mercoledì 27 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "COLONIA PENALE, ESECUZIONE DELLA PENA ET ALIA AC SIMILIA"

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·       La proposta di utilizzare le colonie penali agricole come luoghi alternativi dove scontare le pene, prese forma e maturò, fra l’unità d’Italia e la promulgazione del Codice Zanardelli, nell'ambito di quel movimento filosofico e di pensiero denominato scuola classica criminale. In sostanza tale scuola sostiene, in modo concorde ai principi illuministici scaturiti dalla rivoluzione francese, che l'uomo è un essere totalmente razionale e dotato di libero arbitrio, che gli permette di calcolare razionalmente tutti i vantaggi e svantaggi. Le colonie agricole, infatti, visto che sorgevano principalmente nelle isole o comunque in luoghi fisicamente separati dalla società civile, ben si prestavano a comminare al proprio interno delle pene che avevano come proprio fine principale la difesa sociale e la prevenzione generale; tutto questo perché nelle colonie penali veniva ricreata una specie di comunità civile, la quale rappresentava già di per sé un modo di tutela della società libera. Inoltre, come abbiamo visto, gli scopi di rigenerazione fisica e morale che veniva attribuito al lavoro agricolo, almeno nelle intenzioni degli studiosi, doveva rendere alla società un individuo cambiato, non più dedito al crimine.
Possiamo affermare che le colonie ben si inseriscono in quella politica criminale della scuola classica per cui non si punisce in relazione al delitto commesso, ma in vista delle sue ripercussioni sul corpo sociale.
Il codice Zanardelli del 1889 e il regolamento carcerario che ne seguì hanno riconosciuto e disciplinato le colonie penali, denominate "case di pena intermedia agricole e industriali", in quanto, come spiegò lo stesso Zanardelli, così facendo si eliminava "l'equivoco cui poteva dar luogo il nome di colonia a causa del significato più proprio a tale vocabolo, che è quello di indicare lontani possedimenti". 
Il codice Rocco del 1930 e il regolamento carcerario 1931 hanno introdotto il c.d. “doppio binario”, ovverosia - come spiega Mantovani - "il dualismo della responsabilità individuale - pena retributiva e della pericolosità sociale - misura di sicurezza".
La colonia penale è una misura di sicurezza e, quindi, applicabile ai soggetti pericolosi sia imputabili che non imputabili.
L'intero sistema penale (con il codice Rocco) si trova quindi radicalmente cambiato nei suoi presupposti essenziali, ed è facile capire come ciò non poteva non avere conseguenze dirette anche sul sistema penitenziario. Anzitutto bisogna partire dalla nozione di misura di sicurezza ascrivibile a quei provvedimenti che "hanno una finalità terapeutica, rieducativo - risocializzatrice, e sono applicati a soggetti pericolosi che hanno già commesso un fatto penalmente rilevante". In particolare, come osserva Mantovani, le misure di sicurezza sono diverse dalle pene "poiché sono la conseguenza di un giudizio non di riprovazione per la violazione di un comando, ma di pericolosità, non di responsabilità, ossia di probabilità di futura recidiva. Non hanno perciò carattere punitivo, ma tendono a modificare i fattori predisponesti all'atto criminale. Benché implichino una diminuzione dei diritti o della stessa libertà personale del soggetto, tale afflittività non è concepita in funzione punitiva, ma è la conseguenza inevitabile di un provvedimento diretto ad altro scopo. Ne deriva che: a) mentre la pena è determinata in quanto proporzionata al fatto già accaduto, la misura di sicurezza è logicamente indeterminata in quanto proporzionata alla prognosi di pericolosità: cessa soltanto col cessare di questa; b) a differenza della pena, che ha come destinatari gli imputabili e i semimputabili, la misura di sicurezza è applicabile anche ai non imputabili, se pericolosi, cumulandosi nei primi due casi con la pena, mentre nel terzo caso trova applicazione esclusiva".
Il legislatore ha ritenuto che le misure di sicurezza dovessero essere scontate in istituti che garantissero al meglio le finalità terapeutiche, di rieducazione e di risocializzazione del soggetto, ed ha pensato che in tali istituti dovessero essere per coloro che non erano affetti da vizi di mente, le colonie penali agricole e le case di lavoro. All'interno di questi istituti il lavoro veniva considerato una componente irrinunciabile alle finalità di recupero del soggetto, e ciò, se aveva portato risultati positivi per i condannati, sicuramente si rendeva egualmente utile per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva.
Inoltre le colonie penali, situate prevalentemente su isole o in luoghi comunque distanti dalle città, si adattavano bene anche alle ulteriori finalità che, per il Guardasigilli Alfredo Rocco, le misure di sicurezza dovevano avere. Per Rocco infatti, le misure di sicurezza sono: "mezzi di prevenzione individuale della delinquenza, aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità, in genere, e della pena in specie ... [Quelle] personali limitano la libertà individuale e tendono alla prevenzione con impedimento materiale e diretto di nuovi reati, o con azione eliminatrice o modificatrice dei coefficienti fisio - psicologici della delinquenza, ovvero con mezzi diretti a sottrarre l'agente alle occasioni e agli influssi ambientali, e, in genere, agli adescamenti criminosi. Di esse alcune (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in un manicomio giudiziario, ricovero in un riformatore giudiziario) sono detentive, applicabili in casi che richiedono tale grave limitazione della libertà, sia per l'indole e il grado della pericolosità sociale, sia per la necessità di un regime di cura o di educazione morale, o, in genere, di sociale riadattamento, che non potrebbe essere conseguito con diversi mezzi".
Il codice penale del 1930 tratta il tema delle colonie penali in riferimento alle misure di sicurezza detentive, e l'art. 215 come prima misura di sicurezza elenca proprio "l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro". Rocco al riguardo afferma che "la diversità profonda tra pena e misura di sicurezza dovrà riflettersi, necessariamente, nella pratica organizzazione degli istituti penitenziari e di quelli concernenti le misure di sicurezza. I primi non possono che inspirarsi a criteri di severità e rigore idonei all'attuazione di finalità repressive; i secondi (istituti concernenti le misure di sicurezza, ndr) debbono prescindere da tutto ciò che abbia carattere e scopo di intimidazione, mirando, con adeguati mezzi, alla rigenerazione morale e sociale delle persone pericolose.
Per quanto riguarda la durata minima, l'art. 217 fissa un termine di permanenza nella colonia non minore di un anno, durata che aumenta a seconda del tipo di pericolosità attribuita al soggetto. Al riguardo i lavori preparatori rilevano che "il limite minimo di durata delle misure di sicurezza è determinato avendo riguardo alle diverse cause e ai particolari aspetti della pericolosità per ciascuna delle categorie di delinquenti assegnati agli stabilimenti suddetti". La scelta dell'assegnazione ad una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, sarà effettuatala dal giudice "tenendo conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce" (art. 218 c.p.), fermo restando che tale scelta sarà sempre modificabile, anche in corso di esecuzione.
