Riprendiamo il discorso sulla liberalizzazione nel settore farmaceutico.
Dopo il decreto legge “Salva Italia” (d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011), anche il decreto legge “Cresci Italia” (d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012) tende a dare maggiore spazio ai farmacisti non titolari di farmacie (ossia di licenza), aumentando sensibilmente la presenza di queste ultime in funzione del numero di abitanti: il numero di autorizzazioni deve corrispondere a una farmacia ogni 3300 abitanti, con l’apertura di una ulteriore unità qualora la popolazione ecceda il 50% di tale valore.
Il mezzo adoperato è il concorso (nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 97 della Costituzione) al fine di ridimensionare una delle ultime sacche di numero chiuso rimaste in Italia in campo commerciale-professionale.
Tale intervento legislativo dovrebbe incoraggiare il consumatore a compiere una scelta maggiormente economica nell’acquisto di farmaci sostanzialmente eguali.
Possono, altresì, essere istituite farmacie:
• nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradale ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non ve ne sia già una a meno di 400 metri;
• nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non ne sia già stata aperta una a una distanza inferiore a 1500 metri.
In merito alle procedure concorsuali le regioni dovranno procedere alla approvazione delle piante organiche, entro sessanta giorni dall’invio da parte dei comuni dei dati concernenti l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili sul proprio territorio, con la conseguente attivazione dei concorsi straordinari, ai quali potranno partecipare i farmacisti iscritti nel relativo albo professionale dello Stato Membro della Unione Europea di appartenenza.
Atteso che il paziente debba essere posto in grado di comperare il farmaco più a buon mercato, ogniqualvolta quest’ultimo abbia eguale composizione in principi attivi, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario, il medico ha il dovere di informare su tali aspetti il paziente, inserendo nella prescrizione l’espressione ”sostituibile con equivalente generico”, salvo non sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.
Se sulla ricetta non sia apposta la dicitura “non sostituibile”, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salva – ovviamente - diversa richiesta del cliente.
Negli esercizi commerciali autorizzati la vendita di questa tipologia di prodotti deve avvenire all’interno di un apposito reparto delimitato e riguardare quelli di fascia C, caratterizzati dalla non essenzialità, dalla scarsa rilevanza in campo terapeutico e dalla assenza di ricetta per il loro acquisto.
Si sottolinea, in conclusione, che il limite della ubicazione in comuni con più di 12.500 abitanti (dato ancora come sussistente nel precedente articolo intitolato “Verso una maggiore libertà di impresa”), fissato dal decreto legge “Salva Italia”, è stato eliminato nella legge di conversione n. 27/2012 del decreto legge n. 1/2012 (c.d. “Cresci Italia”).
Prof. Fabrizio Giulimondi
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