VIOLENZA
ALLE DONNE
(violenza
psicologica, fisica e sessuale; atti persecutori - stalking
- ; stupro; “femminicidio” → discriminate in
base al sesso).
DATI
1)
Non esiste definizione comunemente
accettata di “femminicidio”, ma a differenza di “omicidio” si presuppone
l’esistenza di una relazione autore/vittima: ISTAT.
A.
149 omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono
stati commessi nell’ambito familiare: 59 donne sono state uccise dal
partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente.
B.
Nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono 251
e tra questi 15,9% sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni familiari.
3) PAURA DI DENUNCIARE: Scarto sensibile fra il numero di intervistate
che riferiscono di essere state vittime di aggressioni, minacce e violenze
sessuali e il numero di coloro che dichiarano di avere denunciato i
fatti alle Autorità competenti (ISTAT)
QUALI SONO LE AZIONI
1) Prevenire il
fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza sul
processo di eliminazione della violenza contro le donne e sulla soluzione dei
conflitti nei rapporti interpersonali;
2) sensibilizzare gli operatori
dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione,
anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,
della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
3) promuovere
un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e
contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere,
nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli
studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione
della tematica nei libri di testo;
4) potenziare le forme
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete
dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza
alle donne vittime di violenza;
COME SI COMBATTE
LA LOTTA ALLA VIOLENZA
ALLE DONNE PARTE DALLO SVILUPPO DELLA CULTURA, VOLTA AL RISPETTO DELLA
DIGNITA’ DELLA DONNA, COME PERSONA
E’ importante che
anche gli uomini scendano in campo per contrastare la violenza
sulle donne.
GLI STRUMENTI CI
SONO MA SERVE INFORMAZIONE: A partire dal recepimento delle Convenzioni di
Lanzarote e Istanbul abbiamo ormai norme efficaci e innovative, ma affinché si radichino
nella coscienza di ciascuno di noi c' è necessità di un’articolata azione
informativa ed educativa, in sinergia con i responsabili dei vari settori. TUTTO OGGI SI
CONCENTRA SUL RUOLO DELLA PREVENZIONE.
Occorre un’azione
collettiva che faccia leva sull’interdisciplinarietà (istruzione,
giustizia, interno, salute, politiche sociali, pari opportunità'), dando
piena attuazione al piano antiviolenza (LUGLIO 2015) e predisponendo anche
'protocolli operativi di azione e di difesa preventiva' per la tutela delle
vittime di atti violenti.
Molto importante è il sostegno alle
politiche educative che a partire dalle scuole consentano ai bambini la PARI DIGNITÀ DI
UOMINI E DONNE nella società civile e nel mondo del lavoro, riequilibrando i
modelli e gli STEREOTIPI culturali tradizionali, anche
nell’ottica del rispetto delle nuove forme di affettività. Occorre imparare
e trasmettere il senso di una nuova “educazione alle emozioni” che aiuti bambini
e ragazzi a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni per migliorare la
capacità di gestire e comunicare le emozioni stesse.
Questi nuovi
modelli educativi e le azioni preventive, a mio avviso, saranno un’importante
controspinta alla violenza alle donne.
Rete di contatti tra MAGISTRATURA, FORZE DELL’ORDINE, OPERATORI SANITARI,
ISTITUZIONI E VOLONTARIATO
Esempio: previsione di un obbligo, in
capo alle istituzioni pubbliche che ricevono segnalazioni di reati di stalking o maltrattamenti, di fornire
alle vittime tutte le informazioni sui centri anti-violenza del territorio .
IL PRIMO PASSO NORMATIVO
Presa di coscienza da
parte del legislatore della violenza alle donne come fenomeno collettivo,
eccedente la mera sfera individuale delle vittima e idoneo, come tale, a
costituire una valida minaccia ad un corretto sviluppo della società
democratica.
CONVENZIONE DEL
CONSIGLIO DI EUROPA, 11 maggio 2011 (di ISTANBUL), per prevenire e
combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, recepita con decreto
legge n. 93 del 2013, convertita con legge n. 119 del 2013.
