domenica 15 giugno 2014

"PER DIECI MINUTI" DI CHIARA GAMBERALE

Dopo la recensione a “Le luci nelle case degli altri” (2010) e a “Quattro etti di amore, grazie“ (2013), non poteva mancare una riflessione sull’ultima fatica letteraria di Chiara Gamberale Per dieci minuti (Feltrinelli), finalista al Premio Bancarella del prossimo 20 luglio.
In modo liquido e gradevole, anche se talvolta anodino, la Gamberale racconta in stile autobiografico il periodo della vita durante il quale ha partorito il romanzo “Quattro etti di amore, grazie”. Nell’A.D.  2012 la scrittrice  ha traslocato  da  “La Mia Casa di Vicarello” per andare a vivere con il consorte a Roma, è stata  lasciata da “Il Mio Marito” e  ha perso “La Mia Rubrica”.
L’esperimento antroposofico steineriano suggerito dalla psicanalista a Chiara come metodo terapeutico per ritornar a riveder le stelle, consiste nel porre in essere, per un mese intero e per dieci minuti al giorno, comportamenti mai realizzati nella propria vita di quasi trentasettenne. Durante questo viaggio dell’anima e del corpo, che si svolge nel mese di dicembre del 2012, l’Autrice è accompagnata da un ragazzo eritreo, Ato, conosciuto alla Città dei Ragazzi in via della Pisana a Roma, oltre che  da un  amico di vecchia data, Gianpietro, omosessuale bipolare che parla sempre al femminile, trasformando nel genere opposto qualunque sostantivo maschile.
L’idea di fondo ricorda la pellicola  del 2008 di Peyton Reed “Yes man” e, i continui agganci agli eventi di quel trancio temporale (la visita alla  mostra delle pitture di Jan Vermeer alle Scuderie del Quirinale, la visione del film “Lo Hobbit”, la ignuda partecipazione della stessa Gamberale allo spettacolo teatrale Fratto X, il richiamo alle vicine elezioni politiche del febbraio 2013), rafforzano il carattere biografico del racconto e lo rendono ancora più veritiero e sentito dal lettore.

Fabrizio Giulimondi

"ADULTERIO" DI PAULO COELHO

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Fatalmente, ad un certo punto della esistenza anche di un grande scrittore, giunge il momento in cui l’ispirazione artistica, letteraria e poetica si smussa, si affievolisce e deperisce. Rientra nell’ordine naturale delle cose. E’ ciò che è capitato al grande Autore brasiliano Paulo Coelho, che ha più volte sfiorato il Nobel per la letteratura e le cui opere sono lette da decine di milioni di persone. E’ ciò che è capitato a Paulo Coelho con la sua diciannovesima fatica letteraria “Adulterio” (Bompiani), talmente insulsa che non sono riuscito a finire di leggere.
Dopo romanzi fra il bello, il molto bello e lo splendido come L’Alchimista, Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduto e ho pianto e Lo Zahir, dopo alcuni segni di cedimento già manifestatisi con Le Valchirie e il Manoscritto ritrovato ad Accra, Adulterio rappresenta  la veste  noiosamente psicologica-introspettiva  della storia trita e ritrita di  una ricca donna felicemente sposata, madre di due bambini, residente nella perfetta e un po’ algida bellezza ginevrina, annoiata e depressa (forse per troppo benessere, assenza di problemi e   presenza di un marito bello e premuroso?) in cerca di “altro”.
Di libri di tal fatta ve ne sono a iosa in giro per il mondo e da Coelho ci si aspetta molto di più, ma, forse, arriva il tempo in cui quel “molto di più” non si può più dare.

