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mercoledì 11 giugno 2014

VERSO LA ISTITUZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE



Pubblico di nuovo l'articolo inizialmente intitolato "Verso la chiusura delle province", rubricato sotto l'Etichetta "Decreti Monti", a seguito dei corposi interventi avvenuti di questi ultimi anni ad opera della Corte Costituzionale e del Legislatore.
Buona lettura!
Fabrizio Giulimondi

Ritorniamo con un nuovo argomento sul decreto c.d. “Salva Italia” (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011).
All’interno della congerie di disposizioni che compongono il provvedimento qui in esame ve ne è una di natura  squisitamente istituzionale (l’articolo  23), in merito ad una significativa riduzione del numero dei componenti le diverse Autorità amministrative indipendenti (Agcom; AVCP; Autorità per la energia elettrica e per il gas; Autorità Garante della concorrenza e del mercato; Commissione Nazionale per la società e per la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Commissione per la vigilanza sui fondi pensione; Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; Commissione di garanzia della attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).
L’aspetto, però, che più ci interessa  afferisce le  Province: il decreto ha messo finalmente mano al loro ridimensionamento, seppur in luogo della più saggia e razionale soppressione  - che, in verità,  può avvenire solamente  in forza di  intervento con legge costituzionale soppressivo delle disposizioni della Carta ad esse riferite -,  vista la loro scarsa utilità  ordinamentale in seno ad un quadro normativo che vede le competenze a livello periferico tutte concentrate sulle Regioni e sui Comuni.
L’art. 23 del decreto ha compiuto, pertanto, a Costituzione invariata, il massimo dello sforzo consentito in termini di snellimento del livello di governo provinciale.
In primo luogo, alla Provincia spetta esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni  nelle materie e nei limiti tracciati con legge statale o regionale. L’espressione “ esclusivamente”  determina il fatto che le Province non potranno più avere compiti e funzioni di diretta gestione di specifici  settori di intervento, bensì solo funzioni di indirizzo e coordinamento di attività, la cui titolarità sia in capo ai comuni, quali unici enti locali a cui l’art. 118 della Costituzione assegna, in via ordinaria, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative. E’ evidente, dunque,  la residualità delle competenze delle Province, le quali attendono solamente  di essere espunte dall’ordinamento istituzionale.
Tutte le competenze al di fuori di quelle di indirizzo e controllo sono trasferite ai comuni, una volta approvate le leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
Quanto al profilo strutturale, sono organi di governo della Provincia il Consiglio e il Presidente, che durano in carica cinque anni, mentre la Giunta provinciale è stata soppressa.
Il numero dei componenti il Consiglio è sensibilmente ridotto a non più di dieci, eletti dalle Assemblee dei comuni ubicati all’interno della circoscrizione territoriale della Provincia. Già il numero dei consiglieri era stato abbassato  ad opera della  legge finanziaria del 2010 a far data dal 2011 (legge 23/12/2009,  n. 191, modificata e integrata dal d. l. 25/1/2010, n. 2 convertito in  legge 26 marzo 2010 n. 42), con un massimo di 36 consiglieri per le Province con più di 1.400.000 abitanti.
Il Presidente, a sua volta, è eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti. Conseguenza di tale importante innovazione è la  scomparsa del metodo elettivo del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali,  con una evidente notevole riduzione di spese per l’Erario, spese che non saranno più impegnate per lo svolgimento delle procedure elettorali, oltre un sensibile vantaggio per la didattica che non vedrà ridotte il numero di  lezioni in ragione della consueta destinazione delle aule scolastiche per l’allestimento dei seggi elettorali (sono certo  che su questo punto gli studenti dissentiranno da me!) .
Una legge dello Stato – da adottarsi entro il 2012 – avrà l’onere di definire le nuove  modalità di elezione ( “di secondo grado”)  dei componenti il Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. Lo scorso 6 aprile  il Consiglio dei Ministri ha approvato a tale proposito un disegno di legge.
Atteso  quanto sino ad ora esplicitato  le elezioni amministrative dei prossimi 6 e 7 maggio inevitabilmente non includeranno anche quelle afferenti i  citati  organi ex elettivi. Per essi e per quelli che dovranno  essere rinnovati entro il 31/12/2012  si applica, fino al 31 marzo 2013, il disposto dell’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali (*) in tema di scioglimento dei Consigli provinciali;  quelli, invece,  che dovranno essere rinnovati successivamente alla data del  31 dicembre 2012, resteranno in carica sino alla scadenza naturale.
Decorsi i due termini appena indicati, si procederà alla elezione dei nuovi organi provinciali (Consiglio e Presidente) nel rispetto del dettato dell’ esaminato art. 23 e, secondo quanto stabilirà il d.d.l. governativo una volta approvato dal Parlamento.

