IL DECRETO FISCALE
Il c.d. decreto fiscale (decreto
legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge di conversione 26 aprile 2012, n.
44) nasce per eliminare alcuni inutili adempimenti formali e dotare
l’amministrazione finanziaria di più incisivi strumenti organizzativi, investigativi
e sanzionatori.
In particolare modo punta ad un forte
contrasto della evasione tributaria ed a facilitazioni per le imprese ed i
contribuenti.
In relazione al primo aspetto la Guardia di Finanza è
autorizzata ad utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie
per approfondimenti connessi alle attività di istituto e ai fini di
effettuazioni di proposte alla Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta
delle misure cautelari.
Inoltre la Guardia di Finanza e le Agenzie
Fiscali, nell’ambito delle attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle
segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative al rilascio della ricevuta o dello scontrino
fiscale.
I soggetti in contabilità
semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e
pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari
alla tenuta delle scritture contabili.
E’ previsto anche per i controlli a posteriori sulle dichiarazioni il cui
accertamento è divenuto definitivo la facoltà di chiedere agli Istituti di
credito, a Poste Italiane spa e ad altri soggetti che svolgono attività di
intermediazione finanziari e creditizia, dati e informazioni utili a ricostruire la
provenienza, la destinazione e la consistenza dei flussi finanziari collegati o
collegabili a flussi di merci e l’identità dei soggetti coinvolti.
Sotto il secondo versante il decreto
in esame differisce al 1 luglio 2012 l’efficacia delle disposizioni che
prevedono la liquidazione di stipendi e pensioni di importo superiore a 1000
euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari e postali; stabilisce
che le somme dovute a titolo di
stipendio, salario o per altre indennità relative al rapporto di impiego
possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un
decimo (per importi fino a 2500 euro) e a un settimo ( per importi superiori a
2500 euro e fino a 5000 euro); rappresenta che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente non solo le somme,
ma anche i servizi e le prestazioni erogate dai datori di lavoro ai dipendenti
per la frequenza agli asili nido o a colonie climatiche o per borse di studio a
favore dei familiari; e, infine, innalza da 16,53 auro a 30 euro la soglia al
di sotto della quale non si procede alla iscrizione a ruolo dei crediti
tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.
Altresì, in tema di IMU, il decreto
fiscale precisa il secondo requisito previsto dal decreto “Salva Italia” (d.l. 201/2011) per qualificare una
abitazione come principale: immobile nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (il primo
requisito si sostanzia nella iscrizione dell’immobile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare).
Il decreto 16|2012 aggiunge dopo il
termine possessore (o contribuente) anche l’espressione: e il
suo nucleo familiare.
A tale proposito la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 della Direzione
Federalismo Fiscale dl Dipartimento delle Finanze del Ministero della Economia
e delle Finanze sottolinea che tale
vincolo risulta sussistente solo nel
caso di più immobili abitati dallo stesso nucleo familiare e ubicati nel territorio del medesimo comune,
nel qual caso l’agevolazione vale solo per uno di essi.
Al contrario, se gli immobili sono siti sul territorio di
diversi comuni, la agevolazione della abitazione principale può essere fatta
valere su entrambi gli immobili se
abitati “separatamente” da marito e moglie, in ragione del trasferimento della
residenza anagrafica e della dimora abituale di uno dei coniugi presso altro comune, ad esempio, per esigenze
lavorative. Tali esigenze sono ritenute dal legislatore prevalenti sul rischio
elusivo del pagamento dell’IMU. L’Amministrazione comunale ove è ubicata la
seconda magione ( in genere la casa di montagna o di mare)
potrà sempre provvedere ad accertamenti circa la effettiva presenza nella
dimora del contribuente, essendo indifferente quella dei figli, la cui assenza
fa perdere unicamente la detrazione aggiuntiva di 50 euro (di cui si è parlato
nell’articolo pubblicato precedentemente su questa rubrica “Una chiacchierata sull’IMU”).
Prof. Fabrizio Giulimondi
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