Stazioni appaltanti: fra i requisiti premianti ai fini della qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.
Obbligo di comunicazioni elettroniche anche comunicazioni e scambio di informazioni per il processo di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, che dal 10 ottobre 2018 verrà esteso a tutte le stazioni appaltanti.
·        Procedure di affidamento: c’è l’obbligo di digitalizzarle interamente. la digitalizzazione avviene anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso art. 44 prevede anche la definizione di migliori pratiche (best practise) riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, individuazione dati rilevanti, raccolta, gestione ed elaborazione dati, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. 
·        Sistema dinamico di acquisizione: è un procedimento interamente elettronico, si utilizza per acquisti di uso corrente, è aperto per tutto il periodo di efficacia a tutti gli operatori economici che soddisfino i criteri di selezione. può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire.
·        Aste elettroniche: è uno strumento che, le stazioni appaltanti possono prevedere, strutturando l’asta come un procedimento elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Non sono ammesse aste elettroniche nel caso di aggiudicazione di lavori o prestazioni intellettuali, non classificabili in base a trattamento automatico. il ricorso all’asta elettronica va indicato nel bando di gara.
·        Cataloghi elettronici: quando sono previste comunicazioni elettroniche, le stazioni appaltanti possono chiedere di presentare le offerte sotto forma di catalogo elettronico (quindi, predisposto in base a specifiche procedure e formato).
·        Procedure telematiche di negoziazione: ci sono una serie di requisiti da rispettare, in materia di documento informatico e firma elettronica ma non solo, perché i sistemi digitali non alterino la parità di accesso agli operatori, non impediscano, limitino o distorcano la concorrenza. le regole tecniche sono stabilite dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la circolare n. 3 del dicembre 2016.