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 11 giugno 2014

E NON E' FINITA!A "LA GRANDE BELLEZZA" DI PAOLO SORRENTINO ANCHE PREMI COME MIGLIORE REGIA E MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA (TONI SERVILLO) AL DAVID DI DONATELLO 2014

Locandina del film La grande bellezza

Dopo alcuni lungometraggi, romanzi giunti sulla soglia del Premio Strega, pellicole apprezzate dalla critica, film di particolare valore estetico e corposo significato contenutistico, come Il Divo (2008) e This must be the place (2011), Paolo Sorrentino ha portato l'anno scorso nelle sale italiane La grande Bellezza, un’opera che, dopo aver vinto come miglior regista, miglior attore (Toni Servillo) e miglior film gli E.F.A. 2013 (European Film Awards), al Festival internazionale del cinema di Berlino, ha ricevuto a Los Angeles  il prestigiosissimo Premio Golden Globe  come miglior film non in lingua inglese. Non si è fatto mancare neppure il londinese B.A.F.T.A. (British Academy of Film and Television Arts).
86th Oscars

Nella magica notte degli Oscar, 2 marzo A.D. 2014, a Los Angeles è apparsa una nuova stella: PREMIO OSCAR COME MIGLIOR FILM NON IN LINGUA INGLESE...THE WINNER IS.....PAOLO SORRENTINO con "THE GREAT BEAUTY!!!!!!!!!!!!!"..."LA GRANDE BELLEZZA!!!!!!!!"

