mercoledì 27 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "COLONIA PENALE, ESECUZIONE DELLA PENA ET ALIA AC SIMILIA"

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·       La proposta di utilizzare le colonie penali agricole come luoghi alternativi dove scontare le pene, prese forma e maturò, fra l’unità d’Italia e la promulgazione del Codice Zanardelli, nell'ambito di quel movimento filosofico e di pensiero denominato scuola classica criminale. In sostanza tale scuola sostiene, in modo concorde ai principi illuministici scaturiti dalla rivoluzione francese, che l'uomo è un essere totalmente razionale e dotato di libero arbitrio, che gli permette di calcolare razionalmente tutti i vantaggi e svantaggi. Le colonie agricole, infatti, visto che sorgevano principalmente nelle isole o comunque in luoghi fisicamente separati dalla società civile, ben si prestavano a comminare al proprio interno delle pene che avevano come proprio fine principale la difesa sociale e la prevenzione generale; tutto questo perché nelle colonie penali veniva ricreata una specie di comunità civile, la quale rappresentava già di per sé un modo di tutela della società libera. Inoltre, come abbiamo visto, gli scopi di rigenerazione fisica e morale che veniva attribuito al lavoro agricolo, almeno nelle intenzioni degli studiosi, doveva rendere alla società un individuo cambiato, non più dedito al crimine.
Possiamo affermare che le colonie ben si inseriscono in quella politica criminale della scuola classica per cui non si punisce in relazione al delitto commesso, ma in vista delle sue ripercussioni sul corpo sociale.
Il codice Zanardelli del 1889 e il regolamento carcerario che ne seguì hanno riconosciuto e disciplinato le colonie penali, denominate "case di pena intermedia agricole e industriali", in quanto, come spiegò lo stesso Zanardelli, così facendo si eliminava "l'equivoco cui poteva dar luogo il nome di colonia a causa del significato più proprio a tale vocabolo, che è quello di indicare lontani possedimenti". 
Il codice Rocco del 1930 e il regolamento carcerario 1931 hanno introdotto il c.d. “doppio binario”, ovverosia - come spiega Mantovani - "il dualismo della responsabilità individuale - pena retributiva e della pericolosità sociale - misura di sicurezza".
La colonia penale è una misura di sicurezza e, quindi, applicabile ai soggetti pericolosi sia imputabili che non imputabili.
L'intero sistema penale (con il codice Rocco) si trova quindi radicalmente cambiato nei suoi presupposti essenziali, ed è facile capire come ciò non poteva non avere conseguenze dirette anche sul sistema penitenziario. Anzitutto bisogna partire dalla nozione di misura di sicurezza ascrivibile a quei provvedimenti che "hanno una finalità terapeutica, rieducativo - risocializzatrice, e sono applicati a soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante". In particolare, come osserva Mantovani, le misure di sicurezza sono diverse dalle pene "poiché sono la conseguenza di un giudizio non di riprovazione per la violazione di un comando, ma di pericolosità, non di responsabilità, ossia di probabilità di futura recidiva. Non hanno perciò carattere punitivo, ma tendono a modificare i fattori predisponesti all'atto criminale. Benché implichino una diminuzione dei diritti o della stessa libertà personale del soggetto, tale afflittività non è concepita in funzione punitiva, ma è la conseguenza inevitabile di un provvedimento diretto ad altro scopo. Ne deriva che: a) mentre la pena è determinata in quanto proporzionata al fatto già accaduto, la misura di sicurezza è logicamente indeterminata in quanto proporzionata alla prognosi di pericolosità: cessa soltanto col cessare di questa; b) a differenza della pena, che ha come destinatari gli imputabili e i semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili, se pericolosi, cumulandosi nei primi due casi con la pena, mentre nel terzo caso trova applicazione esclusiva".
Il legislatore ha ritenuto che le misure di sicurezza dovessero essere scontate in istituti che garantissero al meglio le finalità terapeutiche, di rieducazione e di risocializzazione del soggetto, ed ha pensato che in tali istituti dovessero essere per coloro che non erano affetti da vizi di mente, le colonie penali agricole e le case di lavoro. All'interno di questi istituti il lavoro veniva considerato una componente irrinunciabile alle finalità di recupero del soggetto, e ciò, se aveva portato risultati positivi per i condannati, sicuramente si rendeva egualmente utile per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.