·        Decreto correttivo (d.lgs. 56/2017): sullo schema di decreto correttivo si era espressa, fra gli altri, la commissione speciale del consiglio di stato che, con un parere, ha evidenziato il permanere di molte criticità e sollevato importanti dubbi, soprattutto sotto il profilo metodologico del decision making process e dell’accuratezza delle proposte correttive formulate nel testo del decreto appena approvato.
Il decreto correttivo, peraltro già previsto dalla stessa legge delega 11/2016, si propone innanzitutto di correggere i numerosi errori e refusi presenti nel testo. Al contempo, il decreto correttivo dovrebbe soprattutto permettere di intervenire sulle norme a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione ex post dell’impatto della regolamentazione, per verificare se la riforma “annunciata” ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi e quali impatti concreti ha avuto nella prassi applicativa.
·        Trasparenza: gli obblighi di pubblicazione diventano più penetranti: all’elenco di “tutti gli atti” che devono essere oggetto di pubblicazione, relativi alla gara pubblica, alle programmazioni degli acquisti, e in generale alle procedure di affidamento, si aggiungono la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice (nel caso di gara all’offerta economicamente più vantaggiosa) e i curriculum dei componenti.
·        Ai fini del decorso del termine per il ricorso al tar avverso gli atti di ammissione o esclusione dei concorrenti dopo la “verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80”, nonché dei requisiti speciali, non è più sufficiente la pubblicazione, entro 2 giorni dalla data di adozione degli atti, sul sito istituzionale; occorre, altresì, una espressa comunicazione ai concorrenti di tali ammissioni/esclusioni, e soprattutto la concreta disponibilità di tali atti (e quindi della effettiva conoscenza delle motivazioni delle ammissioni/esclusioni che si intende contestare).
·        Ulteriore rilevante novità è costituita dall’obbligo di indicare sugli atti la data di pubblicazione sul profilo istituzionale dell’amministrazione (all’evidente fine di offrire certezza ai concorrenti in ordine alla possibilità effettiva di prendere visione di tali atti).
·        La novità più importante è tuttavia la seguente previsione: “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente” (ossia della stazione appaltante pubblica).
A parte, quindi, i bandi di gara, i cui effetti decorrono dalle pubblicazioni espressamente previste (Gazzetta Ufficiale e, in seguito, piattaforma digitale ANAC dei bandi, ancora non disponibile), per tutti gli altri atti relativi alle gare (come, ad esempio, la composizione della commissione, l’aggiudicazione definitiva, eventuali verbali di gara che dispongano l’esclusione ad esempio in seguito all’esame dell’offerta tecnica) la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale dovrà essere computata a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente.
·        Semplificazione per gli affidamenti diretti: sarà possibile un atto unico per l’affidamento per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 l’affidamento diretto può essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso requisiti). Prassi già diffusa per gli enti, l’atto “unico” per l’affidamento diretto trova quindi adesso anche un espresso riconoscimento legislativo: non sarà più necessario far precedere anche l’affidamento diretto da una apposita determina a contrarre, invece obbligatoria in tutti gli altri casi.
·       Protocollo di intesa DNA- PNA stipulato in data 13 novembre 2017 per un reciproco scambio di dati e informazioni per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione in chiave di contrasto al fenomeno della corruttela e delle infiltrazioni mafiose nelle procedure degli appalti, che costituisce una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare delle organizzazioni mafiose.
E’ finalizzato a prevedere la partecipazione della DNA in iniziative formative congiunte in favore di magistrati, del personale dipendente da ANAC o da altre amministrazioni pubbliche, o anche nei confronti di soggetti pubblici stranieri.
Per favorirne il rapido inserimento nella banca dati di cui la DNA dispone, ANAC comunicherà al momento dell’inserimento dell’annotazione nel casellario delle imprese gli operatori economici ed i soggetti coinvolti segnalati dalle DDA. Ove ne ravvisi la necessità per le proprie finalità istruttorie, ANAC potrà comunicare alla DNA i nominativi dei cd. whistleblower affinché, attraverso l’utilizzo delle banca dati di cui dispone, la DNA svolga gli opportuni accertamenti fornendo le possibili informazioni relative agli atti processuali ostensibili, così da consentire ad ANAC adeguate valutazioni.
La DNA, al fine di rendere più efficace il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica, solleciterà le DDA e più in generale le procure alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ANAC.
Nel caso in cui ANAC - nel corso dell’attività istruttoria o ispettiva in materia di contratti pubblici, o comunque delle attività di contrasto alla corruzione – individui profili innovativi nelle metodologie corruttive o in altre forme di illiceità penale che, per la loro diffusione o per modalità di penetrazione, possano far ipotizzare l’ingerenza di organizzazioni mafiose, ne informerà, oltre che l’autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente, la DNA.
In tutti i casi in cui dagli accertamenti compiuti da ANAC nell’ambito dell’attività istruttoria e/o ispettiva in materia di contratti pubblici, emergano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di un’attività economica o imprenditoriale sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione mafiose,  ANAC comunicherà i suddetti elementi alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio del potere di proposta dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda.
La DNA collaborerà con ANAC per fornire alle prefetture dati informativi nel quadro delle attività condotte dalle stesse nel settore della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.
·       PA e digitalizzazione (criticità): dall’osservatorio della Commissione UE emergono però anche alcune ombre, legate allo scarso accesso a internet per usufruire dei servizi pubblici. Sotto la voce e-government si legge infatti che nel nostro paese solo il 24% dei cittadini utilizza la rete per interagire con la pubblica amministrazione, con un aumento di appena 4 punti percentuali negli ultimi 9 anni e contro una media nei 28 paesi UE del 48%. Non va meglio con l’uso della rete per accedere alle informazioni delle PA (19% contro media ue al 42%). Il risparmio sui costi è la grande priorità dei piani di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Servono però un’azione organica, roadmap delineate e obiettivi precisi: “La PA italiana – ha affermato Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA - che è stata tra le prime negli anni ’90 a dare inizio ad una trasformazione digitale dei servizi, è rimasta però fortemente indietro in termini della loro diffusione e fruibilità e, spesso, non ha usato il digitale per trasformare processi e modelli organizzativi. Qui è la sfida e qui si orienterà lo sforzo di informazione, formazione e confronto fra soggetti della PA. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono il più potente strumento di cui i governi, aziende e soggetti del terzo settore dispongono oggi per risolvere le grandi sfide mondiali delineate dall’agenda 2030”. il digitale, rappresenta un fondamentale acceleratore del processo di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che potranno essere realizzati sia avvalendosi delle tecnologie esistenti e già largamente diffuse a livello globale, sia sfruttando, e in alcuni casi orientando, gli sviluppi futuri dell’innovazione comunicativa tecnologica.

