mercoledì 28 dicembre 2016

"FLORENCE" DI STEPHEN FREARS


Locandina Florence
“Florence” è uno straordinario film di Stephen Frears, florilegio attoreo di ultraterrene capacità interpretative e mimiche di tre personalità del mondo cinematografico anglo-americano: Meryl Streep, Hugh Grant e Simon Helberg. Opera biografica che accentra l’attenzione sull’ultimo anno di vita (1944) della più famosa cantante-stonata newyorkese Florence Foster Jenkins, “Florence” pare essere la riproduzione su grande schermo delle bellissime parole di Sartre rinvenibili in “Che cosa è la letteratura?”, che qui mutuiamo, parafrasiamo ed integriamo. La parola Florence può rimembrare un fiore, ma anche la meravigliosa città italiana modellata dalla famiglia medicea, ma non da ultimo il nome di una donna un tempo molto amata dal filosofo esistenzialista, ma può anche far balzare alla memoria il volto di una cantante i cui vocalizzi, virtuosismi, acuti, infarciti dalle più urticanti stonature, l’hanno resa grande anche dinanzi al pubblico della Accademy Hall; la mente corre ad una signora il cui amore per la melodia le ha consentito di vivere  una lunga e gioiosa vita nonostante l’incipiente sifilide.
E’ un film in cui l’armoniosa sinergia fra amore (di un marito commovente), musica, canto e nobiltà d’animo conforma la corporeità e la vocalità di un trio di attori, tra i quali si alterna la grandiosità dell’uno sopravanzata da quella dell’altro, per essere scansata dal terzo e poi nuovamente raggiunta dal primo, per continuare ancora e ancora in una girandola di acrobazie espressive e recitative.
Verso certa nomination agli Oscar 2017.

Fabrizio Giulimondi


giovedì 22 dicembre 2016

"IL SIMPATIZZANTE" DI VIET THANH NGUYEN: VINCITORE PREMIO PULITZER 2016



Il simpatizzante

Il Premio Pulitzer 2016, riconosciuto al primo romanzo del vietnamita naturalizzato statunitense Viet Thanh NguyenIl simpatizzante” (Neri Pozza), si concentra tutto sull’ultimo centinaio di pagine. La lunghissima, interminabile descrizione delle torture psicologiche e fisiche inflitte dai “rieducatori” vietcong al “Capitano” solo fittiziamente narra vicende “sensibili”, raccontando in realtà la dicotomia dell’uomo e il paradosso delle storie umane. “Il simpatizzante” è un’ opera che si sofferma sulla separazione della mente di ogni persona, sul contrasto al totalitarismo comunista realizzato a colpi di napalm e di “agente arancio”, responsabili di migliaia di vietnamiti bruciati vivi o  nati con più teste, più braccia e più gambe; è una meditazione sulla dilaniante scissione fra essere una spia ed una contro-spia, fra l’ossessivo parlare di indipendenza e libertà da parte del Governo nord-vietnamita e poi, dal 1975, vietnamita, e la sistematica oppressione del Popolo indocinese annichilito in ogni suo più elementare diritto di pensiero,   fra l’internalizzazione della democrazia e dei diritti umani negli States e l’esternalizzazione ad opera degli stessi di conflitti armati portatori di sangue più che di libertà: “I francesi e gli americani non avevano fatto esattamente lo stesso? Un tempo rivoluzionari a loro volta, erano diventati imperialisti, colonizzando ed occupando la nostra piccola terra ribelle e togliendoci la libertà con la scusa di volerla salvare. La nostra rivoluzione era stata più lenta della loro e decisamente  più sanguinosa, ma avevamo recuperato il tempo perduto. Quando si era trattato di apprendere le peggiori abitudini dei nostri padroni francesi e dei loro sostituti americani, ci eravamo dimostrati ineguagliabili”.
E’ la dicotomia della storia che interessa l’Autore, insieme allo studio delle esistenze umane che la storia rende dicotomiche, al pari del Vietnam, carne e sangue ma anche  simbolo del genere umano e di ogni “Regno” terreno dove esso si sparpaglia e si spariglia: “La nostra stessa patria era maledetta, imbastardita. Divisa tra Nord e Sud, e se si poteva dire di noi stessi che avevamo scelto la separazione e la morte lanciandoci in una guerra incivile, anche questo era vero solo in parte. Non avevamo scelto di essere corrotti dai francesi, di essere suddivisi per opera loro in una blasfema trinità del Nord, Centro e Sud, per poi venire consegnati alle grandi potenze del capitalismo e del comunismo per una ulteriore bipartizione e vederci affidare un ruolo di eserciti in lotta, in una delle tante partite a scacchi della Guerra Fredda, giocate in stanze con l’aria condizionata da uomini bianchi in giacca e cravatta”.
Il simpatizzante” è una riflessione costellata di “se”, un’ode all’umiltà tramite la metafora del canto (evangelico?) al piede, su cui tutto il corpo si regge, un paradosso che fa della parolina “niente” elemento dirompente che salverà il “Capitano” da certa ed orripilante morte, mettendo all’angolo gli abusati, storpiati e  vilipesi vocaboli di “indipendenza” e “libertà”.
Cento pagine conclusive su cinquecento che racchiudono, come un cofanetto di pietre preziose, il Pulitzer 2016.

