martedì 17 giugno 2014

CODICE DEGLI APPALTI: "WHITE LIST" E APPALTI PUBBLICI

Quello delle white list è stato un percorso accidentato e non privo di dubbi e ripensamenti. La condivisione che determinati mercati legali fossero sottoposti a una influenza irresistibile da parte della criminalità organizzata, nonché la contestuale preoccupazione di cospicui settori dell’imprenditoria (Ance in primo luogo) che fosse impossibile per le aziende pulite evitare la contaminazione con quelle illegali, ha generato un consenso sullo strumento delle white list, ossia sugli elenchi di imprese da cui si potessero tranquillamente attingere subappaltatori, fornitori e noleggiatori, in linea con la disciplina del codice degli appalti.
La soluzione, inevitabilmente, postula una determinata visione delle questioni sottese al controllo di legalità nel settore degli appalti pubblici e privati e questa visione può, con buona approssimazione, tradursi nel convincimento che le imprese sane, nell’approcciarsi ai mercati locali, sono certo in grado di selezionare la migliore offerta, ma non il miglior offerente. Ossia sono in condizioni di valutare la congruità economica, finanziaria o tecnico-operativa di un subappalto, ma non riescono a individuare i connotati di pericolosità sociale del contraente individuato.
Questo, come è noto, ha un' enorme influenza nel momento in cui i soggetti della prevenzione (prefetto) o della repressione (procure della repubblica) intervengono a scrutinare la filiera degli appalti pubblici o della fornitura e scoprono che determinati segmenti, selezionati dalla capofila, presentano indici di pericolosità sociale e non sono meritevoli di essere aggiudicatari del subcontratto.
Ecco, può dirsi che le white list perseguano il fine di creare un bacino di imprese selezionate e controllate a monte, presso cui qualsiasi imprenditore può accedere per individuare, ad esempio, il subcontraente, con il risultato di un affrancamento da eventuali, successive censure ad opera della prefettura. Il ricorso alle liste di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") dovrebbe radicalmente preservare la committente capofila dalla contestazione di aver inserito nel ciclo produttivo per la realizzazione dell’opera pubblica una bad company, contestazione che in qualche caso ha prodotto anche gravi danni all’impresa aggiudicatrice dell’appalto con l’emissione di interdittive antimafia e la contestuale revoca della commessa.
Per fare ciò, sin dalla conversione in legge (n. 77 del 24 giugno 2009)  del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dedicato alla emergenza per gli eventi sismici in Abruzzo, si previde che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e della economia e finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso i prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto.”. A fronte del grave ritardo nella emanazione del DPCM previsto dall’art. 16, comma 5, della legge 77/2009, intervenuto solo il 18 ottobre 2011, il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, presso il Ministero dell’Interno, curò l’emanazione di una serie di linee guida. In particolare, le linee guida del 1 agosto 2010 ebbero a curare il dettaglio di tutti gli adempimenti necessari per l’inserimento delle imprese nelle white list, per i controlli successivi a tale annotazione, per la cancellazione, etc..
A quel testo, ovviamente, occorre rinviare al fine di formulare una previsione attendibile circa il modo in cui le white list opereranno sull’intero territorio nazionale a seguito dell’entrata in vigore della legge anticorruzione. In questa sede può dirsi che un punto fondamentale è costituito dalla natura, ossia dalla intensità e dalla profondità, dei controlli cui le singole prefetture assoggetteranno le imprese che richiedano l’iscrizione nell’elenco.
Il comma 52 dell’art. 1, legge 190/2012, prevede che “l’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività.” Dalla lettura delle citate linee guida del 12 agosto 2010 si ricava quanto segue: ”Appare conseguenziale che l’iscrizione nell’elenco venga perciò a essere correlata ad accertamenti approfonditi che, nella specie, non possono che corrispondere alla verifica della non ricorrenza nei confronti dell’operatore economico del fumus di mafiosità. A tale stregua lo strumento accertativo più idoneo appare essere senz’altro quello delle informazioni prefettizie di cui all’art. 10, comma 7, lettere a),b) e c) del D.P.R. 252/1998 (ora artt. 91 e 94 codice antimafia); ciò in quanto il rilascio di una “liberatoria antimafia”, all’esito dei relativi accertamenti ex art. 10 citato, può considerarsi come assenza della situazione di pericolo cui si riconnette funzionalmente lo strumento delle informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in funzione di “precursore”, anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.”. Sembra questa, ad ogni effetto, la strada migliore da praticare.
Come si vede, è  una forma di controllo particolarmente rafforzata, che è stata espansa dall’emergenza Abruzzo ai lavori di Expo 2015 (d.l.25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166), alla emergenza carceraria (d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito il legge 6 agosto 2008, n. 133), per dare vita a una sorta di proliferazione incontrollata nella legislazione degli ultimi anni cui – è lecito attendersi – la legge anticorruzione vorrà porre rimedio.
Al momento si registra la presenza – oltre che del DPCM del 18 ottobre 2011 concernente l’Abruzzo, Expo 2015 e le carceri – di un’altra disposizione, questa volta di carattere generale, non incardinata nell'articolato  della legge 190/2012.
