venerdì 11 maggio 2012

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI


Economia Cristiana

Il nostro terzo incontro sul decreto legge “Semplifica Italia” n.  5/2012 ha ad oggetto il tentativo di disboscamento della giungla procedimentale e burocratica in relazione  alla attività di impresa. Il provvedimento in esame dedica una buona parte delle sue disposizioni alle vicende relative alla vita imprenditoriale e alla sua semplificazione, a partire da quelle sui tempi del procedimento e sulla segnalazione certificata di inizio di attività, fino a quelle concernenti il lavoro, gli appalti pubblici, l’istruzione e i procedimenti ambientali.
In particolare il Capo III  contiene nel dettaglio le disposizioni di semplificazione per le imprese, ponendosi sulla stessa linea di pensiero tracciata dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. “Statuto delle Imprese”).
La sezione I è dedicata alla semplificazione in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, per mezzo dello strumento della delegificazione (ossia della adozione di regolamenti in luogo delle leggi).
I meccanismi di semplificazione -  così come delineati dall’art. 12 -  sono due:
a) l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati,  di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria;
b) l’operatività di percorsi normativi: in particolare, nel rispetto del principio costituzionale di libertà della iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è chiamato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400), al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo specifici principi e criteri direttivi, così individuati:
  • semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica, aperta a tutti gli interessati;
  • implementazione delle banche dati consultabili attraverso i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, regioni e Portale Nazionale Impresa, di tal  che l’operatore economico possa conoscere in tempo reale gli oneri, le prescrizioni e i vantaggi per ogni intervento, iniziativa e attività del territorio.
Si torna, pertanto, al mito della delegificazione, il cui slancio negli ultimi anni si era affievolito con il ritorno alla legificazione, seppur prevalentemente di urgenza, ma più rispettosa del dettato costituzionale (artt. 70 e segg. Cost.).
Dall’art. 13 del d.l. 5/2011 emerge la profondità dell’intento legislativo di snellimento burocratico, per il tramite di alcune significative modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, che avevano stabilito  una congerie  di adempimenti burocratici gravosi e, talora, superflui.
Su di essi il decreto in parola ha inciso sensibilmente, a favore delle imprese, nella seguente maniera:
a)    procrastinazione della validità delle autorizzazione di polizia da un anno a tre anni, ad eccezione di quella al porto d’armi con validità annuale e di quella alla detenzione delle sostanze esplodenti,  di validità biennale;
b)    L’iscrizione con efficacia triennale nel registro delle attività commerciali in materia di prodotto audiovisivi in luogo della  precedente validità annuale.
Inoltre,  il Governo ha provveduto alla eliminazione di una serie di previsioni normative oramai considerate inutili per la salvaguardia della sicurezza della comunità e, segnatamente, quelle concernenti:
a)    il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia rispettato l’obbligo alla istruzione scolastica per i figli;
b)    l’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli privati;
c)    l’obbligo di denunzia al Prefetto della apertura e chiusura della fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche;
d)    la licenza del questore per le agenzie di recupero crediti;
e)    la comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza del regolamento di gioco e per le gare sportive e l’avviso alla medesima autorità per lo svolgimento di attività sportive con carattere educativo;
f)      la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di qualsiasi genere;
g)    la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli esercizi pubblici, semplificazione disposta anche a seguito di numerose decisioni giurisprudenziali che hanno censurato l’esercizio disinvolto di tale potestà.

Il ridimensionamento delle regole in questo settore, in virtù dell’art. 14 del decreto “Semplifica Italia”, afferisce anche la sfera dei controlli sulle imprese: controlli eliminati se non necessari per gli interessi pubblici perseguiti e, se consentiti, rispettosi dei principi della semplicità e  della proporzionalità alla effettiva tutela del rischio (legge 241/1990). Atteso, altresì, l’obbligo di coordinamento dell’ azione di controllo e di vigilanza sulle imprese fra amministrazioni statali, regionali e locali, le medesime debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre su quello  www.impresainungiorno.gov.it , la lista dei controlli a cui sonno assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento.

                       Fabrizio Giulimondi

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