Il
testo della riforma dell'art. 52 del codice penale (legittima difesa) e non
solo (incremento delle pene edittali dei reati di violazione di domicilio, di
furto in abitazione e rapina) è divenuto definitivo lo scorso 28 marzo al
Senato in terza lettura, dopo annosa discussione di ordine etico, sociologico e
giuridico dentro e fuori le aule parlamentari.
Ha
votato a favore una amplissima maggioranza di senatori (201 a favore; 38
contrari, 6 astenuti): i due capisaldi del Governo Conte, Lega e 5Stelle,
unitamente a due partiti di opposizione, Forza Italia e Fratelli d'Italia.
La
nuova normativa fa pesare la bilancia più a favore dell'aggredito che
dell'aggressore. Abele, proprio perché è Abele, non è avvezzo all'uso della
violenza. Come può reagire Abele nel
trovarsi all'improvviso di notte in casa uno sconosciuto avente atteggiamenti
malevoli? È equo scrutinare con il bilancino, come se si stesse facendo uno
sperimento scientifico in laboratorio, il comportamento reattivo di una persona
"normale", "comune", in una situazione così extra ordinem?
La
legittima difesa è una scriminante - già
prevista nel codice penale - che
qualifica lecita una condotta apparentemente ascrivibile ad una fattispecie
criminosa (ad esempio: omicidio o lesione).
È il
principio di proporzionalità che viene robustamente rimodulato nella legge
appena approvata, la quale tiene in debita considerazione il dato pre-giuridico
e fattuale che vede l'aggredito nella propria magione o nel proprio esercizio
commerciale in una dimensione interiore di terrore. Sorge nella parte offesa il
principio "naturale" ("vim
vi repellere licet" proclamava la saggezza dei giureconsulti romani) di
conservazione propria e della propria famiglia, non essendo affatto in grado di
valutare se le intenzioni del delinquente siano volte a sottrarre soltanto beni
materiali (ed è già considerabile grave), oppure a compiere condotte di ben più aspra gravità
(violenza sessuale- qualora vi siano presenze femminili -, lesioni personali
gravi o gravissime, omicidio).
L'innovazione
introdotta - e che ha fatto tanto discutere -
consiste proprio nella "presunzione di proporzionalità" (dei
mezzi e delle modalità di azione adoperati dall'aggredito e dei beni-interessi
costituzionalmente protetti in gioco), fondamento legittimante il "respingimento
all’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di
altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”, o la difesa della propria o altrui incolumità, dei beni propri o altrui, in
questo ultimo caso quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo d'aggressione.
Dinanzi
ai tanti, troppo fatti di cronaca che hanno coinvolto commercianti e padri di
famiglia destinatari di procedimenti penali per eccesso colposo, ossia per aver
agito oltre i limiti di una "corretta" reazione nell'uso della forza
fisica, di una arma bianca o da sparo, il Legislatore ha posto mano anche
all'art. 55 del codice penale. Il Parlamento ha fatto proprio il profilo
psicologico inserito nel paragrafo 33 del codice penale tedesco, che configura
come non punibile la condotta di chi abbia agito in "stato di grande
turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto". Alcuni
contestano la eccessiva latitudine discrezionale conferita alla Autorità
giudiziaria nel giudicare siffatto stato d'animo. V'è da eccepire che dalla la
giurisprudenza teutonica la scriminante scaturisce dalla stessa pregnante evidenza
dei fatti, che fatalmente palesano la condizione interiore di angoscia, sgomento,
spavento, prostrazione, paura, che nutre la parte aggredita che reagisce all'aggressione.
La modifica della disposizione in parola
è stata auspicata e sollecitata nella scorsa legislatura, durante l'audizione
in Commissione giustizia della Camera dei Deputati, dall'insigne penalista
prof. Padovani, che ha considerato l'integrazione dell'art 55 c.p. l'autentico
"core" del mutamento di impostazione
di visione su questo tema.
Ancora:
la novella incide sul piano civilistico impedendo le (ricorrenti) richieste di
risarcimento danni da parte degli aggressori nel caso l'indagato/imputato aggredito
venga assolto in sede penale, oltre su quello processuale penale, dando la
massima priorità, nella formazione dei ruoli di udienza, a questa tipologia di
processi.
Non di
poco momento è il riconoscimento del gratuito patrocinio a tutti coloro cui il
giudice abbia accertato la legittima difesa e, così, proceduto alla
archiviazione, al proscioglimento o al non luogo a procedere.
Ora la
parola passi alla vita vissuta e che tale legge, una volta firmata dal Capo
dello Stato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, possa servire da effettivo
deterrente e ridimensionare il numero di crimini compiuti in Italia, con la
crescente consapevolezza da parte del criminale che l'entrare "contra voluntatem" in un negozio o
abitazione altrui lo espone a possibili o probabili conseguenze di natura
fisica.
Fabrizio Giulimondi
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