Continuiamo con questo numero la pubblicazione di atti normativi di interesse generale emanati dal Comune di Roma ed, eventualmente, da altri enti locali che ne ritenessero opportuna la pubblicazione. Anche quest’argomento è di notevole attualità. L’Amministrazione comunale di Roma ha posto fra le sue priorità la sicurezza della comunità. Per tale ragione, fra le varie iniziative intraprese, il Sindaco ha adottato l’ordinanza sindacale n. 242 del 16 settembre 2008 (prorogata con ordinanza n. 7 del 28 gennaio 2009) — qui appresso pubblicate — in forza delle quali si è voluto contrastare il fenomeno della prostituzione femminile e maschile drammaticamente diffusosi negli ultimi anni per le strade della città. La prima ordinanza è stata ritenuta legittima dalla sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II, n. 12222 del 22 dicembre 2008. Argomento di interesse esaminato dalla decisione è individuabile nella necessità che l’esercizio della prostituzione, in quanto espressione di una iniziativa economica privata, rispetti i limiti imposti dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione: divieto di contrastare con l’utilità sociale e di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. La pronunzia del medesimo Tribunale del 12 giugno 2009 ha «validato» la proroga posta in essere dall’ordinanza sindacale 7/2009, ritenendola espressione dei poteri conferiti al sindaco dalla nuova formulazione dell’art. 54 T.U. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e rientrante, quindi, fra le ordinanze necessitate a contenuto semi libero. Questa tipologia provvedimentale tende a prevenire o eliminare situazioni emergenziali strutturali, ossia tendenzialmente perduranti, radicate o cicliche (a differenza delle ordinanze contingibili ed urgenti che sono emanate per rimuovere condizioni irripetibili e risolvere situazioni qualificabili extra ordinem e, pertanto, necessariamente limitate nel tempo). Il T.A.R. Lazio ha pertanto ritenuto legittima la reiterazione della precedente ordinanza sindacale, in ragione della sua efficacia temporale più duratura rispetto a quelle di «vecchio conio», finanche tendenzialmente permanente sino alla definitiva soluzione del problema (nel caso trattato: la prostituzione per strada).
Prof. Fabrizio Giulimondi
ORDINANZA SINDACO DI ROMA n. 242 del 16 settembre 2008.
IL SINDACO
- Premesso che il fenomeno della prostituzione esercitata su strada ha notevole diffusione sul territorio del Comune di Roma;
- che spesso le persone dedite alla prostituzione sono vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali;
- ritenuto che tale fenomeno si manifesta spesso con atteggiamenti indecorosi e indecenti da parte delle persone che praticano la prostituzione, tanto da offendere la pubblica sensibilità e generare episodi di tensione nella cittadinanza;
- constatato anche il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle
persone dedite alla prostituzione;
- ritenuto che l’esercizio dell’attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del Codice della Strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali;
- considerato che l’abbigliamento indecoroso e indecente spesso utilizzato per l’esercizio della prostituzione è motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali;
- che l’art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche prevede, nell’ambito dei delitti previsti dall’art. 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75, misure a tutela degli stranieri vittime
di violenza o grave sfruttamento, accertati anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli Enti locali;
- che il Comune di Roma offre strutture di accoglienza e interventi di sostegno psicologico e reinserimento dei soggetti sopraindicati, garantendo l’anonimato;
- visto che l’art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4047 dell’8 novembre 1946 e s.m.i., prevede il divieto di atti offensivi alla decenza e alla morale;
- visto che il fenomeno della prostituzione rientra tra i fattori di rischio presi in considerazione nel Patto per Roma Sicura, sottoscritto in data 29 luglio 2008 fra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma;
- preso atto che con nota n. 52906 del 16-9-2008 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall’art. 54, comma
4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24- 7-2008, n. 125;
- visto l’art. 54 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24-7-2008, n. 125;
- visto l’art. 2, lett. a), del decreto del Ministro dell’Interno del 5- 8-2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare lo sfruttamento della prostituzione;
- visto l’art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;
- visto l’art. 16 della Legge 24-11-1981, n. 689, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 24-7-2008, n. 125;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 dell’11 settembre 2008;
ORDINA
il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento alle vie consolari dove maggiore è il rischio di gravi incidenti stradali, di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali. È fatto inoltre divieto di assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare o esercitare l’attività di
meretricio. Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-
2000, n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di euro 200,00.
In alternativa all’erogazione della sanzione stabilita nella presente ordinanza, ed in piena sintonia con il dettato dell’art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i soggetti accertatori avvieranno le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, alle strutture di accoglienza del Comune di Roma per i previsti interventi di sostegno psicologico e reinserimento. Il presente provvedimento che ha validità, per le motivazioni in premessa indicate, fino al 30 gennaio 2009, è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.
Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudicello
Il Sindaco
Giovanni Alemanno
Interventi di contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana - Proroga al 30
gennaio 2010 del termine di validità dell’ordinanza sindacale n. 242 del 16 settembre 2008
ORDINANZA SINDACO DI ROMA n. 7 del 28 gennaio 2009.
IL SINDACO
- Premesso che con ordinanza sindacale n. 242 del 16 settembre 2008 sono state adottate specifiche disposizioni per contrastare il fenomeno della prostituzione esercitato su strada, a tutela dell’ordine e della sicurezza urbana;
- Considerato che dalla data di adozione della succitata ordinanza, attraverso l’azione coordinata delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale, sono stati contravvenzionati numerosi comportamenti, consistenti sia in manifestazioni evidenti di contrasto al decoro e alla decenza, sia in turbativa alla sicurezza stradale o in violazioni del codice della strada;
- Che tale attività sanzionatoria è comprovata dai verbali della Polizia Municipale;
- Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è un soggetto attuatore, in ambito locale ed in relazione alla domanda sociale di sicurezza posta dalla collettività, delle regole all’uopo stabilite a garanzia dell’unità dell’ordinamento e della stabilità sociale della Repubblica;
- Che, a tal fine, essendosi riscontrata, in relazione alla intensificazione di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, una progressiva riduzione del fenomeno della prostituzione su strada, si ritiene opportuno prorogare al 30 gennaio 2010 il termine di validità dell’ordinanza sindacale n. 242 del 16 settembre 2008, già fissato al 30 gennaio 2009;
- Tenuto conto che con nota n. 4762 de1 28-1-2009 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24-7-2008, n. 125;
- Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla
Legge 24-7-2008, n. 125;
ORDINA
È prorogato al 30 gennaio 2010 il termine di validità delle disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 242 del 16 settembre 2008.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.
Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudicello
Il Sindaco
Giovanni Alemanno
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