venerdì 24 agosto 2012

IMMIGRAZIONE E LAVORO



IMMIGRAZIONE E LAVORO DI FABRIZIO GIULIMONDI

Il Lavoratore straniero non comunitario quali documenti deve possedere per poter accedere al lavoro  in Italia?

Le legge c.d. Bossi-Fini. n. 189 del 2002 prevede che al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il permesso, lo straniero deve aver già stipulato il "contratto di soggiorno", un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il suo datore di lavoro, con il quale quest'ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato entro otto giorni dall'ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Provincia nella quale risiede lo straniero, Ufficio  che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.
Per quanto riguarda  la durata del  permesso di soggiorno, è la stessa del contratto di soggiorno e comunque non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, a un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ma agli immigrati extracomunitari che lavorano nel nostro Paese spettano contributi previdenziale o altri tipologie di  diritti ?
Il lavoratore straniero, che faccia ritorno nel proprio paese, potrà godere dei diritti previdenziali maturati in Italia soltanto dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, mentre, in ordine all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizioni di parità con i cittadini italiani, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può concorrere, solo se titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale.

Pare Professore vi siano novità per quanto attiene i  lavoratori clandestini?

Il clandestino che denuncia il datore di lavoro potrà ottenere un permesso di soggiorno per un anno. È quanto stabilisce un decreto legislativo varato dal governo Monti recependo una direttiva europea, in forza della quale sono introdotte   sanzioni più severe per i datori che sfruttano i clandestini e una sanatoria per chi mette in regola il dipendente extracomunitario.
In base al testo varato dall'esecutivo, in caso di grave sfruttamento è prevista quindi la concessione del permesso di soggiorno per un anno per l'immigrato che denuncia lo sfruttamento. Le Commissioni parlamentari della Camera e del Senato nel parere sullo schema di decreto legislativo hanno espresso a larga maggioranza analoga volontà di prevedere una fase transitoria per permettere ai datori di lavoro di conformarsi alla nuova normativa. I tecnici dei Ministeri interessati stanno ora lavorando per ultimare i dettagli della normativa approvata. Si parla di una sanzione intorno ai 1.000 euro, oltre ai mancati pagamenti degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.

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