1. recepisce a livello
nazionale la definizione di violenza domestica che riflette tendenze e principi
già affermatisi in ambito internazionale: tale forma di violenza è riferibile “a
uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo
di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che
l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la
vittima”.
2.
con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende
designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione
contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che
provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti,
la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica, che nella vita privata (Art. 3).
3. prevede l’esistenza di un gruppo di
controllo, il Grevio, che ha il
compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli
Stati, le misure adottate in modo da garantire politiche integrate in grado di
far dialogare tra loro i vari settori coinvolti. In Italia è necessario garantire
alla vittima un coordinamento tra servizi territoriali, centri antiviolenza e
assistenza sanitaria, per valorizzare l’identità e l’autonomia delle donne e
promuovere campagna di sensibilizzazione e formazione a vari livelli (l'educazione
al rispetto è irrinunciabile per instaurare un'autentica cultura di reciprocità).
Tale garanzia deve essere
assicurata dalle Prefetture in forza di Protocolli
di Intesa (già da esse promossi e stipulati o ancora da promuovere) fra gli enti competenti, interessati e
coinvolti. Le Prefettura nell’ambito territoriale di propria competenza debbono
svolgere un ruolo di direzione e raccordo. LE BEST PRACTICE SONO FONDAMENTALI PER PRENDERE AD
ESEMPIO E REDIGERE I MIGLIORI PROTOCOLLI D’ INTESA E ATTUARE I MIGLIORI CODICI
ROSA (di cui si parlerà dopo)
3.
IN SEDE DI RECEPIMENTO DELLA
CONVENZIONE SI RAFFORZA LA TUTELA DELLA VITTIMA FUORI E DENTRO IL PROCESSO (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
1.
si prevede la possibilità di applicare la misura cautelare
coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori
dei limiti previsti dall’art. 280 c.p.p. (ossia solo quando si proceda per
delitti per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a tre anni) (cfr. art. 282 bis, ult. co. c.p.p.);
2.
si sancisce l’arresto obbligatorio nei
confronti di colui che sia colto nell’atto di commettere i reati di
maltrattamenti e di stalking (art.
380, comma 2, lett. l ter, c.p.p.);
3.
avverso quei soggetti che siano colti in
flagranza di gravi reati è consentita
l’applicazione
della misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa
familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa (art. 384 bis c.p.). Tra l’altro, i destinatari del
suddetto provvedimento potranno essere controllati attraverso il braccialetto elettronico
o altri dispositivi elettronici;
4.
nel caso di atti persecutori, è possibile disporre dello strumento delle intercettazioni
telefoniche (art. 266, comma 1, lett. f quater, c.p.p.);
5.
si amplia
l’accesso al patrocinio gratuito per le donne che abbiano subito atti persecutori, maltrattamenti o mutilazioni genitali
(prima limitato ai soli reati di violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia
e tratta di esseri umani).
Ulteriori profili di
novità:
- si introduce l’irrevocabilità della querela per il
delitto di stalking, sia pure
limitatamente ai casi più gravi (art. 612 bis, ult. co., c.p.);
-
si inasprisce il trattamento sanzionatorio per gli autori di violenze
attraverso l’introduzione di nuove aggravanti. tra cui il formale
riconoscimento, sotto il profilo giuridico, alla c.d. violenza assistita, riscontrabile
tutte le volte in cui la violenza a danno di familiari sia realizzata in
presenza di minori, costretti ad assistervi;
- viene estesa anche
alla c.d. violenza domestica la misura preventiva, già contemplata per lo stalking, dell’ammonimento del questore, cui può aggiungersi
la sospensione della patente da parte del prefetto. Il questore è, poi, tenuto ad
informare l’ammonito sull’esistenza di centri di recupero e di servizi sociali
disponibili sul territorio e a garantire la segretezza delle generalità della vittima (art.
3, d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013).
RECEPIMENTO DIRETTIVE
TUTELA AL PASSO CON
EUROPA
d. Lgs. n. 24 del 4
marzo 2014: recepimento della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e
repressione della tratta esseri umani e protezione vittime.