Inoltre le colonie penali, situate prevalentemente su isole o in luoghi comunque distanti dalle città, si adattavano bene anche alle ulteriori finalità che, per il Guardasigilli Alfredo Rocco, le misure di sicurezza dovevano avere. Per Rocco infatti, le misure di sicurezza sono: "mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, in genere, e della pena in specie ... [Quelle] personali limitano la libertà individuale e tendono alla prevenzione con impedimento materiale e diretto di nuovi reati, o con azione eliminatrice o modificatrice dei coefficienti fisio - psicologici della delinquenza, ovvero con mezzi diretti a sottrarre l'agente alle occasioni e agli influssi ambientali, e, in genere, agli adescamenti criminosi. Di esse alcune (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un manicomio giudiziario, ricovero in un riformatore giudiziario) sono detentive, applicabili in casi che richiedono tale grave limitazione della libertà, sia per l'indole e il grado della pericolosità sociale, sia per la necessità di un regime di cura o di educazione morale, o, in genere, di sociale riadattamento, che non potrebbe essere conseguito con diversi mezzi".
Il codice penale del 1930 tratta il tema delle colonie penali in riferimento alle misure di sicurezza detentive, e l'art. 215 come prima misura di sicurezza elenca proprio "l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro". Rocco al riguardo afferma che "la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza. I primi non possono che inspirarsi a criteri di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i secondi (istituti concernenti le misure di sicurezza, ndr) debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione, mirando, con adeguati mezzi, alla rigenerazione morale e sociale delle persone pericolose.
Per quanto riguarda la durata minima, l'art. 217 fissa un termine di permanenza nella colonia non minore di un anno, durata che aumenta a seconda del tipo di pericolosità attribuita al soggetto. Al riguardo i lavori preparatori rilevano che "il limite minimo di durata delle misure di sicurezza è determinato avendo riguardo alle diverse cause e ai particolari aspetti della pericolosità per ciascuna delle categorie di delinquenti assegnati agli stabilimenti suddetti". La scelta dell'assegnazione ad una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, sarà effettuatala dal giudice "tenendo conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce" (art. 218 c.p.), fermo restando che tale scelta sarà sempre modificabile, anche in corso di esecuzione.
Il regolamento carcerario che venne emanato nel 1931, è un testo completo ed organico riguardante l'intera materia della esecuzione penale. Per quanto riguarda il lavoro, la disposizione dell'art. 271 è categorica nel prevedere che esso è funzionale allo scopo di "riadattamento degli internati alla vita sociale", cercando di tenere presenti nella scelta del lavoro le specifiche attitudini e le prospettive che egli presumibilmente avrà una volta riottenuta la libertà. Nella intenzione del legislatore, traspare in talune norme una concezione particolare dell'internato tale da differenziarlo dal "comune" detenuto; si intravede cioè una visione quasi "paternalistica" dello Stato, che in questo caso più che altrove si preoccupa della gestione degli internati in modo pressoché "protettivo ed avvolgente", tipica del pensiero ottocentesco delle colonie penali. In particolare emerge la figura del direttore che, nella concezione della colonia come di una "grande famiglia", rappresenta per gli internati la figura di "un padre amorevole", che attraverso la concessione di benefici e la possibilità di lavorare, educa i propri figli a ritornare nella società che un tempo ebbero offesa. Ovviamente affinché questo progetto di rieducazione potesse effettivamente funzionare, fu previsto un sistema di punizioni, tese a controbilanciare i benefici e i vantaggi soprattutto quelli derivanti dal lavoro.
In sostanza, il legislatore nel prevedere le colonie penali agricole come istituti destinati a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza recupera quella concezione, tipica degli studiosi della seconda metà dell'Ottocento, secondo la quale la colonia doveva costituire uno "stato intermedio" tra detenzione e libertà.
In realtà, si può osservare che nel ventennio fascista la maggioranza dei lavori agricoli possedevano un carattere non di mitezza ma al contrario di severità, in considerazione delle difficoltà pratiche della bonifica e del dissodamento di terreni talvolta anche malarici.