(*)Articolo 141 T.U.E.L.
 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà  più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può  sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno. 

Fabrizio Giulimondi

NOVITA'

Il Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2012  ha approvato il decreto legge 95/2012 (d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012, n. 135) sulla c.d  spending review (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica a servizi invariati”). 
Riporto gli artt. 17 e 18 che afferiscono proprio il tema della soppressione delle province e della istituzione delle Città metropolitane.
Art. 17. 

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr il Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 ha definito i criteri per il riordino delle province - dimensione territoriale e popolazione residente - previsti dal decreto sulla spending review: In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati. Nei prossimi giorni il Governo trasmetterà la deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito in ogni Regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali (in mancanza, la deliberazione verrà trasmessa all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali), il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in sede di prima applicazione, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della citta' metropolitana puo' stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti della citta' metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Fabrizio Giulimondi

Ulteriori aggiornamenti:

La sentenza del 23 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, commi 4,14,15,16,17,18,19 e 20-bis del decreto legge 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto legge 95/2012, riferiti a province e città metropolitane. In primo luogo, la Consulta ha messo  un paletto in tema di abuso della decretazione d'urgenza, fondando la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".
Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle province, sui modi di elezione degli amministratori, sula composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i comuni e con le stesse regioni. 
L'art. 117, secondo comma, lettera p), nell'attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, conferisce le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali a leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti a esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal Legislatore statale e integrato da quelli regionali. Trattasi, quindi,  di norme ordinamentali che non possono essere interamente condizionate e piegate alla contingenza del momento, incidendo esse su  materie di così ampio  respiro.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - c.d. riforma Delrio), ha ridisegnato la geografia degli enti locali in siffatta maniera:
 - Sono individuate le città metropolitane di Torino, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Genova, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Il 1 gennaio 2015 la città metropolitana subentra alle province omonima e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi (spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale).
A tale proposito questo subentro automatico della città metropolitana alla provincia, costituzionalmente prevista nell'art. 114 Cost. (che si  estingue  tout court senza il passaggio parlamentare rinforzato ai sensi dell'art. 138 Cost)inevitabilmente cadrà sotto la scure della Corte Costituzionale, sostanziandosi di nuovo il vizio di incostituzionalità che ha inficiato già i decreti Monti in parte qua e declarato  dalla citata decisione  220/2013.
Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Gli organi della città metropolitana (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Questi organi non sono eletti  tramite consultazioni popolari dirette, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del territorio della città metropolitana (elezione di secondo grado);
 - Le province sono enti territoriali di area vasta e tra le quali sono  riconosciute le specificità delle c.d. "province montane", con territorio interamente montano e quelle confinate con Paesi stranieri.
Le funzioni fondamentali delle province sono: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione per le strade provinciali  e regolazione della circolazione stradale a esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica; raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.
Gli organi della Provincia (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il Presidente della provincia; il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci. Anche qui l'elezione è di secondo grado e vale quanto sopra detto per le città metropolitane;
 - Unione di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini,  per l'esercizio associato di funzioni e servizi di loro competenza. Il limite demografico minimo ordinario per l'istituzione di una Unione di comuni è di 10.000 abitanti, mentre è di 3000 abitanti e deve essere costituito de minimis da tre comuni  se i comuni che si uniscono appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
Gli organi sono: il Presidente, la Giunta e il Consiglio e valgono le stesse regole sopra indicate per le province e le città metropolitane per quanto attiene la liberalità di detti incarichi e l'elezione di secondo grado dei medesimi:
 - fusione di comuni: l'istituzione di un nuovo comune non può avere una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, regola che non vale se il nuovo comune è conseguente alla fusione di più  comuni minori. La fusione in senso stretto si sostanzia nella unificazione dei territori e delle strutture  di più comuni in un nuovo comune più grande, mentre l'incorporazione è una operazione in forza della quale un comune di dimensioni maggiori ingloba il territorio e le strutture di uno o più comuni più piccoli: non vi sarà un nuovo comune ma un comune di maggiore cabotaggio. 

