FABRIZIO GIULIMONDI VI INVITA A: "PIU' LIBRI PIU' LIBERI" AL PALAZZO DEI CONGRESSI IN ROMA

Più libri, più liberi 2012
Ormai all’XI edizione Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, unico appuntamento in Europa dedicato all’editoria indipendente, si tiene al Palazzo dei Congressi dell’Eur (Roma) dal 6 al 9 dicembre. 400 espositori, 60mila titoli, 280 appuntamenti in fiera, 140 iniziative in 50 luoghi della città: questi i numeri di una manifestazione che negli anni si è arricchita di contenuti e proposte dal vasto mondo dell’editoria italiana (ma con presenze internazionali), tra letteratura, poesia, fumetti, musica e arti visive.
Protagonisti delle 4 giornate di fiera sono soprattutto gli autori, a cominciare dagli ospiti stranieri: il giornalista investigativo Günther Wallraff, il testimone della crisi greca Christos Ikonomou, le voci emergenti della narrativa di origine africana Moussa Konaté, José Eduardo Agualusa e Yvan Sagnet, tra i tanti. E per restare al panorama italiano, si possono incontrare i grandi della letteratura come Camilleri, Carlotto, Fois, Malvaldi, Maraini; Agamben, Berardinelli, Canfora per la saggistica; Lorenzo Mattotti, Zerocalcare per il fumetto. Anche il cinema e la musica, nel clima di contaminazione tra i generi, sono presenti con Nanni Moretti e Steve della Casa e con i giovani musicisti come Vasco Brondi, Pierpaolo Capovilla, Federico Fiumani.
Tra gli appuntamenti in programma, i convegni e le tavole rotonde sull’editoria e uno spazio per l’impegno civile con il focus sulle mafie, ospite il Procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.




Più libri più liberi
6 - 9 dicembre
Palazzo dei Congressi – p.le Kennedy 1 (Eur)
giovedì 6 e domenica 9 dalle 10 alle 20; venerdì 7 e sabato 8 dalle 10 alle 21
Ingresso 6 euro; convenzionato (con CartaGiovani, Bibliocard, biglietto Atac obliterato in giornata, METREBUS) 4 euro; ridotto (ragazzi tra 15 e 18 anni e over 65 anni) 3 euro; gratuito (ragazzi fino a 14 anni, visitatori professionali, classi accompagnate da insegnanti, studenti universitari giovedì 6 e venerdì 7).
Fabrizio Giulimondi


"IO E TE" DI BERNARDO BERTOLUCCI



Io e te è un film del 2012 diretto da Bernardo Bertolucci
Strano a dirsi ma il bel film di Bernardo Bertolucci “Io e te” -  proiettato all’ultima mostra internazionale  del cinema di Cannes e tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Ammaniti -  ha un finale positivo (finisce bene!), a fronte  di una tradizione cinematografica italiana che gongola nei finali a tinte fosche.
Lorenzo ha quattordici anni e gravi disturbi  relazionali: possiede un “Sé” tale che non ha bisogno degli altri, escludendoli del tutto.  Solo con la madre (il padre  compare solo per pochi istanti) un po’ comunica, seppur questi contatti umani contengono  elementi di morbosità.
Il ragazzo, interpretato dallo stesso attore che ha vestito i panni del figlio di Cetto  Laqualunque, fingendo di andare in settimana bianca con la scuola – notizia che aveva suscitato la inevitabile contentezza della famiglia – si rifugia nelle cantine dello stabile ove vive attrezzandosi  a mo’ di campeggio. Il programma  di Lorenzo di passare sette giorni finalmente da solo, senza essere costretto ad intrattenere alcun tipo di rapporto con alcuno, naufraga nell’arrivo inaspettato di Olivia, sua sorellastra dal lato paterno, di qualche anno più grande, tossicomane  in crisi di astinenza da eroina.
La presenza di Olivia trasformerà il progetto di Lorenzo  di beata e folle  solitudine  in una scuola di umanità, di aiuto, di emozioni e di dialogo.
Il fratello imparerà a volere bene e a non aver timore  di esprimerlo abbracciando la sorella e  la sorella acquisterà una dose di eroina, che non consumerà per averlo promesso al fratello.
Una volta tanto un the end non drammatico ma proiettato ad una visione maggiormente luminosa del futuro dei protagonisti dell’opera e, attraverso loro, di tutti quegli adolescenti in carne ed ossa raccontati da  Lorenzo e Olivia.

