sabato 19 novembre 2011

FABRIZIO GIULIMONDI "DIRITTO ALLA VITA E EUTANASIA"


IL DIRITTO ALLA VITA NELLE CARTE COSTITUZIONALI DEGLI STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA
Prof. Fabrizio Giulimondi


·        Il concetto di diritto alla vita
Il potere del soggetto, certamente, esiste sul beni della vita e dell'Integrità fisica, facenti parte del sua essere: beni Il cui godimento è a lui attribuito e che quindi sono oggetto del suo diritto. L'attribuzione di tale godimento però comporta, sul piano giuridico, la sua difesa contro tutti i terzi, la facoltà di esigere da questi quel contegno negativo che è necessario per la conservazio­ne dei detti beni e per il loro godimento.
Quindi, il diritto sulla vita e sull'integrità fisica è anche diritto alla conservazione della vita e dell'integrità fisica, ossia, diritto all'altrui osservanza di quel contegno negativo che è necessario per tale conservazione.
L'uso ha consacrato l'espressione più idonea a marcare il lato esterno del diritto: si parla così dl diritto alla vita, all'integrità fisica, intendendosi significare per alcuni Autori, con le cennate espressioni, non già il diritto di conseguimento della vita, dell'integrità fisica, bensì semplicemente il diritto verso i terzi alla conservazione dei beni medesimi. Per questa corrente di pensiero la vita è un bene insito nell'essere umano, che il diritto vuol conservare, di tal che la vita non può che essere considerata come bene futuro, come bene che debba essere conseguito.
A mio avviso, confortato da autorevole dottrina, il diritto alla vita implica come suo presupposto necessario il diritto alla nascita, spettante al concepito. Avere diritto all'atto iniziale della vita significa avere diritto a cominciare la vita, ovverosia diritto a che i terzi non ostacolino l'inizio della vita.
Vita e integrità fisica attengono all'essere fisico della persona. La vita si identifica con la mera esistenza biologica, laddove l'integrità fisica si sostanzia nella presenza integrale degli attributi fisici, ossia nell'assenza di menomazioni organiche ed estetiche.
Problema oggetto di discussione dottrinaria è stato quello riguar­dante la posizione che assume l'integrità fisica nei confronti del diritto alla vita. Si può ritenere il diritto all'integrità fisica come semplice complemento del diritto alla vita ovvero entrambi i diritti possono essere riferiti a beni giuridici autonomi e distinti. Il diritto alla vita però assume una valenza sicuramente superiore al diritto all'integrità fisica: difatti è diritto essenziale tra gli essenziali. I diritti essenziali sono quelli che hanno per oggetto i beni più elevati. Poiché tra tali beni ve ne è uno che a sua volta sovrasta gli altri, il correlativo diritto non può non riceverne una nota distintiva tale da essere denominato diritto essenzialissimo: il diritto alla vita sovrasta tutti gli altri e alcuna altra posizione giuridica può essere concepita disgiuntamente da esso.
Il diritto alla vita è anche diritto innato, in quanto spetta all'indi­viduo per il semplice fatto di essere munito della personalità acquisita con la nascita.
Ulteriore carattere del diritto In parola è quello di essere un diritto privato. — ossia un diritto soggettivo assoluto rientrante in quelli della personalità — che spetta al singolo come tale, vale a dire considerato nella cerchia degli 'scopi che ha come semplice essere umano, non perdendo tale aspetto neanche qualora collida con l'autorità statale.
Certamente insieme all'interesse privato concorre un pregnante Interesse pubblico, che è diretto oggetto della tutela penale.
Proprio per una necessità sociale di carattere fondamentale la tutela della legge penale è intervenuta, relativamente al bene della vita, con assoluta priorità storica. Senza dubbio il diritto alla vita fu riconosciuto e protetto già nell'antichità. Un aspetto del suo ricono­scimento è da ravvisarsi, a mio avviso, nella punizione dell'omicidio.
Questa potrebbe sembrare connaturata alla nascita di qualsiasi comunità giuridicamente organizzata e non meritare quindi parti­colare rilievo. Posto pure che ciò sia esatto, non ne risulta meno vero chela sanzione cosi riconosciuta ai componenti della comunità manifesti l'esistenza di uno ius antenato dell'odierno diritto alla vita.
Inoltre vi è un secondo aspetto dl questo diritto: il diritto a non essere messo a morte a titolo dl vendetta o di pena al di fuori del casi e dei modi previsti dalle nonne, che limitavano appunto sia il potere di vendetta, sia il potere dl infliggere ed eseguire la pena di morte. Mancando una di queste condizioni, il diritto ella vita dell'accusato avrebbe potuto essere salvaguardato, con conseguente illecita dell'uccisione.
Vi è poi un terzo aspetto dl interesse storico del diritto alla vita: quello di avere o ricevere il minimo dei mezzi indispensabili per sopravvivere (vitto, vestiti, abitazioni). Nelle fonti antiche una norma, che sembra considerare questo terzo aspetto, si ritrova nella XII Tavola relativa a chi, avendo compiuto una manus iniectio contro un soggetto a lui vincolato (debitore o colpevole dl un delitto), lo tenesse in catene nella propria casa: la norma Invero gli prescrive di dare a questi una data quantità di cereali e di fornirgli altri mezzi di sopravvivenza. Infine il diritto in argomento possiede una spiccata inerenza soggettiva: questo diritto è intrasmissibile e irrinunciabile e, inoltre, in parte delle legislazioni europee, la sua indisponibilità comprende anche l'inefficacia del c.d. consenso dell'esente diritto,
L'inefficacia del consenso è dovuta proprio alla peculiare natura del diritto alla vita, in quanto il consensus non può avere la capacità dl poter sopprimere la vita umana; al più, detto consenso può avere la valenza dl mutare la qualità del reato, degradandolo a crimine di minore entità (come, ad esempio, l'art. 379 c.p.).
La dimensione del diritto alla vita nell'ordinamento Internazionale.
ll diritto alla vita viene, esplicitamente o implicitamente, compreso nell'elenco del diritti fondamentali delle costituzioni europee e delle Carte internazionali.
Prima di individuare e comparare le norme costituzionali europee offerenti l'oggetto del nostro studio, ci sembra opportuno fare un rapido richiamo alla comunità internazionale, nella quale si parla esplicitamente del diritto alla vita.
In primo luogo pietra fondamentale di una esplicita attribuzione di detto diritto è l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10-12.1948, che recita nel seguente modo: 'Ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
L'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 20-3-1952, resa esecutiva in Italia con la legge 4-8-1955 n. 848, afferma: 41 diritto dl ogni individuo alla vita è protetto dalla legge. La morte non può essere inflitta inten­zionalmente a nessuno, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale ne) caso in cui li delitto sia punito dalla legge con detta pena.
Inoltre la raccomandazione n. 874 del 4.10.1979, approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, afferma con vigore il diritto alla vita come proprio del bambino fin dal concepimento: “Les drolts de chaque enfant à la vie dès le moment de sa conception, au logement, à une nourriture convennable ét à une environnement adequats devalent etre reconnus et les gouvernernents nationaux devraient accepter l'obligation de tout mettre en OCUkTe pour permeare l'application Mtégraie de ce droit.”
Tale raccomandazione è stata deliberata sulla base di una relazione (7) nella quale testualmente si legge La scienza ed II buon senso mostrano che la vita umana comincia con il concepi­mento e che, da questo specifico momento, sono presenti In potenza tutte le proprietà biologiche e genetiche dell'essere umano maturo. I diritti appartenenti al bambino devono riguardare tutto il periodo della sua infanzia, senza escludere quello in cui egli si trova nel seno materno... ciascun bambino deve godere dei diritti dell'uomo ala prima che dopo la nascita.
