Pubblico il testo della riforma costituzionale Renzi-Boschi approvata in via definitiva il 12 aprile 2016
dalla Camera dei deputati e sul quale ci esprimeremo il prossimo 4 dicembre in sede referendaria con un SI o con un NO. Votando SI si vuole che il la riforma costituzionale qui appresso riportata entri in vigore, mentre votando NO si vuole che la Costituzione vigente rimanga in piedi.
Buona lettura!
Fabrizio Giulimondi
Capo
I
MODIFICHE
AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo
1
(Funzioni
delle Camere).
1.
L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Le
leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun
membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La
Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed
esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di
controllo dell'operato del Governo.
Il
Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita
funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della
Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e
secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle
funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica
e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e
all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.
Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e
verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre
ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti
dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione».
Articolo
2
(Composizione
ed elezione del Senato della Repubblica).
1.
L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori
rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono
essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I
Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella
misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle
Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
La
durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle
istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte
espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo
dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto
comma.
Con
legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione
dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i
consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di
cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in
ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
Articolo
3
(Modifica
all'articolo 59 della Costituzione).
1.
All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono
essere nuovamente nominati».
Articolo
4
(Durata
della Camera dei deputati).
1.
L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La
durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra».
Articolo
5
(Modifica
all'articolo 63 della Costituzione).
1.
All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il
regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli
organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione
dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Articolo
6
(Modifiche
all'articolo 64 della Costituzione).
1.
All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I
regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il
regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
b) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«I
membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle
sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
c) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I
membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea
e ai lavori delle Commissioni».
Articolo
7
(Titoli
di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
1.
All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il
Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva
regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
Articolo
8
(Vincolo
di mandato).
1.
L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato».
Articolo
9
(Indennità
parlamentare).
1.
All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Articolo
10
(Procedimento
legislativo).
1.
L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per
le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e
soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le
altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che
determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,
le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che
stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,
secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi,
ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate
solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le
altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni
disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso
al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo
dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi
il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato
della Repubblica non disponga di procedere all'esame
o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera
dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere
promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le
leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel
termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di
legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte
dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I
disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera
dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I
Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il
Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all'esame della Camera dei deputati».
Art.
11.
(Iniziativa
legislativa).
1.
All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il
Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame
di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e
si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del
Senato della Repubblica»;
b) al
secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente:
«centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa
popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai
regolamenti parlamentari»;
c) è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al
fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle
politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti
di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di
consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe
le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Articolo
12
(Modifica
dell'articolo 72 della Costituzione).
1.
L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad
una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Ogni
altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I
regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Possono
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei
deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano
le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale,
per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di
decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e
per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il
regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei
disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi
i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in
materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo
può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla
richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione
del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e
sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il
termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui
all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere
differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte
della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento
della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento,
anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».
Articolo
13
(Modifiche
agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
1.
All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le
leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Le
leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro
promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte
della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto
dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti
del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge,
prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si
pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il
termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2.
All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
«La
Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle
leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
Articolo
14
(Modifica
dell'articolo 74 della Costituzione).
1.
L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora
la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma
dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta
giorni.
Se la
legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Articolo
15
(Modifica
dell'articolo 75 della Costituzione).
1.
L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la
maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Articolo
16
(Disposizioni
in materia di decretazione d'urgenza).
1.
All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«disposta con legge»;
b) al
secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è
appositamente convocata e si riunisce»;
c) al
terzo comma:
1) al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui
il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una
nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;
2) al
secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti:
«La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il
Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge:
disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con
esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del
procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare
disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di
legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I
decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e
quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal
Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla
Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate
entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di
conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso
dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere
approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».
Articolo
17
(Deliberazione
dello stato di guerra).
1.
L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra
e conferisce al Governo i poteri necessari».
Articolo
18
(Leggi
di amnistia e indulto).
1.
All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna
Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
Articolo
19
(Autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali).
1.
All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono
sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati
relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da
entrambe le Camere».
Articolo
20
(Inchieste
parlamentari).
1.
L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale
scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla
Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria».
Capo
II
MODIFICHE
AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo
21
(Modifiche
all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica).
1.
All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
secondo comma è abrogato;
b) al
terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto
scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».
Articolo
22
(Disposizioni
in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
1.
All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera
esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non
possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in
seduta comune»;
b) al
terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei
deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
Articolo
23
(Esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica).
1.
All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati»;
b) al
secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono
sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le
Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è
sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Articolo
24
(Scioglimento
della Camera dei deputati).
1.
All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il
Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la
Camera dei deputati».
Capo
III
MODIFICHE
AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo
25.
(Fiducia
al Governo).
1.