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 14 dicembre 2016

"E' SOLO LA FINE DEL MONDO" DI XAVIER DOLAN

Locandina È solo la fine del mondo
E’ solo la fine del mondo” di Xavier Dolan  è un film di produzione franco-canadese raffinato e di alto livello intellettuale, toccato dalla visione artistica ed estetica del cinema di Antonioni e Visconti e lambito dai richiami al simbolismo di Paolo Sorrentino.
E’ un film fatto di primi piani e di sguardi lunghi, intensi, penetranti, che dicono ciò che non può essere detto con la parola.
E’ un film sulla incomunicabilità perché i protagonisti non dialogano ma si scambiano monologhi, rintanati come monadi nella propria imponderabile chiusura.
E’ un film sulla attesa, di qualcosa che deve essere detto, ma non si sa se verrà detto, in un crescendo boleriano d’ansia.
E’ un film sui particolari che possono disvelare la vera essenza della storia.
E’ un film sui colori, che tingono tenuamente e densamente ogni scena, ogni immagine, avvolgendo caldamente l’occhio dello spettatore.
E’ un film sulla solitudine e sul dolore che, imprigionato nel proprio balbettio o rabbioso e dirompente, rimane immutato e tragicamente inalterato nella sua capacità di dilaniare l’animo di un essere umano.
Louis dopo dodici anni va a trovare la famiglia e lì trova la madre, la sorella, il fratello con sua moglie …e l’inizio anticipa la fine.
Fabrizio Giulimondi

giovedì 8 dicembre 2016

"SULLY" DI CLINT EASTWOOD

Locandina Sully
Il grande cinema patriottico americano torna con “Sully” del regista-mito   Clint Eastwood,  che emoziona il suo pubblico con un film tratto da una storia vera. Il 15 gennaio 2009 un aereo di linea partito dall’aeroporto La Guardia di New York perde i suoi due motori dopo l’impatto con un nutrito stormo di uccelli e viene fatto ammarare direttamente sul fiume  Hudson. I comandante Sully ( interpretato da un magico Tom Hanks) e il primo ufficiale (il bravo Aaron Eckhart) salveranno la vita ai 155 passeggeri e alla crew in un atterraggio senza precedenti su acqua. Nonostante tutto i protagonisti della vicenda subiranno una indagine da parte degli organismi della aviazione federale civile.
La pellicola esalta, come tutta l’opera dell’attore-regista, l’eroismo dell’uomo qualunque. Al pari di One dollar baby e di Gran Torino, Sully racconta  l’eroe della porta accanto che si erge sugli altri  semplicemente facendo il proprio  dovere. Il  dovere visto da Clint Eastwood è condito con quel pizzico di intuito esperienziale e di quel genio che solo un essere umano possiede, un genio che non si fa  catturare dall’automatismo ottuso delle macchine. L’eroe di Eastwood non appartiene alla mitologia ellenica ma al quotidiano, fatto di normalità, famiglia, affetti, lavoro e nobiltà d’animo.
Gli occhi dello spettatore sono incollati allo schermo, le pulsazioni cardiache crescono, le mani tormentano i braccioli, finché verso il crepuscolo della narrazione arriva lui, in carne ed ossa: il pilota Chesley Sullenberger,  con i “suoi” passeggeri. La mente è scossa dal ricordo delle ultime battute del capolavoro di Steven Spielberg   Schindler’s list, quando gli ebrei salvati dallo sterminio gettano un sasso nel giardino dei giusti in ricordo del loro straordinario salvatore, passato dal nazismo all’umanità.

Fabrizio Giulimondi 

mercoledì 30 novembre 2016

"SNOWDEN" DI OLIVER STONE

Locandina Snowden
Oliver Stone continua a rimpolpare il suo filone cinematografico di denuncia e didascalico, per la sua capacità di mettere a conoscenza le “masse” di fatti dai più ignorati. “Snowden” è un interessante cyber movie, fra azione, thriller e momenti un po’ lenti e deboli, forse perché risentono di qualche minuto di troppo.
La pellicola racconta dello scandalo -  iniziato nel 2004 sotto l’Amministrazione Bush junior e proseguito sino al 2013 vigente quella Obama -  che ha riguardato  le intercettazione illegali di decine di milioni di americani (e non, inclusi Capi di Stato e di Governo stranieri). Il protagonista, Edward Snowden - il cui bravissimo interprete Joseph Leonard Gordon-Levitt si avvicina fisicamente molto al vero Snowden,  che compare nelle ultime battute del film - è un genio dell’informatica e, una volta assunto dalla CIA, scopre che la NSA (National Security Agency), ossia il servizio segreto interno, autorizzata da un altrettanto occulto tribunale, procede da tempo al controllo dei mezzi di comunicazione di moltitudini di cittadini del Mondo. Il coraggio e un vero sentimento patriottico prevarranno sull’interesse personale, fatto anche di laute prebende: Snowden denuncerà questo infernale meccanismo che con il contrasto al terrorismo internazionale islamista nulla, in realtà, ha a che fare.
Snowden è tutt’ora rifugiato a Mosca ed Amnesty International chiede che sia considerato non un traditore ma un eroe e, per questo, graziato.
Fabrizio Giulimondi


martedì 22 novembre 2016

"ANIMALI NOTTURNI" ("NOCTURNAL ANIMALS") DI TOM FORD

Locandina Animali notturni

Animali notturni” di Tom Ford,  tratto dal romanzo di Austin Wright “Tony and Susan”, è un film ad alta tensione, che fa stare sulle spine lo spettatore per tutta la sua durata, senza mollare mai la presa, rendendo impossibile la distrazione anche del pubblico più pensieroso.
Una straordinaria e sempre seducente Amy Adams e il bravo Jake Gyllenhaal interpretano una coppia con ruoli diversi (e in realtà eguali) in tre storie speculari,  che si alternano fra passato e presente e nel presente in vicende che si svolgono parallelamente intorno alla lettura di un romanzo Nocturnal animals, dove le scene degli accadimenti che coinvolgono la donna che legge vanno ad intersecarsi con quanto legge, per poi essere proiettate nel passato, con la collaudata tecnica delle sliding doors: un racconto che si svolge abilmente su tre piani in contemporanea, senza creare però alcuna confusione nel seguire la narrazione dei fatti.
La fotografia è spettacolare con immagini splendide del deserto texano tinto del rosso fuoco del suoi tramonti;  i truccatori bravissimi per la loro maestria nel trasformare la Adams da giovane pulzella a tormentata madre e moglie. Finale aperto tutto da interpretare.
Fabrizio Giulimondi   