L’arte del regista Sorrentino oramai è indiscussa e non ha nulla da invidiare a quella immaginata dai grandi autori europei e statunitensi.
Film di pregio, intenso, pieno, suggestivo e completo, a tutto tondo, simbolico, articolato e complesso, arguto e disincantato, cinico e bonario, intelligente e delicato, La grande Bellezza vede un cast composto dal più importante cinema italiano, un florilegio di nomi raramente compresenti in maniera così massiva in un produzione cinematografica: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Galatea Ranzi, Roberto Harlitzka, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti, Vernon Dobcheff, Serena Grandi, Luca Marinelli, Giulia Di Quilio, Massimo Popolizio, Giorgia Ferrero, Pamela Villoresi, Carlo Buccirosso, Ivan Franek, Stefano Fregni.
Toni Servillo, oramai uno dei sommi interpreti del cinema italiano, primeggia su tutti nella parte del protagonista Jep Gambardella, anche se gli altri attori, ognuno per la propria parte, maggiore o minore che sia, danno quel tratto di penna, quella pennellata, quel tocco musicale, che rendono il lavoro corale grandioso e armonico.
Jep Gambardella è uno scrittore che ha pubblicato, decenni prima dell’inizio della storia, un romanzo di discreto successo.
Jep Gambardella è un giornalista di una rivista di cultura, arte e moda di buon accreditamento e diffusione.
Jep Gambardella è, soprattutto, il signore indiscusso della mondanità notturna romana. Da quando è giunto a Roma all’età di ventisei anni sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non ha trascorso notte senza partecipare, ravvivare ed essere il protagonista di feste, cene, aperitivi, cocktail, organizzati da una borghesia festaiola quanto annoiata, imbolsita e intristita dal Nulla.
Sono il Nulla, Il Niente, il Vuoto, l’Inconsistenza, l’Insostenibile Leggerezza dell’Essere, il tessuto connettivo, la ragione sociale, il leit motif, il canovaccio della vita di Jep e dei compari mondani.
Il prologo del film è girato proprio nella villa di Gambardella, dove si sta svolgendo la sua festa di compleanno: per dirla con Angelo Branduardidanze, colori e allegria, canti e rumori, suoni di risa.
La mattina dopo, però, nulla della tristezza, della malinconia, dell’angoscia, del senso di inutilità, è stato in alcun modo rimosso, anzi, a dir del vero, tutto si è accresciuto.
E così è ogni sera, ogni notte e, poi, ogni risveglio.
Un concatenarsi di smarrimento in una apparente ricchezza e giocosità.
E’ quella borghesia romana ingolfata in un benessere stantio e monotono, non frutto di fatica e di lavoro, ma di rendite e di ricchezza altrui che provengono dal passato, da altre mani, da altri sudori.
E’ quella borghesia progressista, sempre dalla parte giusta, sempre con le idee giuste, sempre con le parole giuste sulle labbra pronunziate nel momento giusto.
E’ quella borghesia che ha le sue radici nel ’68 e che viene scenicamente interpretata con efficacia da Galatea Ranzi, politicamente impegnata da studentessa, dedita alla carriera e all’indottrinamento del figlio, secondo il corretto sistema valoriale che il " politicamente corretto" impone a questa sterile borghesia. Jep Gamabardella con poche, efficaci, potenti e dirompenti battute, che fuoriescono dalla sua bocca con elegante, aristocratica, nobile ferocia, smantella la signora il cui ruolo Galatea Ranzi ricopre abilmente.
La storia dell’impegno politico passato e dell’attuale capacità di essere donna e madre viene smascherata nella sua falsità e, tramite il suo disvelamento, viene messa alla berlina la borghesia dei salotti buoni, bigia e piena di soldi, arrogante nel porsi con gli altri, stravagantemente convinta di possedere una superiorità morale e culturale sulle genti, ma che, invero, consuma la propria esistenza nella assenza di valori autentici, idee vere, azioni concrete, obiettivi utili.
Jep sa questo, è cosciente che dalla pubblicazione del suo romanzo anni prima nulla ha più costruito il suo pur vivace ingegno, niente hanno più concepito la sua anima, il suo cuore, il suo intelletto, offuscati da una mondanità brulla, che gli brucia ogni serata e notata da decenni.
Jep vuole scomparire, come la giraffa (uno dei tanti elementi simbolici della pellicola) che un amico “mago” rende evanescente nell’ambiente.
Jep vuole dissolversi oppure ricominciare. Non si darà alla fuga al pari dell’ unico amico - raccontato da Carlo Verdone - disgustato da tanta inedia, da troppa superficialità e inganno, di cui la “fidanzata”(Anna della Rosa) è impareggiabile maestra, infame nel comportamento quotidiano, tatertyp della comune percezione della moralità delle tante ragazzotte che deambulano nottambule in ricerca del tutto e subito perché del domani non v’è certezza, idolatre dell’unico attuale dogma: denaro senza fatica e privo di etica.
Fra queste dame brillano per assenza di luce negli occhi la onnipresente a feste e cene Pamela Villoresi e, per ovvietà negli incontri sessuali, oramai riti scontati, Isabella FerrariSerena Grandi, nella suo truculento disfacimento fisico, fornisce plasticamente corporeità al vizio stratificato nel tempo.
Il personaggio interpretato da Verdone scappa disgustato e senza speranza, Gambardella no: rimane e cerca. Cerca qualche vibrazione che possa scuotergli cuore, riattivarli l’anima e galvanizzarne l’intelletto.
Non la trova certamente in un cardinale in predicato per il soglio pontificio (il sempiterno straordinario Roberto Herlitzka), pervicacemente attratto dalla goliardia terrena ed esperto dell’arte culinaria, irrimediabilmente allergico alla spiritualità: qui, nella rappresentazione cinematografica del principe della Chiesa, Sorrentino si avvicina sensibilmente agli stilemi propri delle opere di Fellini. L’aspetto lievemente luceferino dell’attore ben esprime l’assenza di religiosità dentro la coscienza dell’alto prelato.
La narrazione di questo cammino è punteggiato da scene improvvise, quasi subliminari, di suore che irrompono nella proiezione senza che tali apparizioni fuggevoli abbiano alcun senso, raffigurate in maniera ridanciana e un po’ volgare, quasi pasoliniana.
L’incontro con suor Anna in odore di santità traccia il confine fra un prima e un dopo.
Suor Anna è molto anziana e il regista la raffigura fisicamente simile a Madre Teresa di Calcutta, esasperandone però la rigidità dei movimenti, l’avvizzimento della pelle, il ragrinzimento dei tratti mimici, atteggiandola ad una mummia dalle fattezze somatiche incartapecorite. La suora non parla di povertà, ma la vive. E’ questo l’aspetto dirimente che separa l’ante con il post, lo “ieri” con il “domani”. I salotti radical chic fanno un gran parlare di miseria ma se ne tengono ben lontani, ingozzandosi di un quotidiano superfluo, andando a dormire mentre gli altri si alzano.
Forse per Jepi è il momento di andare, di riaccendere le passioni che molti anni addietro lo hanno spinto a scrivere e che una Roma, incupita da appartamenti illuminati dal baluginio della luce artificiale, ne ha spento lo scintillio interiore, quello che traduce le emozioni in parole, la tribolazione dei sentimenti in lettere: “ è tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura. Gli sparuti e incostanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile: quel posto si chiama vita.” L’umanità che lo ha accompagnato nel tempo, circondandolo di effimero, rimane inalterata e il commilitone di tanta esteriorità privata della bellezza, Carlo Buccirosso, il più pervicace mondano delle terrazze della Capitale, non cesserà di proferire il suo Te chiavasse a qualunque femmina intercetti nel suo percorso danzante.
Lo stormo di gru che si alza nel cielo di Roma tinto dei colori del tramonto primaverile-estivo, dopo un lieve soffio emesso dalla bocca di suor Anna, descrive allegoricamente l’ultima notte di un Jep Gambardella, che vergherà di nuovo su pagine vuote da troppi lustri nuove sensazioni, narrate alla luce del giorno, mentre la notte lo vedrà dormiente giacere sul suo letto, incurante della lugubre ed sempre eguale mondanità che persisterà sulle splendide terrazze del centro di Roma.
Ora Gepy conosce sentimenti nuovi, non attraversati necessariamente dall’obbligato rispetto del codice del sesso, ma che si realizzano in pienezza nello scambio di affetti fra lui e una spogliarellista romanaccia (Sabrina Ferilli), la cui grave patologia di cui è affetta determinerà anche un momento drammatico, rendendo La grande Bellezza difficilmente classificabile e sussumibile entro una categoria specifica.
Gep Gambardella, ora, può aspirare alla Grande Bellezza, che trasparirà attraverso i pori di piazza di Spagna, di Trinità dei Monti, di piazza Navona e di via Veneto - non più teatro della sorniona dolce vita degli anni ’60 - , occhieggerà lungo quella linea sfocata che si intravede fra i tetti delle Basiliche e dei monumenti romani e il cielo e lo dirigerà, finalmente e fatalmente, verso un nuovo orizzonte…e un nuovo romanzo.