L'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) ha effettuato alcuni aggiustamenti su alcuni commi dell'art. 1 della legge 56/2014, che qui appresso si riportano:


Articolo 23
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane)
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”;
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza”.
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.”;
3) l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
“49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”.
d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta” sono sostituite dalle seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge”;
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, è sostituito con il seguente: “82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le modalità previste dal comma 82”;

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito”.

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 18 luglio 2012

RIFORMA FORNERO


 Economia Cristiana

RIFORMA FORNERO

Il Parlamento ha definitivamente approvato la riforma del mercato del lavoro privato.
La c.d. legge Fornero del 28 giugno 2012, n. 92  si propone “di realizzare  - come si esprime la relazione al disegno di legge – un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne; a ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione d occupazione; a contribuire alla crescita della produttività; a stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche attraverso il sostegno all’occupabilità dei lavoratori; a creare un sistema di tutele più universalistico”.
Il fulcro della riforma ruota intorno al concetto di flessibilità, sia in entrata che in uscita.
Mentre l’espressione flessibilità in uscita è un elegante eufemismo per ovviare alla   più schietta – ma brutale – parola “licenziamento”, per flessibilità in entrata si intende quel processo che porta allo snellimento della disciplina vincolistica delle assunzioni e alla introduzione di tipologie contrattuali nuove, nell’intento di rendere il mercato del lavoro più adeguato alle mutevoli esigenze della produzione e di facilitare così l’incontro tra offerta e domanda di lavoro.
Negli ultimi decenni i rapidi e continui cambiamenti della organizzazione economico-produttivo nei Paesi occidentali e, quindi, anche nel nostro, ha posto la questione della maggiore flessibilità del lavoro al centro del dibattito sociale e politico, direzionato ad incrementare il più possibile l’occupazione, specie nelle fasce sociali più disagiate.
A livello europeo l’espressione utilizzata è flexicurity, con la quale si vuole significare lo sviluppo di politiche che nel contempo favoriscano la flessibilità e assicurino una certa sicurezza per i lavoratori.
La Commissione europea configura il concetto  di flexicurity come  supporto per gli outsiders -  titolari di contratti a breve termine o irregolari o proprio disoccupati -  a trovare lavoro con situazioni contrattuali stabili, spingendo, però,  contestualmente gli insiders -  con occupazioni permanenti -  ad entrare nell’ordine di idee di poter  cambiare lavoro in caso di crisi dovuta a cambiamenti di natura produttiva-economica.
Tale espressione contiene anche l’obiettivo di conciliare il lavoro con la famiglia, cercando di adattare i tempi del primo a quelli della seconda.
Secondo la Commissione europea vi sono prove che gli Stati che hanno riformato i loro sistemi spostando gli interventi dalla protezione nel posto di lavoro a un aumento della indennità di disoccupazione, hanno determinato un incremento della occupazione,
In Italia il problema è stato affrontato per la prima volta con l’accordo sul lavoro siglato nel luglio 1993 tra Governo e le Parti sociali, cui sono seguiti provvedimenti legislativi, fra cui quelli di maggiore rilievo sono la legge Biagi del 2003 e la normativa  in esame.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane il caposaldo del sistema in parte qua, ma vi sono delle deroghe che vanno nel senso precedentemente indicato e, segnatamente, nell’ambito del c.d. lavoro a termine.
Tale categoria contrattuale  è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono non sussistere nella ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo determinato, obbligatoriamente   di durata non superiore a dodici mesi.
Prof. Fabrizio Giulimondi

