martedì 15 novembre 2011

Sovrano Militare Ordine di Malta: soggettività di diritto internazionale ed esenzione dalla giurisdizione civile italiana (seconda parte)

La stessa giurisprudenza di merito configura lo SMOM corna ente primario dell'ordinamento internazionale, al quale sarebbero riferibili le norme di diritto internazionale relativa. mente alle prerogative e privilegi riservati agli Stati nazionali.

A titolo di mera curiosità, ml piace informare I signori lettori che una lettera del 21 dicembre 1995 Indirizzata al Nucleo dl Polizia Tributaria da patte del Ministero degli Affari Esteri, nonostante sia stata adoperata come mezzo per contrastare quest'ultima giurisprudenza, in realtà nella sostanza conferma la posizione di quegli studiosi che riconoscono la soggettività Internazionale, anche se limitata, dello SMOM, fuoriuscendo dai parametri normalmente richiesti del territorio e di una popolazione in esso insistente su cui esercitare il goremo.

Ad un certo punto della citata missiva si afferma: L'Ordine di Malta ha una soggettività internazionale diversa da quella degli Stati. Infatti, la personalità internaziofiale di questi ultimi si connette alla esistenza dl una organizzazione sovrana di una comunità territoriale dotata del requisito dell'indipendenza e della effettività; l'Ordine di Malta, Invece, non è dotato dl questa effettività non essendo un Ente Territoriale e di Governo, In quanto manca delle necessarie caratteristiche fattuali: territorio, popolazione ed organizzazione di governo in scrts0ProPri0,

La stessa giurisprudenza ordinaria conferma la incontestabile della originarietà organizzativa e istituzionale dillo SMOM rispetto alla Chiesa Cattolica, originalità sussistente sin dai primordi,'caratterizzata dal perseguimento di fini specifici (ospedalieri, sanitari ed assistenziali), rispetto ai quali si è dato autonomi strumenti di autogoverno e di autodeterminazione che, con la regola di Eugenio III, del 1145, hanno trovato rico. noscimento ufficiale da parte del Sommo Pontefice.

Ancora la giurisprudenza sostiene che la stessa Chiesa, con la sentenza Cardinalizia del 24 gennaio 1953, ha dichiarato che la Santa Sede e lo SMOM sono enti autonomi e sovrani, i cui rapporti si situano nell'ambito del diritto internazionale. Questa pronuncia ecclesiastica afferma ciò anche in base ad una prassi consolidata che riconosce all'Ordine il godimento delle preroga­tive proprie di soggetti Internazionali e in base agli stabili rapporti diplomatici a mezzo di legazioni ed ambasciate con numerosi Stati (II).

A tale proposito però, per quanto chi scrive sia favorevole al riconoscimento dello SMOM e dell'ACISMOM come soggetti di diritto internazionale limitatamente alle funzioni peculiari eser­citate, nutre qualche dubbio su alcune dl queste ultime argo­mentazioni.

La citata sentenza Cardinalizia del 1953 in realtà afferma che:

La qualità di Ordine sovrano... consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all'Ordine stesso come soggetto di diritto internazionale. Tall prerogative, che sono proprie della sovranità... e che dietro l'esempio della Santa Sede sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell'Ordine quel complesso di poteri e prerogative che è proprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola... L'Ordine di Malta.., è un ordine religioso.... esso persegue, oltre la santifica­zione dei propri membri, anche fini caritativi e assistenziali... Le due qualità dl Ordine sovrano e di Ordine religioso sono Ind. marcente connesse tra dl loro. La qualità dí Ordine sovrano della !salti fiatte d funzionale, ossia diretta ad assicurare il raggiungi-Mento dei fini dell'Ordine, stesso e il sito sviluppo nel mondo.. L'Ordine di Malta dipende dalla S. Sede ed in particolare, come Ordine religioso, dalla Santa Congregazione dei religiosi... La Questioni relative alla qualità di Ordine Sovrano della Istituzio­ne... sono trattate dalla Segreteria di Stato di Sua Santità... Gli insigniti di onorificenze e le sue Associazioni dipendono dall'Ordine e, per esso, dalla Santa Sede e.

Dalla citata sentenzaeinnenzitutto si evince che le prerogative e non l'Ordine sono riconosciute da vari Stati, quando sono conseguibili i fini dei medesimo.

In secondo luogo la Santa Sede non può attribuire ad un Ordine religioso una natura che lo sottrarrebbe alla sua dipen­denza: sarebbe una contraddizione logica e giuridica affermare l'opposto!

SI consideri che non può far parte del governo dell'Ordine chi non ha pronunciato a voto solenne dl obbedienza al Papa

L'art. 3 della Carta Costituzionale dell'Ordine sancisce che ad esso è riconosciuta non l'indipendenza, ma l'autonomia necessa• ria per l'esercizio delle sue prerogative funzionai{ al consegui­mento dei suoi fini.

