martedì 15 maggio 2012

Una chiacchierata sull’IMU



 Economia Cristiana
Una chiacchierata sull’IMU Dal decreto “Semplifica Italia” facciamo un passo indietro al decreto “Salva Italia” (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) che è stato modificato in più punti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Le aule parlamentari così ci hanno messo il cappello ma non la faccia , lasciando completamente la responsabilità della operazione al neo nato Governo Monti. In questo numero affrontiamo una questione comunemente sentita, ossia quella della ex ICI, oggi IMU (Imposta Municipale Unica). Il decreto sul “federalismo fiscale municipale”(d.lgs. 23/2011) aveva istituito con l’art. 8 l’IMU, che però sarebbe divenuta operativa a partire dal 2014 e, soprattutto, per l’espressa previsione normativa di cui al comma 3, non si sarebbe applicata alla abitazione principale e alle pertinenze della stessa. L’IMU, infatti, nella sua formulazione originaria, avrebbe sostituito, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili, in relazione a unità immobiliari diverse dalla abitazione principale. Con l’art. 13 comma 1, del decreto “Salva Italia”, il Governo anticipa l’applicazione dell’‘IMU, in via sperimentale, al 2012, proseguendo tale fase fino al 2014, ed entrando, poi, a regime l’anno successivo. La norma prevede che si rendano applicabili le disposizioni recate dagli artt. 8 e 9 del decreto sul “federalismo fiscale municipale”, con cui è stata istituita l’imposta, purché compatibili con la disciplina prevista dallo stesso art. 13 del d.l. 201/2011. Il presupposto applicativo dell’IMU è lo stesso dell’ICI. Il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’articolo 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 201/2011 precisa che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, mentre per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo. Anche i criteri per il calcolo della base imponibile dell’IMU sono gli stessi dell’ICI, atteso che il comma 3 del cennato art. 13 richiama proprio le disposizioni di riferimento di questa ultima imposta (articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del d.lgs. 504/1992), salvo prevedere, poi, al comma successivo, specifici moltiplicatori da applicare per la determinazione della base imponibile ai fini dell’IMU. In particolare, quest’ultima si calcola, per i fabbricati, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 % a mente dell’art. 3, comma 48, della legge 662/1996, i moltiplicatori indicati nelle tabelle che inframmezzano l’articolo, ove sono riportati – fra l’altro - i “vecchi” coefficienti utilizzati ai fini Ici, a titolo di raffronto. Per quanto riguarda i terreni agricoli, il comma 5 del suddetto art. 13 stabilisce che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 % ex art. 3, comma 48, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari al 130; tuttavia, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, tale moltiplicatore è pari a 110. Una regola a parte è prevista, invece, per le aree fabbricabili, per le quali, stante lo specifico richiamo del già menzionato comma 3 dell’articolo 13, si rende applicabile la disciplina recata ai fini ICI dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, in base alla quale il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. E’ opportuno evidenziare, a tal proposito, che una area è considerata fabbricabile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legge 223/2006, se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi dello stesso. Sulla base imponibile così determinata, occorre applicare le specifiche aliquote recate dai commi 6,7, 8 e 9 del già citato art. 13, per addivenire alla quantificazione dell’IMU dovuta. In