Fabrizio Giulimondi







DAVID DI DONATELLO 2014 - MIGLIOR FILM E MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA (VALERIA BRUNI TEDESCHI): "IL CAPITALE UMANO" DI PAOLO VIRZI'

Locandina Il capitale umano

Avete scommesso sulla rovina di questo Paese e ci siete riusciti!”. Questa frase pronunziata da Carla Bernaschi, interpretata da  Valeria Bruni Tedeschi, racchiude l’”anima” dell’ultima fatica di Paolo Virzì “Il capitale umano”, liberamente tratto dal libro Human Capital di Stephen Amidon.
Film ruvido, ben lontano dalla leggerezza di Passione Sinistra (recensito in questa stessa Rubrica), ambientato nelle località del brianzolo (a differenza del romanzo il cui set è il  Connecticut), “Il capitale umano” ha un montaggio interessante, che struttura la trama in  quattro capitoli.
La storia raccontata è sempre la stessa, ma nei primi tre “episodi” la visuale muta a seconda dalla prospettiva da cui viene osservata. I fatti sono i medesimi, ma interagiscono e si intrecciano diversamente  fra di loro. Non solo: l’approccio interiore e psicologico cambia,  di volta in volta, a seconda di quale sia il  personaggio che assume il ruolo di attore principale.
Il capitolo finale espone ciò che è veramente accaduto.
La  narrazione si snocciola in più avvenimenti che, al termine,  confluiscono nello  stesso finale, ossia in  un incidente automobilistico che cagiona la morte di una persona.
La determinazione pecuniaria del “valore” del deceduto è tecnicamente qualificata dagli agenti assicurativi “capitale umano”,  ed è introno a questo omicidio colposo che ruotano i rivoli illustrativi di ogni singola individualità.
Accanto ai grandi attori come Fabrizio BentivoglioValeria Bruni Tedeschi (Migliore Attrice Protagonista David di Donatello 2014) e Valeria Golino, si affiancano  giovani leve  già particolarmente talentuose, al pari di Serena Ossola, Luca Ambrosini e Guglielmo Pinelli, che incarnano le tre vittime del sistema mentale e comportamentale responsabile dell'attuale sfascio economico, finanziario e sociale. Tutti e tre sono rei di condotte ed atteggiamenti errati, ma almeno puri nel loro sbagliare, privi di malizia, colpevoli per generosità e amore, a dispetto delle loro famiglie, condannabili e condannati tout court, senza scampo, senza appello.

