Evidenze epidemiologiche di importanti studi nazionali e internazionali confermano la correlazione tra consumo di alcol nella popolazione e rischio di morbilità e mortalità per alcune cause. L’alcol risulta essere la principale causa di cirrosi epatica nonché di altre 60 malattie e condizioni patologiche, incluso il cancro. Il rischio di danni sanitari e sociali cresce generalmente con la quantità di alcol consumata.
L’INAIL riconosce che “in Europa sei infortuni mortali su dieci avvenuti sul lavoro sono causati da incidenti stradali (in occasione di lavoro o in itinere). In Italia tale rapporto scende a cinque su dieci.”
L’O.M.S. prevede che senza adeguate contromisure, entro il 2020 gli incidenti stradali rappresenteranno la terza causa di morte e disabilità”.
Resta da chiarire il rapporto reale tra incidenti stradali e alcol. Gli studi in questo campo non sono ancora definitivi e si basano principalmente su stime.
Secondo il Ministro Sacconi lo stato psico-fisico alterato del conducente, pur non rappresentando una percentuale elevata del totale dei casi di incidente (3,1%), assume importanza per la gravità degli eventi.
Le cause principali che determinano tale condizione (dati riferiti al 2007) sono rappresentate da: ebbrezza da alcol (6.124 casi pari al 68 % della categoria), malore, ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope e sonno, che con 2.612 casi pesano per il 29%.
Il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e all’alcool è stato portato in particolare modo dall’accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 che ha evidenziato come, nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, non si possono fare distinzioni tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza.
Di grande rilievo è anche Il D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, che ha introdotto nell’ordinamento la visita preassuntiva soprattutto per lavoratori del settore autotrasporti. La disposizione sul controllo delle sostanze stupefacenti sul lavoro introduce una nuova categoria di lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, così come è stato previsto in altri termini per i videoterminalisti con il D.Lgs 626/94.
Si tratta peraltro di lavoratori in massima parte non soggetti in precedenza a sorveglianza sanitaria per cui l’informazione assume rilevanza fondamentale ed il consenso informato diviene indispensabile.
Il DPR 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” introduce una novità nel quadro normativo relativo alla salute e sicurezza del lavoro prevedendo di indicare le “categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”. Il principio introdotto dice innanzitutto che lo stile di vita del lavoratore può avere conseguenze nei confronti degli altri lavoratori e non solo sul proprio stato di salute. Inoltre alcune attività non sono confinate tra le mura della fabbrica e il comportamento del lavoratore può avere conseguenze anche sulla sicurezza della comunità.
Le procedure di controllo dei lavoratori, necessarie alla attuazione della legge, sono disciplinate dall’accordo del 17 settembre 2008 in tempi abbastanza rapidi.
Analogo è stato il percorso della “legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” emanata con legge n. 125 del 30 marzo 2001 che è intervenuta correttamente con prescrizioni in ambiti diversi: modifiche agli ordinamenti didattici universitari e al codice della strada (abbassando il limite di alcolemia da 0,8 a 0,5 g/l), disposizioni in materia di pubblicità, di vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade e per la sicurezza sul lavoro (articolo 15). Anche in questo caso la definizione delle “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi” ha dovuto attendere 5 anni ed è stata emanata, dopo eventi di cronaca, con il provvedimento del 16 marzo 2006.
Lo sforzo del Legislatore di contrastare in maniera efficace il fenomeno dell’uso e abuso di sostanze nei luoghi di lavoro trova definitiva conferma nel D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 che richiama la necessità, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e consultazione delle parti sociali, di “rivisitare le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza” (art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008).
L’immediata conseguenza a questo intervento legislativo è l’approccio multidisciplinare della Medicina del Lavoro che coinvolge il medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più, e non solo, di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti, collocandolo nell’ambito della sanità pubblica.
A tale riguardo l’art. 25 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo del medico competente di collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. L’informazione e la formazione, oltre che essere un obbligo per il datore di lavoro, è anche garanzia perché il lavoratore sia capace di operare una scelta personale di cambiamento negli stili di vita.
In secondo luogo deve essere ripreso l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 10 per affermare con maggior chiarezza che è la dipendenza e non l’assunzione ad essere l’oggetto della valutazione di idoneità alla mansione da parte del medico competente sia che si tratti di alcol che di sostanze stupefacenti. L’accertamento di assunzione occasionale di alcol e/o di sostanze stupefacenti e psicotrope dovrebbe invece indicare al medico competente la necessità di un approfondimento diagnostico e di interventi di prevenzione specifica (al fine di ottenere un aumento nella popolazione aziendale complessiva della consapevolezza dei rischi connessi all’uso di alcol e stupefacenti), di prevenzione selettiva (cioè di interventi mirati a specifiche situazioni a rischio) e di trattamento ad opera di strutture specialistiche.