particolare, in base a tali disposizioni, è previsto che l’aliquota ordinaria è pari allo 0,76% ma i comuni hanno la facoltà di modificarla, con propria delibera, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Tale aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e le relative pertinenze; anche in questo caso, tale misura è modificabile, con delibera comunale, sino a 0.2 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Una aliquota ancora inferiore è prevista per i fabbricati rurali, pari ordinariamente allo 0.2%, ma variabile con delibera comunale sino 0,1 punti percentuali in aumento o in diminuzione. A proposito dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, il comma 14 ter dell’art. 13 prevede che essi debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012; nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, mentre il conguaglio della imposta è determinato dai comuni a seguito della attribuzione della rendita catastale. Infine, per quanto concerne gli immobili non produttivi di reddito ex art. 43 del TUIR (immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), ovvero posseduti da soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società), o nel caso di immobili locati, i comuni possono ridurre l’aliquota sino allo 0,4 %. Mutuando l’art.8, comma 2, del d,lgs. 504/1992 (ICI), che stabiliva una detrazione fino a 200.000 lire (cara vecchia lira!) per l’abitazione principale e relative pertinenze, anche per l’IMU è prevista, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del “Salva Italia”, una detrazione dal lordo dovuto dell’importo di 200 euro rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione, inoltre, è aumentata di 50 euro per ogni figlio non superiore a 26 anni di età che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale; tuttavia, tale detrazione non può comunque superare l’importo di 400 euro, che sommata quella base di 200 euro, consente di raggiungere una detrazione massima di 600 euro. I comuni possono elevare la predetta detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso, tuttavia, no possono stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione . Il comma 10 individua ulteriori fattispecie per le quali trova applicazione la predetta detrazione: si tratta delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione sopra indicata si applicano, altresì, al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Infine, secondo quanto previsto sempre allo stesso comma 10 del citato art. 13, i comuni possono considerare direttamente ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (la prima versione del testo considerava tale alloggio - incredibilmente - una seconda casa!). Nell relazione tecnica al decreto “Salva Italia” si legge che dall’IMU è atteso un gettito complessivo di circa 21,8 miliardi di euro, di cui 18 circa derivanti da immobili diversi dalla abitazione principale, mentre i restanti 3,8 provenienti dalla abitazioni principali e relative pertinenze. Un ultimo elemento molto importante da sottolineare. Il sub emendamento del 2 aprile 2012 dei relatori delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato (e, quindi, presumibilmente sarà approvato) al decreto legge fiscale 2 marzo 2012 n. 16, stabilisce che l'acconto di giugno dell'IMU si pagherà con "le aliquote di base e la detrazione" già fissata per la prima abitazione. Nello specifico: "Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste". Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle seconda rata dell'IMU 2012 questa "è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata". Inoltre, entro il 31 luglio 2012 in base al gettito della prima rata dell'IMU, il Governo provvederà alla modifica delle aliquote e della detrazione. 