domenica 20 novembre 2016

"IL BANCHETTO DI NOZZE E ALTRI SAPORI" DI CARMINE ABATE

Foto Cover di Il banchetto di nozze e altri sapori, Libro di Carmine Abate, edito da Mondadori
Il Premio Campiello Carmine Abate ci ha già abituato alla bellezza grazie alla sua lunga narrazione intima, delicata, sulla sua famiglia e sulle altre famiglie calabro-arbëreshë, sulla Terra e sulle radici, iniziata con Tra due mari e (almeno per ora) terminata con la sua tredicesima opera “Il banchetto di nozze e altri sapori” (Mondadori).
Essere avviluppati dalla bellezza, essere avvolti da un lungo abbraccio caldo, dove non c’è morte ma soltanto un incorruttibile inno alla vita, alla propria storia, al cibo che quella vita e quella storia avvolge e rassicura.
Il banchetto di nozze e altri sapori” è uno scrigno letterario, fra il breve romanzo e la raccolta di racconti, che una volta aperto sorprende il lettore con un florilegio di sapori, di colori, di odori, sapori, colori e odori che vengono da lontano, da una Comunità fuggita dall’Albania dal dominio ottomano nel ‘400 e residente in Calabria, pregna di costumi, usanze, pietanze sanizze.  In questo scrigno letterario le parole italiane, calabresi, arbëreshë e tedesche vengono gustate, assaporate, odorate, ne sentirete il bruciore perché sono cosparse di peperoncino, sanno della fragranza di un pane che si bacia. Abate accenna  ai suoi libri precedenti come La festa del ritorno, Il ballo tondo, La felicità dell’attesa e Vivere per addizioni e altri viaggi, per rilanciarne il loro nettare in una sinfonia composita fatta di convivialità, affetti familiari e origini, in un amarcord  che passa dai nonni ai nipoti transitando per lo  stesso Scrittore. Si vive per addizioni, sommando gusti antichi a saporosità nuove, provenienti da altre regioni, da altri mondi, come la polenta alla 'nduja, che unisce settentrione e meridione d’Italia.
Il banchetto di nozze e altri sapori” è la scoperta di sentimenti autentici fra i genitori e fra questi e i propri figli, tra fidanzati, sentimenti antichi e in alcun modo toccati dalle vicissitudini della vita, perché sono immutabili e duri come le asperità della terra calabrese e la legnosità degli alberi con cui si fa il fuoco davanti alla chiesa del paese la notte di Natale.
Il cibo è saporitoso e lo mangi con occhi socchiusi perché sai che poi ne sentirai la nostalgia. Leggerete odorando i sentori del mare calabro e delle montagne trentine.
E poi il banchetto nuziale finale tuonerà in una commovente e vera gioia, dinanzi ai vostri occhi trascinati dalle emozioni vissute dall’Autore durante il suo pranzo di nozze.
Io mentre sto scrivendo ne sento ancora i palpiti e vorrei ancora da essi essere cullato.
Ogni luogo è un sapore. Chissà che palato ricco di gusti ti farai vivendo in tanti posti diversi. L’importante è che li aggiungi ai sapori della nostra terra, di quelli siamo fatti nel profondo, della sua scorza odoriamo, anche se viviamo altrove”.
Fabrizio Giulimondi

giovedì 17 novembre 2016

"LA SOLITUDINE DELL'ASSASSINO" DI ANDREA MOLESINI

La solitudine dell’assassino
I confini della patria interiore debbono essere presidiati…..se si apre una frontiera è per meglio conservarne il controllo, ma per permettersi un simile lusso serve una rete di spie agguerrite, spietate”.
La solitudine dell’assassino” di Andrea Molesini (Rizzoli) è un impasto di storie nel labirinto del passato dove fascino baudeleriano per l’omicidio, onore e amore idealizzato si baciano con viaggi introspettivi nell’anima umana, crogiolandosi fra Il vecchio e il mare e l’Odissea.
La solitudine dell’assassino” è un finto thriller che rappresenta solo l’occasione per compiere una analisi serrata della fragilità degli uomini, ossia proprio di quella fragilità che rende ogni persona un essere umano, che si barcamena fra gli inferi ed il Cielo.
La solitudine dell’assassino”, che affabula il lettore con costruzioni linguistiche fondate su fascinose composizioni di parole ed ardite aggettivazioni, è prosa e poesia, poesia e prosa, che inizia sonnecchiando per poi incedere con movenze sempre più pressanti, per esplodere e terminare lasciando il lettore con un dolce sapore amarognolo della presenza impalpabile di Carlo, una presenza che egli sentirà come reale nelle ore successive aver cessato di leggere.