Si può correttamente dire che nella espressione ciascun bambino deve godere del diritti dell'uomo. sia Incluso anche il diritto alla Vita.
La Commissione per le questioni sociali e la salute del Consiglio d'Europa, nella medesima relazione, ha chiarito ulteriormente che: il diritto alla vita di ogni essere umano è il diritto fondamentale che precede e condiziona ogni altro diritto e che dovrebbe essere senza alcun limite o discriminazione.] genitori che danno origine ad una nuova vita non hanno alcun diritto su di essa, ma solo gli obblighi di proteggerla, nutrirla e metterla nelle migliori condizioni.
Nel preambolo della Dichiarazione dei diritti del bambino approvata all'unanimità il 20-11-1959 dall'Assemblea dell'O.N.U., si esprime la necessità di una protezione giuridica appropriata per il bambino, sia prima che dopo la nascita: “Considerant que l'enfant, én ralson de son rnanque de maturità phisique et intellectuelle, a besoin d'une protection speciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant corame après la naissance”.
Inoltre, al principio n. 4 si ribadisce che al bambino devono essere garantite cure prenatali e postnatali: “L'enfant doli bénéficer de la securité sociale. Il doit grandir et se developper d'une faeon saine; à celle fin, une afide et une protection spèciales doivent lui etre assuréess alesi qui sa mete, notamment des soins prénaml et postnatal adéquats.
L'art. 6 par. 5 del Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea Generale nel 1966, proibisce l'esecuzione della pena di morte nel confronti delle donne Incinte. Anche basandosi su tale disposizione è lecito affermare che, pro-" supposto della proibizione della applicazione della pena capitale ad una donna incinta, sia proprio il diritto che ogni soggetto 'concepito’ consegua la vita.
La legge del 25-10-1977 n. 881, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo ll Patto citato nei territorio Italiano, a sua volta dichiara, all'art. 6 comma 11 diritto alla vita é inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Anche se il diritto Internazionale positivo non precisa il significato dell'avverbio arbitrariamente usato dall'art. 6 del Patto solenne dei diritti civili e politici (“Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”) e dall'art. 4 della Convenzione americana dei diritti dell'uomo (“No one shall be arbitrarily deprived of his life”), le Dichiarazioni delle Nazioni Unite sui diritti degli handi­cappati e degli insufficienti mentali impongono che queste persone godano degli stessi diritti degli altri e, dunque, del diritto di vivere.
I diritti dei genitori sui minore, previsti da tutti gli strumenti internazionali riguardanti i diritti dell'uomo, si scontrano con il diritto fondamentale del bambino a vivere: viene ad essere soppresso questo diritto se non si dà luogo a tutti i possibili e salvifici Interventi terapeutici. Un rifiuto del genitori di consentire a che sia preservato il diritto di vivere del figlio, pur se accompagna. te da limitazioni dovute ad una malattia o ad una deficienza psico­fisica, si risolve dunque nella soppressione del diritto alla vita del bambina.
Se le convenzioni e I Mutati internazionali costituiscono oggi la fonte principale delle norme di diritto internazionale, esistono tuttavia altri strumenti normativi di cui gli operatori del diritto tengono conto: le risoluzioni adottate dalle organizzazioni internazionali.
Per quanto attiene la Comunità Europea, di particolare interesse, segnatamente all'oggetto del Parlamento Europeo del 12-4-1989, la quale stabilisce che:
Chiunque ha diritto alla vita.
La problematica del diritto alla vita è stata presa in particolare considerazione dalla giurisprudenza delle Corti Costituzionali degli 'Stati europei, che è oggetto di esame nel prossimo paragrafo.
3. Il diritto alla vita nelle Costituzioni europee i diritti fondamentali originariamente erano diritti di singoli ceti di fronte al Signore e che, con la democratizzazione dello Stato, evolvono in diritti del popolo. La tutela del diritti fondamentali negli ordinamenti giuridici occidentali viene riconosciuta e garantita odiernamente a qualsiasi cittadino.
Quanto più Io Stato si struttura In Stato costituzionale e come tale si democratizza, tanto più, accanto alle prescrizioni sull'orga­nizzazione del medesimo, compaiono anche i diritti in questione come parti della Costituzione. Il rilievo di questi diritti in seno alle Costituzioni assume una minore o maggiore importanza a seconda del processo liberale che ha avuto l'ordinamento statale: tali diritti assumono peculiare rilevanza in seno alle Costituzioni occidentali, grazie al profondo mutamento in senso democratico avuto dai Paesi europei.
La natura pluralistica propria della democrazia, cosi come confi­gurata nelle Costituzioni che attingono vigore dal consenso popolare, consegna un ampio spazio al relativismo, inteso come libertà dl ognuno di configurare il proprio mondo, secondo scelte individuali. Però, le Costituzioni delle democrazie pluralistiche occidentali presuppongono anche un nucleo di valori fondamentali, i diritti inviolabili, i diritti della persona umana che non possono prender parte alla negoziazione politica, alla contrattazione tra soggetti operanti nell'ordinamento, ossia essere relativizzati. Essi rappresentano un nucleo dl valori intoccabili, Immodificabili, in quanto esprimono una sorta di principi fondamentali etici, positivizzati attraverso un secolare riconoscimento da parte delle Cane, degli Statuti e delle Costituzioni.
Quindi è bene sottolineare che questi diritti, e fra questi è incluso inevitabilmente il diritto alla vita, sono al di fuori di una collocazio­ne politico-ideologico-partitica, rappresentando le solide fonda­menta di una società libera e democratica.
Le moderne Costituzioni occidentali e, In particolar modo, europee, soro caratterizzate da un ampio riconoscimento del diritti di libertà, dei diritti dell'uomo e, direttamente o indirettamente, del primo tra i diritti, il diritto alla vita. Scrutando attentamente II diritto costituzionale sia nazionale che estero, questo diritto è ampiamente garantito.
Alcune Costituzioni europee, come quella italiana, hanno una matrice compromissoria, ossia risultano essere i punti dl conver­genza di differenti ideologie, Infatti Sul concetto di persona nell'Assemblea Costituente italiana si è verificato l'incontro tra le componenti culturali cristiana, marxista a liberale, che, pur con premesse e obiettivi diversi, sono convogliate tutte sulla tutela dell'uomo.
La saldatura tra umanesimo religioso e umanesimo laico si operò nell'affermazione della persona, assunta quale fondamento e fine ultimo del sistema normativo, la cui espressione normativo-costituzionale è rappresentata dagli artt. 2 e 3 Cost.
La Costituzione italiana non conosce la categoria del diritti fon­damentali, prescrivendo all'art. 2 Cost. che: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua persona­lità”.
L'interpretazione dell'art. 2 Cost. come norma a fattispecie aperta. può essere la conseguenza di una premessa che è comune a qualsiasi possibile fondamento dell’inviolabilità dei diritti, tanto se di tipo giusnaturalistico quanto di tipo positivistico. Tale premessa è data da una irriducibile trascendenza che si assume come ratio giustificativa dei diritti inviolabili, la quale fa sì che questi ultimi non possano mai esaurire nel loro concreto contenuto le potenzia­lità imita nel relativo fondamento valoriale.