Prof. Fabrizio Giulimondi.

lunedì 14 maggio 2012

DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE DEL MIO AMICO FRATERNO CASERTANO GIORGIO MAGLIOCCA

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/campania/media/foto/2012/02/25/magliocca--190x130.jpgDEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE DEL MIO AMICO FRATERNO CASERTANO GIORGIO MAGLIOCCA (OTTO MESI E MEZZO IN CARCERE E DUE AGLI ARRESTI DOMICILIARI): GIORGIO MAGLIOCCA E’ COMPLETAMENTE INNOCENTE!

GIORGIO MAGLIOCCA E’ PERSONA E POLITICO DI GRANDE CAPACITA E RIGORE’!

GIORGIO MAGLIOCCA E’ MORALMENTE INATTACCABILE!

 IL SUO AMICO ROMANO FABRIZIO GIULIMONDI 

 Il Gup del Tribunale di Napoli, dottor Eduardo De Gregorio, ha ritenuto non sussistenti i fatti di cui all’ipotesi accusatoria (ndr sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del 20 febbraio 2012). Le emergenze processuali, scrive il Tribunale di Napoli, “frantumano” l’impianto della Dda di Napoli. In particolare, si legge nella sentenza n. 1069/12, per il 2006, anno in cui secondo la Procura di Napoli l’ex sindaco Magliocca avrebbe stretto uno scellerato patto elettorale con il boss Pietro Ligato, in cambio del rilascio di una concessione edilizia, “le condotte non risultano provate nel loro accadimento storico.”
 “Le dichiarazioni del pentito Pettrone – continua infatti il Gup – non solo sono state smentite dal teste di riferimento Anziano ma sono negate anche da quanto emerge in atti circa i periodi di detenzione di Ligato Pietro; costui, secondo quanto certificato dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, fu detenuto dal 6 ottobre 2004 al 20 luglio 2006, ben oltre la chiusura del periodo elettorale, pertanto impossibilitato a tenere i comportamenti riferiti dal Pettrone che lo aveva immaginato personalmente e direttamente impegnato per il Magliocca in campagna elettorale”. In relazione ai fatti del 2002, anno in cui Magliocca avrebbe stipulato – secondo l’accusa - uno scellerato accordo politico-mafioso con il locale clan in cambio di una allegra gestione dei beni confiscati, il giudice De Gregorio scrive circa “i tempestivi adempimenti (ndr grazie a Giorgio Magliocca) riguardanti la concessione dell’appartamento in Pignataro, dalla rapida acquisizione di tutti i beni al patrimonio comunale (ndr grazie a Giorgio Magliocca), da una discreta generale attività di controllo sulla loro sorte (ndr grazie a Giorgio Magliocca)” e di “ gravi errori e consistenti inadempienze di altri soggetti tenuti ad intervenire nelle procedure…. una chiara presa di distanza ed iniziativa nei confronti della ritardataria associazione Icaro…. costituzione di un ufficio beni confiscati nel 2000”; circa le cene raccontate dal braccio destro del capo clan Lubrano Raffaele, sul quale il Gup sottolinea la poco “cristallina” personalità e getta un’ombra sulle sue reali “intenzioni” circa il riferimento dei momenti conviviali, Magliocca “nulla promise e di conseguenza alcun contributo concreto, specifico e consapevole dette o ha dato ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione criminale”.
      Vi riporto anche l'articolo di Rosaria Capacchione, nota, coraggiosa e attenta giornalista anticamorra, pubblicato oggi 12 maggio sul quotidiano "Il Mattino", dal titolo "Pentiti non cristallini: ecco perchè Magliocca è innocente". 

"Un pentito poco credibile, un movente poco verosimile, l'aiuto al clan smentito dagli stessi accusatori. E la cena, la fatidica cena dell'accordo, al ristorante Ebla di Pontelatone, negata da alcuni, non ricordata da altri, con la materia dell'intesa - lo scambio voti-favori - che neppure il principale teste della Procura ha spiegato con elementi di fatto. E che, anzi, ha ridotto ad una chiacchierata accademica sulla necessità di dare un volto nuovo a Pignataro Maggiore, paese del casertano dove la camorra aveva l'aspetto e i nomi di Cosa Nostra. 

E' per queste ragioni, per la somma di chiacchiere non dimostrate o addirittura smentite, per lo "scarno ed equivoco quadro d'accusa" che il giudice Edoardo De Gregorio - accogliendo la richiesta del difensore, Mauro Iodice - ha assolto con formula piena, perchè il fatto non sussiste, Giorgio Magliocca, sindaco pignatarese e consulente del sindaco di Roma Gianni Alemanno, fino alla data del suo arresto. 