Fabrizio Giulimondi


DAVID DI DONATELLO 2014 - MIGLIORE OPERA PRIMA: "LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE" DI PIERFRANCESCO DILIBERTO (IN ARTE PIF)

Locandina La mafia uccide solo d'estate
"La mafia uccide solo d'estate" di Pierfrancesco Diliberto (in arte PIF) può essere paragonato a La vita è bella di Roberto Benigni per la capacità di trattare un tema come “cosa nostra” (ne La vita è bella la shoah) con il sorriso, senza cadere, però, nella banalità e nella offesa alle sue vittime, mai dimentichi  delle tragedie da essa provocate.

Arturo, attratto dalla figura di Giulio Andreotti,  appare da ragazzino e, poi,  da ragazzo,  un po’ imbranato, ma in realtà non lo è affatto, avendo ben compreso prima degli altri che cosa sia la mafia. Lo ha capito anche prima di Flora (Cristiana Capotondi), di cui è innamorato sin dai banchi delle elementari.

La narrazione ripercorre tutte le stragi, le uccisioni e i massacri compiuti dagli uomini di “cosa nostra”, da Pio La Torre, Boris Giuliano e Piersanti Mattarella, per passare per gli assassini  del generale Dalla Chiesa e del giudice Rocco Chinnici, e  giungere alla strage di Capaci e alla eliminazione di Paolo Borsellino e della sua scorta.

I volti noti degli eroi della magistratura, della polizia e  dei carabinieri, che hanno fatto la storia della lotta alla criminalità organizzata,  costellano il racconto del film, unitamente alla carrellata delle facce derise dei boss e dei killer sanguinari della mafia, senza che questo possa in alcun modo diminuire il disprezzo che l’Autore (insieme agli spettatori) nutre  per costoro.

Il tutto è punteggiato da spezzoni di immagini di repertorio  che ricordano gli accadimenti di sangue di quegli anni, immagini che si fondono a scene dell’opera che sono costruite  con una tecnica che fanno sembrare pur esse tratte da documentari dell’epoca.

Il finale è toccante:  mentre Arturo (interpretato dallo stesso regista) e  Flora – oramai sua moglie -  parlano al figlio degli uomini e delle donne che hanno perso la vita per lo Stato e per una Sicilia non più oppressa, lo schermo si riempie, piano piano, con inesorabile lentezza e forza,  degli stralci di giornale che hanno fatto conoscere al mondo le gesta dei “cavalieri” del XX secolo.

Lo spettatore non si alzerà subito dalla poltroncina, ma aspetterà che l’ultimo titolo di coda si dissolva dinanzi gli occhi.

Solo allora sarà costretto ad andarsene.