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 28 novembre 2012

FABRIZIO GIULIMONDI: 7 PSICOPATICI



  Locandina 7 Psicopatici“Gli psicopatici sono fortemente propensi ad assumere comportamenti devianti e a compiere atti aggressivi nei confronti degli altri, nonché a essere orientati alla criminalità più violenta. Spesso sembrano persone normali: simulano emozioni che in realtà non provano, o mentono sulla propria identità.”. 
Il film statunitense  7 psicopatici” tratta di costoro. 
Splatter non ai livelli di Tarantino  - le cui opere sono anche di livello superiore -  7 psicopatici” è sconsigliabile a persone sensibili ed impressionabili per le scene riccamente piene di dettagli macabri e alquanto disgustosi, trasudanti ovunque di  sangue.
Regista, sceneggiatore e co-produttore  è il noto ierk-off (vulgo segaiolo, ossia rompiscatole) Martin Mcdonagh e la sua pellicola racconta di uno autore cinematografico che per meglio scrivere una storia accentrata su uno psicopatico,  si circonda di siffatta categoria di esseri umani, imbattendosi, fra  gli altri, con  un serial killer di  serial killer (ossia efferato omicida di soggetti della sua stessa risma) e con un individuo che, allo scopo di ottenere la restituzione del  proprio cagnolino rubatogli da un altro psicopatico che vive delle ricompense ricevute dai proprietari degli animali da lui abilmente sottratti, determina una massiva profusione di  plasma
Fabrizio Giulimondi

martedì 27 novembre 2012

FABRIZIO GIULIMONDI AVVISO IMPORTANTE! SCADENZA ASSICURAZIONE RCA



Assicurazione RCA:
stop tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza

ATTENZIONE: dal 1° Gennaio 2013 non ci saranno più i consueti 15
giorni di tolleranza dalla data di scadenza della polizza di assicurazione.

A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente, per cui non opererà la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza: chi non provvederà, entro tale data, al rinnovo della polizza sarà soggetto al sequestro del veicolo.
Come noto, sino ad oggi, nel caso di contratto di assicurazione RCA con la clausola di rinnovo tacito della polizza alla scadenza (quasi la totalità dei casi), era stabilita una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, poteva comunque giovare della copertura assicurativa pur in assenza di pagamento del premio. Con la conseguenza che all’automobilista non veniva elevata
alcuna multa se trovato con l’assicurazione scaduta purché entro i quindici giorni successivi a detta scadenza.
Tuttavia, una recentissima riforma [Art. 22 del DL. 179 del 18.10.2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 (codice delle assicurazioni private-VEDI NOTA)], a molti  passata inosservata, ha cambiato questa regola. Dal 1 gennaio prossimo, per tutti i contratti di assicurazione obbligatoria RCA l’assicurato non potrà più beneficiare, alla scadenza, della tolleranza di quindici giorni. Infatti, la nuova legge impedirà il rinnovo tacito delle polizze assicurative che, pertanto, avranno una durata massima di un anno. Le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle.
Per le clausole di tacito rinnovo previste nei contratti anteriori al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2013.
In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, le imprese di assicurazione dovranno comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito.
Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine: chi sarà trovato senza copertura assicurativa, anche durante il “vecchio” periodo di franchigia dei 15 giorni, subirà una sanzione di 798 euro e il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.