Fabrizio Giulimondi



martedì 15 maggio 2018

"LORO 2" DI PAOLO SORRENTINO


Il film di Paolo SorrentoLoro 2” sboccia dopo “Loro 1” con un portentoso Toni Servillo (nella parte di Silvio Berlusconi) il quale, nel dialogo con Elena Sofia Ricci (nel ruolo di Veronica Lario), raggiunge vette eccelse interpretative e mimiche. Toni Servillo è anche in questo lavoro una “maschera”, come ne “Il Divo” dove ha ricoperto i panni di Giulio Andreotti.
Non so quali siano stati gli intendimenti del grande Regista ma Berlusconi non ne esce affatto male: è colui che mantiene le promesse e fa consegnare le casette agli aquilani. Sorrentino cura il dettaglio della dentiera nuova di zecca fatta trovare, per volere di Berlusconi, sul tavolo della cucina della nuova abitazione ad un’anziana signora che l’aveva persa durante il sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009. Berlusconi aveva incontrato questa signora durante la sua prima visita nella città terremotata, visita che viene tratteggiata in un clima denso di tragicità con un Berlusconi con occhi inumiditi e visibilmente scosso.
La narrazione costellata della estetica delle immagini sottolinea ripetutamente l’umanità del protagonista.  
Le scene orgiastico-dionisiache che sono impazzate nel “primo tempo” (quando B. non era ancora comparso) sfumano nel secondo, invero interrotte (inspiegabilmente) dallo stesso Berlusconi. Nell’incontro-scontro con la moglie è quest’ultima ad apparire appannata e reticente. Il canovaccio è impregnato di bonarietà, stanchezza esistenziale mista e vitalità dannunziana.
Questo non è un film sul “bunga bunga” e su forsennati baccanali come molti possono pensare ma, in realtà, risulta essere una pellicola -  venata di tristezza e di miserie umane -  sull’amore e sugli enormi vizi e altrettante grandi virtù di un uomo intramontabile che tutt’oggi condiziona la vita politica e istituzionale dell’Italia.
La figura marmorea di Servillo continua a troneggiare su una coralità di attori, il cui cast è ulteriormente e ottimamente arricchito a Roberto Herlitzka, Max Tortora, Mattia Sbragia e Roberto de Francesco.
P.S.: ma non è che "Loro" siamo "Noi"?
Fabrizio Giulimondi


lunedì 7 maggio 2018

"VERSO IL 25 MAGGIO: REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY"