L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, se per un verso è stato un evento fondamentale sotto molti aspetti della vita politica, economica, sociale e giuridica del Paese, non ha avuto effetti diretti sull'ordinamento e sul funzionamento delle colonie penali agricole. Un aspetto però basilare, che certamente viene ad essere modificato dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è la concezione del lavoro carcerario, tema strettamente legato all'istituto delle colonie penali. Laddove, infatti, all'art. 27, comma 2, Cost., viene esplicitamente detto che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", c'è un riferimento necessario anche al lavoro, in quanto esso è parte o complemento necessario della pena detentiva, con la conseguenza che anche il lavoro dovrà avere quei caratteri di umanità e di risocializzazione dettati dal testo costituzionale . In ogni tipologia di istituto penitenziario il lavoro dei detenuti dovrà "essere letto" sotto questa nuova luce, abbandonando ogni retaggio del passato che vedeva il lavoro solo come affittivo e punitivo.
A queste innovazioni sul piano costituzionale, non fece seguito alcuna modifica concreta, e le norme sull'ordinamento carcerario continuarono ad essere quelle del 1931, norme che mal si conciliavano con il mutato clima politico e sociale di cui erano espressione i nuovi principi costituzionali.
Alcune norme riguardanti proprio le colonie penali furono sottoposte al giudizio della Corte costituzionale (110/1974) affinché fosse verificata la loro legittimità in tal senso. In particolare la Corte respinse l'ipotesi avanzata circa la inidoneità della colonia penale agricola e della casa di lavoro a svolgere la funzione rieducativa degli internati, con la motivazione che le carenze e le disfunzioni che caratterizzano una norma nella sua concreta attuazione non possono avere efficacia nel giudizio di costituzionalità.
Finalmente nel 1975 venne approvato il nuovo ordinamento penitenziario (legge 354/1975, D.P.R. 230/2000), il quale è un testo che, a differenza dei precedenti, è molto organico e ben strutturato. Anzitutto, viene meno quella rigida distinzione normativa tra detenuti ed internati, riguardando la maggioranza degli articoli entrambe le categorie predette. Gli istituti per adulti vengono divisi in quattro categorie, e cioè: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione. Fra gli istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive:
-      ospedali psichiatrici giudiziali;
-      case di cura e custodia;
-      case di lavoro;
-      colonie agricole;
-      possono essere istituite "sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa";
-      possono essere istituite "sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione".
-      N.B. Novità: creazione delle "sezioni per internati" presso delle case di reclusione "ordinarie", facendo di fatto cadere la distinzione della finalità degli istituti presente originariamente. Questo ha portato col tempo alla graduale trasformazione delle colonie agricole in "case di reclusione", dotate però di una o più sezioni in cui ospitare gli internati. Tutto ciò ha permesso di allargare i benefici e vantaggi che le colonie penali avevano anche ai detenuti, in primis la possibilità di lavorare all'aria aperta ed essere liberi durante tutto il giorno.
Bisogna non di meno aggiungere che con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini) viene abrogato l'art. 204 c.p. riguardante l'accertamento della pericolosità sociale presunta, in quanto con l'art. 31, comma 2, della stessa legge, viene previsto che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa", venendo meno quindi al riguardo ogni presunzione di legge. In altre parole gli articoli 21 e 31 di tale legge, prevedono che l'assegnazione ad una colonia agricola - casa di lavoro può essere disposta solamente se sia stata accertata in concreto dal giudice di merito la pericolosità sociale ex art. 203 c.p., sempre secondo le circostanze previste dall'art. 133 codice penale. Inoltre, altra importante conseguenza di questa legge, è il fatto di dover ritenere ormai sorpassata l'ipotesi prevista dall'articolo 217 c.p. riguardante la durata di tempo minima per l'assegnazione ad una colonia penale o casa di lavoro; tutto a causa proprio del fatto che adesso è l'accertamento in concreto della pericolosità sociale l'unico parametro disponibile da utilizzare per stabilire la tipologia e durata delle misure di sicurezza, anche in relazione alle forme di pericolosità qualificata.