La sentenza è del 20 febbraio scorso; l'altro giorno il deposito delle motivazioni, 27 pagine nelle quali il Magistrato - che ha processato Magliocca, imputato di concorso esterno e di omissione di atti di ufficio, con il rito abbreviato - ha ricostruito la vicenda giudiziaria senza risparmiare considerazioni pesanti sulla qualità dei testimoni d'accusa. Partiamo da , antagonista politico di Magliocca, prima fonte della Procura. Fonte, dice il Giudice, che "deve essere valutata con grande circospezione, poichè si tratta di persona in grave e dichiarato contrasto con l'imputato, in controversia penale e civile con lo stesso e da quest'ultmo accusato di vicinanza con i Lubrano". Cioè, con gli stessi capicamorra che sarebbero, nell'ipotesi dell'accusa, sponsor di Giorgio Magliocca. 
Ne consegue, rileva il Gup, che visti i notevolissimi interessi (politici ed amministrativi) in gioco del sindaco e del suo avversario "e quindi la potenzialità devastante delle accuse mosse, le stesse notizie dei testi oculari delle cene, devono essere soppesate con rigore". Ma ecco i testi: Francesco Parisi (che non è un collaboratore di giustizia), factotum di Lello Lubrano e suo uomo di fiducia "per questo in se' non brillante attendibilità"; Eliseo Cuccaro, nipote del principale denunziante, rimproverato da Magliocca di "astio per motivi personali e politici". 
 Entrambi avrebbero partecipato alla cena pre-elettorale con Giorgio Magliocca e Lello Lubrano, ucciso nel 2002. Cene durante le quali, a detta degli stessi, "non si parlò di temi politici". All'ultimo incontro, Giorgio Magliocca - a detta di Parisi - avrebbe chiesto l'appoggio elettorale suo e di Lubrano. La contropartita? Nessuna, perchè il capoclan voleva solo "che un giovane della sua età, che si accingeva a fare il sindaco, si facesse seriamente carico dei problemi sociali del paese". Non solo. Ad un Magliocca che gli chiedeva come regolarsi con i beni confiscati alla sua famiglia, Lubrano avrebbe risposto sdegnato "Non mi interessa".
 Una risposta poco verosimile, che ha offerto al giudice l'occasione per ribadire la sua valutazione su Parisi: ha una personalità "non cristallina". Infine Giuseppe Pettrone, collaboratore di giustizia: delle stesse cene a parlato "de relato", riferendo di confidenze ricevute dalla moglie (nel periodo contestato, tra il 2004 ed il 2006, era detenuto). 
Ma la donna ha smentito, anche durante un confronto, ribadendo: "Mai parlato di queste cose con mio marito, durante i colloqui discutevamo solo di problemi economici familiari". L'altra accusa riguardava la gestione dei beni confiscati, che nell'ipotesi della Procura erano stati assegnati con ritardo con l'intento di favorire al famiglia Lubrano. 
Il Giudice l'ha smentita "alla luce della ricostruzione del fatto, caratterizzato dai tempestivi adempimenti riguardanti la concessione dell'appartamento in Pignataro (assegnato alla onlus Mondotondo, ndr), della rapida acquisizione di tutti i beni al patrimonio comunale, da una discreta generale attività di controllo sulla loro sorte, da gravi errori e consistenti inadempienze di altri soggetti tenuti ad intervenire nelle procedure"."

