Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) è il terzo dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo Monti dopo il “Salva Italia”( d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) e il “Semplifica Italia”( d.l. 24 gennaio 2012, n. 1).
giovedì 10 maggio 2012
IL CAMBIO DI RESIDENZA FINALMENTE HA EFFICACIA IMMEDIATA
Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) è il terzo dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo Monti dopo il “Salva Italia”( d.l. 6 dicembre 2011, n. 201) e il “Semplifica Italia”( d.l. 24 gennaio 2012, n. 1).
Il decreto “Semplifica Italia” è stato convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012..
Il d.l. 5/2012
si pone lo scopo di semplificare la vita dei cittadini, riducendo sensibilmente
le squamosità burocratiche frapposte fra questi ultimi e la realizzazione delle loro richieste. Affrontiamo subito un tema concreto di
interesse generale: il cambio di residenza.
Il decreto all’art. 5 consente l’effettuazione di cambi di
residenza in tempo reale. Le
dichiarazioni anagrafiche attinenti il trasferimento di residenza all’estero,
la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, o i mutamenti
intervenuti al loro interno, nonché il
cambiamento di abitazione, sono rese nel termine di 20 giorni
dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando una modulistica
conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno.(XX)
Le autodichiarazioni debbono contenere obbligatoriamente il richiamo alle sanzioni previste dalla
normativa: le dichiarazioni sostitutive
mendaci, rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe, oppure
inviate anche per il tramite del fax o in via telematica, sono sanzionabili
amministrativamente con la decadenza dal beneficio conseguito con la falsa
dichiarazione, oltre - ovviamente – in
sede penale.
L’ufficiale di
anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle
dichiarazioni per effettuare, previa comunicazione al comune di provenienza, le
iscrizioni anagrafiche, i cui effetti giuridici decorrono dalla data della
dichiarazione.
Vi è poi una
interessante regola procedimentale, che dovrà essere inserita nel regolamento previsto del decreto
legge 5/2012, secondo cui, se nel termine di 45 giorni dalla
dichiarazione resa o inviata dal soggetto interessato non gli viene comunicato
il preavviso di rigetto da parte dell’Ufficio anagrafico comunale, con
l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti
con esito negativo, quanto dichiarato dal privato è considerato conforme alla situazione di fatto esistente
alla data della dichiarazione.
Tale regolamento deve essere approvato dal Governo, su
proposta del Ministro dell’Interno, entro 90 giorni dalla pubblicazione in
“Gazzetta Ufficiale” del decreto in esame( Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana , supplemento ordinario, n.
27/L del 9 febbraio 2012, n. 33).
Scaduto il termine e il
regolamento non è emanato, tutte le disposizioni di cui all’art. 5, inclusa
quella sul cambio di residenza in tempo reale, acquistano immediata efficacia .
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