Fabrizio Giulimondi

"FAI BEI SOGNI" DI MARCO BELLOCCHIO (LIBERAMENTE TRATTO DALL'OMONIMO ROMANZO DI MASSIMO GRAMELLINI)

Locandina Fai bei sogni
Sono d’accordo con Niccolò Ammaniti: “Ogni lettore si fa un proprio film con il libro che sta leggendo”.
Fai bei sogni”, libera trasmigrazione filmica di Marco Bellocchio del bellissimo romanzo autobiografico di Massimo Gramellini, probabilmente non è la pellicola che avrei tirato fuori io, anche se inonda di emozioni violente lo spettatore.
Il libro di Gramellini (di cui riporto a piè di pagina la recensione al tempo redatta) tratta un tema tragico in maniera poetica, lieve, talora quasi leggiadra, mentre la narrazione di Bellocchio è angosciante, carica di scene che scuotono il pubblico sino a copiosi singulti.
Le stesse tinte che signoreggiano la fotografia sono pallide, smorte, tendenti quasi al bianco e nero.
La storia, fra passato e presente, è intensa, densamente drammatica, trasudante un commovente amore per la mamma , anzi le mamme tutte. La versione cinematografica di “Fai bei sogni” esplora un vuoto incolmabile, inenarrabile ed inaccettabile, specie per un ragazzino di nove anni e per l’uomo che diventerà.
La lettura della missiva che Gramellini scriverà in risposta ad un lettore de “La Stampa” che si lamentava della propria madre con toni particolarmente aspri, ferma, durante tutta la sua durata, il tempo e lo spazio.
Suggestivo il richiamo, tramite le ripetute apparizioni di Belfagor immaginate dal protagonista, alla Morte così come raffigurata ne Il settimo sigillo di Bergman.
Gli attori sono tutti ineguagliabili per bravura e potenza degli sguardi, delle espressioni mimiche, della capacità recitativa e dei silenzi.
Valerio Mastrandrea è impareggiabile e i giovani attori che interpretano Gramellini bambino e ragazzo , Nicolò Cabras e Dario del Pero, sono fuori dal comune: entrambi esprimono nella loro corporeità l’indicibile sofferenza che stanno vivendo e che segnerà il famoso giornalista. La durezza sabauda del padre è magistralmente mostrata da Guido Caprino.
L’altalenante musica fra il ruvido e lo spensierato penetra nelle immagini per giungere non solo alle orecchie, ma soprattutto al cuore, alla mente e all’anima.
Fai bei sogni…………...
Fabrizio Giulimondi

Recensione del libro
“Se un sogno è il tuo sogno, quello per cui sei venuto al mondo, puoi passare la vita a nasconderlo dietro una nuvola di scetticismo, ma non riuscirai mai a liberartene. Continuerà a mandarti dei segnali disperati, come la noia e l’assenza di entusiasmo, confidando nella tua ribellione”.
E’ una delle 223 pagine del romanzo autobiografico di Massimo Gramellini “Fai bei sogni” (Longanesi); è una delle 223 pagine che costellano un libro di rara bellezza contenutistica e di rara profondità, paragonabili solamente alle opere di Marcello Veneziani.
Pagine commoventi, emozionanti, toccanti, delicate e tenere e, poi, ironiche nel dramma, divertenti nella tragicità del racconto, leggere nella drammaticità della narrazione. Pagine che ricordano il drama greco che toccava le corde dell’anima e del cuore, senza infierire con la violenza e il sangue.
Pagine intense che descrivono come possa determinarsi la vita di un bambino sino all’età adulta privato della mamma, una madre che è morta quando egli aveva appena 9 anni a causa di un infarto.
Quel fanciullo è Gramellini, che ha avuto il coraggio di raccontare la sofferenza, il dolore e la disperazione nascosta nelle anse più intime di se stesso; come quel bimbo insieme al suo peso sia diventato l’affermato giornalista del quotidiano la Stampa di Torino e il noto polemista televisivo che noi conosciamo; quale percorso professionale abbia attraversato, dallo sport, alla politica, ad inviato di guerra nell’inferno di Sarajevo, dove incontra Salem, con lo stomaco squarciato da una pallottola sparata da un cecchino serbo. E tutto questo mentre Belfagor è dentro di lui: ”Belfagor è il nome che da bambino avevo dato al mostro che abita dentro di noi. Uno spiritaccio animato da buone intenzioni, in realtà pernicioso, perché pur di tenerci lontano dalla sofferenza ci chiude in una gabbia di paure. Paura di vivere, di amare, di credere nei propri sogni”.
L’assenza della mamma, la morte della madre, ha segnato profondamente sino alla età di 49 anni Massimo Gramellini, anche nelle sue relazioni con le donne, finché non ha incontrato la attuale moglie, Elisa. Ecco il suo cuore risuscitato come parla dei sentimenti: ” Le emozioni sono violente e brevi, colpiscono e svaniscono. I sentimenti invece sono lenti e profondi, a volte noiosi. Ma parlano il linguaggio universale del cuore, che non si esprime attraverso le parole e i ragionamenti, ma con i simboli”.
E sopraggiunge la verità, fatalmente ed ineluttabilmente la verità, non conosciuta sino alla soglia dei 50 anni o, forse, sempre saputa e fuggita per lungo, troppo, tempo. Madrina, una vecchia amica della madre e della famiglia, gli consegna una busta……
Turbamento e rigenerazione è quello che ho provato al termine della lettura di questo libro “unico”: è un imperativo kantiano immergervisi!
Credo che lo rileggerò almeno un’altra volta.
Vorrei terminare con un pensiero di George Bernard Shaw, ripreso dallo stesso Autore del romanzo: “La missione di un uomo consiste nell’essere una forza della natura e non un grumo agitato di guai e di rancori che recrimina perché l’universo non si dedica a renderlo felice”.