                      SITUAZIONE SARDEGNA

·        Le colonie penali superstiti in Sardegna sono tre, Is Arenas, Mamone e Isili, con 6200 ettari di terreno e più di 400 “ospiti”[1] e dove vengono coltivati frutta e ortaggi e allevato bestiame con tecnologia moderna E’ stato siglato nel marzo 2016 il protocollo d’intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Sardegna e Confagricoltura. “Confagricoltura presterà una assistenza mirata nel campo legale, fiscale, previdenziale, tecnico-economica a favore delle aziende e delle colonie agricole che continueranno ad essere gestite direttamente dall’amministrazione Penitenziaria – si legge nel protocollo – potrà inoltre fornire la sua collaborazione, direttamente o attraverso enti di formazione, per iniziative dirette allo sviluppo e promozione di specifici percorsi formativi per i detenuti impiegati nelle colonie”. “Sono stati quasi ultimati i lavori di realizzazione del caseificio di Is Arenas – ha spiegato il provveditore Maurizio Veneziano che ha siglato il protocollo con il presidente di Confagricoltura Sardegna Luca Maria Sanna – è di grandi dimensioni e senza disturbare i produttori locali, potremo essere di supporto alle aziende presenti sul territorio”. L’ipotesi è quella in futuro di poter lavorare per conto terzi, ma non solo. “Si potrà anche studiare la possibilità di ottenere i contributi comunitari – ha evidenziato Sanna – noi daremo il nostro contributo e allo sesso tempo cercheremo di coinvolgere le aziende locali”. Con i progetti già portati avanti dall’Amministrazione sono stati assunti 5 ex detenuti. “Recuperare anche solo l’1 per cento dei detenuti è già un grande risultato”.
I prodotti della terra e dell’allevamento (caseari, miele, ma anche carni, ortofrutta e olio d’oliva) sono in vendita e costituiscono un brand già conosciuto nei negozi isolani: il “Galeghiotto di Sardegna”.
Le aziende agricole e di ristorazione acquistano i prodotti frutto del lavoro degli “ospiti” (ossia gli internati) delle colonie agricole e, fra questi ultimi, fanno in modo di assumere quelli che hanno meglio imparato il mestiere e che, avendo terminato il periodo di riabilitazione, rieducazione e risocializzazione, hanno ottenuto da parte del magistrato di sorveglianza il provvedimento di cessazione della esecuzione della misura di sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI
ESECUZIONE DELLA PENA
·        Anche l'amministrazione penitenziaria è a pieno titolo coinvolta in un processo di rinnovamento nel metodo e nei contenuti di un’azione, quella del trattamento, che come sappiamo è molto complessa.
N.B.: lo scorso anno il Comitato del Consiglio d'Europa ha chiuso definitivamente la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per il caso Torreggiani: è stata inaugurata una nuova gestione del problema carcerario che ha costituito una delle priorità del Ministro Orlando.
Al 31 dicembre 2016 la popolazione carceraria è di 54.653 detenuti presenti nelle strutture penitenziarie: è vero che essa è superiore alla capienza regolamentare di 50.228 unità, ma è anche vero che i posti disponibili sono aumentati di 4 mila unità in questi anni.
Si stanno stabilizzando i risultati rispetto agli anni precedenti: come dichiarato dal Ministro la popolazione carceraria è diminuita di oltre 10.000 unità in 3 anni.
Questo significa che le iniziative di questi anni non hanno solo risposto alla condanna della Cedu ma hanno avuto respiro sistemico focalizzandosi su:
-        nuova concezione di carcere;
-        rivisitazione del trattamento detentivo;
-   riorganizzazione amministrazione penitenziaria, anch’essa interessata dal riordino della struttura ministeriale intrapresa nel 2015.
I problemi si risolvono non solo riducendo sovraffollamento/aumentando posti ma - è questa la vera sfida - costruendo una nuova visione di carcere fuori dal carcere e potenziando la sorveglianza dinamica
Su questa linea vi sono tangibili risultati raccolti nel 2016.
1. dai dati sulle misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive e sospensione del procedimento con messa alla prova emerge un rapporto tra detenuti in intramurario e quelli in esecuzione esterna che è passato da 4 a 1 alla quasi parità;
2.      sta crescendo la fiducia dei cittadini sulla tenuta dell’esecuzione penale esterna grazie agli incoraggianti dati sullo scarso tasso di recidiva di coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione rispetto a coloro che hanno scontato la pena in carcere
3.      modifica dell’approccio con la detenzione intramuraria nel quadro della rieducazione e reinserimento sociale (art. 27 Cost.). La detenzione come extrema ratio e la tutela dei diritti costituzionali del detenuto stanno conducendo ad un nuovo modello di vita carceraria basato sulla detenzione come opportunità di crescita personale.
