Affrontiamo gli interventi in campo sociale compiuti del decreto legge “Semplifica Italia” n. 5/2002 che è stato convertito in legge dal Parlamento lo scorso 29 marzo.
In primo luogo è stata modificata l’attribuzione della competenza
in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza,
non più affidata al servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, ma alla Direzione Territoriale del Lavoro e
alle ASL (art. 15 d.l. 5/2012).
L’art. 17 del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) prevede
la possibilità per le donne in gravidanza di anticipare il periodo di astensione dal
lavoro, nel caso ricorrano determinate
circostanze quali: gravi complicanze
della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, oltre il caso in cui la
lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Sino a ieri (31 marzo) la competenza a decidere in merito
alla interdizione anticipata delle lavoratrici in gravidanza spettava al
servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, che lo disponeva in base ad accertamenti medici e
avvalendosi dei competenti organi del S. S. N..
A partire da oggi a
decidere è la Direzione Territoriale del
Lavoro e la ASL.
In particolare, in
base alla riforma dei commi 3 e 4 del cennato art. 17, nel caso di gravi complicanze della
gravidanza o di preesistenti malattie che potrebbero aggravarsi in gravidanza,
l’astensione anticipata dal lavoro è disposta dalla ASL (con modalità definite
con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), mentre nel caso di
lavoratrici che prestano la loro opera in ambienti lavorativi ritenuti
pregiudizievoli alla salute della stessa e del bambino, oppure quando la
lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, l’astensione anticipata dal
lavoro è disposta dalla Direzione Territoriale del Lavoro. In queste ultime due
ipotesi di astensione anticipata, resta ferma la possibilità che essa venga
disposta di ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della
attività di vigilanza emergano le condizioni che danno luogo all’astensione
medesima.
Il decreto legge, nel ribadire che detta astensione può essere concessa per uno o più periodi la
cui durata sarà fissata dalla Direzione Territoriale del Lavoro o dalla ASL,
precisa che può prolungarsi fino al periodo
di astensione obbligatoria (che decorre dai due mesi prima della data
presunta del parto), ovvero fino a
quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, o sino a quando
non cessano i rischi per la salute della lavoratrice, nel caso in cui non sia
possibile modificare le condizioni lavorative.
Sempre in campo sociale il d.l. 5/2012 (art.16) è intervenuto
sulle assunzioni di lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di
soggiorno valido, prevedendo l’estensione della efficacia della
comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro anche per quello
subordinato.
In tema di lavoro stagionale, altresì, il decreto prescrive che il datore di lavoro
che intende assumere uno straniero con rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale, deve presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l’immigrazione della provincia di residenza, che rilascia l’autorizzazione,
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta
del datore di lavoro.
Prof. Fabrizio
Giulimondi
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