Fabrizio Giulimondi





lunedì 14 novembre 2016

"CHE VUOI CHE SIA" DI EDOARDO LEO

Locandina Che vuoi che sia
Che vuoi che sia”, di e con Edoardo Leo e una sempre più brava Anna Foglietta, si inserisce e rafforza quel nuovo filone cinematografico che amo definire della moral comedy. Edoardo Leo riprende i temi trattati già nei suoi precedenti lavori Noi e la Giulia e - specialmente - Smetto quando voglio sul rigetto da parte di un mercato di lavoro “corrotto” di intelletti vivaci. Il film è, ancora più degli altri, in salsa agro-dolce con punte drammatiche ed è in buona compagnia con altre pellicole nel mostrare il meccanismo luciferino del web, che tutto ricicla, nulla dissipa e arricchisce solo ciò che gira intorno al mondo del porno.
Astuta la trovata artistica che vede i due protagonisti parlarsi attraverso circonvoluzioni di parole radicalmente opposte a ciò che si vogliono realmente dire.
Fabrizio Giulimondi




sabato 12 novembre 2016

"QUALCOSA SUI LEHMAN" DI STEFANO MASSINI

Qualcosa sui Lehman
Nelle librerie v’è una biografia romanzata a forma di ballata,  “Qualcosa sui Lehman”(Mondadori), scritta da un autentico genio artistico italiano, Stefano Massini, che demolisce i consueti canoni stilistici e saltella fra letteratura, cinema, fumettistica, musica, giudaismo, finanza e due secoli di storia.
 “Qualcosa sui Lehman” è una summa di linguaggi e di culture letterarie che abbraccia Grecia e futurismo. La varietà di epiteti  e di poliformi figure letterarie scoppiettano con pirotecnici usi polifonici della parola. Massini è l’acrobata delle parole con cui gioca e si diverte con il lettore facendogli attraversare avvenimenti bisecolari che hanno coinvolto la potente e numerosa gens di finanzieri americani Lehman (i Lehman Brothers). Massini induce il suo pubblico a dipanarsi fra i marosi di arditismi linguistici e fantasiose architetture retoriche. Il lettore, avido di sapere “come va a finire”, in alcuni momenti inconsapevolmente accantona la narrazione per seguire costruzioni funamboliche per intere pagine ruotanti intorno all’avverbio NON; affascinato si perde nel serrato dialogo duettante fra Peter Lehman e Peggy Rosenbaum, tutto composto di frasi estrapolate da film cult degli anni ’30 e ’40; si stupisce dinanzi all’improvvisa trasformazione della prosa in fumetti che tramutano magicamente i discorsi in battute fra super-eroi; si concentra sul lungo ed eccentrico periodare in cui parole evidenziate in rosso si combinano fra di loro dando vita a locuzione di matrice marxista-comunista; viene rapito dalla metamorfosi delle vicende dei Lehman in quelle vissute dai protagonisti nel film King Kong del 1933 (guarda caso finanziato proprio dalla Lehman Brothers!); è avviluppato dagli onirici incubi di Philip Lehman e incespica in fitte discussioni in cui le parole si mischiano agli indicatori numerici di quei “derivati” che determineranno la crisi economica mondiale del 2008, trotterellando prima per il  24 ottobre 1929.
La parola fatta segno trasloca nel frastuono delle contrattazioni borsistiche,  intrappolando chi vi si imbatte similmente a sabbie mobili.
 “Qualcosa sui Lehman” è la storia di una famiglia di mercanti di bestiame,  che ha le sue radici  in Germania  prima di inondare gli States con il  proprio volumetrico mercanteggiare su tutto, dal cotone, al ferro, al caffè, al petrolio al tabacco, per giungere agli arei, alla computeristica e  ai titoli “sporchi”.
Il ritmo narrativo seguito è sincopato in quanto vi confluisce la metrica greca e latina unitamente ad una singhiozzante estetica grafica che incolonna frasi e periodi, oltre ad  incanalare  in una stessa colonna ripetute parole, identiche fra di loro o fra di loro in alterco, ossessivamente ticchettanti nelle orecchie di chi legge.  Al pari di una canzone, reiterati fraseggi a mo’ di irriverenti ritornelli sono posti all’inizio, nell’intermezzo e al termine di brani e capitoli.
Il lucro è al centro di tutto, perversa patologica brama di denaro che deve fruttificare altro denaro e altro ancora per l’immortalità della famiglia Lehman, sino alla malattia mentale, che si insinuerà nelle intelletti di ogni suo singolo membro.
La lettura ondeggia fra Vecchio Testamento e finanza, ebraismo e lavoro parossistico, per la sempiterna gloria del cognome Lehman, per la glorificazione dell’unico idolo da adorare: “il vitello d’oro”.
Ogni passaggio è infarcito di ironia, tutto è ironia, non c’è momento della vita dei Lehman che non sia maneggiata da Massini con ironia, non leggiadra, ma sprezzante, feroce ironia; e poi il gioco fra termini italiani e in lingua yddish,  e il motteggio e l’allegro connubio tra plurimi idiomi con cui vengono tradotte medesime espressioni, per rendere allegro ciò che è tragico, un tragico  mercato globale fatto a immagine e somiglianza della  biblica Torre di Babele.
E nulla sarà come prima.

