mercoledì 3 aprile 2019

FABRIZIO GIULIMONDI: "NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGITTIMA DIFESA"


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Il testo della riforma dell'art. 52 del codice penale (legittima difesa) e non solo (incremento delle pene edittali dei reati di violazione di domicilio, di furto in abitazione e rapina) è divenuto definitivo lo scorso 28 marzo al Senato in terza lettura, dopo annosa discussione di ordine etico, sociologico e giuridico dentro e fuori le aule parlamentari.
Ha votato a favore una amplissima maggioranza di senatori (201 a favore; 38 contrari, 6 astenuti): i due capisaldi del Governo Conte, Lega e 5Stelle, unitamente a due partiti di opposizione, Forza Italia e Fratelli d'Italia. 
La nuova normativa fa pesare la bilancia più a favore dell'aggredito che dell'aggressore. Abele, proprio perché è Abele, non è avvezzo all'uso della violenza.  Come può reagire Abele nel trovarsi all'improvviso di notte in casa uno sconosciuto avente atteggiamenti malevoli? È equo scrutinare con il bilancino, come se si stesse facendo uno sperimento scientifico in laboratorio, il comportamento reattivo di una persona "normale", "comune", in una situazione così extra ordinem?
La legittima difesa è una scriminante -  già prevista nel codice penale -  che qualifica lecita una condotta apparentemente ascrivibile ad una fattispecie criminosa (ad esempio: omicidio o lesione).
È il principio di proporzionalità che viene robustamente rimodulato nella legge appena approvata, la quale tiene in debita considerazione il dato pre-giuridico e fattuale che vede l'aggredito nella propria magione o nel proprio esercizio commerciale in una dimensione interiore di terrore. Sorge nella parte offesa il principio "naturale" ("vim vi repellere licet" proclamava la saggezza dei giureconsulti romani) di conservazione propria e della propria famiglia, non essendo affatto in grado di valutare se le intenzioni del delinquente siano volte a sottrarre soltanto beni materiali (ed è già considerabile grave), oppure a   compiere condotte di ben più aspra gravità (violenza sessuale- qualora vi siano presenze femminili -, lesioni personali gravi o gravissime, omicidio).
L'innovazione introdotta - e che ha fatto tanto discutere -  consiste proprio nella "presunzione di proporzionalità" (dei mezzi e delle modalità di azione adoperati dall'aggredito e dei beni-interessi costituzionalmente protetti in gioco), fondamento legittimante il "respingimento all’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”, o la difesa della propria o  altrui incolumità, dei beni propri o altrui, in questo ultimo caso quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo d'aggressione.
Dinanzi ai tanti, troppo fatti di cronaca che hanno coinvolto commercianti e padri di famiglia destinatari di procedimenti penali per eccesso colposo, ossia per aver agito oltre i limiti di una "corretta" reazione nell'uso della forza fisica, di una arma bianca o da sparo, il Legislatore ha posto mano anche all'art. 55 del codice penale. Il Parlamento ha fatto proprio il profilo psicologico inserito nel paragrafo 33 del codice penale tedesco, che configura come non punibile la condotta di chi abbia agito in "stato di grande turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto". Alcuni contestano la eccessiva latitudine discrezionale conferita alla Autorità giudiziaria nel giudicare siffatto stato d'animo. V'è da eccepire che dalla la giurisprudenza teutonica la scriminante scaturisce dalla stessa pregnante evidenza dei fatti, che fatalmente palesano la condizione interiore di angoscia, sgomento, spavento, prostrazione, paura, che nutre la parte aggredita che reagisce all'aggressione.  La modifica della disposizione in parola è stata auspicata e sollecitata nella scorsa legislatura, durante l'audizione in Commissione giustizia della Camera dei Deputati, dall'insigne penalista prof. Padovani, che ha considerato l'integrazione dell'art 55 c.p. l'autentico "core" del mutamento di impostazione di visione su questo tema.
Ancora: la novella incide sul piano civilistico impedendo le (ricorrenti) richieste di risarcimento danni da parte degli aggressori nel caso l'indagato/imputato aggredito venga assolto in sede penale, oltre su quello processuale penale, dando la massima priorità, nella formazione dei ruoli di udienza, a questa tipologia di processi.
Non di poco momento è il riconoscimento del gratuito patrocinio a tutti coloro cui il giudice abbia accertato la legittima difesa e, così, proceduto alla archiviazione, al proscioglimento o al non luogo a procedere.
Ora la parola passi alla vita vissuta e che tale legge, una volta firmata dal Capo dello Stato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, possa servire da effettivo deterrente e ridimensionare il numero di crimini compiuti in Italia, con la crescente consapevolezza da parte del criminale che l'entrare "contra voluntatem" in un negozio o abitazione altrui lo espone a possibili o probabili conseguenze di natura fisica.

Fabrizio Giulimondi








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