Gli articoli 119 e 120 del codice del processo amministrativo trattano i riti abbreviati relativi a speciali materie, per i quali la legge delega 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto il riordino, il riaccorpamento e la razionalizzazione.
Da una prima lettura dell’art. 119 si nota immediatamente che vi è un raggruppamento della disciplina relativamente ad alcuni riti speciali attribuiti, nel corso degli anni, alla cognizione del giudice amministrativo.
Tali riti erano disciplinati in fonti normative diverse ed erano posti a baluardo di esigenze inerenti materie estremamente diverse fra di loro.
Il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha riunificato questa congerie talvolta confusa di undici tipologie di riti speciali in un unico rito abbreviato che detta comuni regole processuali a questi undici diversificati settori di interesse pubblico.
Dunque, l’articolo 119 si caratterizza per quest’opera di razionalizzazione e di raggruppamento di riti speciali, già attribuiti al giudice amministrativo da fonti normative diversificate, a cui d’ora innanzi si applicherà una unica regula.
Le principali particolarità di questo rito consistono:
• in un dimezzamento dei termini sancito dal comma 2 dell’art. 119 cpa, il quale afferma che, rispetto al rito ordinario, “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati”, ossia i c.d. termini “interni”, come quelli previsti per il deposito del ricorso;
• “il rito abbreviato abituale”, che si ha quando, nell’ambito delle materie indicate dall’art. 119 è proposto il ricorso con l’allegata istanza cautelare: in tal caso, il giudice deve effettuare una prima deliberazione riguardo alla fondatezza del ricorso- oltre ovviamente sulla presenza del pregiudizio grave e irreparabile- e, ove ravvisi la sussistenza del fumus boni iuris deve fissare, con ordinanza, la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. Si tratta, senz’altro, di una misura accelleratoria del merito del rito, che presume una deliberazione del giudice che si appunta precipuamente sulla fondatezza del ricorso. Alla luce del principio di effettività della tutela e di concentrazione, che si ritrova nei principi generali del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, si tende a trasformare il rito cautelare in un rito ordinario, cioè con una fissazione del merito a brevissimo termine.
Ciò che ha segnato in modo maggiormente innovativo l’intera impostazione del codice è, in modo indubbio, i contenuti dell’art. 120. Tale disposizione si coordina con il codice dei contrati pubblici (d.lgs.163/2006).
Si tratta di una parte veramente innovativa del codice, sia in relazione alla tipologia di rito- perché si ha una vera e proprio accelerazione dei termini anche per proporre il ricorso – sia quanto ai poteri cognitori e decisori del giudice: si riscontra un effettivo ampliamento di detti poteri.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la norma di cui si tratta fa riferimento agli atti delle varie procedure di affidamento in materia di lavori, servizi e forniture; quindi, si applica agli atti conclusivi di queste procedure di affidamento.
In subiecta materia una delle novità principali del rito disegnato dall’art. 120 si riscontra nel comma 5 riguardo il dimezzamento dei termini della procedura nella sua interezza, dalla proposizione del ricorso principale ai motivi aggiunti.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 giorni, il cui dies a quo è correlato con la data di comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione della conclusione del procedimento di gara (avvenuta con l’atto di aggiudicazione) a tutti i partecipanti, incluso- ovviamente- il soggetto aggiudicatario.
Pertanto, dalla data della comunicazione del provvedimento di affidamento decorrono i trenta giorni per proporre il ricorso.
Il decreto correttivo ha sanato, altresì, la svista del legislatore che non aveva specificato il dimezzamento del termine anche per il ricorso incidentale, fissando in trenta giorni, invece di sessanta, lo spatium temporis per la presentazione del ricorso incidentale decorrente dalla notificazione del ricorso principale.
Parimenti sono è di trenta giorni il termini di presentazione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale decorrente dalla notificazione dei motivi aggiunti al ricorso principale.
Ulteriori peculiarità del rito in materia di appalti consistono nella ulteriore accelerazione della fissazione dell’udienza di merito: quando il giudizio non è immediatamente definito, l’udienza di merito è immediatamente stabilita di ufficio con assoluta priorità.
Inoltre, in caso di presentazione di istanza cautelare il giudice può decidere nel merito immediatamente nella medesima udienza con sentenza in forma semplificata, qualora ravvisi elementi di fondatezza del ricorso o di palese inammissibilità, infondatezza o improcedibilità.
In caso contrario il giudice, deciso sulla istanza cautelare, deve fissare l’udienza di merito con assoluta priorità.
Ulteriore diversità dal rito ordinario e, anche, rispetto a quello disciplinato dall’art. 119 è rappresentata dal termine di sette giorni per la pubblicazione della decisione dalla sua deliberazione in camera di consiglio, sostanziando un vero e proprio obbligo del giudice svincolato da una istanza di parte. Il rito unico semplificato previsto e disciplinato dall’art. 119 indica invece come dies a quo la data della udienza pubblica di discussione.