BANCA DATI

Economia Cristiana



L’art. 20 del decreto legge del 9 febbraio 2012 n. 5– convertito nella legge del 4 aprile 2012 n. 35- istituisce presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, oggi ANAC) a far data dal 1 gennaio 2013, la Banca Dati nazionale dei contatti pubblici, nella quale saranno inseriti tutti i dati relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei soggetti che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica.
Invero l’art. 15 ter della legge 27 febbraio 2014, n. 15, di conversione, con modificazioni, del decreto legge (c.d. Milleproroghe) 30 dicembre 2013, n.150 ha prorogato il termine dal 1 gennaio 2013 al 1 luglio 2014:
"15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati gia' inviati gli inviti a presentare offerta.". 
 Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014 n. 193 riguardante il “Regolamento per le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ai sensi del Codice antimafia”, che è entrato in vigore lo scorso  22 gennaio 2015. Il Regolamento finalmente disciplina a livello funzionale ed operativo la Banca Dati in esame,  resa completamente accessibile dalle  Prefetture italiane, dalla Direzione Investigativa Antimafia e dagli Uffici di Polizia. Le operazioni di verifica dei tentativi di infiltrazione mafiosa o delle cause di decadenza, sospensione e divieto di partecipazione agli appalti pubblici, da parte delle stazioni appaltanti  - previa acquisizione delle credenziali di autenticazione rilasciate dalle Prefetture territorialmente  competente -  saranno pertanto maggiormente agevoli e celeri.
La definitiva attivazione della Banca dati dovrà avvenire entro e non oltre il 7 gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011.
La Banca Dati era già stata prevista dal codice della amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) a seguito della novella recata dall’art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
Il sistema rappresenta l’unico strumento attraverso il quale le stazioni uniche appaltanti possono verificare il possesso dei requisiti dei soggetti che partecipano alle selezioni pubbliche per l’affidamento di tutti i contratti pubblici: il comma 3 dell’art. 20 afferma, infatti, che il possesso dei requisiti sia verificato esclusivamente tramite la Banca Dati .
V’è, pertanto, un obbligo di comunicazione relativo ai requisiti delle imprese, sia di ordine tecnico- organizzativo che economico-finanziario, all’ANAC  secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni della AVCP/ANAC riportate sotto nelle “Note di Aggiornamento”.
Inoltre, i dati, ed evidentemente anche la documentazione, dovranno essere progressivamente integrati in modo da garantire un costante aggiornamento della banca dati.
L’ulteriore dato significativo è che, riguardo le informazioni che vengono scambiate a fini istituzionali fra la neonata Banca e quelle unitarie delle amministrazioni pubbliche, istituite ai fini del monitoraggio dei conti pubblici in forza del d.lgs. 196/2009, non si applica la norma relativa al segreto d’ufficio per i dipendenti dell’Autorità, che sono normalmente ad esso tenuti per quanto concerne le notizie conosciute sugli operatori economici nell’esercizio dei propri compiti istituzionali.
La disposizione intende semplificare e ridurre, altresì, gli oneri che i soggetti partecipanti alle pubbliche gare devono sopportare per dimostrare il possesso dei requisiti per potersi aggiudicare contratti pubblici.
Anche le stesse stazioni appaltanti dovrebbero vedere il loro compito significativamente semplificato, in quanto non saranno più costrette ad esaminare la poderosa documentazione allegata alle offerte dei partecipanti, ma si potranno rivolgere direttamente alla Banca Dati della ANAC., che classificherà in modo omogeneo i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei medesimi.
La principale criticità è costituita dai costi che l’ANAC dovrà affrontare con la Banca, determinando fatalmente la sua organizzazione e messa a sistema la lievitazione di risorse di natura economica, materiale ed umana.
Pertanto, l’attuazione così come prevista dal comma 4 dell’art. 20 “a invarianza di costi” appare di difficile realizzazione pratica.


Prof. Fabrizio Giulimondi

Nota di aggiornamento

Deliberazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.       111 del      20 dicembre 2012, modificata in data 8 maggio 2013      e 5 giugno 2013 

Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

                  IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito “Codice”), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito denominata “Autorità”;
VISTO l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice che prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP;
VISTO l’articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice che stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito “Regolamento”);
VISTO l’art. 6-bis, comma 2, del predetto Codice, in base al quale l’Autorità stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i soggetti pubblici e privati e gli operatori economici che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di partecipazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera;
CONSIDERATO che il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondata sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal DPR 445/2000;
CONSIDERATO che è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti;
SENTITI i principali soggetti interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti nel corso delle audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;
ACQUISITI in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto 2013 i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali;

DELIBERA

Art.1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intende per:BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
OE, Operatore Economico;AVCPASS, l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
SIMOG, il Sistema Monitoraggio Gare;
CIG, il Codice Identificativo Gara;
PASSOE, il documento che attesta che l’OE può essere verificato tramite AVCPASS;
PEC, la Posta elettronica certificata.

Articolo2
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:
individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
2. Il sistema AVCPASS consente:
alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.
3. Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di fidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
4. In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Articolo 3
(Termini e regole tecniche di accesso al servizio)
1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.
2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).
bis I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

Articolo 4
(Modalità operative)
Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico.
Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.
Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.
Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.
Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.
Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.
La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

Articolo 5

(Documentazione a comprova dei requisiti generali)

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:
Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico alert la presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio accessibile dal portale AVCP.

3. Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000.

Articolo 6
(Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario)
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:
Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
Documenti forniti dagli Operatori Economici.
2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a)includono:
Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b) include:
le Attestazioni SOA;
i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;
certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
4. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

Articolo 7
(Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti)
Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.
I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.
Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.
In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui all’art. 6, comma 1, punto a).

