martedì 15 novembre 2011

Circostanza attenuante della suggestione da folla in tumulto e fatti di Genova

a) Introduzione

Dopo le contestazioni ameno la riunione del. G8 del luglio 2001, che hanno visto la città di Genova posta a ferro e a fuoco per opera dl una parte del c.d. aritigloballzzatori , è interessante esprimere una valutazione, anticipando l'attività interpretativa dei magistrati che stanno indagando sul crimini posti in essere da una porzione dei manifestanti, sul riconoscimento o meno della circostanza atte. nuante della suggestione da parte della folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, c.p.

I reati più diffusamente perpetrati dai ed. antigiotiini sono stati il tentato omicidio (combinato disposto degli arti. 56 e 575 c.p.); l'associazione per delinquere finalizzata alla devastazione ed al sac­cheggio (combinato disposto degli arse. 416 e 419 c.p.); devastazio­ne e saccheggio (ari. 419 c.p.). Specialmente peí• j delitti previsti e puniti da questa ultima disposizione si può ragionare, In chiave giuridica, sul se si possa riconoscere applicabilt, a coloro che se ne sono macchiati, l'attenuante ex art. 62, n. 3, c.p,

In questo scritto, però, cl si propone un quid phiris, ossia non solo l'indicazione delle linee tracciate dalla giurisprudenza della Cassazione e dal pensiero dottrinario sugli elementi strutturali della disposizione in esame, ma anche l'esame del fondamento di ordine psicologico e sociologico che sottende la decisione del Legi­slatore di prevedere nel corpo normativo gius-penalistico la presente attenuante, .

b) Disciplina dell'attenuante Dottrina

In primo luogo procediamo ad una schematica disamina della fattispecie in parola, il cui fondamento consiste nella minore resi­stenza psichica che si determina nell'agente per l'influenza sul suo animo di fattori esterni rappresentati dallo stato di eccitamento e di passionalità della folla tumultuante (I), e, dunque, nella minore capacità a delinquere.

I presupposti per l'applicazione dl questa circostanza sono:

- Una folla in tumulto, ossia una Moltitudine di persone addensate in un determinato luogo ed agitate da passioni che, comunicandosi da soggetto a soggetto e rimbalzando potenziate, determinano uno stato di grave tensione, dl eccitazione violenta collettiva r. (2).

- B soggetto agente ai viene a trovare In mezzo alla folla senza aver avuto, in precedenza, intenzione di commettere illecito.

- Che sia stata proprio la suggestione della folla in tumulto a

- --spingerlo all'azione criminosa, sicché sussiste un Nesso dl causalità psichica tra la suggestione emanata dalla moltitudine tumultuante e la condotta illecita.

Si dà rilevanza penale al fenomeno della suggestione, al cui

studio ha conferito un notevole contributo la Scuola positiva

Per suggestione si suole significare l'accettazione passiva, la tra. sposizione immediata dl sensazioni, rappresentazioni, idee, convin­zioni o impulsi, dalla coscienza e volontà di una persona a quella di un'altra per via non razionale ma emotiva. Condizione per l'efficacia della suggestione può essere il cedimento alla potente influenza delle emozioni che può anche essere provocata dall'essere partecipe dl manifestazioni con le peculiarità sopra descritte.

Sotto l'azione suggestiva si affievoliscono le capacità dl controllo critico, si accettano convinzioni altrimenti rifiutate e si pongono in essere atti che altrimenti non sarebbero compiuti.

Secondo la prevalente dottrina, dell'attenuante potrebbero bene­ficiare anche i capi e gli agitatoti, se abbiano a loro volta subito l'influsso della folla (3), ma, per la giurisprudenza, non chi si sia mescolato ira la folla per delinquere pizi facilmente o in attuazione di un precedente accordo delittuoso (4).

La nonna prevede che la circostanza non trovi applicazione in due evenienze.

Quando la riunione sia stata vietata esprsamente, o non vi sia stato dato preavviso, oppure sia intemenuto ordine di sciogli­mento da parte dell'Autorità.

Quando Il reo sia un delinquente o un contravventore abituale o professionale o un delinquente per tendenza.

b2) Giurisprudenza

La giurisprudenza dl legittimità (5) ha fissato due linee guida di chiave di lettura della disposizione in argomento:

- Per folla In tumulto e deve intendersi una riunione imponente e disordinata di individui che per un concorso di emozioni reagisca in modo improvviso e rumoroso. L'attenuante in esame quindi trova il suo fondamento nello stato dl minorata resistenza psichica, cagionato dal tumulto, inteso come manifestazione Improvvisa; disordinata, violenta e rumorosa.