Fabrizio Giulimondi

giovedì 10 novembre 2016

"7 MINUTI" DI MICHELE PLACIDO

Locandina 7 minuti
Il film di Michele Placido (di cui è anche sceneggiatore, soggettista e attore)  - da standing ovation finale con nodo alla gola -  “7 Minuti” ha un cast quasi tutto al femminile, che vede interpreti neofiti e di lunga data tutte egualmente straordinarie: Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia (che richiama alla mente un poco la grande Anna Magnani), Maria Nazionale, Violante Placido, Clémence Poésy, Sabine Timoteo, Ottavia Piccolo, Anne Consigny, Balkissa Maiga, Luisa Cattaneo, Erika D’Ambrosio.
Vera nella sua autentica drammaticità, la pellicola racconta una storia che sarebbe veritiera anche se non trattasse una storia accaduta realmente nel 2012 fra l’Italia e la Francia.
Veri i volti tesi, veri gli sguardi spauriti, vero il senso di smarrimento, di gioia ed incredulità, vera la tensione dentro e fuori la fabbrica, vere le facce smunte di undici operaie che devono decidere il destino proprio e di altre trecento colleghe dinanzi ad una proposta dei nuovi datori di lavoro apparentemente innocua: nei dettagli si nasconde il demonio.
Questa opera, ambientata prevalentemente al chiuso fra le quattro mura di una  stanza, è una scuola di recitazione dove la finzione scenica si schiude alla quotidiana tragica realtà di centinaia di migliaia di donne e uomini che devono cedere invisibilmente, lentamente ed inesorabilmente diritti pur di tenersi uno straccio di lavoro che  riconosca loro uno straccio di stipendio.
Michele Placido, che mostra il lato attoriale della regia, mette in scena una piece teatral-cinematografica che riprende la tradizione neorealistica italiana con un incisivo tocco del cinema di Ken Loach.
Fabrizio Giulimondi 

mercoledì 2 novembre 2016

"L'ESTATE FREDDA" DI GIANRICO CAROFIGLIO


L' estate fredda
Ho una lunga esperienza recensoria dei racconti (La velocità dell’angelo nella raccolta Cocaina) e dei romanzi (Ragionevoli dubbi, Il silenzio dell’onda, Il bordo vertiginoso delle cose, Le regole dell’equilibrio) del magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio.
L’ultima sua fatica proposta al pubblico edita dalla Einaudi è “L’estate fredda”, la cui storia si svolge fra la “Strage di Capaci” del 23 maggio 1992 e quella del 19 luglio che coinvolse Paolo Borsellino e la scorta. Seguendo il cliché della recente giallistica propria di De Giovanni e Camilleri ci imbattiamo di nuovo nel maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio (il cui cognome evoca quello del grande Scrittore piemontese). Il maresciallo Fenoglio incarna  i tratti caratteriali peculiari dei protagonisti dei libri di Carofiglio: il pensiero moraleggiante e ideologicamente orientato; il loro essere precisini e perfettini; il volteggiare sopra gli altri con un indubbio sentore personale di superiorità nascosto dietro una apparente, quanto falsa, modestia. L’attenzione e l’attrazione è per i criminali, anche di alto cabotaggio, contestualmente  ad un certo senso di fastidio per la gerarchia e l’autorità. I veri eroi sono gli appartenenti alle forze dell’ordine (precipuamente i carabinieri), mentre i magistrati sono attori non protagonisti che apportano alla narrazione il caratteristico elemento tecnico proprio dello stile di Carofiglio. Il magistrato prevale sullo scrittore intrattenendo il suo pubblico con numerosi ed utili richiami al codice penale  e di procedura penale, oltre con dettagliate descrizioni degli istituti giuridici coinvolti e dei passaggi procedimentali e processuali.
In maniera stravagante ed inspiegabile in pieno core delle vicende raccontate, durante un lungo ed intenso interrogatorio di un malavitoso pugliese collaborante di giustizia, l’interrogato nel giro di poche pagine  compie due affermazioni in netto contrasto fra di loro, senza che gli inquirenti eccepiscano alcunché.
Incredibile ma Autore ed editor non si sono accorti di nulla!
Carofiglio adopera l’usuale  forma  linguistica  piacevole ed estremamente  scorrevole, consentendo un’agile e veloce lettura.

Fabrizio Giulimondi

martedì 1 novembre 2016

"PIUMA" DI ROAN JOHNSON

Locandina Piuma
Piuma è la bambina che sta per nascere da due ragazzi che sono in procinto di fare la maturità e il tosco-londinese Roan Johnson si avvicina ad un simil tema con una delicata, emozionante e commovente tragi-comica carezza.
La trama pulsa di tenerezza, una tenerezza che traspira dalla immatura incoscienza di ragazzi che non si fanno in alcun modo ingannare dalle pressanti ed insidiose richieste di aborto provenienti dalle famiglie dei ragazzi, nuclei molti eterogenei fra di loro e sociologicamente ben analizzati.
Film corale, con attori tutti molto bravi e un notevole Sergio Pierattini nella parte del futuro nonno dal lato paterno.
Artisticamente coinvolgente la tecnica filmica di punteggiare il racconto mediante passaggi immaginifici, che vedono i due protagonisti nuotare per un mare che funge da cielo e sovrasta un paesaggio fatto dai “casermoni” del quartiere tuscolano di Roma.