Art. 1: ampliamento
della definizione di vulnerabilità sulla base di una valutazione
individuale della vittima in cui rientrano minori (anche stranieri non
accompagnati), anziani, disabili, donne (in particolare se in gravidanza),
genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici, persone che
hanno subito gravi forme di violenza fisica e psicologica.
d. lgs. n. 212 del
2015: recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La novità sta nel potenziamento delle
garanzie processuali delle persone offese di pari passo con la definizione di
vulnerabilità della vittima in base alle sue
condizioni soggettive (non solo età e sesso ma anche la condizione di
dipendenza affettiva dall'autore del reato o la difficoltà con la lingua
italiana) ed alle modalità del fatto (violenza, odio razziale o
tratta degli esseri umani).
Quanto prima
interviene l'accertamento della condizione di debolezza e di difficoltà della vittima tanto
più efficaci saranno le misure di tutela da adottare: ciò consente la libertà di espressione della
vittima nel processo e una prevenzione ancor più incisiva nei
confronti delle situazioni di vittimizzazione c.d. secondaria.
Conseguenze:
-prendere parte al
processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua
testimonianza.
-modifica dunque la
disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso
modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti
casi in cui si proceda all’esame di una vittima vulnerabile.
LEGGE EUROPEA n. 122
del 7.7.2016
ISTITUZIONE DEL FONDO VITTIME REATI INTENZIONALI VIOLENTI
Siamo giunti al
termine del percorso per dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2004/80/CE
del 29 aprile 2004 con l’obiettivo di garantire una tutela indennitaria
effettiva a favore delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti.
Anche se nel nostro
ordinamento non mancano gli strumenti di tutela è giunto il momento di un intervento
“di chiusura” per superare il carattere frammentario della legislazione
vigente, che prevede singole forme di ristoro per le vittime di particolari
reati (di mafia e terrorismo, criminalità organizzata, estorsione e usura)
Il diritto
all’indennizzo spetterà – in assenza di disposizioni più favorevoli – alle
vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona (incluse le
percosse e le lesioni personali se in forma aggravata) e del reato di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato).
All’erogazione
dell’indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti sarà infatti destinato il
Fondo di rotazione adesso unificato a quello di solidarietà alle vittime dei rati
di tipo mafioso, delle richieste estorsive ed usura che ferma restando l’attuale
dotazione sarà alimentato, a partire dal 2016,
dall’ulteriore contributo di 2.600.000 euro annui.
D. Lgs. n. 80 del 15
giugno 2015 (c.d. Jobs Act) recante il c.d. congedo retribuito per le donne
vittime di violenza alle donne per un periodo massimo di tre mesi. Per le lavoratrici
inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza alle donne, sia
dipendenti (pubbliche e private) sia collaboratrici a progetto, il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, senza perdere lo
stipendio e continuando a maturare i contributi, come avviene per le dipendenti
in maternità.
Legge di stabilità 2016 continua percorso in
termini di prevenzione istituendo, nelle aziende sanitarie e ospedaliere,
un percorso di protezione denominato « Percorso di tutela
delle vittime di violenza”, finalizzato a tutelare le persone vulnerabili
vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di
violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
⇒ CODICE ROSA: Interventi di accoglienza presso le strutture sanitarie e
attivazione dei percorsi opportuni di uscita dalla violenza. CRITICITA’: non
tutte le strutture l’hanno istituito e ove sussistono v’è una notevole
eterogeneità di applicazione sul territorio nazionale.
ATTENZIONE: le strutture ospedaliere e, in particolare
modo, dei “Pronto Soccorso”, non dialogano informaticamente fra di loro e, di
conseguenza, se una donna si presenta in più ospedali della stessa o di altra
città dopo aver subito violenze fisiche, il sistema nazionale non rileva affatto
la pluralità e sistematicità delle condotte criminose e, di conseguenza, reati al
pari dei “maltrattamenti in famiglia” ex
art. 572 c.p. (reato abituale, che implica la reiterazione cadenzata nel tempo
di singole azioni o omissioni penalmente e non penalmente apprezzabili), non “scattano”
per assenza di collegamento fra i molteplici comportamenti delittuosi che,
pertanto, rimangono “formalmente” singoli ed episodici e, pertanto, non
punibili o punibili meno gravemente.
