LAVORO E DIRITTI DI FABRIZIO GIULIMONDI
La c.d. riforma Fornero del mercato del lavoro privato è entrata in vigore lo scorso 18 luglio. Professore,in breve, in cosa consiste la tanto dibattuta modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori?
La c.d. riforma Fornero del mercato del lavoro privato è entrata in vigore lo scorso 18 luglio. Professore,in breve, in cosa consiste la tanto dibattuta modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori?
La legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede :
a) per quanto riguarda il licenziamento “discriminatorio”non cambia
nulla: reintegra nel posto di lavoro e risarcimento danni;
b) per il licenziamento “disciplinare”- vero cuore della tematica- la reintegra è quasi impossibile perché il datore dovrebbe essersi inventato tutto oppure avrebbe dovuto disporre il licenziamento in luogo di una sanzione più lieve;
c) per il licenziamento “per motivo oggettivo”, la reintegra è limitata all’ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto addotto come motivo del licenziamento, applicandosi altrimenti la sola sanzione economica.
b) per il licenziamento “disciplinare”- vero cuore della tematica- la reintegra è quasi impossibile perché il datore dovrebbe essersi inventato tutto oppure avrebbe dovuto disporre il licenziamento in luogo di una sanzione più lieve;
c) per il licenziamento “per motivo oggettivo”, la reintegra è limitata all’ipotesi di “manifesta insussistenza” del fatto addotto come motivo del licenziamento, applicandosi altrimenti la sola sanzione economica.
d) Nel licenziamento “per riduzione di
personale”non si da più luogo a
reintegra, ma solo a una indennità economica.
Le Organizzazioni Sindacali hanno
contestato molto anche le nuove categorie dei contratti a termine….
Infatti è sul contratto a termine che la riforma
Fornero ha dato, contrariamente alle promesse, briglia sciolta al precariato.
Seppur il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane
il caposaldo del sistema, sussistono
nella normativa in esame robuste deroghe che vanno nel senso di un accesa
flessibilità proprio in seno ai contratti di lavoro a termine. Tale categoria
contrattuale è ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, requisiti che possono
però anche non sussistere nella ipotesi di primo contratto di lavoro a tempo
determinato, obbligatoriamente di
durata non superiore a dodici mesi.
In realtà, assemblando in maniera accorta i vari tipi contrattuali
previsti dalla riforma Fornero, può essere
realizzato un precariato
permanente.
E gli ammortizzatori sociali?
La parte della legge 92/2012 relativa agli
“ammortizzatori sociali” entrerà in vigore nel 2016 ed è espressione di una
cultura maltusiana a livello sociale. Infatti al primo
soffio di difficoltà le imprese potranno licenziare perché viene meno
l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, tradizionale strumento in forza del quale sono
rimaste aperte fabbriche come la Fiat, la
Breda, l’Ansaldo, Finmeccanica, aziende che sono riuscite a
ristrutturarsi anche grazie alla CIGS.
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