“Un Paese capace di futuro legge
le risorse spese per l’infanzia e l’adolescenza come investimenti e non
come costi.” (Anonimo)
I
flussi migratori costituiscono una realtà sociale e giuridica ineludibile nelle
dinamiche della contemporaneità.
I
movimenti migratori hanno attraversato e ritmato il corso della civiltà,
arricchendo di scambi e mescolanze la storia. L'epoca presente è caratterizzata
da un fenomeno migratorio la cui tendenza predominante è costituita da uno
spostamento dai Paesi del sud del mondo e dall'est europeo verso il più ricco
occidente.
L’emergenza
migranti che sta investendo l’Italia e, più nello specifico, l’aumentato numero
di minorenni non accompagnati che ogni anno raggiungono le coste italiane ha
indotto il nostro Paese a superare l’approccio emergenziale e a pianificare un sistema di governance
con l’obiettivo di individuare, in una logica di sistema, interventi più idonei
per la tutela dei minorenni non accompagnati e garantire in modo uniforme il
loro diritto alla protezione, alla rappresentanza e all’accoglienza.
Nel 2016, sono stati oltre 25
mila i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle nostre coste. Il
92% degli under 18 arrivati e il
14,2% di tutti gli arrivi via mare. Una cifra record pari quasi al doppio di
quella registrata l’anno precedente. La maggior parte proviene dall’Africa: al
primo posto in graduatoria i giovani eritrei (3.714; il 15,4% dei minorenni
arrivati nel 2016), seguono i gambiani (3.119; il 12,9%) e i nigeriani (2.932;
12,1%). Da notare che, di contro, è diminuito il numero di quelli giunti
insieme ai genitori: 2.400 nel 2016, mentre erano stati 13.000 nel 2014. I dati
sono stati diffusi dalla Fondazione ISMU che, in occasione della Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato (15 gennaio 2017), ha deciso di dedicare
un focus a questo particolare settore dell’immigrazione nel nostro Paese (per un'accurata anali si statistica del fenomeno migratorio in Italia, anche in relazione al tema in esame, alla data del 7 marzo 2017 e comparazione con gli anni precedenti cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_6_marzo_2017.pdf)
Per
quanto attiene, invece, alla categoria
dei “minori non accompagnati”,
si fa riferimento alla definizione data a livello internazionale dal Comitato
sui diritti del fanciullo, istituito dall’omonima Convenzione, nel Commento
generale n. 6 su Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e
non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine (2005), secondo
cui per minori non accompagnati si intendono quei bambini, aventi un’età
inferiore a diciotto anni – fatta eccezione per quegli Stati che prevedono
un’età diversa per il raggiungimento della maggiore età – che sono stati
separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi delle
cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità.
Per quanto attiene all’ordinamento
interno, per minore straniero non accompagnato, “si intende il
minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea
che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte
dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle
leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 1, comma 2, Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535). Oltre ai minori
completamente soli, rientrano in questa definizione anche i minori affidati di
fatto ad adulti, compresi parenti entro il quarto grado, che ne siano tutori o
affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono
comunque privi di rappresentanza legale secondo la legge italiana.
Lo status di “inespellibili”, permette loro di aver
diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al
compimento del diciottesimo anno.
Al
compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire
la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese
da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della
durata di almeno due anni.
“Prima di diventare un immigrato, - adoperando la bella
immagine di Amin Maalouf - si è un emigrato; prima di arrivare in un
Paese, si è dovuto abbandonarne un altro, e i sentimenti di una persona verso
la terra che ha abbandonato non sono mai semplici. […] Parallelamente i
sentimenti che si provano verso il Paese d’adozione non sono meno ambigui. Se
ci si è venuti è perché vi si spera una vita migliore […] tale aspettativa è
allo stesso tempo carica di apprensione di fronte all’ignoto”.
Ai minori stranieri non accompagnati in aggiunta alle norme
previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione
dei minori si applicano le norme riguardanti:
1) il collocamento
in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in
materia di assistenza dei minori stranieri é attribuita, come per i minori
italiani, all’ente locale (in genere il comune);
2) l’affidamento del
minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a
una comunità; può essere disposto dal Tribunale per i minorenni
(affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei
genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo
dal giudice tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per
procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i
minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
3) l’apertura della
tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.
Nel caso in cui entrambi i genitori esercenti la potestà
manchino definitivamente o momentaneamente, dal nostro ordinamento sono
previsti una serie di interventi a protezione del minore. Tali interventi,
previsti ed applicati per i minori italiani come rimedi a situazioni
eccezionali, hanno trovato una nuova e amplissima applicazione dedicandosi ai minori
di origine straniera.
Per rispondere a questo eccezionale afflusso migratorio e
all’aggravamento delle condizioni per la predisposizione di adeguate misure di
accoglienza dei migranti, sono state previste dal Governo disposizioni
straordinarie per fronteggiare lo stato di emergenza.
Il Parlamento ha recentemente approvato
la legge 7 aprile 2017, n. 47 (“Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati”).
I
primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della
disciplina e affermano, tra gli altri, i seguenti principi:
1. il principio generale del divieto di respingimento
alla frontiera dei minori. Si stabilisce che i minori stranieri non
accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a
parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione
europea. Il provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per
i minorenni può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di
danni gravi per il minore;
2. vengono disciplinate le procedure per
l'identificazione del minore attraverso un documento anagrafico, avvalendosi
della collaborazione delle autorità diplomatiche – consolari;
3. viene prevista l’istituzione di un Sistema
informativo nazionale dei minori non accompagnati;
4. sono contemplate due sole tipologie: il permesso
di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari;
5. fra
gli istituti che l’articolato è volto a rafforzare vi sono anche quelli che,
presso ogni Tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. In materia di accoglienza, viene previsto che
tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di
protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati;
6. v’è,
altresì, il riconoscimento di alcuni diritti ai minori non accompagnati, tra i quali quello all'assistenza sanitaria
e al diritto all'istruzione.
In
conclusione, si può affermare che il testo di legge in parola vuole
privilegiare la continuità affettiva
dei bambini rimasti orfani, prevedere il diritto ad un’adeguata assistenza
psicologica, farmaceutica e sanitaria e disporre l’istituzione di un fondo di solidarietà in loro favore, così da
assicurargli un sostegno nella formazione scolastica e universitaria, oltre la
possibilità di un futuro impegno nelle Amministrazioni pubbliche.
Fabrizio Giulimondi
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