mercoledì 11 luglio 2012

Economia Cristiana
IL DECRETO SVILUPPO
E’ stato pubblicato sul supplemento n. 129/L alla “Gazzetta Ufficiale” del 26 giugno scorso il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”): approvato dal Consiglio dei Ministri salvo intese (ossia salvo ulteriori modifiche), ha visto la luce soltanto il 26 giugno, a distanza di dieci giorni. E’ il sesto decreto anticrisi dell’era Monti. 
Il nuovo corposo ed eterogeneo decreto nasce dall’urgenza di emanare disposizioni dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, della edilizia e dei trasporti, oltre che fornire un assetto più ordinato agli incentivi alle imprese.
Tale stimolazione avviene in particolare modo a favore della edilizia pubblica e privata nel settore delle ristrutturazioni e del risparmio energetico. Vediamo come:
·       ristrutturazioni: 50% fino al 30 giugno 2013, dopo si torna al 36%. La nuova aliquota parte dal giorno di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012):  a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica il 36%);
 
·       risparmio energetico: la detrazione fiscale doveva decadere a fine 2012 ma il decreto ne ha prolungato la vita di sei mesi, con una riduzione dell’aliquota detraibile dal 55% al 50%. Resta la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012, poi scende al 50% fino al 30 giugno 2013 ed al 36% dopo quella data.

L’azione del provvedimento a favore delle imprese si sostanzia invece in incentivi e nel credito di imposta.
·       Incentivi: nel pacchetto per le imprese spicca il riordino degli incentivi con la creazione del Fondo per la crescita sostenibile in cui confluirà quanto recuperato da una razionalizzazione del settore, razionalizzazione  che ha condotto alla abrogazione di 43 norme nazionali. Il Fondo, che avrà una dotazione iniziale di 600 milioni di euro, sarà finalizzato a tre obiettivi: innovazione, internazionalizzazione, rilancio delle aree di crisi. Al Fondo verranno inoltre accorpate le risorse del Fondo rotativo triennale gestito dalla cassa depositi e prestiti per circa 1,2 miliardi.
·       Credito di imposta, riconosciuto nella misura del 35%, con un limite pari a 200mila euro a impresa, non riguarderà gli investimenti ma solo le assunzioni a tempo indeterminato di personale qualificato in quanto in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o straniera,  o avente una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Anche il settore della  giustizia, sotto la veste del diritto procedurale civile,  è stato approcciato dal decreto in esame per mezzo della riduzione dei tempi dei processi civili e, segnatamente, introducendo il filtro nella fase dell'appello, ove un giudice singolo valuta se un ricorso al secondo grado sia palesemente inammissibile, in modo di ridimensionare sensibilmente il numero di cause che ingolfano le scrivanie dei magistrati delle Corti.
Il decreto in esame è in questi giorni alla attenzione del Senato della Repubblica per il necessario passaggio parlamentare teso alla sua conversione in legge dello Stato. Desidero sottolineare che in tale sede  i gruppi senatoriali  stanno formulando emendamenti volti già a modificare la c.d. legge “Fornero” sul mercato del lavoro privato n. 92 del 28 giugno 2012, che entrerà in vigore il prossimo 18 luglio.
Prof. Fabrizio Giulimondi

venerdì 6 luglio 2012

DECRETO SPENDING REVIEW


Economia Cristiana


DECRETO LEGGE “ SPENDING REVIEW”