Il regolamento carcerario che venne emanato nel 1931, è un testo completo ed organico riguardante l'intera materia della esecuzione penale. Per quanto riguarda il lavoro, la disposizione dell'art. 271 è categorica nel prevedere che esso è funzionale allo scopo di "riadattamento degli internati alla vita sociale", cercando di tenere presenti nella scelta del lavoro le specifiche attitudini e le prospettive che egli presumibilmente avrà una volta riottenuta la libertà. Nella intenzione del legislatore, traspare in talune norme una concezione particolare dell'internato tale da differenziarlo dal "comune" detenuto; si intravede cioè una visione quasi "paternalistica" dello Stato, che in questo caso più che altrove si preoccupa della gestione degli internati in modo pressoché "protettivo ed avvolgente", tipica del pensiero ottocentesco delle colonie penali. In particolare emerge la figura del direttore che, nella concezione della colonia come di una "grande famiglia", rappresenta per gli internati la figura di "un padre amorevole", che attraverso la concessione di benefici e la possibilità di lavorare, educa i propri figli a ritornare nella società che un tempo ebbero offesa. Ovviamente affinché questo progetto di rieducazione potesse effettivamente funzionare, fu previsto un sistema di punizioni, tese a controbilanciare i benefici e i vantaggi soprattutto quelli derivanti dal lavoro.
In sostanza, il legislatore nel prevedere le colonie penali agricole come istituti destinati a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza recupera quella concezione, tipica degli studiosi della seconda metà dell'Ottocento, secondo la quale la colonia doveva costituire uno "stato intermedio" tra detenzione e libertà.
In realtà, si può osservare che nel ventennio fascista la maggioranza dei lavori agricoli possedevano un carattere non di mitezza ma al contrario di severità, in considerazione delle difficoltà pratiche della bonifica e del dissodamento di terreni talvolta anche malarici.
L'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, se per un verso è stato un evento fondamentale sotto molti aspetti della vita politica, economica, sociale e giuridica del Paese, non ha avuto effetti diretti sull'ordinamento e sul funzionamento delle colonie penali agricole. Un aspetto però basilare, che certamente viene ad essere modificato dopo l'entrata in vigore della Costituzione, è la concezione del lavoro carcerario, tema strettamente legato all'istituto delle colonie penali. Laddove, infatti, all'art. 27, comma 2, Cost., viene esplicitamente detto che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", c'è un riferimento necessario anche al lavoro, in quanto esso è parte o complemento necessario della pena detentiva, con la conseguenza che anche il lavoro dovrà avere quei caratteri di umanità e di risocializzazione dettati dal testo costituzionale . In ogni tipologia di istituto penitenziario il lavoro dei detenuti dovrà "essere letto" sotto questa nuova luce, abbandonando ogni retaggio del passato che vedeva il lavoro solo come affittivo e punitivo.
A queste innovazioni sul piano costituzionale, non fece seguito alcuna modifica concreta, e le norme sull'ordinamento carcerario continuarono ad essere quelle del 1931, norme che mal si conciliavano con il mutato clima politico e sociale di cui erano espressione i nuovi principi costituzionali.
Alcune norme riguardanti proprio le colonie penali furono sottoposte al giudizio della Corte costituzionale (110/1974) affinché fosse verificata la loro legittimità in tal senso. In particolare la Corte respinse l'ipotesi avanzata circa la inidoneità della colonia penale agricola e della casa di lavoro a svolgere la funzione rieducativa degli internati, con la motivazione che le carenze e le disfunzioni che caratterizzano una norma nella sua concreta attuazione non possono avere efficacia nel giudizio di costituzionalità.
Finalmente nel 1975 venne approvato il nuovo ordinamento penitenziario (legge 354/1975, D.P.R. 230/2000), il quale è un testo che, a differenza dei precedenti, è molto organico e ben strutturato. Anzitutto, viene meno quella rigida distinzione normativa tra detenuti ed internati, riguardando la maggioranza degli articoli entrambe le categorie predette. Gli istituti per adulti vengono divisi in quattro categorie, e cioè: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l'esecuzione delle pene; 3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione. Fra gli istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive:
-      ospedali psichiatrici giudiziali;
-      case di cura e custodia;
-      case di lavoro;
-      colonie agricole;
-      possono essere istituite "sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa";
-      possono essere istituite "sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione".
-      N.B. Novità: creazione delle "sezioni per internati" presso delle case di reclusione "ordinarie", facendo di fatto cadere la distinzione della finalità degli istituti presente originariamente. Questo ha portato col tempo alla graduale trasformazione delle colonie agricole in "case di reclusione", dotate però di una o più sezioni in cui ospitare gli internati. Tutto ciò ha permesso di allargare i benefici e vantaggi che le colonie penali avevano anche ai detenuti, in primis la possibilità di lavorare all'aria aperta ed essere liberi durante tutto il giorno.
Bisogna non di meno aggiungere che con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (c.d. legge Gozzini) viene abrogato l'art. 204 c.p. riguardante l'accertamento della pericolosità sociale presunta, in quanto con l'art. 31, comma 2, della stessa legge, viene previsto che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate, previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa", venendo meno quindi al riguardo ogni presunzione di legge. In altre parole gli articoli 21 e 31 di tale legge, prevedono che l'assegnazione ad una colonia agricola - casa di lavoro può essere disposta solamente se sia stata accertata in concreto dal giudice di merito la pericolosità sociale ex art. 203 c.p., sempre secondo le circostanze previste dall'art. 133 codice penale. Inoltre, altra importante conseguenza di questa legge, è il fatto di dover ritenere ormai sorpassata l'ipotesi prevista dall'articolo 217 c.p. riguardante la durata di tempo minima per l'assegnazione ad una colonia penale o casa di lavoro; tutto a causa proprio del fatto che adesso è l'accertamento in concreto della pericolosità sociale l'unico parametro disponibile da utilizzare per stabilire la tipologia e durata delle misure di sicurezza, anche in relazione alle forme di pericolosità qualificata.