Si tratta  dell’art. 4 d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui “per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per  semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e, infine, per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:…..istituzione nelle prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.”.
E’ interessante notare che, come era implicito sin dalla sua prima elaborazione in sede di protocolli di legalità, il sistema delle white list sia andato assumendo anche i connotati di un rimedio di semplificazione delle gare d’appalto, esonerando le imprese aggiudicatrici e le stazioni appaltanti da defatiganti controlli antimafia. E, infatti, il comma 13 dell’art. 4 del d.l. 70/2011 prevede una generale estensione delle white list all’intero territorio nazionale: ” per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, sevizi e forniture, la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento…..dell’elenco di cui al primo periodo, nonché per la attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  acquisiscono d’ufficio, anche per via telematica, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 43, comma 5, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni” (ora artt. 67 e 76 codice antimafia).
Risulta immediatamente evidente che questa disposizione (art. 4 d.l. 70/2011) e quella di cui  all’art. 1, commi  52 e seguenti, legge 190/2012, condividano un medesimo quadrante normativo e che si rende necessaria l’approntamento di una unica normazione secondaria che sappia, tuttavia, condividere le finalità di entrambe le leggi. Da un lato, infatti, le white list possono essere uno strumento che tende a favorire la concorrenza e la celere esecuzione delle opere, posto che l’individuazione dell’impresa tra quelle di cui all’elenco prefettizio dovrebbe evitare le sospensioni, i contenziosi e le lungaggini connesse alla emanazione di una interdittiva antimafia a lavori iniziati.
Dall’altro, sarà da sperimentare l’efficacia dello strumento white list sul terreno della prevenzione alla corruzione, soprattutto tra privati, potendo la capofila affrancarsi dalla ricerca del sub-contrarente prelevandolo dall’elenco ed evitando ricerche sui territori locali di dubbia trasparenza.
Uno snodo cruciale del nuovo assetto delle white list è rappresentato dal catalogo delle attività economiche da intendersi come esposte al rischio di infiltrazioni mafiose. Secondo il comma 53 legge 190/2012 sono indicate come maggiormente esposte le attività di: “a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.”.
A dire il vero si tratta di una elencazione che rispecchia modalità di presenza delle mafie nel settore delle attività economiche di sicuro tuttora largamente praticate, ma che fotografano anche una mafia imprenditrice tutto sommato arretrata di alcuni decenni. La tendenza delle cosche più strutturate ad assumere la leadership in determinati settori del mercato rischia di restare esclusa da una visione premoderna dell’infiltrazione mafiosa, quale è quella fotografata dal comma 53. E’ per tale ragione che appare sicuramente opportuno e congruo il rimedio individuato dal comma 54, che intende perseguire lo scopo di un aggiornamento del catalogo delle attività a rischio e, quindi, quello di inseguire le nuove mafie sui terreni più insidiosi, ad esempio, dei prodotti finanziari connessi alle gare, della progettazione, etc.
Il citato comma 54 prevede, difatti, che “l’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministero dell’Interno…previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.”.
Naturalmente il buon governo dello  strumento impone che vi siano protocolli adeguati, oltre che per l’inserimento, anche per la successiva esclusione delle imprese che siano, per fatti sopravvenuti od originariamente dissimulati, sprovviste dei requisiti richiesti. E’ già il comma 52 a prevedere, nell’ultimo inciso, che “la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco”: si tratta di un potere di controllo generale che riscontriamo già nel libro II del codice antimafia (ex art. 91, comma 7 bis).
A ciò si aggiunga che il comma 55 prevede che “l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti, secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.”.
Non può non constatarsi l’assoluta inconsistenza della sanzione e bene avrebbe fatto il Parlamento a prevedere un meccanismo più efficace come quello formulato, in tema di violazione delle disposizioni sulla tracciabilità finanziarie dei pagamenti, ai sensi dell’art. 91, comma 6, codice antimafia,  così come modificato dal primo decreto correttivo ( d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che prevede l’emissione di una interdittiva vera e propria: si vuole costruire un mercato protetto e l’aspetto sanzionatorio non è secondario.
Il comma 56 della legge 190/2012 rinvia ad una normativa secondaria di dettaglio: ” con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…da dottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge (ndr 28 novembre 2012), sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco si cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica.” Il  DPCM. attuativo di questo comma  è del 18 aprile 2013 e  concerne: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190." (di cui in fondo a questo articolo si allega una circolare esplicativa del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2013).
Il comma 57 dell'art. 1 della legge 190/2012 subordina l’entrata in vigore del nuovo regime delle white list al trascorrere di sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 (ossia il citato DPCM 18 aprile 2013): la innovativa disciplina delle white list, pertanto, è  entrata pleno iure in vigore e, di conseguenza, l’art. 4 d.l. 70/2011 è (implicitamente) abrogato.
Fabrizio Giulimondi