Il Consiglio di Stato lo scorso gennaio ha ritenuto “altamente apprezzabile la volontà del ministero di provvedere dopo 85 anni alla riforma della Cassa delle Ammende”, di cui i beneficiari saranno non solo i detenuti ma anche i destinatari delle misure alternative e iniziative di giustizia riparativa.
Per favorire questo percorso di riflessione si sono conclusi nel 2016 gli Stati Generali sull’esecuzione penale, una grande consultazione pubblica sul mondo delle carceri - fatta di 18 tavoli tematici - che ha dettato le linee di cui il legislatore dovrà tenere conto nel disegnare il nuovo ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”) contiene una delega in tal senso.
In sintesi le nuove linee di intervento:
-        trattamenti sempre più personalizzati e percorso diversificato per i minori;
-        modelli finalizzati ad effettivo reinserimento;
-        prevenire alienazione e vivere una vita il più possibile simile a quella dei soggetti in libertà: per questo il fulcro sono le attività lavorative, ricreative, culturali e sportive.
-        ripensamento degli spazi e nuova concezione dell'edilizia penitenziaria;
-        revisione del rapporto cura - detenzione: con il definitivo superamento degli OPG e la creazione delle REMS, non più carceri ma strutture sanitarie riabilitative.
-        mediazione culturale e religiosa per favorire dialogo; spazi ad hoc per la libertà di culto. Come dirò per i detenuti di religione musulmana il senso di isolamento conduce alla radicalizzazione poiché la religione diventa un rifugio estremo.
• (Abolizione ospedale psichiatrico giudiziario - REMS) L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario è stato l’ultima “istituzione totale” per eccellenza, riunendo in sé gli elementi carcerari e manicomiali e amplificando gli aspetti deleteri di entrambi. Il nuovo approccio con le patologie psichiatriche che oramai i medici hanno da anni, non può non indurre anche le strutture giudiziarie e penitenziarie a ripensare un nuovo modo di trattare le persona socialmente pericolose responsabili di reati. Immaginare nelle REMS come luoghi dove contemperare le esigenze di sicurezza sociale, il rispetto della dignità umana e un intervento sanitario curativo della malattia mentale.
•        (ICAM) Nel 2011 la legge di riforma n. 62 prevede per le detenute madri prive di una casa e con un profilo di bassa pericolosità le Case Famiglie Protette come alternativa al carcere, o alla carcerazione attenuata delle cosiddette ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri).
Per la prima volta si prevedono dispositivi di esecuzioni penale diverse: carcere per i reati più gravi, Istituti a Custodia Attenuata per quelli meno gravi e Case Famiglia Protette gestite dal terzo settore e istituite dagli enti locali, per affrontare al meglio il problema assai critico rappresentato dalla detenzione delle madri con i figli piccoli.
Nelle “Case Famiglia” protette le madri con i bambini, in assenza di un luogo e abitazione presso i quali eleggere il proprio domicilio, dovrebbero poter trascorrere la detenzione domiciliare speciale o altro beneficio già previsto dalla legge Gozzini (663/1986) e dalla legge Simeone (165/1998), oltre che dalla stessa legge 2011 n. 62. L'istituzione di queste strutture residenziali rappresenta, dunque, uno snodo fondamentale per la piena applicazione della normativa al punto che il legislatore ha voluto, attraverso un D.M. approvato il 26 luglio 2015, normare le caratteristiche di queste strutture sia per quanto riguarda gli spazi, che le modalità di accesso e di gestione.
All’assenza di Case Famiglia Protette (unico caso a Roma: Casa di Leda) fa da contraltare una politica ministeriale di forti investimenti in favore delle ICAM, che dal 2011 ad oggi sono diventate tre: Milano, Venezia e Cagliari. A Rebibbia è in fase di progettazione un ICAM che avviene trasformando una fattoria.
Tuttavia queste strutture hanno un costo elevato a fronte di evidenti inadeguatezze, rispetto alle esigenze di protezione, cura e crescita dei bambini ospitati. Si tratta infatti di Istituti detentivi, pur attenuati, l’utenza accolta è molto varia (donne incinte, madri con bambini, padri); e si riscontra un’ampia differenza di età dei bambini che possono accedervi (0 – 10 anni).
Di contro le Case Famiglia Protette risponderebbero al bisogno di un ambiente a misura di bambino, di un supporto efficace alla genitorialità e all’inserimento sociale delle madri, di una risposta variabile rispetto alle specifiche esigenze di età dei bambini accolti, nonché infine, di un minor costo di gestione. Pertanto, si configurano come la soluzione migliore per le detenute madri con le caratteristiche definite dalla legge 62/11.