Fonte: www.laleggepertutti.it

NOTA


DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012 
 
                               Art. 22 
 
 
          Misure a favore della concorrenza e della tutela 
              del consumatore nel mercato assicurativo 
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo  170,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  170-bis  (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere
stipulato per  una  durata  superiore  all'anno  e  non  puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli  altri
contratti  assicurativi  eventualmente  stipulati  in  abbinamento  a
quello di assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel  rispetto  del  disposto
dell'articolo 170, comma 3. 
  3. Le clausole in contrasto con le previsioni di  cui  al  presente
articolo  sono  nulle.  La  nullita'  opera  soltanto   a   vantaggio
dell'assicurato.». 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
omissis
 
 

domenica 25 novembre 2012

DARIA BIGNARDI:L'ACUSTICA PERFETTA



 
Non pensavo che Daria Bignardi, nota conduttrice del programma Le invasioni barbariche trasmesso su La7,  fosse una così brava scrittrice. Il suo terzo romanzo intimistico -psicologico “L’acustica perfetta” (Mondadori) è interessante, scorrevolissimo e estremamente irritante.
Il quindicenne italo-tedesco Arno incontra la tredicenne genovese Sara ed è per lui subito un coup de foudre, mentre per lei una semplice avventura pre-adolescenziale estiva. Trascorrono sedici anni e i due si rincontrano (per caso?) e dopo pochi mesi si sposano. Tredici anni di matrimonio e tre figli e, poi, Arno, professore di orchestra, violoncellista alla Scala di Milano, quattro giorni prima del giorno di Natale, trova una lettera della moglie con la quale gli comunica che se ne è andata per vivere un periodo da sola (dove e per quanto tempo non si sa) e lascia a lui il compito di stare con i figli.
Passano quattro mesi e solo poche e mail gli pervengono dalla moglie nonostante feste comandate e compleanni. I figli e i nonni proseguono le proprie esistenze come se nulla fosse. Solo Arno non si da pace e decide di iniziare le ricerche per capire dove sia la moglie e il perché del suo gesto. Attraverso gli stessi amici e parenti e le persone legate nel passato a Sara, Arno scopre verità sul passato di lei a lui completamente ignote. Il finale è inaspettato e, a mio parere, dovrebbe far inquietare qualunque persona c.d. normale: se la condotta tenuta della  protagonista del  bel lavoro della Bignardi fosse stata posta in essere da un uomo, de minimis gli sarebbero stati conferiti i titoli onorifici  di mascalzone e spregevole (o, in alternativa, abominevole) essere di sesso maschile che ha abbandonato moglie e figli, lasciando ogni onere, fatica e responsabilità alla derelitta consorte.
Stimolanti due riferimenti letterari: il primo al poeta vissuto nell’Appennino tosco –emiliano a cavallo fra l’ottocento e il novecento Dino Campana: “Le vite degli uomini, quando incominciano storte, nemmeno Dio le raddrizza.”; il secondo al grande drammaturgo russo Tolstoj: “Chi è felice ha ragione”.
Altrettanto splendide sono le descrizioni paesaggistiche della Sardegna, dei suoi boschi e del suo mare, dei  suoi colori, delle sue onde e i suoi odori, dove Sara e Arno trascorrono la loro felice luna di miele, e della fragranza dei profumi intensi delle piante, degli alberi e degli arbusti  che colorano le Alpi Apuane e le distese della  campagna toscana.

Fabrizio Giulimondi.

HOTEL TRANSYLVANIA: I MOSTRI IN VERSIONE COMICS



Locandina Hotel Transylvania

Cari genitori, nonni e zii, con la scusa di accompagnare figli e nipoti, andate a vedere Hotel Transylvania, il cartone animato che Vi farà amare i mostri.
Nell’albergo umano immune dove vampiri, licantropi, zombie, mummie, streghe e Frankestein e chi più ne ha più ne metta  dimorano per proteggersi  dalla malvagità umana, si intrufola un ragazzo che, camuffato da mostriciattolo, si innamorerà della figlia di Dracula durante la festa di compleanno per il suo 118simo anno di vita (l’acquisto della maggiore età nel mondo vampiresco). Anche la vampiretta ha lo zing (la scintilla dell’innamoramento) e, similmente ai giovani umani, vuole conoscere il mondo, come papà Dracula, al pari dei padri di questo mondo, si comporterà………………..
Mi raccomando, andatelo a vedere in 3D!!!
Fabrizio Giulimondi.