Articolo 8
/Protezione dei dati personali e misure di sicurezza)
L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.
La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al sistema AVCPASS, tratta i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.
L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.
Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure:
il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati.
Il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.
L’accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa parola chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della password.
Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali.
Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti autorizzati per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi nell’ambito delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i dati non sono più residenti sul sistema.
Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.
AVCPASS adotta modalità sicure per l’interazione con gli Enti Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli accessi a fini di sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti Certificanti evidenza dell’utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di documentazione.
È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.
L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul sistema AVCpass, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
L’Autorità informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.
AVCPASS è implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l’identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l’utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale.
Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una persona fisica.
L’autenticazione deve essere basata su dispositivi o credenziali; queste ultime sono composte dall’identificativo dell’utente e dalla relativa componente riservata (parola d’ordine o password) per la cui costruzione sono adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano utilizzati dispositivi di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente custodia.
La password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l’identificazione, deve essere modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 90 giorni e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.
Le password devono rispondere a idonei requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi).
Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione.
Nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).
Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei mesi.

Articolo 9
(Norme transitorie)
1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:
Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
3. In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.
4. In relazione a quanto previsto all’art. 3, comma 2, qualora a causa di esigenze organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente impossibilitate a dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma, ferma restando l’opportunità dell’uso di tali strumenti e vista la data di entrata in vigore del regime di obbligatorietà di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è possibile, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica ordinaria. In questo caso, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale dell’Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:
garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate in via transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;
fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della presente Deliberazione nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.
La documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della relativa tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova deliberazione. Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i profili di competenza, al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.



domenica 13 maggio 2012

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Economia Cristiana

Affrontiamo gli interventi in campo sociale compiuti  del decreto legge “Semplifica Italia” n. 5/2002 che è stato convertito in legge dal Parlamento lo scorso 29 marzo.
In primo luogo è stata modificata l’attribuzione della competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, non più affidata al servizio ispettivo  del Ministero del lavoro, ma alla Direzione Territoriale del Lavoro e alle ASL (art. 15 d.l. 5/2012).
L’art. 17 del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) prevede la possibilità per le donne in gravidanza  di anticipare il periodo di astensione dal lavoro, nel  caso ricorrano determinate circostanze quali:  gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, oltre il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Sino a ieri (31 marzo) la competenza a decidere in merito alla interdizione anticipata delle lavoratrici in gravidanza spettava al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che  lo disponeva in base ad accertamenti medici e avvalendosi dei competenti organi del S. S. N..
 A partire da oggi a decidere è  la Direzione Territoriale del Lavoro e la ASL.
 In particolare, in base alla riforma dei commi 3 e 4 del cennato  art. 17,   nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti malattie che potrebbero aggravarsi in gravidanza, l’astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla ASL (con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), mentre nel caso di lavoratrici che prestano la loro opera in ambienti lavorativi ritenuti pregiudizievoli alla salute della stessa e del bambino, oppure quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, l’astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro. In queste ultime due ipotesi di astensione anticipata, resta ferma la possibilità che essa venga disposta di ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della attività di vigilanza emergano le condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
Il decreto legge, nel ribadire che  detta astensione  può essere concessa per uno o più periodi la cui durata sarà fissata dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dalla ASL, precisa che  può prolungarsi fino al periodo di astensione obbligatoria (che decorre dai due mesi prima della data presunta  del parto), ovvero fino a quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, o sino a quando non cessano i rischi per la salute della lavoratrice, nel caso in cui non sia possibile modificare le condizioni lavorative.
Sempre in campo sociale il d.l. 5/2012 (art.16) è intervenuto sulle assunzioni di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno valido, prevedendo  l’estensione della efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche per quello subordinato.
In tema di lavoro stagionale, altresì,  il decreto prescrive che il datore di lavoro che intende assumere uno straniero con rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza, che rilascia l’autorizzazione, nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Prof. Fabrizio Giulimondi

