venerdì 24 agosto 2012

IMMIGRAZIONE E LAVORO



IMMIGRAZIONE E LAVORO DI FABRIZIO GIULIMONDI

Il Lavoratore straniero non comunitario quali documenti deve possedere per poter accedere al lavoro  in Italia?

Le legge c.d. Bossi-Fini. n. 189 del 2002 prevede che al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il permesso, lo straniero deve aver già stipulato il "contratto di soggiorno", un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il suo datore di lavoro, con il quale quest'ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede lo straniero, Ufficio  che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.
Per quanto riguarda  la durata del  permesso di soggiorno, è la stessa del contratto di soggiorno e comunque non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, a un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma agli immigrati extracomunitari che lavorano nel nostro Paese spettano contributi previdenziale o altri tipologie di  diritti ?
Il lavoratore straniero, che faccia ritorno nel proprio paese, potrà godere dei diritti previdenziali maturati in Italia soltanto dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, mentre, in ordine all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizioni di parità con i cittadini italiani, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può concorrere, solo se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale.

Pare Professore vi siano novità per quanto attiene i  lavoratori clandestini?

Il clandestino che denuncia il datore di lavoro potrà ottenere un permesso di soggiorno per un anno. È quanto stabilisce un decreto legislativo varato dal governo Monti recependo una direttiva europea, in forza della quale sono introdotte   sanzioni più severe per i datori che sfruttano i clandestini e una sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario.
In base al testo varato dall'esecutivo, in caso di grave sfruttamento è prevista quindi la concessione del permesso di soggiorno per un anno per l'immigrato che denuncia lo sfruttamento. Le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato nel parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza analoga volontà di prevedere una fase transitoria per permettere ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli della normativa approvata. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.

LAVORO E DIRITTI


LAVORO E DIRITTI DI FABRIZIO GIULIMONDI

La c.d. riforma Fornero del mercato del lavoro privato è entrata in vigore lo scorso 18 luglio. Professore,in breve, in cosa consiste la  tanto dibattuta modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori? 
 La legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede :
a) per quanto riguarda il  licenziamento “discriminatorio”non cambia nulla: reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni;
b) per il licenziamento “disciplinare”- vero cuore della tematica- la reintegra è quasi impossibile perché  il datore  dovrebbe essersi inventato tutto oppure  avrebbe  dovuto disporre il licenziamento in luogo di una sanzione più lieve;
c) per il licenziamento “per motivo oggettivo”, la reintegra è limitata all’ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto addotto come motivo del licenziamento, applicandosi altrimenti la sola sanzione economica.
d) Nel licenziamento “per riduzione di personale”non si da  più luogo a reintegra, ma solo a una indennità economica.

Le Organizzazioni Sindacali hanno contestato molto anche le nuove categorie dei contratti a termine….
Infatti  è sul contratto a termine che la riforma Fornero ha dato, contrariamente alle promesse, briglia sciolta al precariato.
Seppur il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane  il caposaldo del sistema,  sussistono nella normativa in esame  robuste  deroghe che vanno nel senso di un accesa flessibilità proprio in seno ai contratti di lavoro a termine. Tale categoria contrattuale  è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono però anche non sussistere nella ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo determinato, obbligatoriamente   di durata non superiore a dodici mesi.
In realtà, assemblando  in maniera accorta i vari tipi contrattuali previsti dalla riforma Fornero, può essere  realizzato un  precariato permanente.

E gli ammortizzatori sociali?
La  parte della legge 92/2012 relativa agli “ammortizzatori sociali” entrerà in vigore nel 2016 ed è espressione di una cultura maltusiana a livello sociale. Infatti al primo soffio di difficoltà le imprese potranno licenziare perché viene meno l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,   tradizionale strumento in forza del quale sono rimaste aperte fabbriche come la Fiat, la Breda, l’Ansaldo, Finmeccanica, aziende che sono riuscite a ristrutturarsi anche grazie alla CIGS.

giovedì 2 agosto 2012

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, PUNTATE DEL 1 LUGLIO, 24 GIUGNO E 17 GIUGNO



 