FABRIZIO GIULIMONDI: TECNICA LEGISLATIVA PRESSO L'UNIVERSITA' LATERANENSE DI ROMA


Pubblico la lettera che mi è stata inviata dalla Scuola di Formazione del P.E.R. (Politica Etica Responsabilita'), ringraziando di cuore la responsabile nazionale On.Olimpia Tarzia, preziosa e coraggiosa amica da molti anni, per avermi rinnovato la fiducia e conferito l'insegnamento dei fondamenti della tecnica legislativa presso la prestigiosa Pontificia Università Lateranense di Roma.
Prof.Fabrizio Giulimondi 



Gentilissimo Prof. Fabrizio Giulimondi,

in vista della Seconda Edizione della Scuola di Formazione Politica (SFP) promossa dal Movimento PER Politica Etica Responsabilità sui principi non negoziabili,  che quest’anno si svolgerà presso la Pontificia Università Lateranense, Le scrivo per rivolgerLe l’invito, da parte dell’On. Olimpia Tarzia, alla Sessione inaugurale del 14 gennaio 2013.

Colgo l’occasione per riferirti alcuni dettagli organizzativi in vista della tua docenza in programma il giorno 18 marzo 2013 alle ore 17:00, dal titolo “I fondamenti della tecnica legislativa”.

La Scuola avrà luogo di lunedì dalle ore 17 alle ore 19, dal 14 gennaio al 29 aprile 2013 e si struttura in 12 Sessioni più un workshop, per un totale di 24 lezioni, ciascuna della durata di 45’. La Scuola si rivolge ai giovani studenti entro i 35 anni di età residenti a Roma e Provincia, che non hanno frequentato la scorsa edizione; è prevista anche in questa edizione, la frequenza on line da tutta Italia.

 
Il termine delle domande è  fissato al 18 dicembre 2012.

RingraziandoLa particolarmente per la rinnovata preziosa disponibilità a continuare questo progetto formativo di bene comune, Le ricordo che la sessione inaugurale della SFP dal titolo “I principi non negoziabili: una sfida educativa, culturale e politica”, che vedrà come relatori S.E. Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della Pontificia Università Lateranense e l’On. Olimpia Tarzia, Direttore della Scuola, avrà luogo presso l’Aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense, in Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – Roma, lunedì 14 gennaio 2013,  alle ore 17.00.

In attesa di Suo cortese riscontro, considerami a disposizione per qualsiasi necessità organizzativa.
Cordialmente.
Elena Ronchetti