Prime parziali valutazioni, ad opera di esperti, sull’incidenza dei casi positivi allo screening per le sostanze stupefacenti e dei casi inviati ai Dipartimenti competenti del Ministero della Sanità indicano che il fenomeno in parola è ridotto a percentuali intorno all’ 1 - 3% dei lavoratori sottoposti al controllo.
La valutazione del rischio da incidente stradale induce a considerare che è necessario estendere la norma anche al lavoro autonomo, in particolare nel settore dei trasporti (ad esempio: conducenti di taxi, di autovetture a noleggio), con meccanismi che possano garantire l’efficacia dell’intervento: obbligo di esibire, a richiesta degli organi di controllo, l’attestazione di effettuazione del controllo effettuato presso un servizio pubblico in grado di effettuare gli accertamenti e la chiamata senza preavviso. E’ auspicabile che siano definiti, come in altre situazioni in medicina del lavoro, un obbligo di informazione e formazione specifici e due livelli di intervento: di counselling e controllo frequente a giudizio del medico competente in caso di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti e, anche in considerazione della pericolosità della mansione, di valutazione della idoneità per la condizione di dipendenza o di assunzione pericolosa.
L’indicazione della necessità di una informazione corretta sugli effetti dannosi di alcol e stupefacenti viene dai quasi quotidiani ed allarmanti segnali dei media sui giovani, sugli incidenti stradali, sulle violenze di gruppo ecc.
Viene anche da una attenta considerazione dei dati dell’INAIL sugli infortuni mortali. Il 52.1% dei quali avviene non tra le mura delle fabbriche o dei cantieri ma sulla strada, sommando gli infortuni in itinere con quelli sulla strada in occasione di lavoro. Dal 2001 al 2008 si registra un calo dell’indice di incidenza infortunistico (infortuni denunciati per 1000 occupati ISTAT) del 26,7% e un incremento dell’indice di incidenza degli infortuni in itinere del 55,6%; per gli infortuni mortali si registra un calo degli indici di incidenza infortunistico del 37,9% in occasione di lavoro e un calo del solo 14,3% di quelli c.d. in itinere.
L’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori diviene, in ogni caso per il datore di lavoro e per il medico competente, un obbligo di legge oltre che una opportunità considerati i giorni di assenza per malattia e per infortunio correlabili al consumo di sostanze psicotrope, ai danni agli impianti in caso di infortunio, ai problemi legali.
L’informazione programmata ed estesa a tutti i lavoratori consenta da un lato un cambiamento culturale soprattutto nei confronti del consumo di alcol, dall’altro offra la possibilità della tempestiva identificazione, o autoidentificazione, dei soggetti a rischio.
Le procedure di accertamento relative alle sostanze stupefacenti e all’alcol devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni a rischio. Si tratta di una cautela conservativa nell’interesse del singolo e della collettività con la previsione dell’allontanamento dei lavoratori dallo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope. E’ noto come negli ambienti di lavoro la promozione della salute sia particolarmente efficace in considerazione anche dell’organizzazione aziendale che deve mettere a disposizione un sistema di soggetti che si dedicano alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. E’ inoltre prevedibile l’efficacia dell’attivazione di collaborazione tra mondo delle imprese e delle organizzazioni sindacali (Coordinamento regionale e provinciale art. 7 del D.Lgs 81/08) per promuovere nei luoghi di lavoro una politica fondata sulla promozione della salute e sulla possibilità di intraprendere, nel pieno rispetto della privacy, trattamenti integrati resi disponibili presso le strutture sanitarie e sociosanitarie.
Il ruolo del medico competente per la prevenzione delle conseguenze legate all’uso di stupefacenti e di alcol sul lavoro è fondamentale e deve essere orientato ad una prevenzione non solo degli effetti acuti (incidenti ed infortuni) ma anche delle conseguenze di un uso cronico (problemi famigliari, sociali e di salute).