Fabrizio Giulimondi
 

VERSO LA ISTITUZIONE DELLE CITTA' METROPOLITANE



Pubblico di nuovo l'articolo inizialmente intitolato "Verso la chiusura delle province", rubricato sotto l'Etichetta "Decreti Monti", a seguito dei corposi interventi avvenuti di questi ultimi anni ad opera della Corte Costituzionale e del Legislatore.
Buona lettura!
Fabrizio Giulimondi

Ritorniamo con un nuovo argomento sul decreto c.d. “Salva Italia” (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011).
All’interno della congerie di disposizioni che compongono il provvedimento qui in esame ve ne è una di natura  squisitamente istituzionale (l’articolo  23), in merito ad una significativa riduzione del numero dei componenti le diverse Autorità amministrative indipendenti (Agcom; AVCP; Autorità per la energia elettrica e per il gas; Autorità Garante della concorrenza e del mercato; Commissione Nazionale per la società e per la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Commissione per la vigilanza sui fondi pensione; Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; Commissione di garanzia della attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).
L’aspetto, però, che più ci interessa  afferisce le  Province: il decreto ha messo finalmente mano al loro ridimensionamento, seppur in luogo della più saggia e razionale soppressione  - che, in verità,  può avvenire solamente  in forza di  intervento con legge costituzionale soppressivo delle disposizioni della Carta ad esse riferite -,  vista la loro scarsa utilità  ordinamentale in seno ad un quadro normativo che vede le competenze a livello periferico tutte concentrate sulle Regioni e sui Comuni.
L’art. 23 del decreto ha compiuto, pertanto, a Costituzione invariata, il massimo dello sforzo consentito in termini di snellimento del livello di governo provinciale.
In primo luogo, alla Provincia spetta esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni  nelle materie e nei limiti tracciati con legge statale o regionale. L’espressione “ esclusivamente”  determina il fatto che le Province non potranno più avere compiti e funzioni di diretta gestione di specifici  settori di intervento, bensì solo funzioni di indirizzo e coordinamento di attività, la cui titolarità sia in capo ai comuni, quali unici enti locali a cui l’art. 118 della Costituzione assegna, in via ordinaria, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative. E’ evidente, dunque,  la residualità delle competenze delle Province, le quali attendono solamente  di essere espunte dall’ordinamento istituzionale.
Tutte le competenze al di fuori di quelle di indirizzo e controllo sono trasferite ai comuni, una volta approvate le leggi statali e regionali, secondo le rispettive competenze.
Quanto al profilo strutturale, sono organi di governo della Provincia il Consiglio e il Presidente, che durano in carica cinque anni, mentre la Giunta provinciale è stata soppressa.
Il numero dei componenti il Consiglio è sensibilmente ridotto a non più di dieci, eletti dalle Assemblee dei comuni ubicati all’interno della circoscrizione territoriale della Provincia. Già il numero dei consiglieri era stato abbassato  ad opera della  legge finanziaria del 2010 a far data dal 2011 (legge 23/12/2009,  n. 191, modificata e integrata dal d. l. 25/1/2010, n. 2 convertito in  legge 26 marzo 2010 n. 42), con un massimo di 36 consiglieri per le Province con più di 1.400.000 abitanti.
Il Presidente, a sua volta, è eletto dal Consiglio provinciale fra i suoi componenti. Conseguenza di tale importante innovazione è la  scomparsa del metodo elettivo del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali,  con una evidente notevole riduzione di spese per l’Erario, spese che non saranno più impegnate per lo svolgimento delle procedure elettorali, oltre un sensibile vantaggio per la didattica che non vedrà ridotte il numero di  lezioni in ragione della consueta destinazione delle aule scolastiche per l’allestimento dei seggi elettorali (sono certo  che su questo punto gli studenti dissentiranno da me!) .
Una legge dello Stato – da adottarsi entro il 2012 – avrà l’onere di definire le nuove  modalità di elezione ( “di secondo grado”)  dei componenti il Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. Lo scorso 6 aprile  il Consiglio dei Ministri ha approvato a tale proposito un disegno di legge.
Atteso  quanto sino ad ora esplicitato  le elezioni amministrative dei prossimi 6 e 7 maggio inevitabilmente non includeranno anche quelle afferenti i  citati  organi ex elettivi. Per essi e per quelli che dovranno  essere rinnovati entro il 31/12/2012  si applica, fino al 31 marzo 2013, il disposto dell’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali (*) in tema di scioglimento dei Consigli provinciali;  quelli, invece,  che dovranno essere rinnovati successivamente alla data del  31 dicembre 2012, resteranno in carica sino alla scadenza naturale.
Decorsi i due termini appena indicati, si procederà alla elezione dei nuovi organi provinciali (Consiglio e Presidente) nel rispetto del dettato dell’ esaminato art. 23 e, secondo quanto stabilirà il d.d.l. governativo una volta approvato dal Parlamento.