Con l’espressione molto in voga spending review si suole intendere la  revisione della spesa pubblica, ossia quel processo diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina dello Stato nella gestione della  spesa pubblica, attraverso la sistematica analisi e valutazione delle strutture organizzative, delle procedure di decisione e di attuazione, dei singoli atti all’interno dei programmi, dei risultati.
Il primo momento di sua attuazione ad opera del Governo Monti è avvenuta  mediante  il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo), che deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento; il secondo con il provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2012 (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica a servizi invariati”); e, infine, il terzo con il decreto che sarà partorito da Palazzo Chigi nelle prossime settimane.
Sinteticamente affrontiamo la disciplina dei “tagli” prevista dal d.l. 5 luglio 2012 nel settore del pubblico impiego, accantonando – almeno per il momento – la questione relativa alla riduzione della spesa per l’acquisto dei beni e dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione e del numero delle province (che è stato già oggetto  su questa Rubrica di un precedente mio articolo).
Il programma  di ridimensionamento delle dotazioni organiche delle strutture ministeriali e parastatali  -  ad eccezione del settore del comparto scuola, sicurezza, vigili del fuoco, magistratuale e del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari -  si articola nei seguenti interventi:
·        Ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche non inferiore al 20% di quelli esistenti; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10% anche nelle Forze Armate;
·  Risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale in soprannumero che andrebbe in pensione entro il 31/12/2014;
·    Decurtazione pari al 50% rispetto  all’anno 2011 della  spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio delle  autovetture di servizio (oltre per i buoni taxi) a partire dal 2013 ;
·         Divieto di assegnazione di incarichi di studio e consulenza a personale in quiescenza dai ruoli della Amministrazione, che abbiano svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico o della consulenza;
·         Il valore nominale massimo del buono pasto sarà di euro 7 a far data dal 1 ottobre 2012 (attualmente alcune Amministrazioni ne forniscono anche di euro 10 o 12);
·       Le ferie e i riposi debbono obbligatoriamente essere fruiti nel rispetto dei singoli ordinamenti di appartenenza (il che significa in soldoni nel periodo estivo e natalizio), mentre è sempre proibito commutarle in trattamenti economici sostitutivi: chi non le ha utilizzate in ragione del notevole carico di lavoro non riceverà neanche l’ammontare pecuniario corrispondente.

    Partendo da quest’ultimo punto che ritengo palesemente incostituzionale per  violazione dell’art. 36, ultimo comma, Cost (“ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”) e, dal fondato  sospetto che imporre ai  dipendenti statali – diversamente da quelli del mondo privato e pubblico non statale (ad esempio: regioni e enti locali) - il godimento delle ferie in specifici periodi dell’anno contrasti sfacciatamente con l’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), con l’art. 13 Cost. (libertà individuale), nonché con i principi comunitari in tema di libertà di locomozione, mi auguro vivamente  che il Parlamento,  nell’esaminare l’articolato per la conversione in legge,  effettui robusti interventi integrativi, modificativi, sostitutivi e abrogativi del testo nel senso di una maggiore equità e ragionevolezza, principi che la Corte Costituzionale ha reiteratamente indicato come stelle polari dell’azione politico-normativa.