Quanto affermato ci spinge, confortati dalla più recente giuri­sprudenza della Cessazione, di cui di qui a poco accenneremo, a considerare lo SMOM come Ente dotato indubbiamente dl sog­gettività internazionale, per le variegate argomentazioni storiche, diplomatiche e giuridiche precedentemente esposte, la cui soggettività è connotata da note peculiari, rappresentate dalla dipendenza dalla Santa Sede: la soggettività Internariona. listica non include ogni vicenda afferente la vita dell'organo in questione, ma solo quegli aspetti legati antologicamente alla essenza dello SMOM, istituito e vivente come struttura funzio­nalmente legata all'esercizio dell'attività assistenziale, ospedaliera e sanitaria.

E' probabilmente, almeno ad oggi, l'unico caso di struttura aperta a soggetto di diritto inter­nazionale, per ragioni di tradizione storica e di riconoscimento politico da parte della comunità internazionale che conta (12), pur essendo priva, almeno in parte, degli elementi essenziali costitutivi — per parte della dottrina — di un soggetto di diritto internazionale.

La giurisprudenza più recente, sia a sezioni semplici che a sezioni unite, conferma questo indirizzo, già in realtà ventilato nelle sentenze del 1992 e del 1993.

La sentenza del 1997, n. 944 (13), ha ritenuto che la posizione di soggetto di diritto internazionale, mantenuta nell'ordinamen­to giuridico italiano, del Sovrano Militare Ordine di Malta comporta che Patto di accettazione di eredità da parte dl questiltimo, anche se di natura privatistica, ala valido senza necessità dell'autorizzazione governativa che prima del 1997 era prevista dall'art. 17 c.c., quando esso risulti compiuto in stretta correlazione con le finalità istituzionali di questo Ordine.

La sentenza 8191/1998 (14) proclama che il Sovrano Militare Ordine di Malta gode nel diritto internazionale e, quindi, anche nel diritto Italiano, in forza della norma di adattamento auto­matico sancito dall'art. 10, comma primo, della Costituzione, di una peculiare soggettività, funzionale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali e assistita, fra l'altro, da immunità dalla potestà tributaria degli Stati.

Le Sezioni Unite, nella sentenza del 18 marzo 1999 (15), con­fermano autorevolmente il percorso nettamente tracciato dalle pronunce antecedenti, dichiarando che la posizione di soggetto dl diritto internazionale mantenuta nell'ordinamento giuridico . italiano, con la conseguente immunità dalla giurisdizione del giudicò italiano, si estende anche a quegli enti di diritto pubblico, parimenti dotati di soggettività internazionale (come l'ACIS11011), attraverso i quali l'Ordine melitense persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche.

Per ultima la sentenza, sempre delle Sezioni Unite della Corte di Cessazione, del 21 luglio 1999 (16) (17), che declara il difetto dl giurisdizione del giudice italiano in ordine a questioni inerenti il rapporto di lavoro fra l'Associazione edk Segretario Generale, giacché le funzioni di queiti attengono alle funzioni di governo dell'ente internazionale in parola: il rapporto fra esso Segretario e l'Associazione, perla sua stessa natura e per la natura del soggetti protagonisti della controversia, è sottratto alla giurisdizione del giudice italiano,

Come appare evidente, sono molteplici i settori di intervento dell'Ordine e delle strutture ad esso collegate, fuori dal Confine segnato dalle convenzioni sanitarie con gli organi della sanità

riauunate. rte uncino urna ...m.unferenza delineata dall'attività convenzionale, come chiaramente espresso sin dalla sentenza 3360/1992, lo SMOM rientra in seno alla giurisdizione patria; al di fuori di questa circonferenza, l'ente in parola, svolgendo in piena libertà e con rilevanza pubblicistica attività sanitaria non convenzionata e, ancor di più, essendo la sua attività, come ha rappresentato la Cassazione nella citata sentenza 2415/1993, non limitata alla sfera sanitaria ma strettamente inerente alle funzioni istituzionali e pubblicistiche 'nell'ambito dell'ordina­mento maltese, esula dalla giurisdizione nazionale, avendo, in quanto soggetto di diritto internazionale, del propri organi di giustizia, che applicano proprie regole sostanziali e procedura.

In conclusione, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e dl merito ritiene esistente la giurisdizione italiana sullo SMOM solamente nella ipotesi di attività sanitaria convenzionata; esclude la stessa In tutti gli altri casi, ossia quando questo ente esercita opera sanitaria, ospedaliera e assi­stenziale non convenzionata e ogni volta che essa ponga In essere atti e realizzi rapporti giuridici espressione dell'organizzazione interna e della peculiare natura — oramai generalmente riconosciuta — di soggetto dl diritto internazionale dell'Ordine di Malta.

Dot. Prof. Fabrizio Giulimondi

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