(*)Articolo 141 T.U.E.L.
 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà  più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può  sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno. 

Fabrizio Giulimondi

NOVITA'

Il Consiglio dei Ministri il 5 luglio 2012  ha approvato il decreto legge 95/2012 (d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012, n. 135) sulla c.d  spending review (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica a servizi invariati”). 
Riporto gli artt. 17 e 18 che afferiscono proprio il tema della soppressione delle province e della istituzione delle Città metropolitane.
Art. 17. 

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ndr il Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 ha definito i criteri per il riordino delle province - dimensione territoriale e popolazione residente - previsti dal decreto sulla spending review: In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati. Nei prossimi giorni il Governo trasmetterà la deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito in ogni Regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali (in mancanza, la deliberazione verrà trasmessa all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali), il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in sede di prima applicazione, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della citta' metropolitana puo' stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti della citta' metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Fabrizio Giulimondi

Ulteriori aggiornamenti:

La sentenza del 23 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, commi 4,14,15,16,17,18,19 e 20-bis del decreto legge 201/2011 e degli artt. 17 e 18 del decreto legge 95/2012, riferiti a province e città metropolitane. In primo luogo, la Consulta ha messo  un paletto in tema di abuso della decretazione d'urgenza, fondando la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che lo strumento del decreto legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità ed urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate".
Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle province, sui modi di elezione degli amministratori, sula composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i comuni e con le stesse regioni. 
L'art. 117, secondo comma, lettera p), nell'attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, conferisce le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali a leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti a esigenze sociali e istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal Legislatore statale e integrato da quelli regionali. Trattasi, quindi,  di norme ordinamentali che non possono essere interamente condizionate e piegate alla contingenza del momento, incidendo esse su  materie di così ampio  respiro.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" - c.d. riforma Delrio), ha ridisegnato la geografia degli enti locali in siffatta maniera:
 - Sono individuate le città metropolitane di Torino, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Genova, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Il 1 gennaio 2015 la città metropolitana subentra alle province omonima e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi (spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale).
A tale proposito questo subentro automatico della città metropolitana alla provincia, costituzionalmente prevista nell'art. 114 Cost. (che si  estingue  tout court senza il passaggio parlamentare rinforzato ai sensi dell'art. 138 Cost)inevitabilmente cadrà sotto la scure della Corte Costituzionale, sostanziandosi di nuovo il vizio di incostituzionalità che ha inficiato già i decreti Monti in parte qua e declarato  dalla citata decisione  220/2013.
Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Gli organi della città metropolitana (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il sindaco metropolitano; il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Questi organi non sono eletti  tramite consultazioni popolari dirette, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni facenti parte del territorio della città metropolitana (elezione di secondo grado);
 - Le province sono enti territoriali di area vasta e tra le quali sono  riconosciute le specificità delle c.d. "province montane", con territorio interamente montano e quelle confinate con Paesi stranieri.
Le funzioni fondamentali delle province sono: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione per le strade provinciali  e regolazione della circolazione stradale a esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica; raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.
Gli organi della Provincia (tutti incarichi a titolo gratuito) sono: il Presidente della provincia; il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci. Anche qui l'elezione è di secondo grado e vale quanto sopra detto per le città metropolitane;
 - Unione di comuni: enti locali costituiti da due o più comuni, di norma contermini,  per l'esercizio associato di funzioni e servizi di loro competenza. Il limite demografico minimo ordinario per l'istituzione di una Unione di comuni è di 10.000 abitanti, mentre è di 3000 abitanti e deve essere costituito de minimis da tre comuni  se i comuni che si uniscono appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
Gli organi sono: il Presidente, la Giunta e il Consiglio e valgono le stesse regole sopra indicate per le province e le città metropolitane per quanto attiene la liberalità di detti incarichi e l'elezione di secondo grado dei medesimi:
 - fusione di comuni: l'istituzione di un nuovo comune non può avere una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, regola che non vale se il nuovo comune è conseguente alla fusione di più  comuni minori. La fusione in senso stretto si sostanzia nella unificazione dei territori e delle strutture  di più comuni in un nuovo comune più grande, mentre l'incorporazione è una operazione in forza della quale un comune di dimensioni maggiori ingloba il territorio e le strutture di uno o più comuni più piccoli: non vi sarà un nuovo comune ma un comune di maggiore cabotaggio. 