Prof. Fabrizio Giulimondi

giovedì 14 giugno 2012

DECRETO FISCALE


 Economia Cristiana

IL DECRETO FISCALE

Il c.d. decreto fiscale (decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44) nasce per eliminare alcuni inutili adempimenti formali e dotare l’amministrazione finanziaria di più incisivi strumenti organizzativi, investigativi e sanzionatori.
In particolare modo punta ad un forte contrasto della evasione tributaria ed a facilitazioni per le imprese ed i contribuenti.
In relazione al primo aspetto la Guardia di Finanza è autorizzata ad utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini di effettuazioni di proposte alla Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta delle misure cautelari.
Inoltre la Guardia di Finanza e le Agenzie Fiscali, nell’ambito delle attività di pianificazione  degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative al  rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
E’ previsto anche per i controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo la facoltà di chiedere agli Istituti di credito, a Poste Italiane spa e ad altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziari e creditizia,  dati e informazioni utili a ricostruire la provenienza, la destinazione e la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci e l’identità dei soggetti coinvolti.
Sotto il secondo versante il decreto in esame differisce al 1 luglio 2012 l’efficacia delle disposizioni che prevedono la liquidazione di stipendi e pensioni di importo superiore a 1000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari e postali; stabilisce che le somme dovute  a titolo di stipendio, salario o per altre indennità relative al rapporto di impiego possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un decimo (per importi fino a 2500 euro) e a un settimo ( per importi superiori a 2500 euro e fino a 5000 euro); rappresenta  che non  concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente non solo le somme, ma anche i servizi e le prestazioni erogate dai datori di lavoro ai dipendenti per la frequenza agli asili nido o a colonie climatiche o per borse di studio a favore dei familiari; e, infine, innalza da 16,53 auro a 30 euro la soglia al di sotto della quale non si procede alla iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Altresì, in tema di IMU, il decreto fiscale precisa il secondo requisito previsto dal decreto “Salva Italia”  (d.l. 201/2011) per qualificare una abitazione come principale: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (il primo requisito si sostanzia nella iscrizione dell’immobile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare).
Il decreto 16|2012 aggiunge dopo il termine possessore (o contribuente) anche l’espressione:  e il suo nucleo familiare.
A tale proposito la circolare  3/DF del 18 maggio 2012 della Direzione Federalismo Fiscale dl Dipartimento delle Finanze del Ministero della Economia e delle Finanze sottolinea  che tale vincolo risulta sussistente  solo nel caso di più immobili abitati dallo stesso nucleo familiare e  ubicati nel territorio del medesimo comune, nel qual caso l’agevolazione vale solo per uno di essi.
Al contrario,  se gli immobili sono siti sul territorio di diversi comuni, la agevolazione della abitazione principale può essere fatta valere  su entrambi gli immobili se abitati “separatamente” da marito e moglie, in ragione del trasferimento della residenza anagrafica e della dimora abituale di uno dei coniugi presso  altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Tali esigenze sono ritenute dal legislatore prevalenti sul rischio elusivo del pagamento dell’IMU. L’Amministrazione comunale ove è ubicata la seconda magione  ( in genere la casa di montagna o di mare) potrà sempre provvedere ad accertamenti circa la effettiva presenza nella dimora del contribuente, essendo indifferente quella dei figli, la cui assenza fa perdere unicamente la detrazione aggiuntiva di 50 euro (di cui si è parlato nell’articolo pubblicato precedentemente su questa rubrica  “Una chiacchierata sull’IMU”).

Prof. Fabrizio Giulimondi

mercoledì 6 giugno 2012

LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO



Economia Cristiana

I LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: TANTO RUMORE PER NULLA!