Se si analizzano alla luce di quanto affermato le disposizioni della nostra Costituzione relative ai diritti e ai doveri dei cittadini, si può constatare che le loro potenzialità normative sono talmente ampie ed elastiche, da ricomprendere qualsiasi ulteriore ipotesi che lo sviluppo della coscienza sociale o della civiltà propongano come “nuovi diritti… Le cennale disposizioni della nostra Carta, almeno in via di principio, rappresentano un sicuro aggancio per ogni azione umana che concreta un diritto o una libertà.”.
Del resto, se si procede ad una verifica puntuale della relatio dei presunti diritti non-enumerati nuovi diritti alle disposi­zioni costituzionali sulle libertà fondamentali, si trae conferma che l'ipotesi interpretativa del diritti inviolabili come .clausola aperta costituisce un appiglio nella costituzione formale a imperiosi “diritti dell'uomo  non collocabili in nessuna delle caselle conosciute”.
Nel tessuto connettivo che nella nostra Costituzione lega le disposizioni staglianti il contenuto normativo e naturalistico del diritto In questione rientra anche, e non secondariamente, l'art. 27 Cost. che pone il divieto della pena di morte. Si può ritenere che questa norma, unitamente agli artt. 18 della Costituzione lussemburghese e 4 della Costituzione svedese, possa implicita­mente sottendere il diritto alla vita, in quanto presupposto naturale 'della proibizione della pena capitale, è proprio l'esistenza di un diritto alla vita insito in ciascun essere umano. La Corte Costituzionale italiana, intervenendo sulla norma che attribuiva al Ministro di Grazia e Giustizia il potere di estradare up cittadino ad uno Stato ove vige la pena di morte, ha recentemente individuato chiaramente il collegamento tra il divieto della pena capitale e la tutela del diritto in parola. Nel dichiarare incostituzionale l'art. 698, 2° comma, c.p.p., prendendo come parametro essenziale di valutazione il combinato disposto degli atm. 27, 4' comma e 2 della Costitu­zione, la Corte ha stabilito che le possibilità dell'attuazione della pena capitale. La stessa pos­sibilità è già costituzionalmente inammissibile, poiché il divieto contenuto nell'art. 27, 4° comma della Costituzione ed i valori ad essa sottostanti, primo fra tutti il bene essenziale della vita», impongono all'Autorità politica e giudiziaria straniera di prestare una garanzia assoluta.
Il divieto della pena di morte - dice la sentenza - ha un rilievo del tutto particolare nella prima parte della Carta Costi­tuzionale. Introdotto dal 4' comma dell'art. 27, sottende un principio che 'in molti semi può dirsi italiano e che, ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza, configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviola­bili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.
Questa sentenza rappresenta il punto di arrivo di un proficuo dibattito giuridico che in ambito europeo ha dato luogo a risolu­zioni del Parlamento che hanno invitato I Governi alla completa eliminazione di tale pratica punitiva e, sul piano nazionale, alla promulgazione della legge del 31-10-1994 n. 589, che ha abrogato l'art. 241 c.p.m.g.: l'ultimo baluardo dell'applica­zione della pena capitale, ammessa in caso di guerra, è crollato, svuotando di contenuto la deroga al divieto prevista dall'art. 27, u.c., Cost.
Ad ulteriore supporto nella configurazione della posizione soggettiva in questione possiamo indicare la protezione che la Costituzione Italiana assicura alla maternità (art. 31, 2° comma: “La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù”), inevitabilmente e logicamente legata alla tutela del diritto alla vita dell'essere umano, anche allo stato embrionale. Storicamente tale riconoscimento indiretto del diritto in parola è possibile dedurlo anche dall'art. 119, 3' par., Costituzione di Welmar dell'11-8-1919, che recitava: “La maternità ha diritto alla prote­zione ed alla assistenza dello Stato”.
La Costituzione spagnola si differenzia notevolmente da quella italiana per la manifesta delineazione del diritto alla vita: questo diritto viene ad inserirsi espressamente tra i diritti fon­damentali previsti nella Carta.
Il Tribunale Costituzionale spagnolo, apprestando una tutela ai diritti fondamentali, ha incentrato la sua attenzione, in special modo nell'arco dl tempo che va dal 1985 al 1990, sul diritto alla vita.
Particolarmente significative in tema di tutela del diritto alla vita ed all'integrità fisica sono le sentenze nn. 120 e 137 del 1990.
Queste decisioni hanno risolto ricorsi di “amparo” - ossia di appello - contro ordinanze con le quali gli organi giurisdizio­nali avevano disposto trattamenti sanitari nei confronti di detenuti in sciopero della fame. Scopo di tale singolare forma dl protesta, posta in essere dagli appartenenti al Gruppo dl resi­stenza antifascista 1° ottobre, era la revoca dei provvedimenti con i quali l'amministrazione penitenziaria aveva deciso l'inter­namento di questi reclusi in carceri diverse.
I trattamenti terapeutici disposti dal giudice dovevano essere effettuati solo per scongiurare Il pericolo di morte, anche contro il loro consenso.
I detenuti ricorrenti impugnarono i provvedimenti per lesione di numerosi disposti costituzionali e, In particolare, per violazione del diritto alla vita, all'integrità fisica e ai trattamenti umani e non degradanti a mente dell'art. 15, comma primo della Costituzione.
Il Tribunale Costituzionale ha però ritenuto che la limitazione, del detti diritti sia necessitata dal dover provvedere al trattamento sanitario, indispensabile per proteggere il superiore bene della vita.
L'argomentazione più significativa della sentenza si basa proprio sulla individuazione della reale portata di tale diritto. A parere del ricorrenti, in questo bene supremo riconosciuto dalla Carta fondamentale andrebbe ricompreso il potere di disporre della vita.
Il Tribunale non ha ritenuto, però, che il diritto alla vita potesse essere cosi considerato. All'interpretazione del diritto alla vita, infatti, è stata dedicata la sentenza n. 53 del 1985: secondo l'Alto Tribunale la Costituzione impropriamente garan­tisce un diritto alla vita, posto che questa è non tanto un diritto, ma un valore supremo che serve dl base per la fruizione delle altre libertà fondamentali. Il riferimento costituzionale all'esistenza di tale diritto dovrebbe essere valutato come il tentativo di garantire la vita con lo strumento più elevato di tutela conosciuto dall'ordinamento giuridico, cioè la medesima Costituzione. Logica conseguenza del pronunciamento del Tribunale Costituzionale spagnolo è l'indisponibilità del bene della vita da parte dei soggetti.
Riferimento manifesto al diritto alla vita si riscontra anche nella Costituzione irlandese, portoghese, tedesca e finlandese. La prima statuisce 'che: “Lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre, garantisce con le sue leggi il rispetto e, per quanto possibile, la tutela e l'azionabilità di tale diritto” (art. 40.3.3). La valenza immediatamente precettiva di questa disposizione, tale da essere in grado di modificare le norme vigenti, è rinveni­bile nella sentenza del 1988 (Attorney General. v. Society for the Protection of Unborn Children), con la quale la Corte Suprema irlandese ha dichiarato te disposizioni per l'informa­zione sull'aborto in contrasto con l'art. 40.3.3.
La Costituzione del Portogallo in via generale dichiara che: «il Portogallo è una Repubblica fondata sulla dignità della persona umana» (art. l). Inoltre l'art. 24, titolando proprio con l'espres­sione di diritto alla vita, proclama che: “La vita umana è inviola­bile”; e al 2° comma del medesimo articolo proibisce conse­guentemente l'applicazione della pena dl morte. A ragione della tutela complementare del diritto alla vita, l'art. 25 garantisce che: “L'integrità morale e fisica della persona è inviolabile”. Altro esplicito riferimento al diritto in questione si ha nella Legge Fondamentale della Germania - che, dal 1990, è in vigore anche nel territorio della ex Germania comunista -che, in primis la Grundgeset all'art. 1, 1° paragrafo, solennemente, afferma: “La dignità umana è intangibile. E' dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla” e, inoltre: “Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo, come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo (par. 2°). Relativamente al diritto alla vita, la Costituzione tedesca dispone: “ognuno ha diritto alla vita e all'incolumità fisica” (art. 2, par. 2°) e, tale norma, in quanto diritto fondamentale, vincola la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente valido, in virtù dell'art. 1 par. 3, Grundgeset.