- Se la manifestazione avente le indicate caratteristiche risulta essere preordinata, almeno nella fase iniziale, e, quindi, preceduta da un concerto criminoso, sia pure non definito nel suoi particola­ri, non può dire luogo alla particolare situazione psichica di chi è suggestionato dalla folla in tumulto, caratterizzata In ogni caso dalla mancanza di una direzione precisa della volontà collettiva. Altresì linterpretaZione giurisprudenziale ha introdotto un'altra limitazione, oltre quelle esplicitate nel codice, rappresentata dalla ipotesi in cui il colpevole sia entrato liberamente a far parte della folla in tumulto (6).

Alcuni Autori contestano tale Innovazione, in quanto non giustifi­cata quando la radunata tumultuosa si sia svolta senza fini delittuo­si e la svolta aiminogena si sia verificata nel corso del tumulto (7),

c) Valutazioni di ordine psicologico e sociologico della partecipazione di un soggetto ad una manifestazione .

La violenza negli stadi e gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine (come accaduto nelle giornate del G8) sono tutte mani­festazioni in cui un gruppo numeroso di persone sviluppa compor­tamenti contrastanti con i principi etici e le regole giuridiche su cui si basano (o si dovrebbero basare) le società occidentali.

E' possibile, infatti, che una persona normale, sana di mente, pacifista e non violenta, possa trovarsi in un . contesto psicologico e in cui sia indotta a compiere un'azione violenta.

Come può essere spiegato ciò? Mediante la teoria che non solo i singoli individui, ma anche le folle nel loro imierne siano dotateli una psicologia specifica (8).

Il concetto di psicologia delle folle viene introdotto nel 1895 da. Gustale Le Bon (9).

Alle folle, secondo l'insigne Autore, possono essere attribuiti pregi e difetti: sono ricche di slancio e disinteresse ma anche scar­samente illuminate dalla ragione, ingenue ed influenzabili e, non di rado, pericolose, barbare, incontrollabili.

Secondo Le Don s l'insieme del caratteri comuni imposti .dall'ambiente e dalla ereditarietà a tutti gli individui di un popolo costituisce l'anima di questo popolo ..

Tali caratteri sono molto stabili, ma quando un certo numero di uomini si trovano momentaneamente riuniti, ai loro caratteri ance­arab se ne aggiungono di nuovi anche profondamente diversi, che formano una potente anima collettiva e.

Le folle sono poco inclini al ragionamento, ma adatte all'azione ed hanno avuto come compito quello di distruggere le società invecchiate, di destituire, di creare un disordine che metta in discussione la disciplina che regola la civiltà. E' proprio la civiltà che possiede un elevato grado di cultura e raziocinio sconosciuti alle folle. Civiltà e folle sono due forze uguali macontratie.

Le folle sono istintive, impulsive e non hanno opinioni se »Oli quelle suggerite da altri."La folla ha quindi, secondo il citato Autore, una unica anima collettiva e forma un solo corpo nel momento in cui la folla stessa viene ad esistenza.

I nuovi.caratteri che emergono sotto la spinta di emozioni violente si sovrappongono a quelli propri dei singoli componenti, venendosi a creare una vera e propria • unità mentale e delle folle. Uno dei caratteri che può essere partorito dalla folla come entità a sé è un sentimento di potenza che può anche condurre all'attuazio­ne di azioni turpi (come aggredire violentemente un membro delle forze dell'ordine versante in palesi condizioni di difficoltà), perché, essendo la folla anonima, non è punibile e non ha responsabilità (10). • _

Un altro carattere è quello della suggestionabilità, per cui l'appartenente alla folla non è più consapevole di quello che pone in essere e agisce come se egli si trovasse soggiogato da un condi­zionamento ipnotico.

Questo ridimensionamento e, talora, annullamento della coscienza individuale porta al predominio della • personalità super-individuale della folla e con sentimenti talvolta di eroismo, ma in altre occasioni di ferocia e violenza.

Una folla può essere sollecitata alla realizzazione di atti e scopi nobili (si pensi al giubileo dei giovani a Roma, che ha visto più di due milioni di ragazzi e ragazze confluire in uno stesso luogo senza il minimo pregiudizio per le persone e per la città), oppure Istigata all'omicidio ed al massacro (11 pensiero va allo stadio Heysel di Bruxelles ed agli stessi drammatici eventi che hanno coinvolto Genova).

Tutto è moltiplicato quando una forte energia psichica -corre in un gruppo numeroso di persone.

Se una singola persona ha una idea la cui attuazione recherebbe un grave nocumento alla società, probabilmente non cede alla volontà di realizzarla per il timore di averne del gravi montaggi.

Quando lo stesso individuo si trova in una folla, prende coscienza dalla forza che deriva dal numero.

Di particolare interesse per il nostro lavoro, inoltre, è l'ulteriore caratteristica strutturarne a livello psicologico la folla, id est il fatto che essa stessa è sedotta dalle dichiarazioni violente e rimane impressionata dai sentinienti impetuosi.