Il Governo sta predisponendo un disegno di legge delega sulla riforma del lavoro pubblico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero (competente, fra l’altro, nella materia del lavoro privato) sta contestando al Ministro per la Pubblica Amministrazione  e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi (competente, fra l’altro, nella materia del lavoro pubblico) l’assenza nell’articolato di previsioni stringenti  in tema di licenziamenti individuali anche per i pubblici dipendenti, con ingiustificato trattamento – a detta del Ministro Fornero – rispetto ai lavoratori privati, destinatari di una rigorosa riforma del mercato del lavoro,  appena approvata dalla Assemblea di Palazzo Madama e, attualmente, all’esame  della Camera dei Deputati.
Non capisco di cosa si stia discutendo!
Il Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nella versione conseguente all’ultima modifica apportata dal c.d. Decreto Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15), disciplina – eccome! – la materia dei licenziamenti individuali.
Il licenziamento possiede natura disciplinare ed è previsto nelle seguenti ipotesi:
  • falsa attestazione della presenza in servizio;
  • assenza priva di valida giustificazione;
  • ingiustificato rifiuto del trasferimento;
  • falsità documentali o dichiarative;
  • reiterate e gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose;
  • condanna penale definitiva;
  • valutazione di insufficiente rendimento (parimenti al settore privato).
Nella evenienza in cui  vi sia un eccesso di personale presso una struttura pubblica, inoltre,  l’Ente in surplus ha l’obbligo di   procedere alla c.d. mobilità collettiva, che si sostanzia nella collocazione in disponibilità presso altre compagini amministrative. Il  collocamento in parola  dura perentoriamente per non più di 24 mesi e,  consente la percezione da parte del personale in esubero dell’80 per cento della retribuzione, inclusa l’indennità integrativa speciale (similmente  alla Cassa Integrazione Guadagni del mondo privatistico, nel quale, però, v’è anche la possibilità della proroga per ulteriori 12 mesi a seguito di approvazione della Cassa Integrazione Straordinaria).
Cessati i due anni senza che la “risistemazione” del lavoratore pubblico sia avvenuta, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.
Domanda: la legge delega sulla riforma del pubblico impiego che i tecnici del Ministero di Patroni Griffi stanno mettendo a punto che cosa altro dovrebbe prevedere? Forse il licenziamento individuale economico? Ma tale forma di “espulsione coattiva” non ha alcun senso all’interno della Pubblica Amministrazione, fornendo essa servizi pubblici di natura generale fruibili in modo indifferenziato dalla collettività, prevalentemente  non apprezzabili sotto un aspetto  economico-finanziario.
Non possiamo che dire insieme a Shakespeare  “Much ado about nothing!”
Alcune volte il furore ideologico avverso  il sistema pubblico fa sbagliare anche i migliori tecnici.
Concludo ricordando che: “La finanza pubblica deve essere sana. Il bilancio deve essere in pareggio. Il debito pubblico deve essere ridotto. L’arroganza della amministrazione deve essere combattuta. La popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di sussidi pubblici.” Indovinate questa frase chi l’ha pronunziata? Il grande Cicerone nel 55 A.C…..Il tempo passa, i problemi sono sempre gli stessi, almeno qui in Italia!

Prof. Fabrizio Giulimondi

domenica 3 giugno 2012

COMMISSIONI BANCARIE




Economia Cristiana



COMMISSIONI BANCARIE

L’art 6 bis del d.l. 201/2011 (c.d. “Salva Italia””), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha introdotto una nuova norma – l’art. 117 bis – nell’articolato del decreto legislativo  385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Quest’ultima  disposizione stabilisce, al comma 1, che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito sono costituiti da:
a)     una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di tale  somma;
b)     un tasso si interesse debitorio sulle somme prelevate.

Il comma 2 dell’art. 117 bis T.U.B., poi, disciplina gli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente. In tale ipotesi è previsto l’applicazione:
a)     di una c.d. commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b)     un tasso di interesse debitorio sull’ammontare dello sconfinamento.

Il comma 3 dell’art. 117 bis T.U.B. sanziona con la nullità le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: nullità parziale che non comporta, pertanto,  la nullità del contratto.
Creando una discrasia con quanto appena affermato,  l’art. 27 bis, inserito nelle legge di  conversione del d.l. 1/2012 (c.d. Cresci Italia” o “liberalizzazioni”), invece, commina la sanzione della nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
In sede di approvazione della citata legge di conversione  n.27 del 2012, con l’ordine del giorno n. 1 la Camera dei Deputati impegnava contestualmente il Governo ad emanare in tempi rapidi un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina di dell’art. 27 bis con quanto già previsto all’articolo 117bis del T.U.B..
In ottemperanza a tale impegno in pari data (24 marzo 2012) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 ( c.d. “Salva Banche”) contenente, fra l’altro disposizioni correttive all’art. 27bis del decreto “Cresci Italia”.  
Questo  provvedimento d’urgenza consente di salvare l’applicazione da parte  delle banche almeno di quelle commissioni che risultino, oltre che conformi al dettato dell’art. 117 bis del T.U.B., anche in linea con la disciplina amministrativa che dovrà essere varata dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio entro il 31 maggio 2012 (ma che al momento non risulta a chi scrive sia  stata ancora approvata).

Prof. Fabrizio Giulimondi