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Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati -  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - General Data Protection Regulation o GDPR) - , è la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta lo scorso  25 maggio 2018).
Con lo scopo, in quanto direttamente applicabile, di armonizzare la regolamentazione in materia di protezione di dati personali all’interno dell’UE, tale regolamento necessiterà comunque di chiarimenti normativi su alcuni aspetti, come, ad esempio, sui poteri dell’Autorità Garante nazionale.
Il “dato personale” sta sempre più rivestendo un carattere che si potrebbe definire “economico”, in quanto le aziende, sulla base dello stesso, riescono a raggiungere potenziali clienti e, finanche, ad intercettare le loro preferenze di acquisto, al fine di poter poi predisporre delle offerte ad hoc, modellate sui dati di cui sono in possesso. Le nuove tecnologie, poi, hanno permesso di raggiungere un numero sempre maggiore di soggetti. Pertanto, le politiche e le norme a tutela del consumatore, rivestono aspetti che meritano una tutela costante. Da questo punto di vista si deve dare atto del lavoro svolto dalla Autorità Garante che, nel corso degli anni, ha dato prova di una lettura dinamica del mutamento che si stava realizzando in tale ambito, anche a fronte dell'utilizzo delle nuove tecnologie.
Sul punto di importanza fondamentale appare la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella decisione del 13 maggio 2015, C- 131/12, Google Spain, che ha sancito il diritto degli interessati alla deindicizzazione dei dati personali dai motori di ricerca; in altre parole, viene riconosciuto  il c.d. diritto all'oblio (right to be forgotten) (inteso come il diritto a vedere rimossi dal motore di ricerca i contenuti inadeguati) che ha stabilito che, per l'applicazione del diritto, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione riguardante la sua persona non venga più collegata al suo nome da un elenco di risultati visibili al pubblico a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome.  
Art. 1 par. 2: “Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”: tale regolamento appare più esplicito rispetto alla direttiva 95/46, assurgendo la tutela del diritto alla protezione dei dati personali a diritto fondamentale delle persone fisiche.
Pare che il principio cardine sia, dunque l’autodeterminazione informativa, concetto ben noto in Germania, dove la Corte Costituzionale l’ha riconosciuto come condizione necessaria per il libero sviluppo della personalità del cittadino e come elemento essenziale di una società democratica.
Il nuovo regolamento pone l’accento sui principi di responsabilità e trasparenza: enfatizza la c.d accountability del titolare e dei responsabili del trattamento e tale responsabilizzazione deve esprimersi nell’adozione di comportamenti proattivi a dimostrazione di un’attuazione del regolamento che non sia meramente formale.
Infatti la novità sostanziale è data dal fatto che nel trattamento del dato personale, non ci si sofferma più solo sugli aspetti meramente formali della operazione, bensì deve operarsi una valutazione del rischio derivante dal trattamento. Si deve prevenire, in altre parole, il rischio di ledere i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, messe in pericolo dalla grande quantità di dati e trattamenti, che potrebbero rivelarsi lesivi delle sfere private del soggetto (Approccio risk based).
Un tale tipo di approccio ha, da un lato, il vantaggio di pretendere degli obblighi che possono andare anche oltre la mera conformità alla legge (più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e delle tecnologie), ma, dall’altro, lo svantaggio di delegare all’azienda la valutazione del rischio, rendendo più difficili le contestazioni in caso di violazioni. Inoltre, essendo considerato più rischioso il trattamento dei dati di un minore, viene implicitamente “degradata” la tutela del trattamento dati degli adulti; allo stesso modo, un approccio risk based, pone maggiore attenzione sul trattamento di una mole più consistente di dati, benché sia pacifico che anche il trattamento di un esiguo ammontare di dati può determinare un pregiudizio al singolo.
In definitiva, si tratta di un approccio che tiene in maggiore considerazione le esigenze delle aziende, rendendo meno burocratica la gestione dei dati, con l'evidente effetto che aziende di minori dimensioni avranno minori obblighi, essendo questi ultimi parametrati anche all'organizzazione della stessa.
Criteri specifici:
-         Privacy by design, in base a cui i prodotti e i servizi dovranno essere progettati fin dall’inizio in modo da tutelare la privacy degli utenti; vale a dire che il trattamento dei dati debba essere previsto e configurato fin dall’inizio prevedendo le garanzie per tutelare i diritti degli interessati;
-         Rischio del trattamento, inteso come valutazione dell’impatto negativo sulle libertà e i diritti degli interessati.
Le nuove norme, inoltre, prevedono:
-         Un più facile accesso per i cittadini alle informazioni riguardanti i propri dati, nonché le finalità e modalità di trattamento degli stessi;
-         Un diritto alla portabilità dei dati, che consentirà di trasferire i dati personali tra i vari servizi online;
-         L’istituzionalizzazione del diritto all’oblio (possibilità di ottenere la rimozione dei dati nel momento in cui venga meno l’interesse pubblico alla notizia);
-         L’obbligo di notifica, da parte delle aziende, di gravi violazioni dei dati dei cittadini;
-         Il principio del one stop shop o “sportello unico”, vale a dire che le aziende dovranno rispondere alla sola autorità di vigilanza dello Stato in cui hanno la sede principale;
-         Multe fino al 4% del fatturato globale delle aziende in caso di violazioni delle norme
Nell'ambito del processo di responsabilizzazione del trattamento emerge la nuova figura del DPO (Data Protection Officer). Si rileva in questo caso una analogia con quanto già previsto per le aziende, in ambito penale, con il Modello Organizzativo disciplinato dal Dlgs 231/2001. Viene infatti creata una figura che deve rivestire un alto livello di professionalità e, al contempo, garantire imparzialità ed indipendenza.