                      SITUAZIONE SARDEGNA

·        Le colonie penali superstiti in Sardegna sono tre, Is Arenas, Mamone e Isili, con 6200 ettari di terreno e più di 400 “ospiti”[1] e dove vengono coltivati frutta e ortaggi e allevato bestiame con tecnologia moderna E’ stato siglato nel marzo 2016 il protocollo d’intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Sardegna e Confagricoltura. “Confagricoltura presterà una assistenza mirata nel campo legale, fiscale, previdenziale, tecnico-economica a favore delle aziende e delle colonie agricole che continueranno ad essere gestite direttamente dall’amministrazione Penitenziaria – si legge nel protocollo – potrà inoltre fornire la sua collaborazione, direttamente o attraverso enti di formazione, per iniziative dirette allo sviluppo e promozione di specifici percorsi formativi per i detenuti impiegati nelle colonie”. “Sono stati quasi ultimati i lavori di realizzazione del caseificio di Is Arenas – ha spiegato il provveditore Maurizio Veneziano che ha siglato il protocollo con il presidente di Confagricoltura Sardegna Luca Maria Sanna – è di grandi dimensioni e senza disturbare i produttori locali, potremo essere di supporto alle aziende presenti sul territorio”. L’ipotesi è quella in futuro di poter lavorare per conto terzi, ma non solo. “Si potrà anche studiare la possibilità di ottenere i contributi comunitari – ha evidenziato Sanna – noi daremo il nostro contributo e allo sesso tempo cercheremo di coinvolgere le aziende locali”. Con i progetti già portati avanti dall’Amministrazione sono stati assunti 5 ex detenuti. “Recuperare anche solo l’1 per cento dei detenuti è già un grande risultato”.
I prodotti della terra e dell’allevamento (caseari, miele, ma anche carni, ortofrutta e olio d’oliva) sono in vendita e costituiscono un brand già conosciuto nei negozi isolani: il “Galeghiotto di Sardegna”.
Le aziende agricole e di ristorazione acquistano i prodotti frutto del lavoro degli “ospiti” (ossia gli internati) delle colonie agricole e, fra questi ultimi, fanno in modo di assumere quelli che hanno meglio imparato il mestiere e che, avendo terminato il periodo di riabilitazione, rieducazione e risocializzazione, hanno ottenuto da parte del magistrato di sorveglianza il provvedimento di cessazione della esecuzione della misura di sicurezza.