giovedì 22 novembre 2012

PADRE GABRIELE AMORTH:L'ULTIMO ESORCISTA



 
Mi accingo a recensire un libro, questa volta non acquistato ma prestatomi da un amico molto caro  appassionato del genere demoniaco,  intitolato “L’Ultimo esorcista,  scritto dal noto sacerdote Gabriel Amorth (Piemme editore), nominato a tale gravoso ministero dal Cardinal Vicario di Roma Ugo Poletti l’11 giugno  1986,  a supporto dell’opera di  don Candido Amantini – di cui divenne discepolo – che amministrava il proprio carisma nei locali della  Scala Santa, presso la Basilica di San Giovanni, in Roma.  
I venticinque anni di esorcismi praticati da padre Amorth su persone, oggetti e abitazioni, sono esaminati e raccontati  con dovizia di particolari, insieme a storie legate al mondo del satanismo, delle messe nere, delle sette esoterico-spiritistiche  e del rock diabolico, unitamente all’insegnamento di numerose invocazioni,  preghiere e suppliche del  rito romano di liberazione degli ossessi (….Praecipitio tibi….), sino  ad un breve ed interessante  excursus storico circa l’atteggiamento della Chiesa Cattolica su tale tema dal 313 D.C. (editto di Costantino che rende il cristianesimo religione di Stato) ai giorni nostri.
Non mi intrattenevo con un libro di tal fatta dai tempi del famoso romanzo del 1970 di William Peter Blatty ”The Exorcist”, da cui è stato tratta la ancor più famosa e terrificante versione cinematografica di William Friedkin del 1973, e non credo ne leggerò altri.
Sconsiglio vivamente la lettura a tutte le persone sensibili e impressionabili, consigliando invece a tutti gli altri l’approfondimento  del Vangelo, delle straordinarie opere dei Padri della Chiesa San Tommaso D’Aquino e Sant’Agostino, oltre delle splendide lettere di San Paolo alle  comunità nascenti dopo la morte e Resurrezione di Cristo.
 Ricordo sommessamente -  innanzitutto a me stesso -  che  Dio ci ha creati per il Bello,  il Bene e il Paradiso;  che, come dice mirabilmente Veneziani nella sue ultime due opere “Vivere non Basta” e “Dio, Patria e Famiglia” (già oggetto di commento in questa stessa Rubrica), la vita va dedicata, non subita o vissuta nella sovranità dell’Io che diventa Dio e si sostituisce a Dio; che Dio,  oltre ad essere Padre – come disse Giovanni Paolo I –, è anche Madre e che si è fatto  bambino piccolo, quel piccolo bambino, nato dalla Vergine Maria,  che fra poco festeggeremo.
Forse è saggio tenersi lontano da certe  morbosità di ordine occultistico, da cartomanti, astrologhi, maghi et similia -  che 99 volte su cento sono ridicoli ciarlatani e truffatori che non  ci colgono affatto (per fortuna!),  ma che quando ci colgono è opportuno porsi la domanda  su chi  sia il vero artefice e la  reale fonte di tali capacità -  dallo spiritismo (anche solo per gioco), da certa musica che  puzza di zolfo (e alcuni gruppi e cantanti non fanno mistero per chi propenda la loro anima).
Forse è opportuno ricordarsi  che,  pur se il Male è più rumoroso e scenografico;  seppur fa più effetto (anche grazie a mass media che ci inzuppano allegramente il pane) un sacerdote stupratore o pedofilo ("Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare" - Matteo 18,6) rispetto a  migliaia di preti e religiosi che  si dedicano agli altri, anche a costo della propria vita; anche se interessano meno all’ audience e allo share i milioni di padri, madri e  figli che conducono una vita rigorosa, etica e serenamente impegnata,  il Bene  -  nel silenzio  -   è sempre lungamente al di sopra di tutti e di  tutto:  Dio è l’Essere ed è  la Luce, Mistero creatore, inspiegabilmente Amore assoluto. Il  Resto, anche se è approcciato solo per mera curiosità,  è opportuno tenersene debitamente a distanza, magari anche di qualche milioni di anni luce.
Se è Vostro desiderio leggere L’ultimo esorcista, Vi consiglio caldamente di evitate le ore serali e notturne.
            Portae inferi non praevalebunt adversum eam.

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 21 novembre 2012

CLAUDIO GIOVANNESI: ALI' HA GLI OCCHI AZZURRI



 
Alì ha gli occhi azzurri, opera seconda di Claudio Giovannesi, presente all’appena terminato Festival Internazionale del Cinema di Roma, non mi ha entusiasmato.
Lievemente pasolineggiante, sia per l’ambientazione della storia in una  anonima  periferia romana (buona parte di essa non è così,  ma alcuni Autori amano descriverla così!), sia per la presenza di alcuni personaggi con tinte lombrosiane, sia perché il titolo richiamante alcuni versi della poesia “Profezia” scritta da Pier Paolo Pasolini nel 1962  - e pubblicata nel 1964 nel volume “Poesia in forma di rosa”nei quali viene vagheggiata la massiva immigrazione nordafricana capeggiata da uno dei tanti Alì dagli occhi azzurri.
Nel racconto il nostro Alì è Nader, un ragazzo sedicenne di origine egiziana appartenente alla seconda generazione di immigrati, ossia nati o cresciuti in Italia da genitori extracomunitari.
Nader non è  né carne né pesce, invero è senza radici, perché  si sente italiano e vuol fare l’italiano adoperando un linguaggio volgare e romanaccio – cosa ben diversa dal romanesco – e rifiutando le direttive  religiose islamiche e i costumi del Paese  di provenienza dei genitori.  Nader si  ricorda di essere musulmano solo quando toglie il crocifisso  appeso alle pareti della propria aula  scolastica,  anche se  la sua tanto ostentata a familiari e amici occidentalità  viene subito meno  nel modo di rapportarsi con la sorella e la fidanzata italiana, uscendo prepotentemente fuori la propria  originaria cultura.
Interessante, a mio vedere,  è l’elemento che si manifesta nel corso della  visone del film: l’emarginazione in realtà non esiste, se la si intende nella accezione di atto discriminatorio condotto dagli “altri”, i componenti la comunità nativa. Qui in realtà abbiamo a che fare con  un caso (o, meglio, uno dei tanti casi) di autoemarginazione: Nader-Alì con le lenti a contatto di color azzurro per nascondere i propri tratti somatici si relaziona con il mondo esterno in una tale maniera che si emargina da solo. E’ la sua negazione delle radici,  il suo essere  né egiziano né italiano, né musulmano né altro, a renderlo – purtroppo come tanti al pari di lui  -  un disadattato.
 Questa volta però – e di questo ringrazio il regista – i colpevoli non siamo Noi…. e non è evento da poco!   
La “presa diretta”, ossia la recitazione effettuata dal vivo senza successive ripuliture del suono o intermediazioni tecnologiche,  rende la narrazione indubbiamente più vera (il lavoro, infatti, si inserisce a pieno titolo nel filone culturale del  neorealismo), seppur al termine della proiezione qualche effetto leggermente soporifero purtroppo lo determina.
Fabrizio Giulimondi