NOTA DI AGGIORNAMENTO
L'art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 , ha riformulato l'art. 1, comma 52, legge 190/2012, precisando che, per le attività imprenditoriali di cui al citato comma 53 legge 190/2012, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori  di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. La prefettura verifica periodicamente l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diversa da quelle per le quali essa è stata disposta. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a un anno dall'entrata in vigore del decreto 90, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco. In caso di sopravvenuto diniego di iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le norme di cui ai commi 2 e 3  dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, con conseguente azionabilità del meccanismo rescissorio e revocatorio. 
Si può affermare, in conclusione, che le white list, così come introdotte dall'art. 1, comma 52, legge 190/2012 e rimodulate dal decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, sembrerebbero andare nella direzione della loro obbligatorietà. Le Pubbliche Amministrazioni debbono acquisire la documentazione antimafia, consultando obbligatoriamente gli elenchi prefettizi relativamente alle  attività considerate più a rischio di infiltrazione mafiosa, a mente dell'art. 53 legge 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, et similia), a prescindere dall'importo del contratto. Di conseguenza, anche se in via indiretta, l'iscrizione alle white list per le imprese operanti nei suddetti settori maggiormente a rischio sembrerebbe diventare inevitabilmente obbligatoria allo scopo di accertare l'assenza di infiltrazioni criminali. 
L'incertezza interpretativa delle disposizioni in esame ha condotto l'A.N.A.C. il 28 gennaio 2015 ha inviare un "atto di segnalazione al Governo e al Parlamento" per la necessità che si fornisca agli operatori privati ed alle Autorità pubbliche un chiarimento del quadro normativo, che da una parte obbliga l'utilizzo del cennato elenco, dall'altro non prevede in maniera chiara ed esplicita un corrispondente dovere per le imprese di iscriversi ad esso, disciplinando in realtà siffatto inserimento nelle white list in termini volontari ex art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013).    
Infine,  come già in precedenza riportato, in considerazione al fatto che alcuni operatori economici iscritti in dette liste possono operare in diversi campi di attività, la disposizione in parola stabilisce che l'iscrizione all'elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione.

NOTA DI AGGIORNAMENTO
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che introduce nuove regole per le white-list al fine di combattere le infiltrazioni mafiose negli appalti.
Il nuovo Decreto infatti aggiorna il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” sia con le disposizioni introdotte dall’art. 29 del DL  n. 90/2017 (convertito dalla legge 11/8/2014, n. 114) sia al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).
Fabrizio Giulimondi





NOTA DI AGGIORNAMENTO

Per partecipare alle gare d’appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa sarà obbligatoria l’iscrizione alle white list. Lo spiega il D.P.C.M. 24 novembre 2016, che modifica il predetto D.P.C.M. 18 aprile 2013

Il nuovo  D.P.C.M. chiarisce che l’iscrizione all’elenco sostituisce la documentazione antimafia anche per gare di importo e settore diverso rispetto a quello per cui l’impresa ha fatto domanda di iscrizione.