Una dirigenza preparata e le adeguate procedure aziendali permettono inoltre al medico di ricevere le segnalazioni di sospetto uso di sostanze stupefacenti o di abuso alcolico che consentono una azione preventiva pianificata. Gli interventi basati solo sugli accertamenti di laboratorio per droghe e alcol non garantiscono comportamenti in sicurezza.
di Fabrizio Giulimondi
L’INAIL riconosce che “in Europa sei infortuni mortali su dieci avvenuti sul lavoro sono causati da incidenti stradali (in occasione di lavoro o in itinere). In Italia tale rapporto scende a cinque su dieci.”
L’O.M.S. prevede che senza adeguate contromisure, entro il 2020 gli incidenti stradali rappresenteranno la terza causa di morte e disabilità”.
Resta da chiarire il rapporto reale tra incidenti stradali e alcol. Gli studi in questo campo non sono ancora definitivi e si basano principalmente su stime.
Secondo il Ministro Sacconi lo stato psico-fisico alterato del conducente, pur non rappresentando una percentuale elevata del totale dei casi di incidente (3,1%), assume importanza per la gravità degli eventi.
Le cause principali che determinano tale condizione (dati riferiti al 2007) sono rappresentate da: ebbrezza da alcol (6.124 casi pari al 68 % della categoria), malore, ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope e sonno, che con 2.612 casi pesano per il 29%.
Il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e all’alcool è stato portato in particolare modo dall’accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008 che ha evidenziato come, nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, non si possono fare distinzioni tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza.
Di grande rilievo è anche Il D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, che ha introdotto nell’ordinamento la visita preassuntiva soprattutto per lavoratori del settore autotrasporti. La disposizione sul controllo delle sostanze stupefacenti sul lavoro introduce una nuova categoria di lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, così come è stato previsto in altri termini per i videoterminalisti con il D.Lgs 626/94.
Si tratta peraltro di lavoratori in massima parte non soggetti in precedenza a sorveglianza sanitaria per cui l’informazione assume rilevanza fondamentale ed il consenso informato diviene indispensabile.
Il DPR 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” introduce una novità nel quadro normativo relativo alla salute e sicurezza del lavoro prevedendo di indicare le “categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi”. Il principio introdotto dice innanzitutto che lo stile di vita del lavoratore può avere conseguenze nei confronti degli altri lavoratori e non solo sul proprio stato di salute. Inoltre alcune attività non sono confinate tra le mura della fabbrica e il comportamento del lavoratore può avere conseguenze anche sulla sicurezza della comunità.
Le procedure di controllo dei lavoratori, necessarie alla attuazione della legge, sono disciplinate dall’accordo del 17 settembre 2008 in tempi abbastanza rapidi.
Analogo è stato il percorso della “legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” emanata con legge n. 125 del 30 marzo 2001 che è intervenuta correttamente con prescrizioni in ambiti diversi: modifiche agli ordinamenti didattici universitari e al codice della strada (abbassando il limite di alcolemia da 0,8 a 0,5 g/l), disposizioni in materia di pubblicità, di vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade e per la sicurezza sul lavoro (articolo 15). Anche in questo caso la definizione delle “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi” ha dovuto attendere 5 anni ed è stata emanata, dopo eventi di cronaca, con il provvedimento del 16 marzo 2006.
Lo sforzo del Legislatore di contrastare in maniera efficace il fenomeno dell’uso e abuso di sostanze nei luoghi di lavoro trova definitiva conferma nel D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 che richiama la necessità, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e consultazione delle parti sociali, di “rivisitare le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza” (art. 41 comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008).
L’immediata conseguenza a questo intervento legislativo è l’approccio multidisciplinare della Medicina del Lavoro che coinvolge il medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più, e non solo, di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti, collocandolo nell’ambito della sanità pubblica.
A tale riguardo l’art. 25 del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo del medico competente di collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale. L’informazione e la formazione, oltre che essere un obbligo per il datore di lavoro, è anche garanzia perché il lavoratore sia capace di operare una scelta personale di cambiamento negli stili di vita.
In secondo luogo deve essere ripreso l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 10 per affermare con maggior chiarezza che è la dipendenza e non l’assunzione ad essere l’oggetto della valutazione di idoneità alla mansione da parte del medico competente sia che si tratti di alcol che di sostanze stupefacenti. L’accertamento di assunzione occasionale di alcol e/o di sostanze stupefacenti e psicotrope dovrebbe invece indicare al medico competente la necessità di un approfondimento diagnostico e di interventi di prevenzione specifica (al fine di ottenere un aumento nella popolazione aziendale complessiva della consapevolezza dei rischi connessi all’uso di alcol e stupefacenti), di prevenzione selettiva (cioè di interventi mirati a specifiche situazioni a rischio) e di trattamento ad opera di strutture specialistiche.