martedì 20 novembre 2012

EXCURSUS SULLA DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA



L’ordinamento nazionale si è preoccupato, nel tempo, di portare avanti, tra le altre, anche una azione di contrasto agli interessi economici e patrimoniali delle  associazioni criminali di natura camorristico - mafiosa.
Nella formazione antimafia italiana la lotta avverso le ricchezze delle mafie si articola in due grandi fasi: la prima nasce con la legge Rognoni -  La Torre nel 1982 (L.13 settembre 1982, n. 646) e riguarda le indagini della polizia e i procedimenti aventi ad oggetto il sequestro e la confisca di specifiche unità immobiliari; la seconda si rivolge all’uso che lo Stato fa dei patrimoni sottratti al crimine organizzato e fondamentale è stata, a questo proposito, la legge 7 marzo 1996, n. 109. Si può asserire che, fino alla approvazione di quest’ultima, l’intervento dello Stato nell’ambito dei beni  accumulati illecitamente da Cosa Nostra è stato soprattutto di carattere repressivo.  Un grande patrimonio immobiliare, strappato alla mafia grazie all’applicazione delle misure di prevenzione di ordine patrimoniale, introdotte con la legge Rognoni-La Torre del 1982, giaceva in una situazione di totale abbandono, o addirittura,  in alcuni casi paradossali, continuava ad essere nella disponibilità delle cosche.
Con la citata legge n. 109/1996 è stato stabilito che i beni confiscati debbano essere restituiti ai cittadini ai quali furono sottratti con la violenza e il delitto.
Dal punto di vista applicativo, la problematica principale emersa  sin dal principio si è concretizzata nelle lungaggini procedurali e  burocratiche  fra il sequestro e la confisca, per giungere in ultimo all’utilizzo dei beni: la notevole rilevanza degli interessi economico – finanziari –commerciali in gioco  hanno attivato le agguerrite difese messe in campo dalle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p. per il loro mantenimento.
Le procedure amministrative attraverso le quali il cespite viene posto nella disponibilità delle associazioni e delle cooperative si sono mostrate  lunghe e dense di ostacoli (ipoteche, stato di degrado degli immobili, occupazioni abusive), e si è  rilevata una inadeguatezza complessiva della macchina burocratico – amministrativa (in particolare della Agenzia del Demanio e delle  Prefetture).
Questa situazione ha dilatato sensibilmente la durata dell’iter di assegnazione del bene che, seppur, in molte ipotesi, in buone condizioni all’atto della confisca, al momento della sua assegnazione risulta essere in stato di abbandono e di degrado.  
Ulteriore punto di forte criticità che il tempo ha potuto evidenziare, è rappresentato dai diritti dei c.d. terzi in buona fede, soprattutto banche, che vantano garanzie reali a fronte di crediti posseduti nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
Per la disciplina relativa alla destinazione e all’utilizzo dei beni confiscati, occorre far riferimento alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
Tale normativa descrive le modalità con le quali deve avvenire la confisca dei beni: su iniziativa del procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione Investigativa Antimafia o del questore territorialmente competente,  il tribunale (in veste collegiale), anche di ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni nella disponibilità diretta o indiretta  della persona nei cui confronti è iniziato il procedimento,  quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata,  ovvero ogniqualvolta, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Il tribunale affida ad un amministratore il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e alla amministrazione dei beni  durante tutta la durata del  procedimento di sequestro, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività.