All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati»;
b) al
secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono
sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
c) al
terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi
alla Camera dei deputati»;
d) al
quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati»;
e) al
quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei
deputati».
Articolo
26
(Modifica
all'articolo 96 della Costituzione).
1.
All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o»
sono soppresse.
Articolo
27
(Modifica
all'articolo 97 della Costituzione).
1. Il
secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
dell'amministrazione».
Articolo
28
(Soppressione
del CNEL).
1.
L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Capo
IV
MODIFICHE
AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo
29
(Abolizione
delle Province).
1.
All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al
secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Articolo
30
(Modifica
all'articolo 116 della Costituzione).
1.
All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m),
limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n),
o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e
formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u),
limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra
lo Stato e la Regione interessata».
Articolo
31
(Modifica
dell'articolo 117 della Costituzione).
1.
L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e
promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche
sociali e per la sicurezza alimentare;
n)
disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico;
istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica
e tecnologica;
o)
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni
generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p)
ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio
con l'estero;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e
piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed
ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività
culturali e sul turismo;
t)
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u)
disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e
coordinamento della protezione civile;
v)
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z)
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di
interesse nazionale e internazionale.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle
minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità
al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo
economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese
e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche,
in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,
delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di
regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle
relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto
degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in
ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non
riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse
nazionale.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive
competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle
Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa
esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
Articolo.
32
(Modifiche
all'articolo 118 della Costituzione).
1.
All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le
funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di
efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
c) al
secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
d) al
terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono
sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e
paesaggistici»;
e) al
quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Articolo
33
(Modifica
dell'articolo 119 della Costituzione).
1.
L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi
bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio,
in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello
Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori
di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza
nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per
il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di
bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti».
Articolo
34
(Modifica
all'articolo 120 della Costituzione).
1.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il
Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata
urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro
quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali
e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo
stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
Articolo
35
(Limiti
agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi
nella rappresentanza).
1.
All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli
attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della
Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere
l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».
Articolo
36
(Soppressione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali). 1. All'articolo 126, primo comma, della
Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è
adottato previo parere del Senato della Repubblica».
Capo
V
MODIFICHE
AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo
37
(Elezione
dei giudici della Corte costituzionale).
1.
All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
primo comma è sostituito dal seguente:
«La
Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo
nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica»;
b) al
settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
38
(Disposizioni
consequenziali e di coordinamento).
1.
All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
2.
L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3.
L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art.
61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dall'elezione.
Finché
non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente».
4.
All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
5.
All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono
sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ne dichiara».
6.
All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente:
«suoi»;
b) al
quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle
seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
c) al
sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati,».
7.
All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della nuova Camera dei deputati»;
b)
all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al
nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Camera dei deputati».
8. La
rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla
seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
9.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle
Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
10.
All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11.
All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle
Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei
deputati».
12.
All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della
Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province
e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
13.
All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
14. Il
comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il
Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della
Camera dei deputati».
15.
Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art.
5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta
alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti
che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;
b) le
parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
16. All'articolo
3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le
parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono
sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole:
«l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».
Articolo
39
(Disposizioni
transitorie).
1. In
sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di
cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato
della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento,
ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione
dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi
per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si
divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna
lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in
numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che
hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato
alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto
il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in
alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è
proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non
eletti della stessa lista.
2.
Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di
senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione,
come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso
da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale
elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in
deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano
in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3.
Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione
dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino
alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in
base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data
della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte
dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora
alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al
periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli
sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I
senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o
provinciale.
6. La
legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi
dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al
comma 4.
7. I
senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri
del Senato della Repubblica.
8. Le
disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni,
adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino
all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto
dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento
del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci
giorni.
10. In
sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come
modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla
cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal
Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente,
nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
11. In
sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato
entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della
Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano
l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte
costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta
giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6
decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a
quanto ivi stabilito.
12. Le
leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma,
della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della
presente legge costituzionale.
13. Le
disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le
medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti
statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione
di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta
revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali
già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
Articolo
40
(Disposizioni
finali).
1. Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario
straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività
relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la
riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per
gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento
del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i
suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di
rappresentanza.
2. Non
possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti
oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti
nei Consigli regionali.
3.
Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la
legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza
e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni
parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e
strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle
due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale
sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi
ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da
approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso
esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di
comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze
delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi,
instaurati anche con i terzi.
4. Per
gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i
profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con
legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge
regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è
stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la
Regione.
5.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della
Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come
sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono
eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della
permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei
senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
6. I
senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti
tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo
censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due
liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori.
Articolo
41
(Entrata
in vigore).
1. La
presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo
quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3
e 4, che sono di immediata applicazione.