ALTRE INFORMAZIONI
ESECUZIONE DELLA PENA
·        Anche l'amministrazione penitenziaria è a pieno titolo coinvolta in un processo di rinnovamento nel metodo e nei contenuti di un’azione, quella del trattamento, che come sappiamo è molto complessa.
N.B.: lo scorso anno il Comitato del Consiglio d'Europa ha chiuso definitivamente la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia per il caso Torreggiani: è stata inaugurata una nuova gestione del problema carcerario che ha costituito una delle priorità del Ministro Orlando.
Al 31 dicembre 2016 la popolazione carceraria è di 54.653 detenuti presenti nelle strutture penitenziarie: è vero che essa è superiore alla capienza regolamentare di 50.228 unità, ma è anche vero che i posti disponibili sono aumentati di 4 mila unità in questi anni.
Si stanno stabilizzando i risultati rispetto agli anni precedenti: come dichiarato dal Ministro la popolazione carceraria è diminuita di oltre 10.000 unità in 3 anni.
Questo significa che le iniziative di questi anni non hanno solo risposto alla condanna della Cedu ma hanno avuto respiro sistemico focalizzandosi su:
-        nuova concezione di carcere;
-        rivisitazione del trattamento detentivo;
-   riorganizzazione amministrazione penitenziaria, anch’essa interessata dal riordino della struttura ministeriale intrapresa nel 2015.
I problemi si risolvono non solo riducendo sovraffollamento/aumentando posti ma - è questa la vera sfida - costruendo una nuova visione di carcere fuori dal carcere e potenziando la sorveglianza dinamica
Su questa linea vi sono tangibili risultati raccolti nel 2016.
1. dai dati sulle misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive e sospensione del procedimento con messa alla prova emerge un rapporto tra detenuti in intramurario e quelli in esecuzione esterna che è passato da 4 a 1 alla quasi parità;
2.      sta crescendo la fiducia dei cittadini sulla tenuta dell’esecuzione penale esterna grazie agli incoraggianti dati sullo scarso tasso di recidiva di coloro che sono sottoposti a misure alternative alla detenzione rispetto a coloro che hanno scontato la pena in carcere
3.      modifica dell’approccio con la detenzione intramuraria nel quadro della rieducazione e reinserimento sociale (art. 27 Cost.). La detenzione come extrema ratio e la tutela dei diritti costituzionali del detenuto stanno conducendo ad un nuovo modello di vita carceraria basato sulla detenzione come opportunità di crescita personale.
Il Consiglio di Stato lo scorso gennaio ha ritenuto “altamente apprezzabile la volontà del ministero di provvedere dopo 85 anni alla riforma della Cassa delle Ammende”, di cui i beneficiari saranno non solo i detenuti ma anche i destinatari delle misure alternative e iniziative di giustizia riparativa.
Per favorire questo percorso di riflessione si sono conclusi nel 2016 gli Stati Generali sull’esecuzione penale, una grande consultazione pubblica sul mondo delle carceri - fatta di 18 tavoli tematici - che ha dettato le linee di cui il legislatore dovrà tenere conto nel disegnare il nuovo ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”) contiene una delega in tal senso.
In sintesi le nuove linee di intervento:
-        trattamenti sempre più personalizzati e percorso diversificato per i minori;
-        modelli finalizzati ad effettivo reinserimento;
-        prevenire alienazione e vivere una vita il più possibile simile a quella dei soggetti in libertà: per questo il fulcro sono le attività lavorative, ricreative, culturali e sportive.
-        ripensamento degli spazi e nuova concezione dell'edilizia penitenziaria;
-        revisione del rapporto cura - detenzione: con il definitivo superamento degli OPG e la creazione delle REMS, non più carceri ma strutture sanitarie riabilitative.
-        mediazione culturale e religiosa per favorire dialogo; spazi ad hoc per la libertà di culto. Come dirò per i detenuti di religione musulmana il senso di isolamento conduce alla radicalizzazione poiché la religione diventa un rifugio estremo.
• (Abolizione ospedale psichiatrico giudiziario - REMS) L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario è stato l’ultima “istituzione totale” per eccellenza, riunendo in sé gli elementi carcerari e manicomiali e amplificando gli aspetti deleteri di entrambi. Il nuovo approccio con le patologie psichiatriche che oramai i medici hanno da anni, non può non indurre anche le strutture giudiziarie e penitenziarie a ripensare un nuovo modo di trattare le persona socialmente pericolose responsabili di reati. Immaginare nelle REMS come luoghi dove contemperare le esigenze di sicurezza sociale, il rispetto della dignità umana e un intervento sanitario curativo della malattia mentale.
•        (ICAM) Nel 2011 la legge di riforma n. 62 prevede per le detenute madri prive di una casa e con un profilo di bassa pericolosità le Case Famiglie Protette come alternativa al carcere, o alla carcerazione attenuata delle cosiddette ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri).
Per la prima volta si prevedono dispositivi di esecuzioni penale diverse: carcere per i reati più gravi, Istituti a Custodia Attenuata per quelli meno gravi e Case Famiglia Protette gestite dal terzo settore e istituite dagli enti locali, per affrontare al meglio il problema assai critico rappresentato dalla detenzione delle madri con i figli piccoli.
Nelle “Case Famiglia” protette le madri con i bambini, in assenza di un luogo e abitazione presso i quali eleggere il proprio domicilio, dovrebbero poter trascorrere la detenzione domiciliare speciale o altro beneficio già previsto dalla legge Gozzini (663/1986) e dalla legge Simeone (165/1998), oltre che dalla stessa legge 2011 n. 62. L'istituzione di queste strutture residenziali rappresenta, dunque, uno snodo fondamentale per la piena applicazione della normativa al punto che il legislatore ha voluto, attraverso un D.M. approvato il 26 luglio 2015, normare le caratteristiche di queste strutture sia per quanto riguarda gli spazi, che le modalità di accesso e di gestione.
All’assenza di Case Famiglia Protette (unico caso a Roma: Casa di Leda) fa da contraltare una politica ministeriale di forti investimenti in favore delle ICAM, che dal 2011 ad oggi sono diventate tre: Milano, Venezia e Cagliari. A Rebibbia è in fase di progettazione un ICAM che avviene trasformando una fattoria.
Tuttavia queste strutture hanno un costo elevato a fronte di evidenti inadeguatezze, rispetto alle esigenze di protezione, cura e crescita dei bambini ospitati. Si tratta infatti di Istituti detentivi, pur attenuati, l’utenza accolta è molto varia (donne incinte, madri con bambini, padri); e si riscontra un’ampia differenza di età dei bambini che possono accedervi (0 – 10 anni).
Di contro le Case Famiglia Protette risponderebbero al bisogno di un ambiente a misura di bambino, di un supporto efficace alla genitorialità e all’inserimento sociale delle madri, di una risposta variabile rispetto alle specifiche esigenze di età dei bambini accolti, nonché infine, di un minor costo di gestione. Pertanto, si configurano come la soluzione migliore per le detenute madri con le caratteristiche definite dalla legge 62/11.

