domenica 13 maggio 2012

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Economia Cristiana

Affrontiamo gli interventi in campo sociale compiuti  del decreto legge “Semplifica Italia” n. 5/2002 che è stato convertito in legge dal Parlamento lo scorso 29 marzo.
In primo luogo è stata modificata l’attribuzione della competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, non più affidata al servizio ispettivo  del Ministero del lavoro, ma alla Direzione Territoriale del Lavoro e alle ASL (art. 15 d.l. 5/2012).
L’art. 17 del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) prevede la possibilità per le donne in gravidanza  di anticipare il periodo di astensione dal lavoro, nel  caso ricorrano determinate circostanze quali:  gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, oltre il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Sino a ieri (31 marzo) la competenza a decidere in merito alla interdizione anticipata delle lavoratrici in gravidanza spettava al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che  lo disponeva in base ad accertamenti medici e avvalendosi dei competenti organi del S. S. N..
 A partire da oggi a decidere è  la Direzione Territoriale del Lavoro e la ASL.
 In particolare, in base alla riforma dei commi 3 e 4 del cennato  art. 17,   nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti malattie che potrebbero aggravarsi in gravidanza, l’astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla ASL (con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), mentre nel caso di lavoratrici che prestano la loro opera in ambienti lavorativi ritenuti pregiudizievoli alla salute della stessa e del bambino, oppure quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, l’astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro. In queste ultime due ipotesi di astensione anticipata, resta ferma la possibilità che essa venga disposta di ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della attività di vigilanza emergano le condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
Il decreto legge, nel ribadire che  detta astensione  può essere concessa per uno o più periodi la cui durata sarà fissata dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dalla ASL, precisa che  può prolungarsi fino al periodo di astensione obbligatoria (che decorre dai due mesi prima della data presunta  del parto), ovvero fino a quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, o sino a quando non cessano i rischi per la salute della lavoratrice, nel caso in cui non sia possibile modificare le condizioni lavorative.
Sempre in campo sociale il d.l. 5/2012 (art.16) è intervenuto sulle assunzioni di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno valido, prevedendo  l’estensione della efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche per quello subordinato.
In tema di lavoro stagionale, altresì,  il decreto prescrive che il datore di lavoro che intende assumere uno straniero con rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza, che rilascia l’autorizzazione, nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Prof. Fabrizio Giulimondi

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