L'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) ha effettuato alcuni aggiustamenti su alcuni commi dell'art. 1 della legge 56/2014, che qui appresso si riportano:


Articolo 23
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane)
1. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, all’ultimo periodo le parole “il consiglio metropolitano” sono sostituite con le seguenti: “la conferenza metropolitana”;
b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo, dopo le parole: “Provincia di Milano” sono inserite le seguenti: “e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza”.
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.”;
3) l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: “Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza”;
c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
“49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l’appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all’apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l’accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L’eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi”.
d) al comma 79, le parole “l’elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta” sono sostituite dalle seguenti “l’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge”;
e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, è sostituito con il seguente: “82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78”. Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole “, secondo le modalità previste dal comma 82”;

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo “Gli eventuali incarichi commissariali successivi all’entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito”.

Fabrizio Giulimondi

"NON E' PIU' COME PRIMA. ELOGIO DEL PERDONO NELLA VITA AMOROSA" DI MASSIMO RECALCATI

E’ la prima volta che approccio un libro di psicoanalisi - seppur scritto in chiave discorsiva e non accademica – e ho trovato splendido il saggio di Massimo Recalcati,  “Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amoroso” (Raffaello Cortina Editore).
Recalcati, psicanalista lacaniano (Jacques Lacan, Parigi 13 aprile 1901-Parigi, 9 settembre 1981), docente presso l’Università di Pavia, affronta in chiave psicanalitica, con venature filosofiche, economiciste e teologiche, un tema generalmente estraneo alla disciplina che egli insegna, ossia il perdono del tradimento subito in un rapporto amoroso di coppia.
La bellezza suggestiva  delle tesi, esposte con lucidità ed erudizione, affascinano il lettore, anche il più distante – come il sottoscritto – da tale mondo scientifico.
Questo libro vuole essere un canto dedicato all’amore che resiste e che insiste nella rivendicazione del suo legame con ciò che non passa, con ciò che sa durare nel tempo, con ciò che non si può consumare. Non si occupa degli innamoramenti che si esauriscono nel tempo di una notte senza lasciare tracce. Indaga gli amori che durano il tempo di una vita, che lasciano il segno, che non vogliono morire, che sconfessano la sentenza cinica di Freud secondo la quale amore e desiderio sono destinati a vivere separati perché l’esistenza dell’uno (dell’amore) escluderebbe necessariamente quella dell’altro (il desiderio sessuale)”…..” (tratta) di quegli amori in cui… il desiderio amoroso non è affatto scisso dal godimento sessuale ma cresce esponenzialmente insieme alla passione erotica per il corpo dell’altro. Era ciò che portava Lacan a definire l’amore come la sola possibilità di fare convergere, senza più dissociare nevroticamente, il desiderio con il godimento”….”Il lavoro del perdono non si nutre dell’infatuazione narcisistica della propria immagine ideale, ma viene dall’abisso del trauma dell’abbandono; non confronta il soggetto con l’immagine ideale dell’Altro, ma con la sua alterità più spigolosa, con il reale più reale dell’Altro. Se l’innamoramento si soddisfa del potenziamento dell’Io, il perdono conduce al di là dell’Io, ci accosta al mistero della totale ingovernabilità dell’Altro, del suo essere irriducibilmente straniero, eteros.”.

Fabrizio Giulimondi