Quanto alla gestione dei beni e alla loro destinazione (anche per sopperire alle problematiche burocratiche cui si è precedentemente accennato), il Parlamento italiano ha approvato alcune leggi (legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92; legge 15 luglio 2009, n. 94), volte a rendere più incisiva l’azione di individuazione e confisca dei beni e più rapida ed efficace la loro restituzione alla collettività.
 Per semplificare e velocizzare le procedure e dare efficienza all’opera delle Istituzioni, attraverso una iniziativa di coordinamento e di impulso, è stato istituito nel 2007 l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
È stata modificata la legislazione che regola il procedimento di destinazione dei beni: dai tribunali il bene passa direttamente alla Autorità amministrativa; il  Prefetto diventa la massima autorità di governo sul territorio ed ha il compito di emanare i provvedimenti di destinazione (generalmente affidati ai Comuni) e di vigilare affinché i beni siano effettivamente utilizzati per fini sociali pubblici.
Infine,  il decreto -legge 4 febbraio 2010, n. 4 (modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2010, n. 50) ha istituito l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Allo stato attuale, dunque, i beni immobili e aziendali confiscati (il cui sequestro, quindi, si è trasformato e cementificato in un provvedimento definitivo di confisca), con delibera del Consiglio Direttivo della Agenzia Nazionale, sulla base di specifica stima del valore, possono acquisire diverse destinazioni:
·        sono devoluti allo Stato: il provvedimento definitivo di confisca è comunicato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario alla  Agenzia del Demanio competente per territorio (ossia quella del  luogo ove si trova il cespite o la  sede della azienda oggetto di confisca), alla Agenzia Nazionale per la amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, e, infine, al Prefetto territorialmente competente. L’Amministratore giudiziale, qualora confermato, prosegue il proprio ufficio sotto la vigilanza dell’Agenzia;
·        sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba  procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
·        sono mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro  dell’Interno, utilizzati dalla Agenzia per finalità economiche;
·        sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, oppure a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, e le cause di cessazione dell’utilizzo. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
·        sono trasferiti al patrimonio del comune ove sono ubicati, se confiscati per il reato di cui all’art. 74 del citato T.U. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Il Comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile;
·        sono trasferiti al patrimonio del comune ove essi sono individuati e, qualora  possiedano caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici, dati in concessione a  cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni, ai sensi dell’art. 56, comma 2, decreto legge (c.d. Semplifica Italia) 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35

I beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sono destinati alla vendita con provvedimento della Agenzia, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.
I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento della Agenzia che ne disciplina le modalità operative:
·    all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso;
·        alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima  eseguita dalla Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta;
·        alla liquidazione, se vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di stampo mafioso, con le modalità di cui al punto  precedente.