                   ARCHITETTURA PENITENZIARIA

·        Si sta agendo nella direzione un’edilizia partecipata e più accessibile in senso non solo fisico ma anche culturale.

Il dato storico-normativo di partenza è dato dall’Ordinamento penitenziario del 1975 che versa in un momento di profondo adeguamento che riflette l’evoluzione della concezione della pena.
Non dimentichiamo che le emergenze del terrorismo e della criminalità organizzata hanno influenzato la configurazione degli spazi carcerari rendendolo oggi maggiormente coerenti con le moderne finalità rieducative della pena.
Sul piano legislativo il dibattito si intreccia con la discussione dei principi e criteri direttivi per la riforma dell’ordinamento penitenziario che sono un capitolo autonomo del ddl S-2067 di riforma del codice penale e di procedura penale approvato alla Camera e attualmente al Senato.
Idea di fondo della delega consiste in una concezione di carcere non è più luogo di neutralizzazione dei diritti (lavoro, istruzione, religione) e delle relazioni affettive dei detenuti.
Come la nuova configurazione dei luoghi può influire su tali obiettivi.
Esempi:
-         percorsi di recupero sociale;
-         favorire l’integrazione dei detenuti stranieri;
-         rapporti tra detenute e figlie minori; 
-         favorire le relazioni familiari.

L’interesse di questo Governo per il tema dell’edilizia carceraria è confermato dalle riflessioni degli Stati Generali da cui sono scaturite proposte condivise con magistrati, esperti e rappresentanti della società civile, partecipanti ai vari Tavoli. Si parla di “Carcere fuori dal carcere” poiché il carcere abbandona la concezione tradizionale che lo separa dalla realtà circostante ed anche in questo un ruolo fondamentale lo giocano architettura e edilizia.
Il tavolo I è stato dedicato a: “Lo spazio della pena: architettura e carcere”. Si muove dalla considerazione che l’edilizia carceraria se non l’unica non è l’ultima delle ragioni che hanno condotto alla condanna della Corte di Strasburgo nel 2013.
Il nuovo edificio carcerario, più rispettoso della norma, umano e dignitoso, è orientato verso l’adozione di soluzioni spaziali che privilegino il progressivo passaggio, all’interno del recinto detentivo, da modalità di custodia chiuse a modalità di custodia aperte.
Dove non c’è attenzione agli spazi non può esserci attenzione alla dignità del detenuto, alla sua riabilitazione e alla creazione di opportunità per un suo reinserimento sociale.
I luoghi della detenzione tornano ad essere tema di elaborazione specifica da parte del mondo dei professionisti e non più appannaggio dei soli uffici tecnici
Alcuni esempi di strumenti partecipativi: Occorre riconvertire porzioni delle strutture con nuove destinazioni che privilegino gli spazi per la formazione, la cultura, il lavoro, costituendo così un effettivo adeguamento degli istituti al nuovo modello penitenziario individuato. Le attività di manutenzione ordinaria potranno essere realizzate con il contributo dei detenuti, quelle di manutenzione straordinaria tramite regolari gare d’appalto che contemplino un monte ore di stage formativo riservato ai detenuti

·        Sorveglianza dinamica: un carcere a “regime aperto” che, per i detenuti a media e bassa pericolosità, potenzi gli spazi dedicati a lavoro, sport, attività ricreative e culturali, perché prevalga l’aspetto riabilitativo della pena. Esempio è il carcere di Nola (progetto ultimato) di ultima generazione architettonica senza muro di cinta e che appare come centro residenziale

Fabrizio Giulimondi







[1] Dati aggiornati al 3 maggio 2017:
Isili: 91 presenti su 101 posti disponibili (capienza 154 posti);
Is Arenas: 122 presenti su 126 posti disponibili (capienza 176 posti);
Mamone: 207 presenti su 207 (capienza 392 posti).

"PATRIA" DI FERNANDO ARAMBURU (UGO GUANDA EDITORE): VINCITORE DEL PREMIO STREGA EUROPEO 2018


Gli Scrittori ispanici sono decisamente di grande valenza e il basco Fernando Aramburu conferma questa tradizione letteraria con una concatenazione di libri che hanno conquistato un sempre maggior pubblico.
La sua ultima fatica, “Patria” (Ugo Guanda Editore) -  Premio Strega Europeo 2018, Premio della Critica 2017 -  è uno di quei romanzi che lascia il segno nell’intelletto e nell’anima di chi ha avuto la fortuna di assaporarne la narrazione, il contenuto, lo stile.
“Patria” è la Terra dei Padri. Parola magica, di significato anche sacrale, che, però, può essere lordata di sangue, molto sangue.
“Patria” racconta, attraverso due famiglie, del terrorismo basco e dell’ETA con la sue strategie di morte.
E’ proprio la famiglia, anzi, le famiglie, al centro della lunga e avviluppante trama, non la guerriglia in sé e per sé. Forse neanche la famiglia, anzi, le famiglie, costituiscono il baricentro della storia ma i loro singoli componenti. Le donne, gli uomini, i membri di quella, anzi, di quelle famiglie, sono i veri, incontrastati, autentici protagonisti di una storia disseminata di sviscerata e vivisezionata umanità. Ogni capitolo entra nelle famiglie, famiglie mai evocate per cognome ma soltanto tramite i nomi di battesimo dei suoi appartenenti: in ogni capitolo il lettore è accompagnato a conoscere con tattica delicatezza proprio i membri dei due nuclei familiari.
Due famiglie speculari e amiche che l’odio ideologico rende l’una passivamente vittima del virulento e incomprensibile odio materno e filiale dell’altra.
Due donne, piccole, provinciali, orgogliose, impettite, anche se una delle due paleserà una ben più miserabile piccolezza, provincialità e orgoglio dell’altra, una cupa e becera carognaggine di cui l’antica amica è priva.
Due mariti, da sempre legati, uno ammazzato dal figlio dell’altro: la viltà domina sull’amicizia anche se quest’ultima avrà l’ultima parola.
Ragazzi, ragazze, figli e figlie di quelle famiglie improvvisamente contrapposte nonostante siano amiche: nemiche per necessità, nemiche per costrizione.
L’odio tutto permea, tutto annerisce, tutto inacidisce, tutto cancella. L’odio, però, è dimentico che la spinta distruttiva che dentro di sè riposa conduce fatalmente il rancore alla propria autodemolizione, sospingendo le persone al perdono.
Ogni accadimento è visto dai diversi angoli prospettici degli attori che al suo interno si muovono, agiscono ed interagiscono. Ogni fatto è diversamente narrato a seconda di chi lo vive.  Ogni trancio di vita ha una diversa lettura a seconda di chi lo racconta. Il punto di fuga di una esperienza non è soltanto uno ma molteplici, quanti sono i satelliti umani che roteano intorno ad essa.
Parlare di analisi introspettiva dei personaggi è riduttivo perché Aramburu li fa “possedere” direttamente dal lettore che se li vede costruire dinnanzi rigo in rigo, pagina in pagina, sino ad un sfuggente abbraccio nel tramonto dell’opera.
Questo libro è un atto di amore per quei troppi volti di esseri umani consegnati all’oblio perché spagnoli e baschi avversi alla brutale violenza dell’ETA. E’ un volume che disvela l’oceanico dolore di moltitudini di familiari costretti al silenzio dalla tirannide dell’ETA. E’ un lavoro che rimuove l’asfissiante obnubilamento di crimini su cui non si poteva più tacere: “Ma ho scritto anche, partendo dall’impulso di offrire qualcosa di positivo ai miei simili, a favore della letteratura e dell’arte, quindi a favore di ciò che di buono e di nobile l’essere umano alberga. E a favore della dignità delle vittime dell’ETA nella loro umanità individuale, non come semplici numeri di una statistica in cui si perdono i nomi di ciascuna, i loro volti concreti e le loro irriducibili caratteristiche personali”.
E’ letteratura sul pentimento, sul rimorso, sul tempo che macera e scarnifica il cuore di un criminale che vede, come un novello Innominato, i propri delitti e, insieme ad essi, le proprie mani insanguinate e, attraverso queste, un’alternativa al male, al dolore, all’ inutile sofferenza provocati: “Il tempo, di colpo, scorreva all’indietro a gran velocità. Il tempo era un film che mostrava la sua vita al contrario. Rapidamente uscì dal carcere ed entrò in un altro carcere e poi in un altro, fu maltrattato, poi arrestato, tornò alla lotta armata, al pomeriggio di pioggia in cui il Txato lo aveva guardato negli occhi, al pub dove la prima volta aveva sparato a un uomo, alla Francia, al paese, e arrivato ai suoi diciannove anni le veloci immagini mentali si bloccarono di colpo. Allora immaginò un destino differente che culminava nel grande sogno della sua vita, essere ingaggiato dalla squadra di pallamano del FC Barcellona.”.
E che la consegna delle armi dei terroristi baschi avvenuta lo scorso aprile sia l’inizio di una nuova epoca.