La folla, sempre secondo il Le Bon, è autoritaria, Intollerante ed irragionevole: la deduzione che individui buoni formino una folla pacifica mentre personaggi discutibili ne formino una violenta non è assolutamente valida.

Le folle, in conclusione, non hanno mezze misure: chi è con loro è nella ferità, chi è contro di loro è un nemico da Combattere nel peggiori del casi con l'eliminazione fisica o indirettamente con dimostrazioni di forza e violenza, quali la devastazione ed il sac­cheggio.

d) Fondamenta dell'art. 62, n. 3, C.P.

Il delitto compiuto causato dalla partecipazione ad una folla tumultuosa e su suggestione di essa (delitto di massa) potrebbe essere configurai° dall'Ordinamento sia come circostanza aggra­vante sia come circostanza attenuante, B nostro Legislatore ha optato per quest'ultima ipotesi.

La circostanza ex art. 62, n. 3, c.p., avente natura soggettiva, si incardina nella cultura propria degli anni trenta che iperealutava le potenzialità antisociali e di suggestione della folla, vedendo in essa un fattore negativo e di pericolo per l'ordine costituito e che ha indotto gli interpreti a delineare il profilo del cd. delitti di massa.

Indubbiamente quanto esposto nel precedente paragrafo costi­tuisce il substrato culturale, psicologico, sociologico cd ideologico dell'ari 62, n. 3, cp.

Questa cultura si contrappone radicalmente a quella attuale che • ravvisando nelle riunioni e nelle manifestazioni collettive un valore positivo, le ha elevate a diritti aventi dignità costituzionale (art 17 Cost.), salvo incriminarne le eventuali degenerazioni I.cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e).

La cultura attuale però è andata eccessivamente nella sponda opposta, minimizzando del tutto le potenzialità anche negative della folla (Il).

I moderni sociologi riconoscono che In una folla gli esseri umani si comportano diversamente e peggio di come si comporterebbero da soli (12).

Sono stati pure studiati .i fattori necessari per generare la violenza di massa, quali: una frustrazione prolungata causante molta tensione; la presenza di soggetti comunque portati all'uso della violenza, i guaina esercitano liberamente coprendosi dieten la folla; un avvenimento scatenante (ad es: esplosione di un'arma da fuoco, percosse date ad un partecipe alla manifestazione, voci ten­denziose).

e) Conclusioni

Inattesa che le indagini della Procura di Genova si concludano e l'Autorità Giudiziaria decidente adotti i provvedimenti di condanna a carico-di coloro che hanno provocato danni patrimoniali dell'ammontare di svariate decine di miliardi alla città, sommessa­mente si può riportare quanto sin ad ma detto alla concreta realtà delle aule di giustizia.

Si può tranquillamente ritenere che la circostanza attenuante della suggestione della folla in tumulto non potrà non essere presa In considerazione da ayvoctrei e magistrati. La domanda finale, però, che è e sarà corretto porsi è la seguente: è applicabile torti coltri indiscriminatamente l'attenuante di cui si tratta, solo perché il delitto è stato perpetrato nell5cabitat della • folla ., da soggetti eccitati emotivamente dalla presenza di decine di migliaia dl persone con cui venivano condivise con grande passionalità le stesse idee, ovvero è bene procedere, alla luce di una attenta opera­zione ermeneutica della disposizione, con come effettuata dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopra portate a conoscenza del lettore, Gli una valutazione scrupolosa delle modalità di svolgimen­to delle condotte criminose individuali, dell'atteggiamento interiore dei rei prima dell'inizio delle manifestazioni e degli incidenti oltre alla esistenza di eventuali parta sceleris preesistenti e preordinati alle contestazioni medesime.

Brevemente si ricorda che la circostanza In esame è inapplicabile ogniquahalta:

Il soggetto partecipi alla folla già con l’intenzione di realiz­zare illeciti penali.

I contestatori si accordino per effettuare crimini dietro lo scudo della manifestazione. A tale proposito è bene ricordare che alcune imputazioni per gli accadimenti genovesi sono di associa­zione a delinquere finalizzata alla devastazione ed al saccheggio: l'associazione, a differenza della natura transeunte del concorso previsto e punito dall'ari. 110 c.p., necessita delta presenza dei connotati minirnali della organizzazione e della tendenziale perma­nenza.

soggetto agente sia entrato in piena coscienza e volontà all'interno della folla già quando essa era in tumulto.

I manifestanti adoperino armi, seppur rudimentali, come spranghe, bastoni, sassi e meno rudimentali come le molotov: in tale evenienza viene escluso radicalmente il carattere pacifico della riunione, la quale pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della tutela costittizionale sancita 17 della Carta Costi-
tuzionale.

Il reo sia un delinquente o un contravventore abituale o pro­fessionale o un delinquente per tendenza.

Dott. Prof. Fabrizio Giulimondi

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