Infine, un espresso richiamo al diritto alla vita si ritrova nella recentissima Costituzione finlandese del 17-7-1994, la quale, alla sezione 6, riconosce e garantisce che: Ogni cittadino della Finlandia deve essere protetto dalla legge per quanto attiene la sua vita.
La Costituzione greca, proclamando il rispetto e la protezio­ne della dignità della persona umana, che costituiscono l'obbligo fondamentale dello Stato (art. 1), garantisce indiretta­mente il diritto in questione, affermando che: “Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono della assoluta prote­zione della loro vita”. La Costituzione lussemburghese, come quella greca, appronta una tutela indiretta e mediata del diritto di cui trattasi, sancendo all'art. 11 la garanzia del diritti naturali della persona e della famiglia e, all'art. 18, dichiarando “l'abolizione della pena di morte in materia politica e della morte civile”.

·        Compatibilità fra Il diritto alla vita e l'eutanasia
Ora, il problema che ci si pone innanzi è se un individuo già nato, che versi In particolari condizioni di sofferenza psico-fisica, possa dismettere il proprio diritto alla vita,
ll delicato interrogativo ci conduce indietro nel tempo, poiché la problematico dell'eutanasia fu affrontata già ai tempi di Platone. Il grande filosofo legittimava l'abitudine di sopprimere, con la cooperazione dei medici, gli adulti gravemente malati, A Roma molti uomini di cultura seguaci dello stoicismo prati­cavano il suicidio, che coinvolse anche personalità eminenti. Non mancarono, però, anche nel mondo greco-romano, gli oppositori di simili pratiche e teorie (Pitagora, Ippocrate e Caleno).
Tradizionalmente l'eutanasia, cioè l'omicidio pietoso, non ha trovato accoglienza nelle civiltà e nelle culture occidentali. Dal punto di vista semantico, il significato attuale del termine eutanasia sembra essere posteriore al XVII secolo. Prima di tale periodo, tale termine era usato per individuare una morte «buona e facile» quale, ad esempio, quella che poteva conclude­re una vita morigerata. Si ritiene che la pubblicazione dell’Advancement of Leaming. nel 1605, da parte di Francesco Bacone, abbia determinato una svolta nel significato del termine eutanasia., che da allora indica misure attive od omissive del medico per accelerare la morte, allo scopo di evitare sofferenze ritenute inutili ed Insopportabili. Successivamente si è cominciato a parlare di eutanasia eugenetica e di eutanasia economica, per Indicare l'eliminazione degli individui deformi e tarati, effettuata allo scopo di migliorare la razza, e la soppressione degli invalidi, dei malati incura­bili ed anche dei vecchi per alleggerire la società da bocche inutili. Queste forme di eutanasia, che sono propugnate da vari Autori (Nielzsche, Binding, Wells, Richet, Carrel), non riguardano il nostro argomento.
Quello che a noi interessa è l'eutanasia in senso stretto e cioè l'uccisione per pietà: l'omicidio misericordioso, vale a dire la morte provocata per Interrompere le sofferenze di un essere colpito da morbo Inguaribile. La legittimità di questa forma di eutanasia ha avuto ed ha molti fautori: fra essi ricordiamo Tommaso Moro, Francesco Buone, Maeterlink, Shaw. A questo punto occorre un breve chiarimento che consenta di distinguere tra la c.d. eutanasia passiva, l’eutanasia attiva e accanimento terapeutico.
Si è concordi nel definire la prima come una omissione tale da non consentire la permanenza delle funzioni vitali, ossia gli operatori sanitari non effettuano più le cure necessarie o scolle­gano gli apparecchi che consentono al paziente di restare In vita; la seconda come un atto che procura intenzionalmente la morte di un soggetto, ad esempio, praticando una iniezione o somministrane% medicinali; per accanimento terapeutico si suole significare il ricorso a interventi medici di prolungamento o mantenimento in vita dl una persona che, per le vie naturali, morirebbe. Come ben ha esplicitato la Corte di Appello di Milano (16), l'accanimento terapeutico si sostanzia in quei 'trat­tamenti che non hanno la capacità di migliorare o dl preservare la salute del paziente.
Per quanto riguarda l'eutanasia attiva, numerose disposi­zioni di diritto internazionale positivo- affermano che nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, prescin­dendo dal problema della legittimità della pena capitale.
L'eutanasia «attiva è dunque chiaramente e totalmente vietata dal diritto Internazionale, anche se la morte viene inflitta su richiesta dl un paziente colpito da sofferenze acute e penose. Infatti, per quanto attiene la richiesta dl voler morire da parte del malato, non è concesso ad alcuno di rinunciare alla titolarità del diritto fondamentale alla vita, con l'ausilio dl un altro soggetto di diritto, e che quest'ultimo possa legittimamente fornire la sua collaborazione.
Specie nei Paesi anglosassoni esiste un vasto movimento per patrocinare il riconoscimento della legittimità dell'uccisione per pietà, movimento che ha portato alla creazione di associazioni, alla presentazione di petizioni e di progetti di legge.
L'Euthanasia Society of America ha presentato all'ONU una petizione affinché il diritto alla eutanasia venga inserito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Il movimento di opinione in favore della preparazione di documenti dl questo tipo si è sviluppato anche in altri Stati: in Svezia e in Danimarca, ad opera del “My life testament”; gruppi similari si sono costituiti ed hanno operato anche in Svizzera ed in Gran Bretagna.
(U.SA.) Sul plano legislativo, dopo numerose proposte di legge presentate In vari Stati degli States (dal Nebraska allo Stato del New York, dall’Idaho al West Virginia), il primo documento con forza dl legge è stato varato dallo Stato della California nel 1976, noto come il Natural Death Act. E' proprio in questo testo che si introduce per la prima volta l'espressione living will, il testamento della buona morte, che ha per oggetto l'eutanasia passiva: ad ogni adulto viene riconosciuto di disporre anticipatamente il rifiuto delle terapie di sostentamento vitale, nel caso che egli versi all'estremo della condizione esistenziale.
Successivamente altri Stati dell'Unione si sono incanalati su questo tragitto legislativo: nel 1977 altri 7, fino ad arrivare ad essere 47. Nel 1991 è entrata in vigore la legge federale sull'autodetermina­zione del paziente, nella quale si riconosce il diritto del malato stesso a prendere decisioni sulle terapie che lo riguardano. Dal riconoscimento della Uccisi dell'eutanasia, passiva, il Leghiate,- re statunitense è issato a consentire quella attiva.
L'8 novembre del 1994 è stata approvata, mediante consultazione popolare, una legge nello Stato dell'Oregon, denominata suicidio assistito dal medico (Measure 16), che ha escluso l'applicazione del diritto penale alla classe medica nelle ipotesi rientranti nella eutanasia attiva, la cui entrata in vigore è stata però sospesa l’'8-12­1994 dalla Corte Federale dell'Oregon.
