giovedì 17 novembre 2011

La competenza penale del giudice di pace fra fiducia e sfiducia del legislatore

Il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) (I), emanato a seguito dell'au. 14 della legge delega del 24 novembre 1999, n. 468, ha finalmente implemernseci-l'ambito di intervento giurisdizionale dergiudice di pace, estendendolo anche al campo penale

Volendo mutuare il linguaggip dalla terminologia giornalisti­ca, il tarmentone della competenza penale del giudice dl pace era già incominciato con la legge istitutiva del giudice di pace (21 novembre 1991, n. 374), che a] capo terzo (arti. 35-38) aveva attribuito al Governo il campito di riconoscere al giudice di pace un ritaglio di giurisdizione penale.

Per la sfiducia che in realtà ]'ordinamento riponeva - ed in realtà ripone, come di qui aepoco ai sosterrà'- nel profilo pro­fessionale in parola, la delega è stattafatta• decadere (30 dicembre 1994).

La legge 24 novembre 1999, n. 468, ha ridato ossigeno a questa innovazione, dettando al Governo una serie di criteri e direttive (arte 14-19), nel rispetto del quali adottare, entro un termine breve dl otto mesi, un decreto legislativo disciplinante la competenza penale del giudice di pace (2).

Questa volta il Governo ha rispettato il termine prefissato, emanando il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Il plesso Parlamento-Governo - come è accaduto nel 1997 con la legge Istitutiva delle sezioni stralcio pressa alcuni grandi Tribunali (3) - ha preso atto che solo con il robusto ausilio della magistratura onoraria sì poteva dare una risposta concreta alle . fattispecie relative a situazioni di miere-con flittualità interpersonale con un allargamento a categorie di reati contro il patrimonio di particolare tenuità e di facile riscontro probato­rio . (4).

Un anticipo, seppur parziale e di piccolo cabotaggio, del rafforzamento dell'ambito di Intervento del giudice di pace nell'ambito civilistico era già avveniate con 1.1 decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (decreto c.d. sulla depenalizzazione), ti cui art. 98 ha aggiunto l'art. 22 bis alla legge 24 novembre. 1981. n. 689, reintroducendo la competenza del giudice di pace circa l'opposizione ad alcune tipologie di ordinanzearigiunzioni, competenza che era stata sottratte allo stesso tramite l'abroga­zione del terzo comma dell'art. 7 c.p.c., ad -opera'dell'art. I D.L. 18 ottobre 1995, n. 442, convertito canen'odificazioni In legge 20 dicembre 1995, n. 534,

11120Va competenza del giudice'di pace, che sarà effettiva dal 4 aprile 2001, appalesa da parte dell'ordinamento giuridico una .« accresciuta fiducia nel giudice di pace e, di conseguenza, maggiori competenze giurisdizionall, da una parte; dall'altra, una mancanza di attenzione per ie esigenze espresse dai giudici di pace o, peggio, più o meno dichiarate ostilità nei loro confronti (5).

In effetti la frase appena riportata del Presidente dell'Associa­zione Nazionale dei giudici di pace evidenzia, per chi scriva, una verità:. questa verità, almeno in parte, si evince dallo stesso testo legislativo, che andiamo ad esaminare.

In primo luogo l'atteggiamento guardingo del Legislatore nei confronti della magistratura onorarla in questione si manifesta nella formulazione dell'art. 4 del decreto legislatis-o che, in maniera assolutamente tassativa, indica 11 notnen imis di tutti i reati su cui il giudice di pace può esercitare la propria giurisdizione, Il Legislatore delegato, nel rispetto di quanto indicato dal Parlamento, ha previsto tre categorie di fattispecie di reato interessanti la competenza penale in oggetto: delitti previsti nel codice penale; contravvenzioni previste nel codice penale; reati. (delitti e contravvenzioni) previsti da leggi speciali. il Legislatore delegato, anche In relazione a questi ultimi (l'art. 15. comma terzo, della legge 468/99 ha indicato i criteri, anche di natura quantitativa a livello di pena edittale, che il Legislato­re delegato doveva seguire per l'individuazione dei delitti e delle contravvenzioni da Inserire in seno alla competenza penale dl cui si tratta), ha proceduto ad una definizione norninatim dei reati attribuiti, mai numeratimi ossia secondo un criterio quan. titativo, Individuato In base alle pene edittali previste dal codice ovvero dalle leggi speciali (e tutti i reati per, i quali è prevista un minimo di... e un massimo dl...). Anche il criterio quantitativo è ordinariamente seguito per stabilire la competenza per materia di un giudice. Basta gettare un fugace sguardo al codice di procedura penate, anche prima della riforma del giudice unico (D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), per rendersene conto: sia la competenza della Corte di Assise, sia- la competenza del non più esistente pretore, sono determinate sia con il criterio qualitativo (specifica indicazione della figura criminosa) sia con il criterio quantitativo (individuazione del reato per relationem tramite (indicazione del minimo e massimo edittale). l'art. 4 del D.Lgs. 274/00 adotta solo il primo: forse sarebbe troppo pericoloso l'uso di una formula aperta che permetta l'aumento non control­lato del decidere penalmente del giudice di pace .Meglio fissare subito e tassativamente I nomi delle figure delittuose e contrae, venzionall.

