giovedì 14 giugno 2012

DECRETO FISCALE


 Economia Cristiana

IL DECRETO FISCALE

Il c.d. decreto fiscale (decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44) nasce per eliminare alcuni inutili adempimenti formali e dotare l’amministrazione finanziaria di più incisivi strumenti organizzativi, investigativi e sanzionatori.
In particolare modo punta ad un forte contrasto della evasione tributaria ed a facilitazioni per le imprese ed i contribuenti.
In relazione al primo aspetto la Guardia di Finanza è autorizzata ad utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini di effettuazioni di proposte alla Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta delle misure cautelari.
Inoltre la Guardia di Finanza e le Agenzie Fiscali, nell’ambito delle attività di pianificazione  degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative al  rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
E’ previsto anche per i controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo la facoltà di chiedere agli Istituti di credito, a Poste Italiane spa e ad altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziari e creditizia,  dati e informazioni utili a ricostruire la provenienza, la destinazione e la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci e l’identità dei soggetti coinvolti.
Sotto il secondo versante il decreto in esame differisce al 1 luglio 2012 l’efficacia delle disposizioni che prevedono la liquidazione di stipendi e pensioni di importo superiore a 1000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari e postali; stabilisce che le somme dovute  a titolo di stipendio, salario o per altre indennità relative al rapporto di impiego possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un decimo (per importi fino a 2500 euro) e a un settimo ( per importi superiori a 2500 euro e fino a 5000 euro); rappresenta  che non  concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente non solo le somme, ma anche i servizi e le prestazioni erogate dai datori di lavoro ai dipendenti per la frequenza agli asili nido o a colonie climatiche o per borse di studio a favore dei familiari; e, infine, innalza da 16,53 auro a 30 euro la soglia al di sotto della quale non si procede alla iscrizione a ruolo dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Altresì, in tema di IMU, il decreto fiscale precisa il secondo requisito previsto dal decreto “Salva Italia”  (d.l. 201/2011) per qualificare una abitazione come principale: immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (il primo requisito si sostanzia nella iscrizione dell’immobile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare).
Il decreto 16|2012 aggiunge dopo il termine possessore (o contribuente) anche l’espressione:  e il suo nucleo familiare.
A tale proposito la circolare  3/DF del 18 maggio 2012 della Direzione Federalismo Fiscale dl Dipartimento delle Finanze del Ministero della Economia e delle Finanze sottolinea  che tale vincolo risulta sussistente  solo nel caso di più immobili abitati dallo stesso nucleo familiare e  ubicati nel territorio del medesimo comune, nel qual caso l’agevolazione vale solo per uno di essi.
Al contrario,  se gli immobili sono siti sul territorio di diversi comuni, la agevolazione della abitazione principale può essere fatta valere  su entrambi gli immobili se abitati “separatamente” da marito e moglie, in ragione del trasferimento della residenza anagrafica e della dimora abituale di uno dei coniugi presso  altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Tali esigenze sono ritenute dal legislatore prevalenti sul rischio elusivo del pagamento dell’IMU. L’Amministrazione comunale ove è ubicata la seconda magione  ( in genere la casa di montagna o di mare) potrà sempre provvedere ad accertamenti circa la effettiva presenza nella dimora del contribuente, essendo indifferente quella dei figli, la cui assenza fa perdere unicamente la detrazione aggiuntiva di 50 euro (di cui si è parlato nell’articolo pubblicato precedentemente su questa rubrica  “Una chiacchierata sull’IMU”).

Prof. Fabrizio Giulimondi

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