Uno stop a questo incedere della normativa verso una sempre maggiore decriminalizzazione dell'esercizio dell'eutanasia da pane degli operatori sanitari è giunto dal 1994 dagli Stati del Michigan, di New York, della California e di Washington: i loro organi legislativi hanno posto un divieto assoluto al suicidio assistito, comminando sanzioni penali per il medico responsabile di una condona che possa essere qualificata di assisted suicide. L'indirizzo giurisprudenziale dell'Autorità Giudiziaria degli Stati, inizialmente contrario alla pe­nalizzatone del suicidio assistito, come nel caso dello Stato di New York, le cui Corti si esprimevano nel 1950 e nel 1952 condannando un medico per aver ucciso una sua paziente malata di tumore, in un secondo momento cominciò a mutare andando verso una concezione più permissiva. Nel 1992, la stessa Corte dello Stato di New York assolse un medico per aver aiutato a morire un paziente, avendo «correttamente esercitatole professione medica.
In realtà già In precedenza, nel 1976, la Suprema Corte del New Jersey aveva riconosciuto esplicitamente, come costituzionalmente garantito, il right to die, rientrante nell'ambito di azione del diritto alla privacy, il “diritto a morire” -  per la Suprema Corte – “si sostanzia nel far cessare i mezzi straordinari atti ad assicurare un artificiale prolungamento della vita di persone affette da gravissime ed irreversibili Infermità fisiche”.

La decisione della Corte Suprema del 25 giugno 1990 sul caso Nancy Cruzan rappresenta il primo intervento a livello federale sul diritto a darsi la morte con l'assistenza medica. La Corte nella sua motivazione non fa riferimento al tralatizio right Io privacy, ma alla nozione di integrità fisica e al consenso informato (informed conseil). La Corte afferma, come conseguenza applicativa dei cenati principi, il diritto del paziente non solo di consentire i trattamenti sanitari, ma anche di non consentirli. La Costituzione riconosce a una persona capace di intendere e volere il diritto protetto costituzionalmente di rifiutare l’alimentazione e la nutrizione, anche se life-saving, ma si tratta di una decisione profondamente personale, che non può essere rimessa a soggetti diversi dai diretti interessati.
Questa decisione rappresentò indubbiamente una conferma di quell'indirizzo giurisprudenziale che oramai si stava affermando nelle Corti distrettuali. Il diritto al suicidio assistito, inteso come diritto di un paziente di rifiutare trattamenti sanitari, anche se di sostentamento vitale, fra cui la nutrizione e l'idratazione, veniva affermato e confermato come diritto costituzionalmente garantito, anche se non più come precipitato giuridico del right to privacy, ma come corollario del right to bodily integrity e dell'informed conseil. La Suprema Corte concentra l'attenzione sull'aspetto probatorio dell'accertamento della volontà del paziente di suicidarsi per mano medica: la volontà che viene riferita come volontà espressa in passato deve essere effettivamente quella dell'interessato, accertata sulla base di solide prove.
Successivamente a questa decisione, si sono succedute sentenze che solo in parte hanno confermato l'indirizzo favorevole indicato dalla pronunzia Cruzan.
Indubbiamente contraria si è manifestata la Corte di Appello federale che ha confermato il 9-3-1995 il divieto alla eutanasia approvato dallo Stato di Washington. Questa pronuncia è stata la prima a livello federale ad affermare che l'eutanasia è “antitetica alta difesa della vita umana, che è sempre stata una delle principali responsabilità dei Governi costituzionali”, e che non si può arrivare a garantire il diritto ad avere la collaborazione di una seconda persona nel provocare la propria molte. La Corte di Appello, inoltre, in motivazione ha scritto che: “da presunta libertà di suicidarsi è sca­valcata da molti altri interessi legittimi dello Stato, compreso quello di non avere medici che interpretano il ruolo degli esecutori dei propri pazienti”.
Un indirizzo della medesima natura era stato seguito dalla Suprema Corte del Michigan nel dicembre del 1994. Questo organo giudiziario ritenne che la Costituzione non lascia spazi ad una legalizzazione
Altra giurisprudenza delle Corti dl Appello federali di prima istanza confermò invece le posizioni favorevoli assunte dalle Cotti Statali, sulla linea tracciata dalla sentenza della Corte Suprema del 1990.
Un marcato cambiamento di rotta è rappresentato dalla sentenza della Suprema Corte degli Stati Uniti del 26 giugno 1997.
Questa decisione, che segna un mutamento di non poco momento dell'indirizzo giurisprudenziale statunitense, determinando una ritrovata avversione per il riconoscimento del right to die, scaturisce dalla impugnazione di due sentenze delle Corti di Appello federali, qualificanti come diritto fondamentale il darsi la morte ad opera di attività medica. La Corte Suprema, partendo dal presupposto che “In almost every State is a crime to assist suicide”, ritiene che i divieti contenuti nelle legislazioni di Washington e di New York (entrambe oggetto di censura di costituzionalità) non costituiscono innovazioni. Piuttosto esse sono espressioni profonde dell'impegno dello Stato volto alla protezione e alla conservazione della vita.
La sentenza del 1997 nega nettamente che il diritto in questione rientri nell'ambito di applicazione del XIV emendamento, anche per la presenza di sei Interessi essenziali che si oppongono alla ope­ratività di tale diritto: conservazione della vita; prevenzione del suicidio; esitare influenze arbitrarie e ingiustificate; protezione dei membri della famiglia; protezione della integrità della professione medica; evitare un futuro movimento verso l'eutanasia ed altre forme di abuso.
Il vecchio continente ha seguito le stesse cadenze temporali e di approccio alla legalizzazione della “dolce morte”, consentendo prima l'eutanasia passiva, poi quella attiva.
(Svizzera) Il primo tipo di pratica è stata approvata dall'Assemblea legislativa del Cantone di Zurigo il 27931967, in seguito a referendum favorevole.
(Regno Unito) Il Regno Unito, in prima battuta, non ha approvato due proposte di legge sull'eutanasia volontaria, l'ultima delle quali presentata nel 1969. Tuttavia recentemente anche in Gran Bretagna vi è stata una apertura alla morte assistita. La Carriera Alta del Parlamento britannico ha espresso appoggio, il 17.2.1994, ad una specie di “mini-eutanasia volontaria”, richiesta preventivamente ed in condizioni di lucidità: il paziente deve stilare, prima dell'insorgere dell'eventuale malattia, un documento nel quale manifesta preferenze e priorità una volta costretto al letto di morte. Si tratta in reale di una delle tante forme in cui si manifesta il living will. Lo stesso Indirizzo viene seguito da parte della giurisprudenza di merito britannica.
Una svolta direzionale verso un più chiaro riconoscimento della eutanasia passiva si ha con la opinione adottata dalla House of Lords nel 1993. Per l'Alta Corte britannica interruzione medica dl ogni trattamento sanitario — compresa la nutrizione artificiale e l'idratazione — nei confronti di una persona In stato vegetativo per­manente non costituisce omicidio, se il Tribunale ritiene che questa scelta, oltre ad essere conforme a quanto prescritto dai codici di comportamento sanitario, si rilevi anche la più idonea nei migliore interesse dei paziente. La decisione sulla sussistenza di un test inserto — secondo la Suprema Corte del Regno Unito — spetta solo ai medici, ma deve essere confermata dalle Corti.

