DECRETO LEGGE “ SPENDING REVIEW”
Con l’espressione molto in voga spending review si suole intendere la revisione
della spesa pubblica, ossia quel processo diretto a migliorare
l'efficienza e l'efficacia della macchina dello Stato nella gestione della spesa pubblica, attraverso la sistematica
analisi e valutazione delle strutture organizzative, delle procedure di
decisione e di attuazione, dei singoli atti all’interno dei programmi, dei
risultati.
Il primo momento di sua attuazione ad opera del Governo
Monti è avvenuta mediante il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (c.d.
Decreto Sviluppo), che deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento;
il secondo con il provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri
il 5 luglio 2012 (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica a
servizi invariati”); e, infine, il terzo con il decreto che sarà partorito da
Palazzo Chigi nelle prossime settimane.
Sinteticamente affrontiamo la disciplina dei “tagli”
prevista dal d.l. 5 luglio 2012 nel settore del pubblico impiego, accantonando
– almeno per il momento – la questione relativa alla riduzione della spesa per
l’acquisto dei beni e dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione e del
numero delle province (che è stato già oggetto
su questa Rubrica di un precedente mio articolo).
Il programma di ridimensionamento
delle dotazioni organiche delle strutture ministeriali e parastatali - ad
eccezione del settore del comparto scuola, sicurezza, vigili del fuoco,
magistratuale e del personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari - si articola nei seguenti
interventi:
·
Ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e non
generale e delle relative dotazioni organiche non inferiore al 20% di quelli
esistenti; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale non inferiore al 10% anche nelle Forze Armate;
· Risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale
in soprannumero che andrebbe in pensione entro il 31/12/2014;
· Decurtazione pari al 50% rispetto all’anno 2011 della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio delle autovetture di servizio
(oltre per i buoni taxi) a partire dal 2013 ;
·
Divieto di assegnazione di incarichi di studio e consulenza
a personale in quiescenza dai ruoli della Amministrazione, che abbiano svolto nell’ultimo
anno di servizio funzioni corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico o della
consulenza;
·
Il valore nominale massimo del buono pasto sarà di euro 7 a far data dal 1 ottobre 2012
(attualmente alcune Amministrazioni ne forniscono anche di euro 10 o 12);
·
Le ferie e i riposi debbono obbligatoriamente essere fruiti
nel rispetto dei singoli ordinamenti di appartenenza (il che significa in soldoni nel periodo estivo e
natalizio), mentre è sempre proibito commutarle
in trattamenti economici sostitutivi: chi non le ha utilizzate in ragione
del notevole carico di lavoro non riceverà neanche l’ammontare pecuniario
corrispondente.
Partendo da quest’ultimo punto che ritengo palesemente
incostituzionale per violazione dell’art.
36, ultimo comma, Cost (“ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi”) e, dal fondato sospetto che imporre ai dipendenti statali –
diversamente da quelli del mondo privato e pubblico non statale (ad esempio: regioni e enti locali) - il godimento delle ferie in
specifici periodi dell’anno contrasti sfacciatamente
con l’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza), con l’art. 13
Cost. (libertà individuale), nonché con i principi comunitari in tema di
libertà di locomozione, mi auguro vivamente che il Parlamento, nell’esaminare l’articolato per la conversione
in legge, effettui robusti interventi integrativi,
modificativi, sostitutivi e abrogativi del testo nel senso di una maggiore
equità e ragionevolezza, principi che la Corte Costituzionale
ha reiteratamente indicato come stelle polari dell’azione politico-normativa.
Prof. Fabrizio
Giulimondi
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