Legge di stabilità 2017: prevede nuovi fonti
di alimentazione per indennizzo a favore delle vittime nel senso che i proventi delle sanzioni pecuniarie civili
(quelle da depenalizzazione) non andranno più alla Cassa delle Ammende ma al
Fondo.
Legge di bilancio
2018: in corso di esame nell'Aula del Senato.
Disegno di legge – già approvato alla Camera ed attualmente
all’esame del Senato – volto ad introdurre disposizioni in favore degli orfani (c.d. doppiamente orfani) per crimini domestici, in cui si prevede, tra l’altro, la
modifica dell’art. 577 c.p. in relazione alle aggravanti del reato di omicidio,
con la previsione della pena dell’ergastolo ove commesso in danno del coniuge o
della persona comunque legata al reo da relazione affettiva.
Dall’analisi appena condotta emerge
come il nostro sistema penale e processuale abbia raggiunto un elevato grado
di conformità agli standard europei nell’azione di contrasto al fenomeno
della violenza alle donne e contempli un ventaglio di misure repressive e di
tutela delle vittime, nel processo, assolutamente adeguato.
IL PRIMO PASSO
NORMATIVO
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha sottoscritto ACCORDO con l’Associazione RETE DAFNE Onlus
nel mese di settembre, finalizzato alla mappatura dei servizi di assistenza
alle vittime esistenti sul territorio nazionale. Il Protocollo nasce dalla
volontà di dare piena attuazione
nell’ordinamento interno alla normativa europea in tema di assistenza alle
vittime di reato e, in particolare, alla citata Direttiva UE/29/2012, che
prevede, tra l’altro, che gli Stati membri istituiscano un servizio nazionale
di assistenza alle vittime di reato. L’operatività del Protocollo consentirà al Ministero di disporre di un quadro compiuto ed
esaustivo non solo della rete dei servizi di assistenza presenti sul
territorio, ma anche delle migliori prassi esistenti, così da poterne
promuovere la diffusione ed assicurare alle vittime di reato, e della violenza
alle donne in particolare, livelli di assistenza adeguati, uniformi e
all’altezza degli standard europei.
IL MINISTERO DELLA SALUTE ha collaborato alla definizione delle Linee
guida nazionali per l’istituzione, in tutti i presidi di pronto Soccorso
delle aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela
delle persone vittime dell’altrui violenza, con particolare riferimento alle
vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori, denominato
“Percorso di tutela delle vittime di violenza”.
Il carattere sempre più violento della pornografia
online, soprattutto quella mainstream,
secondo molti studi contribuisce alla creazione di un’idea di normalità nei
confronti dei rapporti di coppia violenti, soprattutto tra i più
giovani. La transnazionalità del web permette a case pornografiche di
“esonerarsi” dal rispetto di norme per tutelare attrici di film
pedopornografici semplicemente scegliendo di girare i film in Paesi dove le
tutele sono minori oppure non esistono.
POSSIBILI PASSI SUCCESSIVI
1. CIRCOSCRIVERE
ACCESSO AI RITI ALTERNATIVI per
crimini a sfondo sessuale:
· patteggiamento già escluso per
prostituzione minorile, turismo minorile, pornografia minorile, violenza
sessuale.
· abbreviato: ddl AC 4376 all’esame
presso la Commissione giustizia della Camera del deputati esclude abbreviato
per varie forme di omicidio tra cui quello aggravato perché commesso nelle
condizioni di cui all'art. 612 bis (atti persecutori commessi da chi è legato
da relazioni affettive con la persona offesa).
2.
RIDURRE DURATA PROCESSI VIOLENZA.
3.
ALLUNGARE TEMPI PRESCRIZIONE REATI DI VIOLENZA ALLE
DONNE E A SFONDO SESSUALE
4.
CIRCOSCRIVERE ACCESSO AL RICORSO IN APPELLO
5.
RAFFORZARE PREVENZIONE SENSIBILIZZAZIONE EDUCAZIONE
Come diceva Martin
Luther King
“La
tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può
scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza
moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una spirale
discendente di distruzione”