La House of Lords, indicando un tale orientamento, elabora nella cultura giuridica inglese un modello che attribuisce un ruolo centrale alla classe medica (il medico diventa il vero decision maker), la quale, mentre rimane sempre penalmente responsabile nei casi di eutanasia attiva, è invece legittimata a salutare il best interest del paziente nei casi di eutanasia passiva, previa autorizzazione giudiziaria. La decisione del 1993 riprende l'apertura effettuata dalla Suprema Corte nordamericana nel 1990, pur differenziandosene su un aspetto cardine: i giudici statunitensi esaltano la volontà del diretto interes­sato, anche espressa nel passato, purché provata con una certa preci­sione; quelli inglesi, invece, attribuiscono grande importanza alla valutazione del medici. Lascia sconcertati l'affermazione posta in essere dall'estensore della citata opinion; Lord Goff of Chievely “II principio della sacralità della vita è riconosciuto nell'art. 2 della Convenzione europea sul diritti umani (Roma, 1950) e nell'art. 6 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966), ma non è un principio assoluto”.
Il caso deciso dalla House of Lords è stato preso a modello in diciotto pronunzie successive. Allo stato, quindi, Il modello inglese delineato dalla giurisprudenza prodotta dal 1993 e dal Legislatore, pur qualificando sempre illegale l'eutanasia, esclude l'antigiuridicità dell’eutanasia passiva, attuata tramite omissione di cure. La High Court of Justice, Family Divisimi, recentemente (22 marzo 2002), ha confermato questa nuova impostazione: “La sentenza, autorizzando una persona gravemente ammalata e sofferente a decidere per l'interruzione delle terapie che la tengono in vita, ha sancito il suo diritto di morire In pace e con dignità, perché mentalmente in grado di prendere la ma ultima decisione e perché la sua condizione può essere peggiore della morte”.
La disciplina normativa nordamericana ed europea, che, in buona sostanza, si è limitata a decriminalizzare, almeno in parte, le diverse modalità di esercizio dell'eutanasia, è stata superata dalla legislazione australiana.

(Australia) Il Parlamento dello Stato del Northem Territory, con la legge appronta 1125 maggio 1995, emendata poi l'I febbraio 1996, configura l'eutanasia come un diritto. Per ottenere di poter morire è richiesto che due medici, di cui uno specializzato in psicologia, esprimano diagnosi concordi sulla non curabilità del paziente. Questa legge ha provocato una duplice opposta reazione: da una parte il dibattito politico e parlamentare anche negli altri Stati che compongono l'Australia, come Queensland, Australia meridionale e New South Wales, si è indirizzato a favore di una liberalizzazione dell'eutanasia; dall'altra la vigorosa reazione delle organizzazioni contrarie alla pratica in parola ha portato queste ultime ad adire la Suprema Corte dello Stato dei Territori del Nord. Il ricorso, oltre a contestare il potere del Parlamento dl questo Stato ad emanare la detta normativa, ritiene che la configurazione dell'eutanasia come diritto contrasti con il valore fondamentale del diritta inalienabile alla sita che, seppur non preveduto esplicitamente, non può non essere incluso nei principi fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico australiano.
La Supreme Court of the Northern Territory il 24 luglio 1996 ha ritenuto valida la legislazione di cui si parla, in quanto essa rispetta i criteri stabiliti da una precedente sentenza della “High Court federale del 1994: i diritti fondamentali, le libertà e le immunità possono essere abrogati dal Parlamento di uno Stato, purché Haienrione del legislatore sia chiaramente manifestata in modo incontro­vertibile e non ambiguo”.
Un pronunciamento cosi formulato non può essere compreso se non calandolo nel tessuto normativo delineato dal Costituente australiano dal 1900 al 1977. Nei 128 articoli che compongono la Costituzione non si è alcuna norma dedicata a garantire, riconoscere e tutelare quei diritti inalienabili che sono il prologo essenziale di qualsiasi Carta occidentale degli Stati democratici.
Il capitolo di questa sofferta discussione non solo giuridica, ma anche etica e politica, si è chiuso In forza di un intervento del Senato Federale Australiano che, prima che intervenisse l'Alta Corte di Canberra, adita in seguito all'impugnativa della cenata sentenza, in data 24 marzo 1997 ha abrogato la suddetta normativa approvata dagli organi legislativi dei Territori del Nord.
(Spagna) Il diritto spagnolo si discosta in parte da queste posizioni. Il darsi la morte in modo attivo o passivo non è oggetto di alcun diritto costituzionale, ma Costituisce una semplice libertà di agire: si tratta, però, di un generico spazio di libertà non fruibile da tutti allo stesso modo.
Il Tribunale Costituzionale spagnolo, con le sentenze nn. 120 e 137 del 1990, ha infatti differenziato chi rifiuta l'assistenza medica accettando il rischio di morire senza ledere altri diritti o valori e, quindi, utilizzando la propria generica libertà per fini leciti, dal recluso che, invece, respingendo adeguate terapie che gli impedirebbero di decedere solo allo scopo di esercitare indebite pressioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Tribunale ha inoltre affermato che l'art. 25, comma 2, della Costituzione spagnola, demanda alla legge la restrizione dei diritti del detenuto e che può essere annoverato tra questi anche il diritto all'autodeterminazione nella scelta dl un trattamento sanitario.
Infatti la legge penitenziaria, emanata in attuazione della disposizione costituzionale, prevede che l'Amministrazione carcerarla abbia il dovere di preservare la vita e la salute del detenuto.
La Corte Costituzionale spagnola, nel decidere la questione, ha posto In evidenza la difficoltà di valutare una materia intessuta di profonde implicazioni sociali e religiose coni limitati e riduttivi strumenti assicurati dal diritto: pur con questa consapevolezza, ha preferito applicare le uniche norme legislative esistenti.
Esse pongono a carico dell'amministrazione penitenziaria il dovere generico di assicurare la vita dei detenuti e di impedire che questi possano recare danno alla loro persona, ma non prevedono espressamente che, in casi come quello dello sciopero della fame degli internati, sia possibile provvedere al trattamento sanitario coattivo.
I motivi di perplessità nei confronti di questa decisione sono stati riassunti dai votos particulares, rispettivamente formulati da M. Rodriguez Pinero y Bram Ferrer e  Leguina Villa. Entrambi i magistrati spagnoli hanno affermato che la relazione di soggezione speciale tra Amministrazione penitenziaria e recluso, pur basata sull'art. 25, comune 2, della Costituzione, non permette di limitare i diritti fondamentali come quello alla libera autodeterminazione in terna di trattamenti sanitari.
Sotto questo profilo, infatti, non si può ritenere ragionevole alcuna discriminazione tra cittadino libero e recluso. Posto che è rilevante la condizione di malato, piuttosto che quella di detenuto.
Inoltre non sembra possibile distinguere il caso in cui il diritto alla determinazione in tema di trattamenti sanitari sia legittimo oppure illegittimo in base alla liceità o meno dello scopo che si intende rag­giungere attraverso il rifiuto della terapia.
(Francia) L'orientamento della giurisprudenza delle Corti di merito francesi, sin dall'inizio del secolo, tende a far prevalere da una parte il fattore sentimentale e pietistico e dall'altra l'elemento del dolore fisico, sulla indisponibilità del 'diritto alla vita della persona affetta da malattia Inguaribile.  (Olanda) La normativa in materia di provocazione attiva della morte da parte del medico riceve però un notevole balzo in avanti nei Paesi Bassi.
Oltre ad una vivace discussione condotta dal Parlamento, sano stati formulati dalla giurisprudenza negli anni '80 alcuni criteri in base ai quali in talune evenienze l'eutanasia non avrebbe dovuto essere penalmente sanzionata.
Operatori sanitari e del diritto chiesero la prescrizione da parte del Legislatore di direttive alla luce dei quali poter valutare correttamente Il proprio operato.