Fabrizio Giulimondi.


venerdì 28 ottobre 2016

"IO, DANIEL BLAKE" DI KEN LOACH

Locandina Io, Daniel Blake
Ken Loach, uno dei più grandi registi al Mondo del cinema impegnato, sociale e di denuncia, giganteggia in un film la cui tensione emotiva tiene in apnea lo  spettatore per tutta la durata della proiezione. “Io, Daniel Blake” è bellissimo, perché è denso, perché è implacabile, perché è pura spremuta di autentica umanità.
Io, Daniel Blake” è la storia  di donne e uomini vandalizzati nella propria dignità da un sistema sociale feroce, fatto di implacabili regole tutte tese ad umiliare chi è caduto nella ragnatela della difficoltà economica, finché non ci si arrende, finché non si muore, finché non ci si prostituisce. La prostituzione non è solo un comportamento corporale ma è soprattutto asservimento ad un meccanismo, ad un ingranaggio infernale costituito da moduli da compilare, ricorsi da presentare, call center con cui interloquire, strumenti telematici che non si sanno adoperare, assistenti sociali che si crogiolano nella carognaggine, interminabili tempi di attesa telefonici cadenzati da musichette ripetitive che ossessionano persone disperate.
Daniel Blake è un cittadino di Sua Maestà, né più né meno, e tale vuole rimanere, fino in fondo, finché non ottiene i suoi diritti minimali oramai calpestati, ridimensionati, eliminati.
Daniel Blake non si arrende, perché il suo mondo è fatto di umanità, di aiuto, di gentilezza, e anche se lui si trova nelle peste continua a dare una mano ad una ragazza con i suoi due figli, come farebbe un padre, come farebbe un nonno. Daniel Blake non si arrende perché lui non è un numero di previdenza, lui è una persona.
Quello di Loach è un mondo impietoso, senza riguardi per i grandi problemi degli esseri umani. In questo mondo spietato ogni tanto Loach consente ad alcune figure di baluginare nel crepuscolo della coscienza con uno scintillio di comprensione negli occhi: una operatrice del welfare, una sola fra le tante pulviscolari addette al settore, perla rara dotata di nobiltà d’animo nella frastagliata fanghiglia inumana dedita alla quotidiana assenza di ascolto dell’altro; oppure il direttore di un supermercato che lumeggia con uno scatto di bontà dinanzi ad un furto per fame, bontà sfortunatamente oscurata dalla malvagità della guardia giurata che ammanta di attenzione umana ciò che è solo feroce cupidigia immorale.
Ma nonostante l’incessante, martellante, insistente, sistematico accanimento di un sistema – che nell’opera è quello britannico ma, in realtà, appartiene oramai all’intero mondo occidentale – avverso a chiunque abbia la sventura di cadere nell’ingranaggio luciferino del bisogno e della disoccupazione, la schiena di Daniel Blake rimane dritta, lo sguardo indomito, l’animo mai sconfitto, perché Daniel Blake è un cittadino e chiede soltanto il rispetto dei propri diritti, né più né meno: “I, Daniel Blake

Fabrizio Giulimondi 


martedì 25 ottobre 2016

FELICE LAUDADIO: "INCHIOSTRO" DI ALESSIA GIULIMONDI

INCHIOSTRO - ALESSIA GIULIMONDI

Recensione di  - 23-05-2016
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Inchiostro - Alessia Giulimondi
La storia di un viaggio, una storia d’amore, una storia degli errori-orrori dell’antisemitismo, quattro anni per scrivere e pubblicare un libro, a un’età verdissima. Alessia Giulimondi è l’autrice under 17 di “Inchiostro” (PP. 304, euro 13,00), romanzo pubblicato da Prospettiva Editrice nel 2015. La scrittrice bambina aveva solo dieci anni quando ha cominciato a pensare al progetto e appena quattordici quando lo ha completato. La ragazza romana (non sembri sconveniente rivelare ch’è nata il 3 marzo 1999), frequenta il liceo “Russell” nella capitale e affianca alla passione per le lettere classiche quella per la danza classica, che coltiva da piccolissima, oltre a un amore sconfinato per la lettura.
È lei la cosa più notevole del suo romanzo, una scrittrice teenager o ancora meno, ancora più giovane. Nell’ultimo anno della scuola elementare, l’insegnante aveva chiesto agli alunni di preparare un testo sull’Olocausto. Il suo non era stato preso in considerazione, ma l’idea era partita da lì, ci si è affezionata, ha continuato a svilupparla, approfondendola, modificandola. In quattro anni è nato il suo romanzo: è inchiostro, dice, perché quello è lo strumento per scrivere la parola, per rendere la comunicazione un racconto.
La vicenda, infatti, è raccontata in una lettera, che l’americano Nigel trova in soffitta. È indirizzata a lui da parte dal padre, appena scomparso accidentalmente.
Porta a Berlino, nell’estate 1944 e a due giovanissimi, Giacomo e Greta. Lui è un giovane italiano, in una Germania scossa dalla guerra, dalla dittatura nazista, dalle discriminazioni razziali e dall’odio di tutti contro tutti. Salva e soccorre una ragazza bionda e bella, tipicamente ariana, che si dice figlia di Hitler, in fuga però dal padre, che la sta facendo cercare.
Giacomo, figlio di un soldato caduto, ha perso tutta la famiglia sotto le bombe e vive da solo, cercando di tirare avanti come se niente fosse. Odia il nazismo e il suo capo. È convinto che quel pazzo, il tiranno idolatrato, stia trascinando nell’abisso il popolo tedesco e che goda del disastro, il Führer vuole vedere annegare nel proprio stesso errore il popolo eletto, che si ritiene destinato a dominare il mondo.
Poi, all’arrivo di Greta, tutto cambia, la priorità diventa metterla in salvo.
L’opinione pubblica ignorava l’esistenza di una possibile figlia del capo. Nessuno, neanche lontanamente, aveva mai parlato di un’eventuale prole. Quanto a lei, che conosce l’italiano perché lo ha appreso dall’istitutrice Francesca, è ben al corrente che il padre detesta chi si sottrae ai suoi ordini. E quella ragazzina gli è stata ribelle, a nove anni l’aveva mandata lontano, esiliata in Polonia, vicino ad Auschwitz, poi l’aveva fatta tornare a Berlino, ma gli era scappata via e nessuno la ritrovava, nonostante lo spiegamento di tutte le polizie, di tante divise, della Gestapo. Non lo ha mai visto, pur avendo passato il tempo in una prigione dorata, a sperare che venisse a prenderla. Ma non è mai venuto.
Greta Hitler: la cosa che le manca di più è l’amore, dicono a Giacomo i suoi occhi blu sinceri.
Decidono di andare in Italia. C’è una zia del ragazzo. La raggiungeranno, a Roma. Lì sarà più difficile cercare la fuggitiva. Non hanno denaro, si nascondono nei treni merci, rubano due cavalli e proseguono verso il Brennero, sempre nel tentativo di arrivare alla città sul Tevere. Intanto, sono una coppia, dividono fatiche, rischi e speranze.
Su loro e sul romanzo incombe una cappa di sensi di colpa, che si materializza in una cenere grigia, quella che sale dai camini dei campi dove vengono inviati gli israeliti, grandi e piccoli. All’inizio, in Germania, avevano cominciato a trattarli come animali: cartelli avvertivano che i cani e gli ebrei non potevano entrare nei locali pubblici. Avevano isolato quartieri solo per loro. Quando famiglie intere venivano buttate fuori dalle loro case, c’era tra gli ariani chi li insultava o chi restava in silenzio a guardare. Poi, da un giorno all’altro, avevano cominciato a sparire. Nessuno sapeva dove li portavano, nessuno sapeva che fine facessero.
“Chi li conosceva riceveva cartoline da parte loro, dicevano che stavano bene ma nessuno capiva perché dovevano partire e dove dovevano andare.”
Giacomo e Greta vanno avanti, ignorando che la ragazza è incinta. Bombe o non bombe, arriveranno a Roma?

