RIFORMA FORNERO
Il Parlamento ha definitivamente
approvato la riforma del mercato del lavoro privato.
La c.d. legge Fornero del 28 giugno
2012, n. 92 si propone “di
realizzare - come si esprime la
relazione al disegno di legge – un mercato del lavoro inclusivo e dinamico,
atto ad aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne; a ridurre i
tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione d occupazione;
a contribuire alla crescita della produttività; a stimolare lo sviluppo e la competitività
delle imprese, anche attraverso il sostegno all’occupabilità dei lavoratori; a
creare un sistema di tutele più universalistico”.
Il fulcro della riforma ruota intorno
al concetto di flessibilità, sia in entrata che in uscita.
Mentre l’espressione flessibilità in
uscita è un elegante eufemismo per ovviare alla più schietta – ma brutale – parola
“licenziamento”, per flessibilità in entrata si intende quel processo che porta
allo snellimento della disciplina vincolistica delle assunzioni e alla
introduzione di tipologie contrattuali nuove, nell’intento di rendere il
mercato del lavoro più adeguato alle mutevoli esigenze della produzione e di
facilitare così l’incontro tra offerta e domanda di lavoro.
Negli ultimi decenni i rapidi e
continui cambiamenti della organizzazione economico-produttivo nei Paesi
occidentali e, quindi, anche nel nostro, ha posto la questione della maggiore
flessibilità del lavoro al centro del dibattito sociale e politico, direzionato
ad incrementare il più possibile l’occupazione, specie nelle fasce sociali più
disagiate.
A livello europeo l’espressione
utilizzata è flexicurity, con la
quale si vuole significare lo sviluppo di politiche che nel contempo
favoriscano la flessibilità e assicurino una certa sicurezza per i lavoratori.
La Commissione europea configura il concetto di flexicurity
come supporto per gli outsiders - titolari di contratti a
breve termine o irregolari o proprio disoccupati - a trovare lavoro con situazioni contrattuali
stabili, spingendo, però, contestualmente
gli insiders - con occupazioni permanenti - ad entrare nell’ordine di idee di poter cambiare lavoro in caso di crisi dovuta a
cambiamenti di natura produttiva-economica.
Tale espressione contiene anche
l’obiettivo di conciliare il lavoro con la famiglia, cercando di adattare i
tempi del primo a quelli della seconda.
Secondo la Commissione europea vi
sono prove che gli Stati che hanno riformato i loro sistemi spostando gli
interventi dalla protezione nel posto di lavoro a un aumento della indennità di
disoccupazione, hanno determinato un incremento della occupazione,
In Italia il problema è stato
affrontato per la prima volta con l’accordo sul lavoro siglato nel luglio 1993
tra Governo e le Parti sociali, cui sono seguiti provvedimenti legislativi, fra
cui quelli di maggiore rilievo sono la legge Biagi del 2003 e la normativa in esame.
Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato rimane il caposaldo del sistema in parte qua, ma vi sono delle deroghe che vanno nel senso
precedentemente indicato e, segnatamente, nell’ambito del c.d. lavoro a termine.
Tale categoria contrattuale è ammessa a fronte di ragioni di carattere
tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono non sussistere nella
ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo determinato, obbligatoriamente di durata non superiore a dodici mesi.
Prof. Fabrizio Giulimondi
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