Fabrizio Giulimondi




lunedì 18 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "RIFORMA DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI" - CONCLUSIONI


I recenti e noti fenomeni che hanno interessato il mercato, comportando una crescita esponenziale del numero delle imprese in crisi, hanno puntato più che mai i riflettori sulla capacità del legislatore di fornire risposte adeguate, ma allo stesso tempo veloci, alla complessità dei mutamenti economico sociali. E per risolvere i nuovi conflitti che questa realtà pone, tutelando i numerosi ed eterogenei interessi economici complessi che risultano coinvolti, è bene tenere presente che “chi maneggia il diritto deve saper comprendere il valore di quegli interessi, saperli soppesare e all’occorrenza equamente contemperare”.        
E’ proprio in questi ultimi termini che si è espresso il Presidente Rordorf, al quale è stato affidato il delicato compito di presiedere la commissione incaricata di elaborare il disegno di legge di Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza (l’A.S. 2681 è attualmente in discussione presso la Commissione giustizia del Senato, approvato come AC 3671 bis lo scorso 1 febbraio dall’Aula della Camera dei deputati e, nelle prossime settimane, approderà all’Assemblea senatoria per la discussione e la votazione, forse, definitiva): un disegno ispirato dalla consapevolezza che un percorso fruttuoso deve muoversi all’insegna dell’armonia, in modo tale che le visioni della realtà da parte del legislatore, della giurisdizione e dell’economia siano sempre meno sfalsate e più conciliabili.       
Il disegno di legge in oggetto persegue la realizzazione di un progetto assai ambizioso che, dopo numerosi interventi che in passato, in modo occasionale ed asistematico, hanno variamente modificato la cd. Legge fallimentare, ha ora finalmente l’obiettivo di attuare una riforma organica della materia.         
La disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, prevista dall’antico R.D. 19 marzo 1942, n. 267, richiedeva ormai da tempo una rivisitazione massiccia e ciò non solo per l’essere per certi aspetti anacronistica ed inadeguata al nuovo contesto socio-economico, ma anche per i problemi interpretativi ed applicativi che si sono via via venuti a creare a seguito di interventi di modifica episodici ed emergenziali. Il che ha spesso prodotto il moltiplicarsi delle controversie, con conseguente rallentamento e crescente onerosità delle procedure.       
Numerosi, e notevoli, sono i problemi riscontrati dagli operatori del settore – complessità dell’apparato normativo, incertezza del diritto, farraginosità e lentezza delle procedure, eccessiva burocratizzazione – problemi che spesso hanno come conseguenza diretta la lesione degli interessi che la disciplina dovrebbe invece tutelare, e cioè gli interessi dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti e l’interesse del debitore, oltre che pubblico, alla prosecuzione dell’attività d’impresa. A ciò si aggiungevano, altresì, le sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea ad adottare una legislazione concorsuale nuova e più moderna.
Prima di esaminare il contenuto e la portata dei nuovi interventi, ricordiamo brevemente dove eravamo rimasti lo scorso anno. Già il d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015, si poneva in un’ottica competitiva e pro-concorrenziale, partendo da un dato critico della realtà, e cioè dal fatto che l’azienda che entrava nella spirale negativa faticava ad uscirne, non godendo più della fiducia delle banche le quali interrompevano le linee di credito, ed era pertanto costretta a cessare l’attività, con gravi conseguenze per l’economia tutta, anche in termini di perdita di occupazione. Il d.l. 83/2015 da un lato semplifica e dall’altro incentiva, ponendosi dal punto di osservazione sia del debitore, sia dei creditori. Ed infatti già con tale intervento si prevedevano una maggiore competitività nel concordato preventivo, il favor per la ristrutturazione aziendale, stimolando il debitore ad avere un comportamento collaborativo, il rinnovamento delle procedure esecutive, con la riduzione dei tempi per i singoli adempimenti ed il miglioramento delle forme di pubblicità. Ma tutto ciò, evidentemente, non è risultato sufficiente.   
Molti dei problemi sopra illustrati rimanevano aperti. Si è reso perciò necessario un vero e proprio mutamento culturale nell’approccio all’insolvenza, la quale  va affrontata come fatto fisiologico nel ciclo vitale dell'impresa, da prevenire con strumenti nuovi ed adeguati.       
Anche le scelte semantiche evidenziano segni di discontinuità rispetto al passato: prima fra tutte l’espunzione dalla legge della parola “fallimento”, cui tradizionalmente si ricollega un’accezione di negatività che rievoca discredito, anche personale, che accompagna ed etichetta sia l’impresa in senso oggettivo, sia il soggetto imprenditore. Si è in tal modo accolto l'orientamento di altri sistemi europei (Francia, Germania e Spagna), e l’espressione “fallimento” con i suoi derivati sono stati sostituiti da quella più neutra di “liquidazione giudiziale”. Cambia, poi, il significato di alcune espressioni già in uso - come quella di “crisi” - e vengono poste le basi per rivisitare la nozione di insolvenza, quale “evento che può presentarsi ad ogni livello di svolgimento dell’attività economica, sia essa in forma organizzata (ossia, imprenditoriale nel senso tradizionale), professionale o personale”, che deve essere affrontata secondo una logica unitaria che è quella della sopravvivenza del soggetto economico (in senso lato) e della sua capacità di adempiere alle obbligazioni e garantire lavoro.   
Ciò che l’odierno legislatore si propone, è di offrire gli strumenti per una tutela del credito ed una disciplina delle procedure concorsuali che passino attraverso una normativa non solo moderna ed efficace, ma anche organica, armoniosa, semplificata, capace di superare le incertezze e la frammentarietà che caratterizzano la materia.   
Il mercato internazionale, infatti, richiede accountability, per cui la disciplina deve essere migliorata sul piano della prevedibilità delle decisioni, in quanto solo una giurisprudenza uniforme offre certezze alle imprese e concorre a recuperare credibilità di fronte agli investitori stranieri. Il disegno di legge, dunque, è concepito in modo da realizzare il principio della certezza sia del diritto (oggettivo), sia dei diritti (soggettivi). Ed allora, da una parte, si riformulano le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi al fine di superarli, e dall’altra, si provvede a dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive, aumentando le preclusioni alla proposizione di eccezioni e limitando la retroattività degli effetti di alcuni meccanismi giuridici, evitando in tal modo che situazioni ormai cristallizzate possano essere rimesse in discussione ex post.
Strettamente connessa a tale necessità di mettere ordine e fare chiarezza nell’attuale complessità normativa è l’esigenza di semplificazione, che rappresenta uno dei leitmotiv di questa riforma. Essa è realizzata con una pluralità di misure, tra cui vi sono, a titolo esemplificativo, degli importanti passi in avanti nella digitalizzazione delle procedure, con la previsione di modalità di consultazione telematica del ceto creditorio, dell’obbligo in determinati casi di inviare comunicazioni via pec, e della proposizione telematica delle domande.
Nella medesima ottica, si è inteso realizzare l’obiettivo dell’armonizzazione. Così deve essere letta la previsione dell’obbligo di adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, unificando sia dal lato oggettivo – e cioè con riferimento alla procedura da seguire – sia da quello soggettivo. Si intende, infatti, assoggettare a tale procedimento di accertamento qualsiasi categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, individuo o società, imprenditore commerciale o agricolo, artigiano, e addirittura professionista o consumatore. Il tutto, però, tenendo conto delle peculiarità e soprattutto delle dimensioni di ciascuna categoria.        
Per una tutela moderna del credito, poi, si rende indispensabile velocizzare le procedure, che devono diventare più snelle ed informali, in modo da poter tempestivamente porre un freno alle situazioni di crisi. La celerità, infatti, serve non solo ai creditori (le banche lamentano la zavorra dei crediti deteriorati), ma anche al debitore, al fine di evitare che le lungaggini delle procedure e l’eccessiva onerosità delle stesse (altro punto su cui si interviene è proprio quello della riduzione dei costi, a volte tali da assorbire quasi totalmente l’attivo) comportino il definitivo ed irreversibile depauperamento del suo patrimonio.         
Altro punto chiave è il potenziamento delle soluzioni anticipate e negoziate della crisi. Viene posto l’accento sulla necessità di individuare il sorgere di uno stato di crisi il prima possibile, così da poter tempestivamente attivare procedure di allerta che impediscano di giungere alla conclamata insolvenza e, più in generale, l’innescarsi di situazioni critiche gravi ed irreversibili, con contestuale aumento delle probabilità di salvataggio dell’impresa. Questa possibilità sarà attuata con la predisposizione di misure di riorganizzazione dell'impresa tali da favorire il superamento delle situazioni di difficoltà e prevenire gli stati di insolvenza.     
Cambia culturalmente lo stesso concetto di gestione della crisi, la quale dovrà sempre più richiamare un'idea di recupero in via confidenziale dalla medesima, che oggi, invece, è vissuta come stato preliminare al fallimento.  
 Le procedure sono sempre più caratterizzate dall’informalità, prevedendosi la possibilità di dialogare con gli organi giudiziari con modalità più dirette ed immediate, e si svolgono all’insegna della negoziazione. Il momento della trattativa tra debitore e creditori, anche in via confidenziale e stragiudiziale, ma sotto  il controllo e la vigilanza dell’organo giudiziario a tal scopo opportunamente coadiuvato da organi di natura tecnica, viene privilegiato rispetto a soluzioni meramente liquidatorie. Ciò perché si è ormai acquisita la consapevolezza che la soluzione alle crisi d’insolvenza non risieda nell’assalto al patrimonio liquidabile del debitore – mai sufficiente a soddisfare, neanche parzialmente, le pretese creditorie – bensì nel consentire l’attivo recupero della vita economica del debitore, con il supporto dell’ordinamento e degli organi giudiziari, cercando di salvaguardare per quanto possibile la continuità aziendale.         
In particolare, viene introdotta una procedura di composizione assistita della crisi, affidata ad appositi organismi, potenziando il ruolo e parallelamente la professionalità degli OCC (organismi vigilati dal Ministero della Giustizia), che richiederanno sempre maggiori competenze ai professionisti. Tutti gli attori coinvolti, del resto, devono essere sempre più attrezzati, formati e specializzati, per non soccombere davanti a censure di arretratezza culturale e tecnica rispetto alle esigenze di crescita economica delle imprese.     
Infine, si ricorda il duplice intervento in tema di garanzie. In primo luogo, viene espressamente consentita e regolata la fattispecie del patto marciano, che, a determinate condizioni, fa venir meno i limiti tradizionalmente previsti dal divieto di patto commissorio. Inoltre, si ha l’introduzione di una garanzia mobiliare peculiare, un pegno senza spossessamento del debitore, fornendo risposta alle esigenze, più volte e da tempo sollevate dal mondo delle imprese, di consentire la costituzione in pegno dell’azienda, senza però sottrarre la gestione al debitore-imprenditore. Questa, infatti, appare l’unica strada realmente percorribile per salvaguardare la continuità aziendale, favorendo peraltro l’aumento della produttività, a vantaggio di tutti, specie dei creditori.

