La legge 11 novembre 2011 n. 180 (c.d. “Statuto delle imprese”) ha introdotto solennemente nel nostro ordinamento le linee guida di affrancamento dell’imprenditore da lacci e laccioli burocratici alla libera esplicazione della loro attività.
Con il decreto “Salva Italia” n. 201/2011 si passa dalle enunciazioni di principio a quelle concrete, provvedendo alla rimozione degli ostacoli posti dalle normative all’esercizio delle attività imprenditoriali.
La liberalizzazione è riposta principalmente nell’opera abrogativa compiuta dall’art. 34, comma 3 di numerose disposizioni restrittive dell’azione produttiva delle imprese.
Queste ultime non vengono espunte dall’ordinamento a seguito di loro specifica cancellazione, ma in forza di un generico richiamo effettuato dall’art. 34, comma 3 ad una generale abrogazione fondata su un presunto contenuto incompatibile delle norme, metodo confuso che costringerà i poveri operatori del diritto a notevoli sforzi esegetici per comprendere di volta in volta se una disposizione sia o meno cancellata.
Le restrizioni abolite sono le seguenti:
- il divieto di esercizio di un attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno della stessa;
- l’imposizione di distanze minime fra le sedi, luogo di esercizio della attività;
- il divieto di tale esercizio in più sedi oppure in una o più aree geografiche.
Oltre la rimozione di questi limiti spaziali, sono state eliminate le barriere di azione commerciale poste ad alcune categorie di esercenti, a favore delle quali è stata tolta anche cittadinanza al divieto di commercializzazione di taluni prodotti, alla imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, nonché all’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari alla attività svolta.
Atteso che il comma 6 consente in via generale all’interessato di avvalersi dell’autocertificazione per attestare la presenza di determinati requisiti ai fini dell’esercizio dell’attività economica, l’attività può subito iniziare, a seguito della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – disciplinata dall’art. 19 l.241/90 in sostituzione della vecchia DIA (Denunzia Inizio Attività) - salvo il controllo successivo da svolgersi entro un termine, non indicato dalla disposizione in esame, ma che in via generale può essere quello di sessanta giorni dettato per la SCIA dal citato art. 19 l.241/90.
Solo la presenza di un interesse generale di ordine costituzionale o comunitario può giustificare un regime amministrativo che imponga una formale autorizzazione preventiva all’esercizio di una attività imprenditoriale.
Un esempio fra tutti di liberalizzazione: alcuni prodotti venduti dalla farmacie.
L’art. 32 del d.l. 201/2011 permette la vendita di farmaci appartenenti alla classe C, per i quali non sussiste l’obbligo di ricetta medica (non rimborsabili dal SSN), agli esercizi commerciali titolari dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi così come saranno concepiti nel decreto del Ministro della Salute di futura emanazione; della previa autorizzazione alla vendita di farmaci; e, infine, della operatività territoriale in comuni aventi popolazione superiore ai 12.500 abitanti.
Prof. Fabrizio Giulimondi
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