Il Parlamento olandese ha promulgato il 9-2-993 una legge dichiarando non perseguibile penalmente il medico che mette fine alla malattia di un malato terminale, solamente in presenza di 28 condizioni necessarie e imprescindibili, fra cui l'esistenza di dolori insopportabili; l'essere il paziente malato terminale; l'assenza di possibili 'miglioramenti; una istanza della cessazione della propria vita effettuata in modo esplicito, volontario, ripetuto e previa ponderata valutazione.
Questa legge, entrata In vigore il 1° giugno 1994, rappresenta un primo passo verso li riconoscimento della eutanasia attiva, tramite una sua parziale depenalizzazione.
La giurisprudenza dei Paesi Bassi ritiene oramai che un medico che provoca la morte del suo assistito, ricorrendo le condizioni sopra citate, può far appello alla sforza maggiore. Il pensiero giuridico e legislativo olandese, però, ha compiuto dl recente un ulteriore passo in avanti. Dalla estinzione della vita di un individuo afflitto da sofferenze fisiche insop­portabili prodotte da un morbo incurabile, si è passati a considerare delictum exceptum, anche la morte procurata dal medico in caso di sofferenza morale.
Uno psichiatra che aveva assistito al suicidio di un paziente afflitto da una grave perturbazione mentale e che fece appello, alla causa vide respinto, nel giugno del 1994, il suo ricorso in Cassazione. La Corte Suprema olandese lo ha bensì giudicato colpevole, ma ha rinunciato ad infliggergli la pena. Nella sua pronuncia l'Alta Corte ha riconosciuto la possibilità per il-medico di invocare la sussistenza di una forza maggiore nel caso in cui abbia prestato ausilio al decesso di chi è soggetto ad una insopportabile sofferenza morale senza speranza di miglioramento, ma soltanto a condizioni particolar­mente severe. Condizione primaria nel caso di un paziente gravemente sofferente a livello psicologico è che il medico sia convinto che il suo assistito abbia espresso il desiderio di morire in piena capacità di intendere e di volere; altresì la sofferenza non deve essere soggetta ad alcuna possibilità di mutamento in melius. A differenza, però, di una patologia meramente fisica, è praticamente impossibile determinare obiettivamente, Ossia con mezzi scientifici, se colui che soffre di gravi turbe psichiche sia destinato a percorrere un inevitabile ed irreversibile percorso mortale.
La Cassazione olandese ha stabilito inoltre la condicio che non vi sia più alcun trattamento sanitario valido, Il dubbio rimane: se gli strumenti diagnostici e terapeutici al fine di indi­viduare e guarire una malattia di ordine mentale sono completa­mente diversi da quelli riguardanti le patologie fisiche, in, quanto privi di certezza scientifica, come può il medico candese stabilire la insussistenza di ulteriori trattamenti curativi? Gli organi legislativi dell'Olanda hanno positivizzato quanto espresso da questa sentenza. Nel febbraio del 1995 il Parlamen­to, esprimendosi con un voto non formale, ha superato gli argini, già molto fragili, delle legislazioni statunitensi, imple­mentando le opportunità di esercizio dell'eutanasia attiva: quest'ultima viene consentita anche nei casi di gravi sofferenze dl ordine psicologico, conseguenti ad un male incurabile, seppur non ancora allo stadio terminale.
Il Parlamento olandese termina questo percorso di legalizza-alone della eutanasia attiva in data 10 aprile 2001, con una normativa entrata in vigore recentemente, il 1 aprile 2002. Il medico che pratica l'eutanasia o che presta assistenza ad un suicidio, per non essere perseguibile penalmente, deve essere persuaso che il paziente ha fatto una scelta volontaria e ben meditata» e che versa in sofferenze insopportabili. Inoltre il medico deve informare il malato della sua situazione e su ciò che lo attende e accertare che non esiste alcuna ragionevole soluzione alternativa alla c.d. “dolce morte… Le procedure relative alla eutanasia attiva devano essere sottoposte al controllo di Commissioni regionali di verifica, già previste dalla legislazione precedente, composte da almeno tre specialisti in campo legale, medico ed etico, il compito che questi organismi dovranno svolgere sarà quello di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma. Le violazioni della succitate regole devono essere segnalate dalle Commissioni alla magistratura competente”. La notevole — e direi clamorosa — novità consiste nella estensione del riconoscimento del diritto di darsi attivamente la morte anche ai minori. In particolare modo, i “grandi minori” (16-18 anni) possono autonomamente scegliere di morire, previa consultazione dei genitori; i soggetti fra i 12 e i 16 anni possono optare per la “dolce morte, solamente dopo l'approvazione dei genitori o del tutore”.
La legge riconosce la validità di una dichiarazione scritta del paziente in cui si esprime l'intenzione di ricorrere all'eutanasia. Il medico, ad ogni modo, non può esimersi dal valutare le condizioni fissate dalla normativa, sia che la richiesta giunga da un malato ancora lucido, sia che venga da un paziente che abbia redatto l'atto in un lasso di tempo antecedente al realizzarsi della incapacità di intendere e dl volere.
(Italia) In Italia all'impostazione giuridica di tipo francese e inglese seguita dalla giurisprudenza di merito, si contrappone marcatamente la giurisprudenza di legittimità, che riafferma con Forza la natura di omicidio dell'eutanasia.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cessazione ha negato che l'uccisione per pietà, anche nel caso di persona affetta da malattia inguaribile e in preda a insopportabile tormento, possa andare esente da pena, insistendo anzi nell'esigere un'accurata indagine sul consenso eventualmente prestato, al fine di accertare con rigore se esso non sia stato determinato dalla condizione di deficienza psichica del malato e, pertanto, da ritenersi invalido.
La giurisprudenza qualche anno fa è tornata sull'argomento con un provvedimento che non ha precedenti In Italia. La Corte di Appello di Milano con il decreto 31 dicembre 1999 (39) ha sancito che: Non può essere accolto il ricorso con cui il tutore (e padre) di un interdetto chiede l'autorizzazione ad interrompe­re le cure mediche che consentono di protrarre lo stato vegetativo, nonché l'alimentazione artificiale. Per la prima volta un collegio di giudici Italiani ha affrontato il problema della scelta dei trattamenti da effettuare su individui che si trovano In stato vegetativo permanente, id est non hanno alcuna possibilità di recupero della coscienza, ma per Legge non sono morti.
La motivazione — particolarmente lunga per essere collegata ad un decreto — chiarisce che l'autorizzazione potrebbe essere concessa se i trattamenti medici (inclusa l'Idratazione e l'ali­mentazione artificiale), cui il malato è sottoposto, costituissero un accanimento terapeutico, nel senso precedentemente configurato.
II trattamento terapeutico, per i giudici milanesi, lede il primato dell'uomo concepito come supremo valore etico. Giudicare se il singolo trattamento medico costituisca accanimento terapeutico non può che spettare alla classe medica alla stregua delle nozioni scientifiche acquisite e unanimemente condivise secondo i protocolli e le linee-guida a livello internazionale.
Come è evidente, la giurisprudenza è consolidata su posizioni contrarie alla liceità della eutanasia, sia di tipo passivo, sia di tipo attivo.
Secondo autorevole dottrina l'attentato alla persona umana non potrebbe essere realizzato nemmeno can leggi di revisione costituzionale, atteso che queste leggi incontrano il limite implicito di non poter intaccare. In nessun modo le norme principio, tra cui rientra l'inviolabilità della persona umana -  a mente dell'art. 2 Cost -  sulle quali si fonda e nelle quali si identifica l'intero sistema costituzionale italiano:
Né al contrario può essere addotto che nell'eutanasia la sop­pressione della vita avviene ad opera di un terzo (il medico, il parente), su richiesta esplicita della persona interessata, e che, quindi, la tutela dell'ordinamento non deve invadere la sfera privata dell'autodecisione dell'uomo.