mercoledì 19 ottobre 2016

"GO WITH ME" DI DANIEL ALFREDSON

Locandina Go With Me

Go with me” di Daniel Alfredson - che vede come interprete protagonista Anthony Hopkins , uno dei caposaldi del cinema americano -  è un thriller noir che cattura l’interesse dello spettatore, pur mancando di quel  pizzico di verve che avrebbe reso indubbiamente la pellicola maggiormente intrigante. I colori scuri, plumbei, grigi, marroncini e tenuamente verdastri, accompagnano una storia di ordinaria violenza (mostrandola pochissimo) di una fredda cittadina sperduta fra le montagne di qualche Stato degli States. La presenza del criminale psicopatico Blackway è avvertita dalla platea come quella di Moby Dick, finché irrompe verso il finale: il pubblico trattiene il sospiro in attesa del coupe de theatre, che sfortunatamente  non giungerà.


Fabrizio Giulimondi





sabato 15 ottobre 2016

TESTO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE RENZI-BOSCHI

Pubblico il testo della riforma costituzionale Renzi-Boschi approvata in via definitiva il 12 aprile 2016 dalla Camera dei deputati e sul quale ci esprimeremo il prossimo 4 dicembre in sede referendaria con un SI o con un NO. Votando SI si vuole che il la riforma costituzionale qui appresso riportata entri in vigore, mentre votando NO si vuole che la Costituzione vigente rimanga in piedi.
Buona lettura!
Fabrizio Giulimondi


Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 1
(Funzioni delle Camere).
  1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
  La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
Articolo 2
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Articolo 3
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
  1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Articolo 4
(Durata della Camera dei deputati).
  1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
  La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Articolo 5
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
  1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
  1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
   b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Articolo 7
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
  1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

Articolo 8
(Vincolo di mandato).
  1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Articolo 9
(Indennità parlamentare).
  1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Articolo 10
(Procedimento legislativo).
  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
  Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
  Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere        all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
 L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
  I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
  Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
  1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
   b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Articolo 12
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
  1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
  I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
  Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
  La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
  Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
  Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».
Articolo 13
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
  1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
  Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
  2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Articolo 14
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
  1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
  Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Articolo 15
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).
  1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
  Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
  La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Articolo 16
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
  1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
   b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
   c) al terzo comma:

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

   d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
  I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
  L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
  Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».
Articolo 17
(Deliberazione dello stato di guerra).
  1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Articolo 18
(Leggi di amnistia e indulto).
  1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».





Articolo 19
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
  1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Articolo 20
(Inchieste parlamentari).
  1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
  A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 21
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
  1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

Articolo 22
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
  1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
   b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Articolo 23
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
  1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Articolo 24
(Scioglimento della Camera dei deputati).
  1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 25.
(Fiducia al Governo).
  1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;

   c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
   d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Articolo 26
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
  1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Articolo 27
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
  1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

Articolo 28
(Soppressione del CNEL).
  1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 29
(Abolizione delle Province).
  1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

   b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Articolo 30
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
  1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Articolo 31
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
  1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
   b) immigrazione;
   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
   n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
   o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
   p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
   s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
   t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
   u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
   v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
   z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
  Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
  Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
  La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
  La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
  Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Articolo. 32
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
  1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
   c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
   d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
   e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Articolo 33
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
  1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
  I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
  Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
  I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Articolo 34
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
  1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

Articolo 35
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
  1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».




Articolo 36
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).  1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 37
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
  1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;
   b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».




Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
  1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
  2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
  3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
  Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
  4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
  5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
  6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
   b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
   c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
  7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
   b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
   c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
  8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
  9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
  10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
  11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
  12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
  13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
  14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
  15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;
   b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
  16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».

Articolo 39
(Disposizioni transitorie).
  1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
  2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
  5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
  6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
  7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
  8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
  9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
  10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
  11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
  12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
  13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
  14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Articolo 40
(Disposizioni finali).
  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
  2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
  3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
  4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
  5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
  6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Articolo 41
(Entrata in vigore).
  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.