martedì 15 maggio 2012

Una chiacchierata sull’IMU



 Economia Cristiana
Una chiacchierata sull’IMU Dal decreto “Semplifica Italia” facciamo un passo indietro al decreto “Salva Italia” (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) che è stato modificato in più punti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Le aule parlamentari così ci hanno messo il cappello ma non la faccia , lasciando completamente la responsabilità della operazione al neo nato Governo Monti. In questo numero affrontiamo una questione comunemente sentita, ossia quella della ex ICI, oggi IMU (Imposta Municipale Unica). Il decreto sul “federalismo fiscale municipale”(d.lgs. 23/2011) aveva istituito con l’art. 8 l’IMU, che però sarebbe divenuta operativa a partire dal 2014 e, soprattutto, per l’espressa previsione normativa di cui al comma 3, non si sarebbe applicata alla abitazione principale e alle pertinenze della stessa. L’IMU, infatti, nella sua formulazione originaria, avrebbe sostituito, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili, in relazione a unità immobiliari diverse dalla abitazione principale. Con l’art. 13 comma 1, del decreto “Salva Italia”, il Governo anticipa l’applicazione dell’‘IMU, in via sperimentale, al 2012, proseguendo tale fase fino al 2014, ed entrando, poi, a regime l’anno successivo. La norma prevede che si rendano applicabili le disposizioni recate dagli artt. 8 e 9 del decreto sul “federalismo fiscale municipale”, con cui è stata istituita l’imposta, purché compatibili con la disciplina prevista dallo stesso art. 13 del d.l. 201/2011. Il presupposto applicativo dell’IMU è lo stesso dell’ICI. Il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’articolo 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 201/2011 precisa che per l’abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, mentre per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo. Anche i criteri per il calcolo della base imponibile dell’IMU sono gli stessi dell’ICI, atteso che il comma 3 del cennato art. 13 richiama proprio le disposizioni di riferimento di questa ultima imposta (articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del d.lgs. 504/1992), salvo prevedere, poi, al comma successivo, specifici moltiplicatori da applicare per la determinazione della base imponibile ai fini dell’IMU. In particolare, quest’ultima si calcola, per i fabbricati, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 % a mente dell’art. 3, comma 48, della legge 662/1996, i moltiplicatori indicati nelle tabelle che inframmezzano l’articolo, ove sono riportati – fra l’altro - i “vecchi” coefficienti utilizzati ai fini Ici, a titolo di raffronto. Per quanto riguarda i terreni agricoli, il comma 5 del suddetto art. 13 stabilisce che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 % ex art. 3, comma 48, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari al 130; tuttavia, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, tale moltiplicatore è pari a 110. Una regola a parte è prevista, invece, per le aree fabbricabili, per le quali, stante lo specifico richiamo del già menzionato comma 3 dell’articolo 13, si rende applicabile la disciplina recata ai fini ICI dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, in base alla quale il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. E’ opportuno evidenziare, a tal proposito, che una area è considerata fabbricabile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legge 223/2006, se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dalla adozione di strumenti attuativi dello stesso. Sulla base imponibile così determinata, occorre applicare le specifiche aliquote recate dai commi 6,7, 8 e 9 del già citato art. 13, per addivenire alla quantificazione dell’IMU dovuta. In particolare, in base a tali disposizioni, è previsto che l’aliquota ordinaria è pari allo 0,76% ma i comuni hanno la facoltà di modificarla, con propria delibera, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. Tale aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e le relative pertinenze; anche in questo caso, tale misura è modificabile, con delibera comunale, sino a 0.2 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Una aliquota ancora inferiore è prevista per i fabbricati rurali, pari ordinariamente allo 0.2%, ma variabile con delibera comunale sino 0,1 punti percentuali in aumento o in diminuzione. A proposito dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, il comma 14 ter dell’art. 13 prevede che essi debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012; nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, mentre il conguaglio della imposta è determinato dai comuni a seguito della attribuzione della rendita catastale. Infine, per quanto concerne gli immobili non produttivi di reddito ex art. 43 del TUIR (immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni), ovvero posseduti da soggetti passivi IRES (Imposta sul Reddito delle Società), o nel caso di immobili locati, i comuni possono ridurre l’aliquota sino allo 0,4 %. Mutuando l’art.8, comma 2, del d,lgs. 504/1992 (ICI), che stabiliva una detrazione fino a 200.000 lire (cara vecchia lira!) per l’abitazione principale e relative pertinenze, anche per l’IMU è prevista, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del “Salva Italia”, una detrazione dal lordo dovuto dell’importo di 200 euro rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione, inoltre, è aumentata di 50 euro per ogni figlio non superiore a 26 anni di età che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella unità immobiliare adibita ad abitazione principale; tuttavia, tale detrazione non può comunque superare l’importo di 400 euro, che sommata quella base di 200 euro, consente di raggiungere una detrazione massima di 600 euro. I comuni possono elevare la predetta detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal caso, tuttavia, no possono stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione . Il comma 10 individua ulteriori fattispecie per le quali trova applicazione la predetta detrazione: si tratta delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Inoltre, l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione sopra indicata si applicano, altresì, al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Infine, secondo quanto previsto sempre allo stesso comma 10 del citato art. 13, i comuni possono considerare direttamente ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (la prima versione del testo considerava tale alloggio - incredibilmente - una seconda casa!). Nell relazione tecnica al decreto “Salva Italia” si legge che dall’IMU è atteso un gettito complessivo di circa 21,8 miliardi di euro, di cui 18 circa derivanti da immobili diversi dalla abitazione principale, mentre i restanti 3,8 provenienti dalla abitazioni principali e relative pertinenze. Un ultimo elemento molto importante da sottolineare. Il sub emendamento del 2 aprile 2012 dei relatori delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato (e, quindi, presumibilmente sarà approvato) al decreto legge fiscale 2 marzo 2012 n. 16, stabilisce che l'acconto di giugno dell'IMU si pagherà con "le aliquote di base e la detrazione" già fissata per la prima abitazione. Nello specifico: "Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste". Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle seconda rata dell'IMU 2012 questa "è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata". Inoltre, entro il 31 luglio 2012 in base al gettito della prima rata dell'IMU, il Governo provvederà alla modifica delle aliquote e della detrazione. 

Prof. Fabrizio Giulimondi.

Nessun commento:

Posta un commento