Prof. Fabrizio Giulimondi
Da una prima lettura dell’art. 119 si nota immediatamente che vi è un raggruppamento della disciplina relativamente ad alcuni riti speciali attribuiti, nel corso degli anni, alla cognizione del giudice amministrativo.
Tali riti erano disciplinati in fonti normative diverse ed erano posti a baluardo di esigenze inerenti materie estremamente diverse fra di loro.
Il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 ha riunificato questa congerie talvolta confusa di undici tipologie di riti speciali in un unico rito abbreviato che detta comuni regole processuali a questi undici diversificati settori di interesse pubblico.
Dunque, l’articolo 119 si caratterizza per quest’opera di razionalizzazione e di raggruppamento di riti speciali, già attribuiti al giudice amministrativo da fonti normative diversificate, a cui d’ora innanzi si applicherà una unica regula.
Le principali particolarità di questo rito consistono:
• in un dimezzamento dei termini sancito dal comma 2 dell’art. 119 cpa, il quale afferma che, rispetto al rito ordinario, “tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati”, ossia i c.d. termini “interni”, come quelli previsti per il deposito del ricorso;
• “il rito abbreviato abituale”, che si ha quando, nell’ambito delle materie indicate dall’art. 119 è proposto il ricorso con l’allegata istanza cautelare: in tal caso, il giudice deve effettuare una prima deliberazione riguardo alla fondatezza del ricorso- oltre ovviamente sulla presenza del pregiudizio grave e irreparabile- e, ove ravvisi la sussistenza del fumus boni iuris deve fissare, con ordinanza, la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. Si tratta, senz’altro, di una misura accelleratoria del merito del rito, che presume una deliberazione del giudice che si appunta precipuamente sulla fondatezza del ricorso. Alla luce del principio di effettività della tutela e di concentrazione, che si ritrova nei principi generali del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, si tende a trasformare il rito cautelare in un rito ordinario, cioè con una fissazione del merito a brevissimo termine.
Ciò che ha segnato in modo maggiormente innovativo l’intera impostazione del codice è, in modo indubbio, i contenuti dell’art. 120. Tale disposizione si coordina con il codice dei contrati pubblici (d.lgs.163/2006).
Si tratta di una parte veramente innovativa del codice, sia in relazione alla tipologia di rito- perché si ha una vera e proprio accelerazione dei termini anche per proporre il ricorso – sia quanto ai poteri cognitori e decisori del giudice: si riscontra un effettivo ampliamento di detti poteri.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, la norma di cui si tratta fa riferimento agli atti delle varie procedure di affidamento in materia di lavori, servizi e forniture; quindi, si applica agli atti conclusivi di queste procedure di affidamento.
In subiecta materia una delle novità principali del rito disegnato dall’art. 120 si riscontra nel comma 5 riguardo il dimezzamento dei termini della procedura nella sua interezza, dalla proposizione del ricorso principale ai motivi aggiunti.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 giorni, il cui dies a quo è correlato con la data di comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione della conclusione del procedimento di gara (avvenuta con l’atto di aggiudicazione) a tutti i partecipanti, incluso- ovviamente- il soggetto aggiudicatario.
Pertanto, dalla data della comunicazione del provvedimento di affidamento decorrono i trenta giorni per proporre il ricorso.
Il decreto correttivo ha sanato, altresì, la svista del legislatore che non aveva specificato il dimezzamento del termine anche per il ricorso incidentale, fissando in trenta giorni, invece di sessanta, lo spatium temporis per la presentazione del ricorso incidentale decorrente dalla notificazione del ricorso principale.
Parimenti sono è di trenta giorni il termini di presentazione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale decorrente dalla notificazione dei motivi aggiunti al ricorso principale.
Ulteriori peculiarità del rito in materia di appalti consistono nella ulteriore accelerazione della fissazione dell’udienza di merito: quando il giudizio non è immediatamente definito, l’udienza di merito è immediatamente stabilita di ufficio con assoluta priorità.
Inoltre, in caso di presentazione di istanza cautelare il giudice può decidere nel merito immediatamente nella medesima udienza con sentenza in forma semplificata, qualora ravvisi elementi di fondatezza del ricorso o di palese inammissibilità, infondatezza o improcedibilità.
In caso contrario il giudice, deciso sulla istanza cautelare, deve fissare l’udienza di merito con assoluta priorità.
Ulteriore diversità dal rito ordinario e, anche, rispetto a quello disciplinato dall’art. 119 è rappresentata dal termine di sette giorni per la pubblicazione della decisione dalla sua deliberazione in camera di consiglio, sostanziando un vero e proprio obbligo del giudice svincolato da una istanza di parte. Il rito unico semplificato previsto e disciplinato dall’art. 119 indica invece come dies a quo la data della udienza pubblica di discussione.
Prof. Fabrizio Giulimondi
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