mercoledì 2 novembre 2011

Divieto di offerta del servizio di pulizia vetri e similari, nonché di offerta di mercanzia varia su aree stradali ad uso pubblico nel territorio

L’offerta di servizi di pulizia vetri, di mercanzia varia e lo svolgimento di attività a carattere ludico su sedi stradali ad uso pubblico — fenomeno oramai largamente diffuso sul territorio comunale — può ingenerare motivi di distrazione alla guida e tensione con gli utenti della strada, con inevitabile pregiudizio alla sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni. L’ordinanza n. 184 del 20 ottobre 2009 (entrata in vigore lo scorso 1° novembre) ha come scopo il contrasto di tali situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, nonché di garantire adeguate e corrette condizioni di fruibilità della sede stradale e delle aree ad uso pubblico. Il contrasto avviene tramite il divieto di proporre servizi di pulizia vetri o similari, di svolgere attività a carattere ludico e di offrire mercanzia varia, sostando ovvero indugiando su sedi stradali ad uso pubblico. Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e di quelle amministrative previste dal codice della strada, per il mancato rispetto del provvedimento sotto riportato è stabilito il pagamento dell’importo di euro 100,00. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro e delle attrezzature impiegate nell’attività, oltre che l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In alternativa all’erogazione della sanzione, gli accertatori avvieranno le persone riconosciute in evidente stato di bisogno presso le strutture comunali deputate ai servizi di assistenza.

Prof. Fabrizio Giulimondi
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA n. 184 del 20 ottobre
2009.
IL SINDACO
Premesso che l’offerta di servizi di pulizia vetri o similari, nonché di mercanzia varia su sedi stradali ad uso pubblico è un fenomeno largamente diffuso sul territorio comunale, soprattutto in prossimità delle intersezioni stradali regolate da impianti semaforici; considerato che tali comportamenti, tendenti ad ottenere, in maniera più o meno palese, denaro dai conducenti dei veicoli, possono ingenerare motivi di distrazione alla guida e tensione con gli utenti della strada;
che la sosta ovvero l’indugio di persone sulla sede stradale arreca pregiudizio al libero transito dei veicoli, tale da costituire pericolo per l’incolumità dei soggetti coinvolti; considerato che esistono apposite strutture debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi ed esercizi commerciali che offrono in vendita le mercanzie proposte sulle richiamate sedi stradali ad uso pubblico;
tenuto conto che, in riferimento allo stato di bisogno in cui potrebbero versare le persone che svolgono le attività sopraindicate, l’Amministrazione comunale offre percorsi di inclusione sociale e di sostegno della marginalità; ritenuto necessario adottare misure atte a prevenire e contrastare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica nonché a garantire adeguate e corrette condizioni di fruibilità della sede stradale e delle aree ad uso pubblico; preso atto che con nota n. 70853 del 19 ottobre 2009 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, come previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24-7-2008, n. 125; visto l’art. 54 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, come novellato dalla
Legge 24-7-2008, n. 125; visto l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto
2008; visto l’articolo 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; visto l’art. 16 della Legge 24-11-1981, n. 689, come modificato dall’art. 6-bis della Legge 24-7-2008, n. 125;
visto l’art. 190 del Codice della Strada; visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma; vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 3-11-2003;
ORDINA
È fatto divieto a chiunque, su tutto il territorio del Comune di Roma, di proporre servizi di pulizia vetri o similari nonché di offrire mercanzia varia, sostando ovvero indugiando su sedi stradali
ad uso pubblico, con pregiudizio alla sicurezza della circolazione dei veicoli.
Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e di quelle amministrative previste dalCodice della Strada, fermi i limiti edittali fissati per le violazioni
alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di Euro 100,00. Si applica, altresì, la sanzione accessoria del sequestro cautelare
del denaro provento della violazione nonché delle attrezzature impiegate nell’attività e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20 della Legge 24-11-1981, n. 689.
In alternativa all’erogazione della sanzione, gli accertatori avvieranno le persone riconosciute in evidente stato di bisogno presso le strutture del Comune di Roma deputate ai servizi di assistenza e di sostegno delle marginalità.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto e resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, sarà esecutiva dal 1° novembre 2009 e avrà validità sino al 30 giugno 2010.
Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ed alla Polizia Provinciale di Roma. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

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