venerdì 11 maggio 2012

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI


Economia Cristiana

Il nostro terzo incontro sul decreto legge “Semplifica Italia” n.  5/2012 ha ad oggetto il tentativo di disboscamento della giungla procedimentale e burocratica in relazione  alla attività di impresa. Il provvedimento in esame dedica una buona parte delle sue disposizioni alle vicende relative alla vita imprenditoriale e alla sua semplificazione, a partire da quelle sui tempi del procedimento e sulla segnalazione certificata di inizio di attività, fino a quelle concernenti il lavoro, gli appalti pubblici, l’istruzione e i procedimenti ambientali.
In particolare il Capo III  contiene nel dettaglio le disposizioni di semplificazione per le imprese, ponendosi sulla stessa linea di pensiero tracciata dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. “Statuto delle Imprese”).
La sezione I è dedicata alla semplificazione in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, per mezzo dello strumento della delegificazione (ossia della adozione di regolamenti in luogo delle leggi).
I meccanismi di semplificazione -  così come delineati dall’art. 12 -  sono due:
a) l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati,  di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria;
b) l’operatività di percorsi normativi: in particolare, nel rispetto del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è chiamato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400), al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo specifici principi e criteri direttivi, così individuati:
  • semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica, aperta a tutti gli interessati;
  • implementazione delle banche dati consultabili attraverso i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, regioni e Portale Nazionale Impresa, di tal  che l’operatore economico possa conoscere in tempo reale gli oneri, le prescrizioni e i vantaggi per ogni intervento, iniziativa e attività del territorio.
Si torna, pertanto, al mito della delegificazione, il cui slancio negli ultimi anni si era affievolito con il ritorno alla legificazione, seppur prevalentemente di urgenza, ma più rispettosa del dettato costituzionale (artt. 70 e segg. Cost.).
Dall’art. 13 del d.l. 5/2011 emerge la profondità dell’intento legislativo di snellimento burocratico, per il tramite di alcune significative modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, che avevano stabilito  una congerie  di adempimenti burocratici gravosi e, talora, superflui.
Su di essi il decreto in parola ha inciso sensibilmente, a favore delle imprese, nella seguente maniera:
a)    procrastinazione della validità delle autorizzazione di polizia da un anno a tre anni, ad eccezione di quella al porto d’armi con validità annuale e di quella alla detenzione delle sostanze esplodenti,  di validità biennale;
b)    L’iscrizione con efficacia triennale nel registro delle attività commerciali in materia di prodotto audiovisivi in luogo della  precedente validità annuale.
Inoltre,  il Governo ha provveduto alla eliminazione di una serie di previsioni normative oramai considerate inutili per la salvaguardia della sicurezza della comunità e, segnatamente, quelle concernenti:
a)    il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l’obbligo alla istruzione scolastica per i figli;
b)    l’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati;
c)    l’obbligo di denunzia al Prefetto della apertura e chiusura della fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche;
d)    la licenza del questore per le agenzie di recupero crediti;
e)    la comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco e per le gare sportive e l’avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo;
f)      la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere;
g)    la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici, semplificazione disposta anche a seguito di numerose decisioni giurisprudenziali che hanno censurato l’esercizio disinvolto di tale potestà.

Il ridimensionamento delle regole in questo settore, in virtù dell’art. 14 del decreto “Semplifica Italia”, afferisce anche la sfera dei controlli sulle imprese: controlli eliminati se non necessari per gli interessi pubblici perseguiti e, se consentiti, rispettosi dei principi della semplicità e  della proporzionalità alla effettiva tutela del rischio (legge 241/1990). Atteso, altresì, l’obbligo di coordinamento dell’ azione di controllo e di vigilanza sulle imprese fra amministrazioni statali, regionali e locali, le medesime debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre su quello  www.impresainungiorno.gov.it , la lista dei controlli a cui sonno assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento.

                       Fabrizio Giulimondi