Prime parziali valutazioni, ad opera di esperti, sull’incidenza dei casi positivi allo screening per le sostanze stupefacenti e dei casi inviati ai Dipartimenti competenti del Ministero della Sanità indicano che il fenomeno in parola è ridotto a percentuali intorno all’ 1 - 3% dei lavoratori sottoposti al controllo.
La valutazione del rischio da incidente stradale induce a considerare che è necessario estendere la norma anche al lavoro autonomo, in particolare nel settore dei trasporti (ad esempio: conducenti di taxi, di autovetture a noleggio), con meccanismi che possano garantire l’efficacia dell’intervento: obbligo di esibire, a richiesta degli organi di controllo, l’attestazione di effettuazione del controllo effettuato presso un servizio pubblico in grado di effettuare gli accertamenti e la chiamata senza preavviso. E’ auspicabile che siano definiti, come in altre situazioni in medicina del lavoro, un obbligo di informazione e formazione specifici e due livelli di intervento: di counselling e controllo frequente a giudizio del medico competente in caso di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti e, anche in considerazione della pericolosità della mansione, di valutazione della idoneità per la condizione di dipendenza o di assunzione pericolosa.
L’indicazione della necessità di una informazione corretta sugli effetti dannosi di alcol e stupefacenti viene dai quasi quotidiani ed allarmanti segnali dei media sui giovani, sugli incidenti stradali, sulle violenze di gruppo ecc.
Viene anche da una attenta considerazione dei dati dell’INAIL sugli infortuni mortali. Il 52.1% dei quali avviene non tra le mura delle fabbriche o dei cantieri ma sulla strada, sommando gli infortuni in itinere con quelli sulla strada in occasione di lavoro. Dal 2001 al 2008 si registra un calo dell’indice di incidenza infortunistico (infortuni denunciati per 1000 occupati ISTAT) del 26,7% e un incremento dell’indice di incidenza degli infortuni in itinere del 55,6%; per gli infortuni mortali si registra un calo degli indici di incidenza infortunistico del 37,9% in occasione di lavoro e un calo del solo 14,3% di quelli c.d. in itinere.
L’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori diviene, in ogni caso per il datore di lavoro e per il medico competente, un obbligo di legge oltre che una opportunità considerati i giorni di assenza per malattia e per infortunio correlabili al consumo di sostanze psicotrope, ai danni agli impianti in caso di infortunio, ai problemi legali.
L’informazione programmata ed estesa a tutti i lavoratori consenta da un lato un cambiamento culturale soprattutto nei confronti del consumo di alcol, dall’altro offra la possibilità della tempestiva identificazione, o autoidentificazione, dei soggetti a rischio.
Le procedure di accertamento relative alle sostanze stupefacenti e all’alcol devono essere finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni a rischio. Si tratta di una cautela conservativa nell’interesse del singolo e della collettività con la previsione dell’allontanamento dei lavoratori dallo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope. E’ noto come negli ambienti di lavoro la promozione della salute sia particolarmente efficace in considerazione anche dell’organizzazione aziendale che deve mettere a disposizione un sistema di soggetti che si dedicano alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. E’ inoltre prevedibile l’efficacia dell’attivazione di collaborazione tra mondo delle imprese e delle organizzazioni sindacali (Coordinamento regionale e provinciale art. 7 del D.Lgs 81/08) per promuovere nei luoghi di lavoro una politica fondata sulla promozione della salute e sulla possibilità di intraprendere, nel pieno rispetto della privacy, trattamenti integrati resi disponibili presso le strutture sanitarie e sociosanitarie.
Il ruolo del medico competente per la prevenzione delle conseguenze legate all’uso di stupefacenti e di alcol sul lavoro è fondamentale e deve essere orientato ad una prevenzione non solo degli effetti acuti (incidenti ed infortuni) ma anche delle conseguenze di un uso cronico (problemi famigliari, sociali e di salute).
Una dirigenza preparata e le adeguate procedure aziendali permettono inoltre al medico di ricevere le segnalazioni di sospetto uso di sostanze stupefacenti o di abuso alcolico che consentono una azione preventiva pianificata. Gli interventi basati solo sugli accertamenti di laboratorio per droghe e alcol non garantiscono comportamenti in sicurezza.
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