Si può in replica osservare che nell'eutanasia, al contrario del suicidio, la decisione finale sulla morte è rimessa al terzo e non già all'interessato, e non si può quindi consentire che sia trasferita ad altri la disponibilità della vita umana.
In realtà l'intangibilità della vita deve essere affermata anche da un punto di vista oggettivo che esclude rilevanza all'autodeci­sione, e ciò non solo per il richiamo al diritto naturale, ma anche per lo stesso art. 2 Cost, cose la inviolabilità dei diritti dell'uomo è posta in relazione con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questa norma, nella sua parte finale, pone l'accento su una impostazione solidaristica che esclude la liceità dell'autodecisione ad eliminarsi dal novero dei consociati. Questa negazione dipende dal fatto che la norma in parola, nel momento stesso in cui tutela e riconosce i diritti inviolabili dell'individuo, contemporaneamente richiede al cittadino l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il che significa che la nostra Costituzione prevede un ordinamento giuridico in cui il bene comune si avvantaggia della partecipazione di tutti i cittadini. Pertanto, poiché l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà è previsto con nonna precettiva costituzionale, si deve rilevare che in questo momento storico nel nostro ordi­namento una visione dl liceità dell'autodecisione del soggetto a consentire la sua morte è inammissibile.
Sul piano costituzionale rileva anche l'art. 32 Cost. che, tutelando il diritto alla salute, a maggior ragione tutela il diritto alla vita del cittadino; di fondamentale importanza è l'ultima parte di questa norma: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Inoltre, non si può non prendere in considerazione l'art. 5 c.c., il quale vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica —a fortiori la morte — o siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Sia il principio di solidarietà sia il principio personalistico, ai quali si è ispirato il Costituente, sono validi punti di riferimento per l'interprete al fine di ritenere che a decisione del soggetto interessato, su cui 'si pretende di fondare la liceità dell'eutanasia, trova un limite invalicabile nella tutela della vita umana: questa è un bene riconosciuto alla persona, non solo come singolo, ma anche come appartenente alla comunità che, nel perseguire il bene comune, si avvale degli apporti di ciascun consociato.
Nella contrapposizione fra un presunto diritto alla morte, non previsto direttamente o Indirettamente in alcuna Carta internazionale, in nessuna Costituzione nazionale e non appar­tenente ad alcuna tradizione del pensiero giuridico dottrinario e giurisprudenziale occidentale (salvo, come è stato illustrato, in alcuni recenti episodi), e il “diritto alla vita, saldamente presente nell'ordinamento transnazionale e statuale, prevale senza ombra di dubbio questo ultimo”.
E' giusto, comunque, trovare una soluzione, in termini giuspenalistici, a determinate situazioni particolarmente gravose, avendo sempre dinanzi a sé, come una stella polare, il rispetto e la tutela del diritto alla vita, il parere di alcuni Autorevoli Autori può essere condiviso. Pur non ammettendo la possi­bilità di rinunciare al diritto alla vita di cui ogni individuo è titolare e pur rimanendo inalterata la qualifica delittuosa prevista dall'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), potrebbe essere opportuno, sull'esempio di qualche codice (come quello norvegese), introdurre nella nostra legislazione una norma speciale, la quale stabilisca una sanzione non elevata, con un minimo edittale basso, per il caso che sia cagionata per pietà la morte di una persona amata, clinicamente inguaribile e al solo scopo di porre termine alle sue sofferenze. Questa tipologia di disposizione affermerebbe sempre il principio che la vita umana è sacra e che il diritto alla vita è assolutamente indisponibile, ma eviterebbe al giudice di trovarsi nell'angoscioso bivio di infliggere una pena che la coscienza sociale considera esorbitan­te ed iniqua, invero di pervenire ad assoluzioni che non possono in alcun modo essere giustificate.
(Conclusioni) In conclusione un riferimento alla deontologia medica non guasta.
Porse la riscrittura in termini moderni del giuramento di lppocrate (460 A.C.-377 A.C.) avutasi all'inizio del 2002 solleva la classe medica da una grande ipocrisia. Il nuovo codice etico della professione sanitaria a cui ogni professionista della medicina deve attenersi non riporta più quelle straordinarie espressioni che il medico doveva pronunziare nell'incipit della propria opera professionale: “...che questo mio giuramento e con questa... attestazione osserverò integralmente con ogni vigoria e intelligenza... Per quanto riguarda la cura dei malati (li) difenderò da ogni danno e, inconveniente... né presso di me alcuna richiesta sarà valida per indurmi a somministrare veleno ad alcuno, né darò consigli di tal genere. Similmente non opererò sulle donne allo scopo di Impedire il concepimento e di procurare l'aborto... La nuova formulazione, omettendo questi peculiari atteggiamenti etici e deontologici” dell'esercente l'attività medica, rende maggiormente compatibili alcune professioni medico-chirurgiche con le normazioni che hanno depenalizzato o stanno- depenalizzando l'interruzione volontaria della gravidanza e le varie forme di eutanasia.
Ci piace terminare un lavoro così delicato che tocca con drammaticità ogni essere umano con un pensiero di Socrate che, nel Pedone, esprime con forza la propria contrarietà al suicidio, alla eutanasia e a ogni intervento sull'uomo lesivo della sua dignità e della sua vita: .... In base a questo, dunque, non è precetto irragionevole che nessuno debba uccidere se stesso - prima che Dio non gli mandi un perentorio comando…”


NOTE DI AGGIORNAMENTO APRILE 2002

1) In corso di redazione del presente scritto la Corte di Assise di Appello di Milano ha adottato in data 24 aprile 2002 una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di una persona, già condannata in primo grado per aver staccato il respiratore artificiale necessario per il manteni­mento in vita della moglie, mentre la Corte Europea dl Strasburgo in data 29 aprile 2002 ha rigettato all'unanimità la richiesta di suicidio assistito presentata da una cittadina britannica. In relazione al primo caso giudiziario si precisa che, come si evince da questo lavoro, non si versa affatto in un caso di eutanasia: l'azione non è stata portata innanzi dal soggetto affetto dalla patologia con l'ausilio del medico, né da un operatore sanitario (o talora da un terzo, come in Diane Pretty's case, sottoposto al cennato giudizio della Corte Europea) con il consenso del malato, bensì ad opera di chi con propria autonoma iniziativa volontariamente ha ucciso una persona, senza che la «vittima» abbia espresso in alcun moda il desiderio di morire alla presenza di alcune condizioni. In attesa del deposito della motivazione, chi scrive si augura che la Procura Generale della Repubblica di Milano ricorra in Cassazione avverso la decisione de qua.
Riguardo al secondo caso la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha confermato il divieto del suicidio assistito previsto dalla legislazione penale britannica e, quindi, ha ribadito la decisione del novembre 2001 della Camera dei Lord, che si era già pronunciata al riguardo, negando l'autorizzazione richiesta da una donna affinché il marito ponesse in essere atti idonei a procurarle la morte. Il provvedimento della Corte Europea rinforza l'indirizzo tendenzialmente contrario al riconoscimento giuridico della eutanasia della giurisprudenza europea e, specie con la sentenza del 1997 della Suprema Corte, di quella statuni­tense.
2) Indubbiamente l'approvazione il 16 maggio 2002 da parte della Camera dei Deputati del Belgio di una legge ancora più permissiva di quella olandese rappresenta un ulteriore vulnus per la sopra esposta impostazione giuridica e culturale dell'Europa.






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