A gentile richiesta di molti amiche e amici, pubblico il  contributo da me fornito a tre puntate della rubrica "A CONTI FATTI",  trasmessa su RADIO VATICANA, la domenica alle ore 12.35 (con replica il lunedi alle 15.05 ad esclusione di agosto).
Le puntate sono quelle del 1 luglio 2012 sul quoziente familiare, del 24 giugno 2012 sul titolo legale di studio, del 17 giugno 2012 sulla imprenditoria femminile.
Colgo l'occasione per  esprimere il grande apprezzamento per tale rubrica che svolge un importante servizio pubblico, sociale  e giuridico, rubrica in cui lavorano giornalisti, tecnici  e operatori del settore di alta professionalità.

Prof. Fabrizio Giulimondi

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 1 LUGLIO 2012

  
  
 

     PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 1 LUGLIO 2012: IL QUOZIENTE FAMILIARE

     
      RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA: 

Se introdotto, il quoziente familiare consente di dividere il reddito per il numero dei componenti. Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito (IRPEF) viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale (composta dal contribuente stesso, dal coniuge, figli minorenni e persone invalide conviventi). Con il quoziente, le quote vengono rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia, nel rispetto della sollecitazione venuta nel 1995 dalla Corte Costituzionale in merito alla iniquità del sistema familiare italiano in relazione a nuclei numerosi monoreddito.
Un esempio: in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila euro l'anno dove lavorano due persone, con l’applicazione del  quoziente familiare si pagherebbero tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila euro ciascuno. Secondo uno studio Eurispes, una famiglia con due componenti risparmierebbe dai 200 e i 1.800 euro l'anno, mentre una famiglia monoreddito ne risparmierebbe fino a ben 3.000 euro.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA: 
.     La Francia, riserva alla fiscalità della famiglia un trattamento unico, ossia  un  modello di imposizione fiscale che tiene  conto dei carichi familiari. Merito certamente anche  del "quoziente familiare",  introdotto nell’ordinamento francese nel 1945,  l’essere il sistema francese   il campione europeo della natalità nel 2011  con  2,12 per donna,  a fronte nello stesso periodo dell’ 1,42 per donna italiana.     
Il quoziente familiare è uno strumento chiaro, trasparente, che svolge il suo ruolo in maniera costante nel tempo.
Con questo metodo, le entrate (una o più) della famiglia in Francia, devono essere sommate e poi divise per il numero dei componenti della famiglia stessa (la somma dei coefficienti attribuiti ad ogni componente, tale somma costituisce appunto, il quoziente familiare), in modo da tassare non tanto il reddito unitario percepito, quanto il reddito disponibile per ogni componente la famiglia. Il vantaggio è che ad ogni porzione di reddito si applicherà l’aliquota relativa alla sola porzione, evidentemente più bassa di quella applicabile al reddito complessivo.
Il beneficio fiscale del quoziente familiare legato al numero delle parti,è limitato alle persone a carico oltre il coniuge.
Una famiglia di quattro persone, con coniuge e due figli a carico ed un unico reddito di 25.000 € non paga praticamente alcuna imposta.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA: 

Direi fermo, perché tale sistema è ritenuto in questa delicata contingenza economica-finanziaria troppo oneroso per l’Erario.
Mi piace sottolineare l’iniziativa della Amministrazione  capitolina che ha proposto l’introduzione del Quoziente Familiare nel Bilancio 2012, attualmente in discussione al Consiglio comunale. Essa consistono principalmente in un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie per la Tariffa Igiene Ambientale (TIA ex TARI, la Tariffa Rifiuti) che sarà legata al calcolo dell’ISEE, calibrato alla capacità contributiva delle famiglie.
Il calcolo dovrà avvenire in base alla  
 numerosità del nucleo familiare e dell’età dei figli: tale incidenza è direttamente proporzionale al numero di figli minori di 25 anni presenti nel nucleo familiare.
• condizione temporanea di difficoltà economica: presenza in famiglia di soggetti disoccupati e/o inoccupati.
 oneri sostenuti per la cura familiare e le spese essenziali: in particolare la presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% e/o di entrambi i genitori lavoratori che determinano un aumento dei costi di gestione familiare.

