L’Ufficio per il processo è un progetto di
miglioramento del servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di
revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle
cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici
giudiziari.
Il Ministero, nell’ambito delle sue
competenze, ha posto in essere un programma di interventi, organizzativi e
normativi, per fornire a Tribunali e Corti di appello, la cornice normativa, le
prime risorse finanziarie e strumenti informatici per avviare l’organizzazione
di strutture di staff in grado di
affiancare il giudice nelle attività d’ufficio. I singoli uffici giudiziari,
nell’ambito della loro autonomia, potranno dare la completa attuazione
all’avvio di strutture di supporto e assistenza all’attività giurisdizionale
dei magistrati.
Le attività che possono svolgersi
nell’Ufficio per il processo sono di vario contenuto, anche in relazione al
soggetto che le svolge: ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali,
stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il
magistrato per la preparazione dell’udienza, rilevazione dei flussi dei dati
statistici, et alia.
L’ufficio
per il processo è anche un intervento che consente ai giovani di avere un’ulteriore
opportunità formativa, affinché i giovani laureati possano acquisire strumenti
di concretezza operativa a completamento della formazione universitaria.
Formazione che consentirà maggiore consapevolezza e dinamismo culturale
sull’innovazione tecnologica, organizzativa nelle future funzioni di
magistrati, avvocati o altri operatori del diritto.
La legge di bilancio 2017 ha autorizzato i
soggetti che stanno attualmente svolgendo l’ulteriore periodo di
perfezionamento (1.502 persone) a proseguire l’attività,
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per altri 12 mesi (e
dunque sino alla fine del 2017), nello stesso ufficio nel quale sono
attualmente assegnati.
La legge di bilancio 2018 ha prorogato di
altri 12 mesi, sino al 31 dicembre 2018, l’utilizzo degli indicati “tirocinanti”.
Il decreto legge n. 90/2014 (conv.
in legge 114/2014)contiene due norme di importanza cruciale:
1) Il 1° comma dell’art. 50
costituisce presso le Corti d’Appello e i Tribunali “strutture organizzative
denominate ufficio per il processo”, di cui fanno parte, oltre al personale di
cancelleria e ai giudici onorari, coloro che svolgono presso quegli uffici i
tirocini formativi disciplinati dall’art. 37 della l. 111/2011 e quelli
disciplinati dall’art. 73 della l. 69/2013.
2) Il 2° comma dell’art. 50
modifica proprio quest’ultima norma (l’art. 73) prevedendo, da un lato, che i
tirocini possano svolgersi, oltre che presso i Tribunali e le Corti d’Appello,
anche presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali; e dall’altro che
l’esito positivo di questi stages costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario.
Il legislatore ha riconosciuto il valore,
l’efficacia e la potenzialità espansiva di quelle esperienze in cui gli
stagisti sono stati proficuamente inseriti nell’organizzazione dell’ufficio.
Attualmente è possibile svolgere un
tirocinio presso gli uffici giudiziari in base alle disposizioni di due norme: l’art.
37 della 111/2011 e l’art. 73 della l. 98/2013. Si tratta di tirocini che, pur
avendo contenuto analogo, hanno presupposti e finalità differenti. Infatti:
I tirocini ex art. 37
presuppongono la stipula di una convenzione fra l’ufficio giudiziario e il
consiglio dell’ordine, o la facoltà universitaria, o la scuola di
specializzazione (SSPL); hanno durata di 12 mesi; sostituiscono il primo anno
di pratica forense per l’ammissione all’esame da avvocato, o il primo anno del
corso di dottorato o il primo anno della scuola di specializzazione.
I tirocini ex art. 73 non
richiedono alcuna convenzione, né l’iscrizione del tirocinante alla pratica
forense o alla scuola di specializzazione; richiedono però il possesso di
requisiti soggettivi (età, voto di laurea, voti in alcuni esami); hanno durata
di 18 mesi; sostituiscono il primo anno di pratica per l’ammissione all’esame
da avvocato o da notaio; sostituiscono anche il primo anno di scuola di
specializzazione, ma il tirocinante è comunque tenuto a sostenere le verifiche
intermedie e finali (e quindi deve essere iscritto alla scuola e pagare le
relative tasse); l’esito positivo di questo tirocinio costituisce titolo di
preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici, e titolo di preferenza
per la nomina a giudice onorario.
In
sostanza, i tirocini del primo tipo
(che, nella pratica, sono stati attivati solo in base a convenzioni con gli
ordini degli avvocati, non essendo state stipulate convenzioni con le SSPL) si
inseriscono in un percorso formativo orientato alla libera professione;
sostituiscono quindi (solo se vengono stipulate convenzioni con i consigli
dell’ordine e alle condizioni in esse stabilite) un anno della pratica presso lo
studio di avvocato; resta ferma la necessità per il tirocinante di completare
il percorso svolgendo altri 6 mesi di pratica effettiva presso uno studio
professionale. Al termine di questi 18 mesi, chi ha scelto di percorrere questa
strada, potrà accedere all’esame da avvocato. Va anche notato che le
convenzioni con gli ordini professionali prevedono di solito un controllo da
parte del Consiglio sull’attività formativa svolta durante lo stage.
I tirocini del secondo tipo sono
piuttosto destinati a chi intende entrare a far parte dell’amministrazione
della giustizia; chi vi accede non è tanto interessato a sostenere l’esame da
avvocato (per il quale dovrebbe svolgere 18 mesi di tirocinio più altri 6 di
pratica legale effettiva: quindi 24 mesi invece di 18); intende piuttosto
svolgere un’esperienza in stretto affiancamento a un magistrato, inserito nella
organizzazione giudiziaria. Del tutto coerentemente quindi l’art. 73 prevede il
titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi; e considera questi stages titolo di preferenza per la
nomina a giudice onorario.
L’art. 50 del decreto 90/14 ha invece
(re)introdotto una prospettiva di sicuro interesse per gli studenti che puntano
al concorso in magistratura e, al tempo stesso, una concreta possibilità per gli
uffici giudiziari di disporre di quegli assistenti qualificati oggi
indispensabili.
Va poi sottolineato che il tirocinio non
si sostituisce alla preparazione teorica, indispensabile per il superamento del
concorso. Lo studente che sceglie, però, questo percorso potrà (non già dovrà,
essendo ben possibile la contemporanea frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione) costruirsi questa preparazione teorica in modo diverso.
Fabrizio Giulimondi
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