Il disegno di legge Rordorf, pur rappresentando attualmente il fronte principale sul quale siamo impegnati nel settore delle procedure concorsuali e più in generale nella lotta al risanamento delle imprese in crisi, non è l’unico. Parallelamente, infatti, sono in atto altre misure.    
Ci sono quelle, sul tavolo del CSM, volte a garantire una maggiore trasparenza nell’attribuzione degli incarichi nei fallimenti. Esse daranno il via a monitoraggi e buone pratiche per agevolare la vigilanza dei capi degli uffici sul conferimento degli incarichi di consulenza a curatori, periti e amministratori giudiziari. Si implementerà, inoltre, la buona prassi consistente nel rendere pubblici annualmente sul sito internet dell’ufficio giudiziario gli elenchi di incarichi per ciascuna sezione.
E’ stato emanato il d.l. 59/2016, conv. in l. 119/2016, recante Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, cd. Decreto banche, il quale ha previsto – tra le altre cose – un maggiore uso della telematica nei fallimenti ed una procedura esecutiva più veloce per evitare la dispersione di valori, oltre ad aver sottolineato la centralità della formazione dei professionisti delegati alle vendite (notai, avvocati e commercialisti). Si punta, ancora una volta, sull’innovazione: emblematica, al proposito, l’istituzione del portale delle vendite pubbliche, un registro elettronico con l’obiettivo finale di garantire lo svolgimento on line delle procedure esecutive (espropriazione immobiliari, procedure di insolvenza e strumenti di gestione della crisi). 
Da ultimo, nella consapevolezza che l’efficacia della risposta normativa e giurisdizionale dipende anche dalla razionalizzazione dell’accesso alla giustizia e dalla semplificazione delle forme del processo, siamo al lavoro sul disegno di semplificazione e deflazione del processo civile, nell’ambito di un programma di "degiurisdizionalizzazione" nella composizione dei conflitti, già avviato con la mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita e la risoluzione telematica delle controversie transfrontaliere per i consumatori, che sta dando ottimi risultati. 
L’esame del disegno di legge in parola, in conclusione, sta proseguendo in Parlamento, con l’impegno, da parte del legislatore, ad essere in grado di intercettare i bisogni dell’impresa moderna con velocità ed efficienza, ma anche con efficacia degli strumenti normativi rispetto al fine giuridico-economico, tenendo conto che tutti gli interessi coinvolti devono essere conciliati, perché – per riprendere le parole della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 85 del 2013) – i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca tra loro, senza che sia possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri.


Fabrizio Giulimondi



"DUNKIRK" DI CHRISTOPHER NOLAN


Dunkirk è l’anglicismo di Dunkerque, la località marittima francese teatro fra il 26 maggio e il 3 giugno 1940 del colossale rimpatrio -  su ordine di Churchill -  di 335.000 soldati britannici, sotto i colpi della aeronautica tedesca, a seguito dell’occupazione del territorio transalpino ad opera della Wehrmacht.
All’inizio vi furono le lunghe e sconvolgenti scene iniziali dell’opera di Steven Spielberg “Salvate il soldato Ryan”. Poi, dopo lungo tempo, ecco Dunkirk, del pirotecnico Christopher Nolan, le cui capacità artistiche e creative le abbiamo già ben conosciute con “Memento”.
Dunkirk possiede delle particolarità che lo rendono unico dentro il ricchissimo filone cinematografico bellico: mai si era vista una pellicola che contenesse 106 minuti ininterrotti di guerra. Realismo puro. Voi vivrete 106 minuti di guerra. Il sonoro (Premio Oscar 2018 come Miglior Montaggio Sonoro, come Miglior Sonoro e miglior Montaggio) e la colonna sonora (Hans Zimmer) determinano nell’animo dello spettatore uno stato di permanente tensione che sconfina, talora, nell’angoscia. Autenticità allo stato brado: i colpi delle mitragliatrici e le esplosioni delle bombe sembrano che attingano proprio Voi.
Coralità. Questo film è corale, corale e interpretato da attori che esprimono il dolore, il terrore, l’entusiasmo e l’attesa più con le espressioni mimiche e corporee che con la parola. I volti dei soldati, degli ufficiali e dei civili punteggiano la storia. Forse i veri protagonisti-eroi sono i tanti civili che andarono a soccorrere oltre Manica i loro militi per trasportarli verso le bianche costiere di Dover.
Christopher Nolan fa seguire al suo pubblico l’azione scenica da tre punti prospettici: la terra, il mare e il cielo.
Ad un sonoro da Oscar si aggiunge una fotografia (Hoyte Van Hoytema) da “Statuetta”. Nello scenario maestoso delle spiagge, della volta e dell’oceano di Dunkerque le battaglie aeree e navali si susseguono senza tregua, incollando, suggestionando e terrorizzando lo spettatore.  
Un colossal didattico e didascalico che si inserisce nella migliore tradizione americana dei film “di guerra”.

Fabrizio Giulimondi




mercoledì 13 settembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"


“Un Paese capace di futuro legge le risorse spese per l’infanzia e l’adolescenza come investimenti e non come costi.” (Anonimo)

I flussi migratori costituiscono una realtà sociale e giuridica ineludibile nelle dinamiche della contemporaneità.
I movimenti migratori hanno attraversato e ritmato il corso della civiltà, arricchendo di scambi e mescolanze la storia. L'epoca presente è caratterizzata da un fenomeno migratorio la cui tendenza predominante è costituita da uno spostamento dai Paesi del sud del mondo e dall'est europeo verso il più ricco occidente.

L’emergenza migranti che sta investendo l’Italia e, più nello specifico, l’aumentato numero di minorenni non accompagnati che ogni anno raggiungono le coste italiane ha indotto il nostro Paese a superare l’approccio emergenziale e a pianificare un sistema di governance con l’obiettivo di individuare, in una logica di sistema, interventi più idonei per la tutela dei minorenni non accompagnati e garantire in modo uniforme il loro diritto alla protezione, alla rappresentanza e all’accoglienza.

Nel 2016, sono stati oltre 25 mila i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle nostre coste. Il 92% degli under 18 arrivati e il 14,2% di tutti gli arrivi via mare. Una cifra record pari quasi al doppio di quella registrata l’anno precedente. La maggior parte proviene dall’Africa: al primo posto in graduatoria i giovani eritrei (3.714; il 15,4% dei minorenni arrivati nel 2016), seguono i gambiani (3.119; il 12,9%) e i nigeriani (2.932; 12,1%). Da notare che, di contro, è diminuito il numero di quelli giunti insieme ai genitori: 2.400 nel 2016, mentre erano stati 13.000 nel 2014. I dati sono stati diffusi dalla Fondazione ISMU che, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (15 gennaio 2017), ha deciso di dedicare un focus a questo particolare settore dell’immigrazione nel nostro Paese (per un'accurata anali si statistica del fenomeno migratorio in Italia, anche in relazione al tema in esame, alla data del 7 marzo 2017 e comparazione con gli anni precedenti cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_6_marzo_2017.pdf)

Per quanto attiene, invece, alla categoria dei “minori non accompagnati, si fa riferimento alla definizione data a livello internazionale dal Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dall’omonima Convenzio­ne, nel Commento generale n. 6 su Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagna­ti, fuori dal loro paese d’origine (2005), secondo cui per minori non accompagnati si intendono quei bambini, aventi un’età inferiore a diciotto anni – fatta eccezione per quegli Stati che prevedono un’età diversa per il raggiungimento della maggiore età – che sono stati separati da entrambi i geni­tori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità.

Per quanto attiene all’ordinamento interno, per minore straniero non accompagnato, “si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 1, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535). Oltre ai minori completamente soli, rientrano in questa definizione anche i minori affidati di fatto ad adulti, compresi parenti entro il quarto grado, che ne siano tutori o affidatari in base ad un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale secondo la legge italiana.

Lo status di “inespellibili, permette loro di aver diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di “minore età” valido fino al compimento del diciottesimo anno.
Al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, se dimostra di trovarsi nel nostro Paese da almeno tre anni e di aver effettuato un percorso di integrazione della durata di almeno due anni.