      Ambito territoriale
Il Regolamento si applica a ogni trattamento che abbia ad oggetto dati personali e a tutti i titolari (controller) e responsabili (processor) del trattamento stabiliti, non solo nel territorio dell’UE, ma anche a coloro che in generale, offrendo beni e servizi, trattino dati di persone ivi residenti (art. 3 Regolamento).
Non viene applicato nei seguenti casi:
-         trattamenti effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; 
-         trattamenti effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del Trattato dell’UE (politica estera e sicurezza); 
-         trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; 
-         trattamenti effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. 



      Base giuridica del trattamento
I titolari del trattamento dovranno identificare la base giuridica del trattamento (ad es. il consenso dell'interessato) e documentarla, poiché da essa può scaturire, ad esempio, un rafforzamento di determinati diritti (es. rafforzato il diritto alla cancellazione nel caso di trattamenti basati su consenso). 

Codice Privacy attuale
Nuovo Regolamento UE
Soggetti coinvolti
      Titolare del trattamento (chi svolge il trattamento e ne determina le finalità e modalità);
      Responsabile (incaricato al trattamento dal titolare);
      Incaricati al trattamento (ausiliari del responsabile.
L’autorità di controllo è il Garante della Privacy
Spariscono gli incaricati: al loro posto il regolamento cita i "soggetti autorizzati", senza specificare oltre.
Il Garante rimane l'autorità di controllo.
Viene aggiunto il Responsabile per la protezione dei dati (Dpo), consigliere dei titolari.
Principi
I principi generali nel trattamento dei dati personali sono:
- Necessità
- Liceità
- Correttezza
- Adeguatezza
- Trasparenza
- Pertinenza

Si aggiungono:
- Accountability (obbligo per il titolare di adottare le misure necessarie affinché le norme del regolamento siano rispettate, con la responsabilità di dimostrarlo)
- Privacy by design e by default (la tutela della privacy deve far parte dei sistemi sin dalla progettazione)
Obblighi di chi tratta i dati
- Informare l'interessato, raccogliere il consenso, se previsto, e avere l'autorizzazione per trattare dati sensibili;
- Notificare al Garante particolari tipi di trattamenti;
- Adottare misure minime di sicurezza
Si aggiungono regole specifiche per:
- Incarichi e deleghe
- Nomina del Dpo
- Tenuta del Registro dei trattamenti (ove richiesto)
- Organizzazione interna
- Sistemi tarati a priori per l'adempimento degli obblighi
Diritti degli interessati
- Accesso ai dati
- Cancellazione
- Trasparenza
- Possibilità di ricorso
- Informazione e informativa
Si aggiungono:
- Diritto all'oblio
- Diritto di ricevere i propri dati immediatamente e in forma intellegibile
- Ricorsi su trattamenti di ogni tipo che abbiano una relazione con la UE
Sanzioni
Le sanzioni amministrative, in base alla norma violata, vanno da mille a 120mila €. Può aggiungersi la pubblicazione, a spese proprie, del provvedimento su uno o più giornali. Se il fatto è reato, sono previste sanzioni penali che vanno da 6 mesi a 3 anni
Le sanzioni amministrative hanno un massimo che arriva al maggiore importo tra 20 milioni di Euro e il 4% del fatturato annuo di gruppo-
Gli Stati possono prevedere sanzioni penali.
Invariati poteri di verifica, controllo, raccomandazione e divieto di trattamenti illeciti.