I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, come autovetture, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per l’impiego in attività di polizia di sicurezza e giudiziaria, ovvero possono essere affidati alla Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti  pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
Occorre rilevare che la legge 109/96, introducendo l’art. 2 duodecies nella legge 575/65, non si è limitata ad apportare innovazioni sostanziali e procedurali in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, ma ha recepito anche l’esigenza di attuare un monitoraggio permanente su di essi anche attraverso la creazione di una banca dati unica.
L’esigenza di dare vita ad una banca dati deriva anche dal fatto che, sino a quel momento, la raccolta delle informazioni era stata rimessa alla iniziativa delle amministrazioni a vario titolo interessate, le quali, senza alcun raccordo tra loro, avevano provveduto a istituire autonomi sistemi di rilevazione, talvolta privi di precisi criteri procedurali. L’art. 2 duodecies, comma 4, l. 575/65, ha recato significative innovazioni, disponendo che la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti la consistenza, la destinazione e  il riutilizzo dei beni in parola,  venisse disciplinata da un regolamento da emanarsi con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con le amministrazioni interessate (Difesa, Economia e Finanze e Interno).
Atteso che il codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge delega 13 agosto 2010, n. 136, segnatamente al libro I, Titolo III (amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati), Capi I, II, III e IV) ha raccolto, semplificato, sistematizzato e razionalizzato tutte le disposizioni sopra enunciate, l’art. 49 del codice ha raccolto il richiamo al citato regolamento (ancora non emanato) che avrà il compito di collazionare i dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, le informazioni concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca degli immobili, le notizie relative alla consistenza, alla destinazione e alla utilizzazione dei cespiti sequestrati o confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi alla Agenzia.
Allo stato attuale, oltre la Banca dati S.I.P.P.I. (Sistema Informatico Prefetture e Procure d’Italia) presso il Ministero della Giustizia,  esiste anche quella dell’Agenzia del Demanio per le fasi procedimentali di sua competenza. Essa, destinata ad avere come utenti i dipendenti delle filiali dell’Agenzia, raccoglie le informazioni dei procedimenti amministrativi di destinazione dei beni definitivamente confiscati. Le due banche dati fanno emergere ulteriori problemi di coordinamento, in ragione del fatto che trattano separatamente due fasi diverse del procedimento di confisca e destinazione senza alcuna integrazione automatica. L’applicativo S.I.P.P.I., infatti, presta una attenzione maggiore ai dati dei soggetti e alla ricostruzione dei patrimoni loro riconducibili, adottando una classificazione che ricalca quella dei registri ufficiali per materia, senza che vengano valorizzati i settori relativi alle informazioni attinenti la gestione dei patrimoni medesimi
La banca dati dell’Agenzia del Demanio possiede, invece, come fulcro le conoscenze necessarie alla gestione degli immobili, con particolare attenzione al  monitoraggio dei dati afferenti le ipoteche e i contratti di affitto.
Un problema particolare va sottolineato al termine di questo lavoro, ossia la questione del sequestro-confisca delle  unità immobiliari in odore di mafia rinvenibili al di fuori dei confini nazionali, ancora non risolta dall’ordinamento giuridico italiano, a causa della mancata adozione degli strumenti legislativi necessari alla trasposizione nel diritto interno delle relative norme U.E..
La decisione quadro del Consiglio Europeo 2006/783/Gai del 6 ottobre 2006 (applicazione del principio di reciproco riconoscimento ed esecuzione immediata delle decisioni di confisca), pur oggetto dell’art. 49, comma 1, lett. a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferiva al Governo il potere-dovere di approvare un decreto legislativo di recepimento entro il 29 luglio 2010, non risulta ancora essere stata attuata in Italia: le ultime notizie risalgono al  22 luglio 2010, data  in cui è stato  presentato uno schema di decreto legislativo attuativo della decisione quadro da parte del Ministro delle Politiche Comunitarie, senza però che sia seguita alcuna deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, previo obbligatorio parere del Consiglio di Stato.

Prof. Fabrizio Giulimondi

lunedì 19 novembre 2012

PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA): TERMINI DI ENTRATA IN FUNZIONE



P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) prevista dall’art. 48 del Codice della Amministrazione Digitale (C.A.D.: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), così come sostituito dall’art. 33, comma 1, decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 


Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC):
  • per le società di nuova costituzione la PEC e' immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese);
  • per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente;
  • per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, etc...) diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all'ordine o collegio di appartenenza;
  • per le amministrazioni pubbliche che non vi avessero ancora provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione Digitale, deve essere istituita una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e deve essere  fornita  comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), trasformato in virtù del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 in DigitPA (Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione).
Tabella sinottica per maggiore comprensione dei lettori:
Società di nuova costituzione
obbligo PEC
immediato
Società costituite prima del 29/11/2008
obbligo PEC
entro il 29/11/2011
Professionisti
obbligo PEC
entro il 29/11/2009
PA
obbligo PEC
immediato
Ditte individuali*
PEC consigliata
*entro il 31/12/2013* (obbligo PEC)
Privati
PEC consigliata
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* NOVITA':  il 20 ottobre 2012 è entrato in vigore l’art. 5 del decreto legge n. 179  del 18 ottobre 2012 (ancora in fase di conversione), il quale estende alle imprese individuali l’obbligo - già previsto per le società - di comunicare al Registro delle Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio del 31/12/2013.

Prof. Fabrizio Giulimondi