 prof. Fabrizio Giulimondi

A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 24 GIUGNO 2012


PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 24 GIUGNO 2012: VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO


RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:

L’ordinamento italiano attribuisce valore legale al titolo di studio. Per valore legale del titolo di studio si indica l’insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Gli effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico, consentendo il passaggio tra i vari gradi dell’istruzione, o esterni allo stesso, come requisito per l’accesso alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione.
E’ proprio l’art. 33, quinto comma, a stabilire la prescrizione di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
La legge che disciplina il settore risale al 1933 e abilita all’esercizio professionale coloro che abbiano superato l’esame di Stato al quale sono ammessi coloro che hanno conseguito presso l’Università il diploma di laurea corrispondente
A tale proposto va detto che l’obbligo di previo conseguimento di un determinato titolo di studio per l’accesso  ad alcune professioni deriva dal diritto comunitario, attuato dal d.lgs. n. 206 del 2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali .

RISPOSTA ALLA SECONDA  DOMANDA:

La Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO si è posta, fra gli altri, di consentire ai diplomati della scuola superiore di accedere alle università di tutti i paesi firmatari , di utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del lavoro e delle professioni degli Stati membri della Unione Europea; il possessore di un titolo di studio rilasciato da una delle Parti del trattato ha diritto e che il proprio titolo sia valutato dalle altre Parti.
Sussiste una distinzione fra i Paesi continentali che riconoscono il valore legale dei titoli di studio e quelli c.d. anglosassoni (regno Unito e Usa) che non lo riconoscono
Secondo la legge britannica il potere di rilasciare la laurea è riconosciuto ad organizzazioni che siano state in tal autorizzate o dal Privy Council mediante un atto chiamato Royal Charter o dal Parlamento. Il Privy Council è l’antico consiglio privato del Sovrano inglese. Oggi è l’organo di consulenza del Governo in materia di formazione. Il Royal Charter è l’atto mediante il quale vengono riconosciuti particolari status alle persone giuridiche.
Negli USA v’è la pratica dell’accreditamento in forza della quale il Dipartimento federale dell’educazione rende pubblica la lista delle Agenzie di accreditamento riconosciute. Le agenzie sono associazioni private che elaborano criteri di valutazione delle istituzioni educative statunitensi e verificano se tali criteri siano stati rispettati. Il loro inserimento nella lista delle agenzie riconosciute dal Governo indica che il Governo ritiene che esse siano autorità affidabili per quanto concerne la qualità della educazione offerta dalle istituzioni educative che esse accreditano.

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA:

Il Campus mentis dell’allora Ministro della Gioventù Giorgia Meloni consiste nel far incontrare la domanda e l’offerta, aiutare i giovani a orientarsi sulle scelte migliori per il proprio futuro lavorativo. Nel 2009, con il progetto Global Village campus realizzato con l’università La sapienza di Roma 600 tra i migliori laureati italiani hanno partecipato a una esperienza unica di formazione, orientamento e incontro con le più importanti aziende italiane e straniere. Il 77 per cento dei partecipanti ha ricevuto una proposta di lavoro. L’operazione è stata replicata nel 2010 e oggi l’iniziativa continua su scala nazionale: oltre 20.000 studenti saranno coinvolti in campus mentis nel triennio 2011-2013.

Prof. Fabrizio Giulimondi


A CONTI FATTI, RADIO VATICANA, 17 GIUGNO 2012

 

PUNTATA DELLA RUBRICA "A CONTI FATTI", RADIO VATICANA, DEL 17 GIUGNO 2012: IMPRENDITORIA GIOVANILE

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA:

