Il nostro terzo incontro sul decreto legge “Semplifica Italia” n. 5/2012 ha ad oggetto il tentativo di disboscamento della giungla procedimentale e burocratica in relazione alla attività di impresa. Il provvedimento in esame dedica una buona parte delle sue disposizioni alle vicende relative alla vita imprenditoriale e alla sua semplificazione, a partire da quelle sui tempi del procedimento e sulla segnalazione certificata di inizio di attività, fino a quelle concernenti il lavoro, gli appalti pubblici, l’istruzione e i procedimenti ambientali.
In particolare il Capo III
contiene nel dettaglio le disposizioni di semplificazione per le imprese,
ponendosi sulla stessa linea di pensiero tracciata dalla legge 11 novembre
2011, n. 180 (c.d. “Statuto delle Imprese”).
La sezione I è dedicata alla semplificazione in materia di
autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle
imprese, per mezzo dello strumento della delegificazione (ossia della adozione
di regolamenti in luogo delle leggi).
I meccanismi di semplificazione - così come delineati dall’art. 12 - sono due:
a)
l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione
amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a
partecipazione volontaria;
b)
l’operatività di percorsi normativi: in particolare, nel rispetto del principio
costituzionale di libertà della iniziativa economica privata ai sensi dell’art.
41 della Costituzione, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è chiamato ad
adottare uno o più regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2, legge 23
agosto 1988, n. 400), al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l’attività di impresa secondo specifici principi e criteri
direttivi, così individuati:
- semplificazione e
razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la
previsione della conferenza di servizi telematica, aperta a tutti gli
interessati;
- implementazione delle
banche dati consultabili attraverso i siti degli sportelli unici comunali,
mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, regioni e Portale Nazionale
Impresa, di tal che l’operatore
economico possa conoscere in tempo reale gli oneri, le prescrizioni e i
vantaggi per ogni intervento, iniziativa e attività del territorio.
Si torna, pertanto, al mito della
delegificazione, il cui slancio negli ultimi anni si era affievolito con il
ritorno alla legificazione, seppur prevalentemente di urgenza, ma più
rispettosa del dettato costituzionale (artt. 70 e segg. Cost.).
Dall’art. 13 del d.l. 5/2011 emerge la
profondità dell’intento legislativo di snellimento burocratico, per il tramite
di alcune significative modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza e al relativo regolamento di esecuzione, che avevano stabilito una congerie
di adempimenti burocratici gravosi e, talora, superflui.
Su di essi il decreto in parola ha inciso
sensibilmente, a favore delle imprese, nella seguente maniera:
a)
procrastinazione della validità delle autorizzazione di polizia da un
anno a tre anni, ad eccezione di quella al porto d’armi con validità annuale e
di quella alla detenzione delle sostanze esplodenti, di validità biennale;
b)
L’iscrizione con efficacia triennale nel registro delle attività
commerciali in materia di prodotto audiovisivi in luogo della precedente validità annuale.
Inoltre, il Governo ha provveduto alla eliminazione di
una serie di previsioni normative oramai considerate inutili per la
salvaguardia della sicurezza della comunità e, segnatamente, quelle
concernenti:
a)
il divieto di rilascio di autorizzazioni di polizia a chi non abbia
rispettato l’obbligo alla istruzione scolastica per i figli;
b)
l’obbligo della licenza per la vendita di bevande alcoliche nei circoli
privati;
c)
l’obbligo di denunzia al Prefetto della apertura e chiusura della
fabbriche o dei depositi di essenze per la confezione delle bevande alcoliche;
d)
la licenza del questore per le agenzie di recupero crediti;
e)
la comunicazione alla autorità di pubblica sicurezza del regolamento di
gioco e per le gare sportive e l’avviso alla medesima autorità per lo
svolgimento di attività sportive con carattere educativo;
f)
la licenza per lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di
qualsiasi genere;
g)
la determinazione da parte del sindaco degli orari di apertura degli
esercizi pubblici, semplificazione disposta anche a seguito di numerose
decisioni giurisprudenziali che hanno censurato l’esercizio disinvolto di tale
potestà.
Il ridimensionamento delle regole in questo
settore, in virtù dell’art. 14 del decreto “Semplifica Italia”, afferisce anche
la sfera dei controlli sulle imprese: controlli eliminati se non necessari per
gli interessi pubblici perseguiti e, se consentiti, rispettosi dei principi
della semplicità e della proporzionalità
alla effettiva tutela del rischio (legge 241/1990). Atteso, altresì, l’obbligo
di coordinamento dell’ azione di controllo e di vigilanza sulle imprese fra
amministrazioni statali, regionali e locali, le medesime debbono pubblicare sul
proprio sito istituzionale, oltre su quello www.impresainungiorno.gov.it , la lista dei controlli
a cui sonno assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore
di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di
svolgimento.
Fabrizio
Giulimondi
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