Per quanto attiene alle impugnazioni avverso le sentenze penali dei giudici perialiail lett motiv sino ad ora illustrato si ilscontra anche salutando il combinato disposto degli .artt. 17,della legge 468/00 e 36 del D.Lgs. 274100. Mentre la regola generale, sancita nell'art.•593 app., così come riformulato dall'art. 18 della citata legge delega, prevede l'Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non solo per quelle relative ai reati sanzionati con la pena decima:,ma anche per i reati puniti con pena alternativa, l'eccezione; voluta per l'impugnazione delle sentenze del giudice di pace,vede (inappellabilità solamente per le sentenze di prosciogli­mento per i reati puniti con la pena pectinlarial l'opzione legislativa tende a permettere al Pubblico Ministero di rivolgersi al Tribunale ordinario in veste monocratica come giudice di secondo grado anche nel caso di decisione assolutoria inereme reati la cui pena edittale prevede una pena alternativa, in ragione della natura non professionale del giudice dl pace e, quindi, della ritenuta opportunità di una ulteriore valutazione ad opera del Tribunale (6). Fidarsi è bene, ma, talora, non fidarsi meglio del giudice di pace, specie se giudica in sede penale.

3) Sempre nell'ambito delle impugnazioni si continua ad evidenziare una palese sfiducia dell'ordinamento ai danni del giudici di pace penali. L'art. 36 del decreto prevede l'istituto del ricorso In Cassazione per settore, ma senza i limiti previsti dall'art. 569 c.p.p. in relazione alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p. (7). Quanto detto sta a significare che mentre i ricorsi misso medio avverso le sentenze adottate dal Tribunale o dalla Corte di Assise sono ammissibili in casi determinati, nel caso di pronunce penali dei giudice di pace si ritiene opportuno' ammettere sempre l'intervento di legittimità della Suprema Corte, a prescindere dalla appellabilità della sentenza Impugnata e senza alcun limite per quanto concerne i motiv.

4) L'inesistenza dei riti alternativi può essere oggetto di una duplice lettura:

'una prima, di natura positiva, in cui si valuta la presa in con­siderazione unicamente dello strumento processuale del dibatti­mento ebree applicazione normativa del principio del giusto processo costituzionalizzato recentemente con la legge castitu. zionale 23 novembre 1999, n. 2, la quale, integrando l'art. 111 .della Carta costituzionale, ha rafforzato Il principio del contrad­dittorio fra le parti processuali e, conseguentemente, la fase del giudizio. Gli art. 29-32 del decreto 274 descrivono le regole pró­- cedimenialt che devono essere rispettate durante la fase, di giudizio dinanzi al giudice dl pace, prima fra tutte quella della cross examination, che, come sUevince dall'aia. 32, può esserederogata solamente su accordO delle parti.

Come a evidente esaminando le centrate nonne, il principio sacro dei contraddittorio e dilla formazione della prova dinanzi a tutti i protagonisti del Processo non solo è pienamente garantito ma, si potrebbe affermare, è esaltato-dal fatto che il. Legislatore non ha voluto prendere in considerazione la possibi­lità di. riconoscere, anche in seno al proCessò penale Innanzi al giudice dl pace,-la presenza dl riti alternaiLvi, specie di quelli che si fermano prima della soglia dibattimentale (c.d. alternati- va inquisito:1e: patteggiamento (8), giudizio abbreviato (9), decreto penale di condanna).

Questa esclusione potrebbe- avere, almeno in subordine, anche una accezione negativa: la scarsa fiducia nel giudice di pace penale-per quanto attiene alla sua capacità di giudicare alla stato degli atte., senza Contraddittorio pubblico, tutti g3i atti delle indagini preliminari ovvero, in caso di ricorso immediato della parte offesa (art. 21), i documenti (art. 21, secondo comma, loti. g)) e le fonti di prova (ari. 2i, secondo comma, lett. h)) supponenti il ricorso medesimo, atti che, sia nel primo tipo che nelsecondo, sebbene formatisi inaudita altera parte, acquisi. senno piena valenza probatoria (Continua).

Dott. Fabrizio Giulimondi

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