                   ARCHITETTURA PENITENZIARIA

·        Si sta agendo nella direzione un’edilizia partecipata e più accessibile in senso non solo fisico ma anche culturale.

Il dato storico-normativo di partenza è dato dall’Ordinamento penitenziario del 1975 che versa in un momento di profondo adeguamento che riflette l’evoluzione della concezione della pena.
Non dimentichiamo che le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata hanno influenzato la configurazione degli spazi carcerari rendendolo oggi maggiormente coerenti con le moderne finalità rieducative della pena.
Sul piano legislativo il dibattito si intreccia con la discussione dei principi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario che sono un capitolo autonomo del ddl S-2067 di riforma del codice penale e di procedura penale approvato alla Camera e attualmente al Senato.
Idea di fondo della delega consiste in una concezione di carcere non è più luogo di neutralizzazione dei diritti (lavoro, istruzione, religione) e delle relazioni affettive dei detenuti.
Come la nuova configurazione dei luoghi può influire su tali obiettivi.
Esempi:
-         percorsi di recupero sociale;
-         favorire l’integrazione dei detenuti stranieri;
-         rapporti tra detenute e figlie minori; 
-         favorire le relazioni familiari.

L’interesse di questo Governo per il tema dell’edilizia carceraria è confermato dalle riflessioni degli Stati Generali da cui sono scaturite proposte condivise con magistrati, esperti e rappresentanti della società civile, partecipanti ai vari Tavoli. Si parla di “Carcere fuori dal carcere” poiché il carcere abbandona la concezione tradizionale che lo separa dalla realtà circostante ed anche in questo un ruolo fondamentale lo giocano architettura e edilizia.
Il tavolo I è stato dedicato a: “Lo spazio della pena: architettura e carcere”. Si muove dalla considerazione che l’edilizia carceraria se non l’unica non è l’ultima delle ragioni che hanno condotto alla condanna della Corte di Strasburgo nel 2013.
Il nuovo edificio carcerario, più rispettoso della norma, umano e dignitoso, è orientato verso l’adozione di soluzioni spaziali che privilegino il progressivo passaggio, all’interno del recinto detentivo, da modalità di custodia chiuse a modalità di custodia aperte.
Dove non c’è attenzione agli spazi non può esserci attenzione alla dignità del detenuto, alla sua riabilitazione e alla creazione di opportunità per un suo reinserimento sociale.
I luoghi della detenzione tornano ad essere tema di elaborazione specifica da parte del mondo dei professionisti e non più appannaggio dei soli uffici tecnici
Alcuni esempi di strumenti partecipativi: Occorre riconvertire porzioni delle strutture con nuove destinazioni che privilegino gli spazi per la formazione, la cultura, il lavoro, costituendo così un effettivo adeguamento degli istituti al nuovo modello penitenziario individuato. Le attività di manutenzione ordinaria potranno essere realizzate con il contributo dei detenuti, quelle di manutenzione straordinaria tramite regolari gare d’appalto che contemplino un monte ore di stage formativo riservato ai detenuti

·        Sorveglianza dinamica: un carcere a “regime aperto” che, per i detenuti a media e bassa pericolosità, potenzi gli spazi dedicati a lavoro, sport, attività ricreative e culturali, perché prevalga l’aspetto riabilitativo della pena. Esempio è il carcere di Nola (progetto ultimato) di ultima generazione architettonica senza muro di cinta e che appare come centro residenziale

Fabrizio Giulimondi







[1] Dati aggiornati al 3 maggio 2017:
Isili: 91 presenti su 101 posti disponibili (capienza 154 posti);
Is Arenas: 122 presenti su 126 posti disponibili (capienza 176 posti);
Mamone: 207 presenti su 207 (capienza 392 posti).

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