La principale legge sulla imprenditoria giovanile è la n.95/1995, che è stata emanata per favorire lo sviluppo delle imprese giovanili all’interno di aree svantaggiate italiane. .
L'obiettivo di questa agevolazione è di favorire la nascita di nuove imprese costituite da giovani di età inferiore ai 36 anni (non compiuti) oppure per più di 2/3 costituite da giovani tra i 18 e i 29 anni.
Mi preme ricordare che la legislazione sulla  imprenditoria giovanile  non si sostanzia solo ed esclusivamente nella l. 95 del 1995, ma  anche nella legge 236 del 1993.  Per beneficiare della legge n.236, i soggetti devono avere le stesse caratteristiche di coloro che possono usufruire dei finanziamenti previsti dalla 95/95 ed anche le aree in cui si deve risiedere per avere accesso a tali incentivi sono le stesse. La legge sulla imprenditoria giovanile n.236, però, finanzia solo ed esclusivamente giovani che vogliano avviare progetti d’impresa nel campo dei servizi: fruizione dei beni culturali; turismo; manutenzione di opere civili e industriali; tutela ambientale e innovazione tecnologica.
 La legge 95/95 inizialmente   rivolta solo  al Sud (Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania ), per poi essere  estesa nel '94 ad alcune aree del Centro Nord ( Molise, Abruzzo e comuni delle aree svantaggiate del Nord Italia),  è finalizzata a facilitare l'avvio di  nuove imprese costituite prevalentemente da giovani attraverso agevolazioni finanziarie e servizi.
I destinatari delle agevolazioni sono soggetti di età compresa tra i 18 e 36 anni, residenti nei territori di applicazione della legge  che costituiscono nuove società di qualunque tipo ad esclusione delle imprese individuali, delle società di fatto e delle società a responsabilità limitata con un unico socio.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA:

Per quanto riguarda le nuove società e le cooperative, la legge finanzia nuove iniziative, riguardanti  settori di attività legati a:
- produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria;
- fornitura di servizi alle imprese
 L'agevolazione  può arrivare a circa il 50% a fondo perduto, a cui si aggiunge un mutuo (a tasso molto agevolato), pari al 40% degli investimenti, da restituire in 10 anni. Alle agevolazioni per gli investimenti si aggiungono, per i primi 2 anni di attività, agevolazioni per l'acquisto di materie prime e spese di gestione che possono arrivare al 50% del totale delle spese sostenute. In aggiunta a tutto ciò si può arrivare ad ottenere linee di credito, particolarmente agevolate, con istituti di credito convenzionati con Sviluppo Italia S.p.A.
Nel Sud i finanziamenti possono arrivare a coprire anche il 90% dell'investimento, mentre nel Centro-Nord si arriva al 60-80%.


RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA:
 

V’è un prestito  d’onore che alcune legislazioni regionali, come quella del 1999 della Regione Lazio, normano come  prestito largamente agevolato fornito  a coloro che iniziano una attività autonoma in forma individuale e quello, statisticamente persone al di sotto dei 40 anni di età – diciamo più famoso -  che prevede un  aiutare per studenti, tramite  una forma di finanziamento agevolato a favore degli universitari che non hanno mezzi finanziari disponibili per affrontare gli studi accademici.
Il prestito d’onore per studenti è molto diffuso negli Usa dove, per sostenere l’aumento delle rette universitarie, esistono i prestiti federali per studenti che permettono di abbattere o sostenere la metà dei costi delle tasse universitarie.
Il prestito d’onore  in Italia è disciplinato nel  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
Si tratta di un prestito che le banche erogano in convenzione con le università. Di solito una somma intorno ai 5 – 6 mila euro annui, che può essere richiesta da studenti universitari residenti in Italia e di età compresa tra i 18 ed i 35 anni., meritevoli e privi di mezzi.
Per ottenere il prestito d’onore per studenti non servono la busta paga, né la firma in garanzia dei genitori, ma solo i requisiti del merito (diploma di maturità con voti alti, ottimi voti agli esami universitari) e della mancanza di mezzi economici.
Durante l’utilizzo del prestito, che può servire a sostenere il pagamento delle tasse universitarie, ma anche a frequentare un master post laurea o a studiare all’estero, non si dovrà rimborsare nulla. Il rimborso avverrà solo dopo aver utilizzato l’intera somma erogata dalla banca.


 Prof. Fabrizio Giulimondi


mercoledì 1 agosto 2012

CARMINE DI ILIO RETTORE DELLA UNIVERSITA' G.D'ANNUNZIO







Comunico con sincera gioia che il Ministro della Università e della Pubblica Istruzione ha fimato il decreto di nomina del prof. Carmine di Ilio a Rettore della Università di Chieti - Pescara "Gabriele d'Annunzio".
Prof. Fabrizio Giulimondi