Fabrizio Giulimondi

mercoledì 2 maggio 2018

"RESTO QUI" DI MARCO BALZANO (EINAUDI)


Diventa una vertigine, il dolore. Qualcosa di familiare e nello stesso tempo di clandestino, di cui non si parla mai.”.
Il neo realismo già incontrato ne L’ultimo arrivato, vincitore del Premio Campiello 2015, Marco Balzano ce lo fa riassaporare nell’ultima sua fatica letteraria, probabile vincitrice del prossimo Premio Strega, “Resto qui” (Einaudi).
La narrazione di Balzano trasuda tristezza, una tristezza mista a malinconia, una tristezza ed una malinconia struggenti, quasi impietose. “Resto qui” è un lungo amarcord immerso nell’acqua di una diga che ha cancellato un paese alto atesino, Curon. Fuori dall’acqua è rimasto solo il campanile di una chiesa, in memoria di ciò che è stata una Comunità dissolta dalla bramosia dei “forestieri” e dalla apatia degli “indigeni, ciechi dinanzi a ciò che stava accadendo.
Non v’è un protagonista perché sono tutti protagonisti. La coralità tratteggia il percorso del racconto ove tutti giganteggiano nella loro meschinità, nella loro viltà, nel loro coraggio e umanità e amore. Tutti si mostrano in maniera impudica per quello che sono: persone, donne e uomini, esseri umani, fragili, granitici.
Le vicende storiche sono il dietro e il davanti le quinte, dal fascismo, al nazismo, alla lotta partigiana, sino alla modernizzazione voluta da De Gasperi, una modernizzazione che per la gente di Curon ha solo il sapore e l’odore di calcinacci, di intimità frantumata: “Il progresso vale più di un mucchietto di case”.
Lo smantellamento di abitazioni fragranti di pane appena sfornato e maleodoranti di vite sudate, il disfacimento di vie calpestate da piedi contadini, sono strazio dell’anima, vaporizzazione di individui in carne ed ossa.
Le descrizioni abbracciano il lettore, e che riguardino persone o guardino ai luoghi nulla cambia, perché tanto i luoghi e le persone si scioglieranno nella stessa dimensione: la persona è il luogo  cui appartiene e il luogo è intriso delle fattezze delle persone che vi dimorano, rispecchia i loro volti, i loro sorrisi,  i loro pianti.  
L’idioma è il sonoro del libro: “L’italiano e il tedesco erano muri che continuavano ad alzarsi. Le lingue erano diventate marchi di razza. I dittatori le avevano trasformate in armi e dichiarazioni di guerra
E’ una storia di assenza, anzi di assenze: assenza della figlia andata via e che mai più ricomparirà; assenza dalla casa natia; assenza di pace; assenza del proprio paese; assenza di radici violentate; assenza di presa di coscienza che l’inazione condurrà placidamente alla disintegrazione del visibile e, con esso, dell’invisibile.  L’acqua della diga nasconderà la corporeità e renderà eterei famiglia, parenti e amici, null’altro che vapore acqueo che si alza dalla tranquilla superficie di un lago, artificialmente venuto ad esistenza per volontà del “signore con il cappello”, disinteressato ad un passato e sprezzante del futuro.
Forse, chissà, quel “domani” svanito riposa fra queste pagine che si abbandonano sconfitte in una poeticità che travalica il tempo, oramai annichilito per gli abitanti di Curon, e si inerpica oltre lo spazio di quel paesino, crocevia di tante vite dissolte: “Guardo le canoe che fendono l’acqua, le barche che sfiorano il campanile, i bagnati che si stendono a prendere il sole. Li osservo e mi sforzo di comprendere. Nessuno può capire cosa c’è sotto le cose. Non c’è tempo per fermarsi a dolersi di quello che è stato quando non c’eravamo. Andare avanti, come diceva Ma’, è l’unica direzione concessa. Altrimenti Dio ci avrebbe messo gli occhi di lato. Come i pesci.”.
Fabrizio Giulimondi