“Prima di diventare un immigrato, - adoperando la bella immagine di Amin Maalouf -  si è un emigrato; prima di arrivare in un Paese, si è dovuto abbandonarne un altro, e i sentimenti di una persona verso la terra che ha abbandonato non sono mai semplici. […] Parallelamente i sentimenti che si provano verso il Paese d’adozione non sono meno ambigui. Se ci si è venuti è perché vi si spera una vita migliore […] tale aspettativa è allo stesso tempo carica di apprensione di fronte all’ignoto”.

Ai minori stranieri non accompagnati in aggiunta alle norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori si applicano le norme riguardanti:

1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri é attribuita, come per i minori italiani, all’ente locale (in genere il comune);
2) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore, può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal giudice tutelare (affidamento consensuale); la legge non prevede che per procedere all’affidamento si debba attendere la decisione del Comitato per i minori stranieri sulla permanenza del minore in Italia;
3) l’apertura della tutela per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà.
Nel caso in cui entrambi i genitori esercenti la potestà manchino definitivamente o momentaneamente, dal nostro ordinamento sono previsti una serie di interventi a protezione del minore. Tali interventi, previsti ed applicati per i minori italiani come rimedi a situazioni eccezionali, hanno trovato una nuova e amplissima applicazione dedicandosi ai minori di origine straniera.
Per rispondere a questo eccezionale afflusso migratorio e all’aggravamento delle condizioni per la predisposizione di adeguate misure di accoglienza dei migranti, sono state previste dal Governo disposizioni straordinarie per fronteggiare lo stato di emergenza.

Il Parlamento ha recentemente approvato la legge 7 aprile 2017, n. 47 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”).

I primi tre articoli definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina e affermano, tra gli altri, i seguenti principi:
1.   il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. Si stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea. Il provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni può essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore;
2.   vengono disciplinate le procedure per l'identificazione del minore attraverso un documento anagrafico, avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche – consolari;
3.   viene prevista l’istituzione di un Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati;
4.   sono contemplate due sole tipologie: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari;
5.   fra gli istituti che l’articolato è volto a rafforzare vi sono anche quelli che, presso ogni Tribunale per i minorenni, sia istituito un elenco di tutori volontari. In materia di accoglienza, viene previsto che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
6.   v’è, altresì, il riconoscimento di alcuni diritti ai minori non accompagnati, tra i quali quello all'assistenza sanitaria e al diritto all'istruzione.
In conclusione, si può affermare che il testo di legge in parola vuole privilegiare la continuità affettiva dei bambini rimasti orfani, prevedere il diritto ad un’adeguata assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria e disporre l’istituzione di un fondo di solidarietà in loro favore, così da assicurargli un sostegno nella formazione scolastica e universitaria, oltre la possibilità di un futuro impegno nelle Amministrazioni pubbliche.

Fabrizio Giulimondi








"IL SETTIMO ESORCISTA" DI FABIO GIRELLI (PIEMME)


Il settimo esorcista di [Girelli, Fabio]
Crux sancta sit mihi lux
Non draco sit mihi dux
Vade retro satana
Nunquam suade mihi vana
Sunt mala quae libas
Ipse venena bibas
Demonologia, esorcismi, delitti seriali simbolici a scopo religioso, preti ossessionati e compulsivi, satanismo, temi triti e ritriti affrontati da anni dal cinema e dalla letteratura. Negli anni settanta la cinematografia e gli scrittori hanno prodotto pellicole e romanzi di altissima caratura. Oramai siffatti argomenti sono stati sviscerati abbondantemente e non riescono più a dare alcun brivido allo spettatore e al lettore. Solo personalità come Donato Carrisi con i suoi libri riescono a tenere alto l’onore del thriller esoterico in Italia e nel Mondo. Credo che Carrisi, al pari del grande e compianto Giorgio Faletti, possano essere i referenti letterari di Fabio Girelli (già vincitore con “Marmellata di Rose” del Premio Micro-editoria italiana 2014), che con la sua ultima opera “Il settimo esorcista” (Piemme) ritorna su queste tematiche con poca efficacia e mordente. Si rimane perplessi dell’editing, che lascia correre su passaggi chiaramente grotteschi (non appositamente grotteschi) e irrealistici, oltre lo stile eccessivamente didascalico che fa perdere di suspense la trama. Il protagonista - un vice questore bipolare, tabagista e sociopatico che si accompagna con una transessuale (ricorda tanto, troppo, Niente di Vero tranne gli occhi di Faletti) è alla ricerca di un serial killer legato a storie esorcistiche e di possessione. L’ambientazione è nella magica Torino e nei suoi sotterranei (scimmiottando le straordinarie ed inquietanti descrizioni di una Roma catacombale realizzate da Carrisi), in cui ex voto e dipinti sono l’innesco degli omicidi.

Fabrizio Giulimondi



sabato 9 settembre 2017

VINCITORE DEL PREMIO CAMPIELLO 2017:"L'ARMINUTA" DI DONATELLA DI PIETRANTONIO (EINAUDI)

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Lo sguardo e l’espressione mimica della donna della copertina del romanzo vincitore del Premio Campiello 2017, “L’arminuta” di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi), preannuncia ciò che sarà raccontato, accenna lo stile seguito dalla Scrittrice: aspro come la terra delle montagne abruzzesi; morbido come la cima della Majella, delicato come le ondine che giungono infiacchite sulle spiagge pescaresi; cocciuto come un contadino chietino. Non v’è un proscenio ben definito. Si sa solo che l’ambientazione è l’Abruzzo, fra la costa, dove il mare addolcisce tutto, e l’interno, dove l’asperità del terreno entra nel cuore di genti abituate alla fatica ed alla sofferenza. Forse è il clima, forse lo stesso ambiente, ma lo stacco di rappresentazione psicologica, morale e fisica dei personaggi è netto.
L’arminuta” è la storia ruvida di una bambina a cui viene stravolta la vita: la madre molto benestante in realtà è sua zia, mentre la zia povera è la vera madre. La ragazzina tredicenne viene calata, al pari di una forra, in una famiglia derelitta. Il tocco delicato della Di Pietrantonio, però, rende morbido ciò che è puntuto e il lettore, nell’incedere della storia, sentirà sempre meno il fetore inizialmente promanato dalle pieghe dei periodi. La famiglia derelitta ha una sorella, Adriana, da cui socraticamente usciranno sentimenti veri, dirompenti, e la madre di quella misera famiglia saprà ben comprendere le esigenze di quella figlia “arminuta”, ritornata.
La scrittura è disseminata di momenti profumatamente poetici: “Nel tempo ho perso anche quell’idea confusa di normalità e oggi davvero ignoro che luogo sia una madre. Mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza. E’ un vuoto persistente, che conosco ma non supero”.
E’ un romanzo sui bisogni affettivi più ancestrali, animato da una narrazione prorompente sul filo di seta che affascia tutti noi al prima, al dopo, alla vita, alla morte, all’Umanità: la madre. La mamma è il da dove veniamo, il dove andiamo, la strada che percorriamo, gli occhi attraverso i quali vediamo la nostra e l’altrui esistenza: “Non c’era più ragione di esistere al mondoRipetevo piano la parola mamma cento volte, finché perdeva ogni senso ed era solo ginnastica delle labbra. Restavo orfana di due madri viventi

Fabrizio Giulimondi