COMMISSIONI BANCARIE
L’art
6 bis del d.l. 201/2011 (c.d. “Salva
Italia””), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei
contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha introdotto una nuova
norma – l’art. 117 bis – nell’articolato
del decreto legislativo 385/1993 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Quest’ultima
disposizione stabilisce, al comma 1, che
gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito
sono costituiti da:
a) una commissione onnicomprensiva, calcolata
proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla
durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di tale somma;
b) un tasso si interesse debitorio sulle somme
prelevate.
Il comma 2 dell’art. 117 bis T.U.B., poi, disciplina gli oneri a carico del cliente a fronte
di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti
di apertura di credito e di conto corrente. In tale ipotesi è previsto
l’applicazione:
a) di una c.d. commissione di istruttoria veloce,
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b) un tasso di interesse debitorio sull’ammontare dello sconfinamento.
Il comma 3 dell’art. 117 bis T.U.B. sanziona con la nullità le clausole che prevedano oneri
diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: nullità parziale
che non comporta, pertanto, la nullità
del contratto.
Creando una discrasia con quanto appena affermato, l’art. 27 bis,
inserito nelle legge di conversione del
d.l. 1/2012 (c.d. Cresci Italia” o “liberalizzazioni”), invece, commina la
sanzione della nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni
a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della
loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo
anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido.
In sede di approvazione della citata legge di
conversione n.27 del 2012, con l’ordine
del giorno n. 1 la Camera
dei Deputati impegnava contestualmente il Governo ad emanare in tempi rapidi un
provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina di dell’art. 27 bis con quanto già previsto all’articolo
117bis del T.U.B..
In ottemperanza a tale impegno in pari data (24 marzo
2012) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24 marzo 2012, n.
29 ( c.d. “Salva Banche”) contenente, fra
l’altro disposizioni correttive all’art. 27bis del decreto “Cresci Italia”.
Questo provvedimento d’urgenza consente di salvare l’applicazione
da parte delle banche almeno di quelle
commissioni che risultino, oltre che conformi al dettato dell’art. 117 bis del T.U.B., anche in linea con la
disciplina amministrativa che dovrà essere varata dal Comitato Interministeriale
del Credito e del Risparmio entro il 31 maggio 2012 (ma che al momento non
risulta a chi scrive sia stata ancora
approvata).
Prof. Fabrizio Giulimondi
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