venerdì 11 maggio 2012

DOCUMENTAZIONE PER INVALIDI E DOCUMENTI DI IDENTITA’.


Economia Cristiana
Continuando a commentare Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”) convertito nella legge 35/2012,  affrontiamo due temi di particolare importanza.
  • L’art. 4 del provvedimento semplifica la presentazione della  documentazione per le persone disabili, disponendo l’eliminazione di inutili duplicazioni delle certificazioni mediche per l’accesso ai benefici loro spettanti. Viene, infatti, previsto che i verbali delle commissioni mediche integrate riportino anche l’esistenza  dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del “contrassegno invalidi”.
A tale proposito il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 di attuazione del codice della strada stabilisce che,  per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco del comune di residenza del soggetto che presenta la domanda rilascia apposita autorizzazione,  previo specifico accertamento sanitario. Unitamente alla istanza contenete  la dichiarazione sotto la propria responsabilità  dei dati personali e degli elementi oggettivi che la supportano, l’interessato ha l’onere di allegare la  certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale della ASL di appartenenza, dalla quale risulta che egli ha effettiva capacità di deambulazione, seppur sensibilmente ridotta.
Il decreto legge 5/2012 dispone che il verbale della commissione medica integrata attesta anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità: il soggetto interessato può, pertanto, utilizzare a tali fini la  copia del verbale della commissione  medica integrata, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale (auto autenticazione di copia che integra una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Tale  disposizione deroga alla regola  generale della non sostituibilità delle certificazioni mediche, anche se nella auto autenticazione di copia il soggetto interessato deve obbligatoriamente dichiarare che,  quanto ivi attestato in merito  alla esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità, non è stato revocato, sospeso o modificato alcunché.
  • L’art. 7 del testo unifica le date di scadenza delle carte di identità e di ogni altro documento di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato da una Pubblica Amministrazione competente,  attraverso il differimento alla data di compleanno del titolare del documento immediatamente successiva alla sua scadenza “naturale”. Quindi, a far data dal LORO rilascio o rinnovo successivo alla entrata in vigore del decreto legge, la validità dei documenti di identità e di riconoscimento sarà protratta sino al giorno e al mese di nascita del titolare immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe, altrimenti,  prevista per gli stessi.
Infine, è  portata a dieci anni la durata delle c.d. tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

Prof. Fabrizio Giulimondi

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