 
Allo stesso tempo, il decreto chiarisce che senza iscrizione non sarà possibile né partecipare a gare né farsi affidare lavori in subappalto.
 
Nei casi in cui le imprese risultino iscritte alle white list, ma non alla banca dati unica antimafia, ci saranno dei controlli che dovranno essere ultimati entro trenta giorni dopo i quali, se non emergono irregolarità, la Stazione Appaltante potrà stipulare il contratto.


Fabrizio Giulimondi

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Circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2013, Prot. n. 11001/119/12.

oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo I, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

1. Premessa.
Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.
Infatti, l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/20 I 2).
Sicché, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta. Atteso il tenore della disposizione citata, non v'è dubbio che il citato effetto-equipollenza non riguardi l'informazione antimafia richiesta per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n. 190/2012  ovvero dai successivi provvedimenti di aggiornamento.
Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, si ritiene che l'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012  debba essere interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza all'iscrizione nelle white list per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p ..
A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.
Infine, l'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle imprese richiedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del rating di legalità, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui regolamento attuativo - adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 14 novembre 20 I 2 - prevede che le imprese che hanno ottenuto accesso al rating conseguano, in virtù dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario.
6. Il procedimento di iscrizione: a) modalità di presentazione della domanda. Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle istanze di iscrizione nelle white list mirate ad esonerare le imprese interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento dei controlli antimafia.
In particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, numero di codice fiscale e di partita IV A  ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura.
Essa deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste ad substantiam dall'art. 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma l, D.P.C.M. 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia sui trova una delle sede secondarie con rappresentanza stabile.
Le società costituite all' estero (cd. "società straniere") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. I, comma 2, letto f), del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si uniscono, in Allegato B, i modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze; anche tali modelli devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle Prefetture e, più specificamente, nella sotto-sezione di livello 1 "Attività e procedimenti, voce (sotto sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento".
Si osserva, infine, che l'istanza di iscrizione nelle white list non può essere intesa come una richiesta del privato tendente ad ottenere il rilascio dell'informazione antimafia in quanto la possibilità di richiedere tale provvedimento continua ad essere riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011, ai sensi del successivo art. 91 del medesimo decreto legislativo.
7. Procedimento di iscrizione: b) verifica dei requisiti richiesti.
In via preliminare, è utile evidenziare che l'iscrizione nelle white list non è funzionale a neutralizzare un tentativo in itinere di infiltrazione criminale nei rapporti con la pubblica amministrazione e non presenta, quindi, quell'urgenza che, secondo la giurisprudenza, è
invece presente nella documentazione antimafia, rendendo la ex se incompatibile con gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990.
Tali istituti, a partire dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 24.11.1990, pertanto, trovano applicazione nel procedimento in esame salvo la sussistenza di concrete ragioni di impedimento, indicate dalla citata disposizione, di cui dovrà essere dato conto in sede di adozione del provvedimento finale.
Altra significativa differenza riguarda il termine di conclusione del procedimento che per l'iscrizione nelle white list è fissato in 90 giorni (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Si precisa che per le imprese straniere con sede legale in un Paese dell'Unione Europea e prive di sede secondaria in Italia, va indicato il numero di identificazione IV A in luogo del numero di codice fiscale. Per le imprese straniere aventi sede in Paesi non membri dell'Unione Europea e prive di sede secondaria net territorio
dello Stato, potrà essere indicato il numero di codice fiscale del Rappresentante Fiscale in Italia.
Per quanto concerne l'istruttoria, l'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede che, all'atto della ricezione dell'istanza, la Prefettura consulti la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, per verificare se:
-      l'impresa risulti censita nella medesima Banca dati;
-      gli accertamenti antimafia svolti nei confronti dell'impresa stessa non siano stati effettuati in una data anteriore di dodici mesi a quelli della presentazione della domanda;
-      non ricorrano elementi indicativi dell' esistenza delle situazioni indicate agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011.
In presenza delle citate condizioni, la Prefettura dispone immediatamente l'iscrizione dell'impresa nell' elenco - inserendo la, in ordine alfabetico, nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione - e comunica alla stessa il relativo provvedimento per via esclusivamente telematica.
Qualora gli esiti della consultazione della Banca dati, invece, non consentano di rilasciare immediatamente l'iscrizione, la Prefettura dispone le necessarie verifiche informative, avvalendosi a tal fine del Gruppo Interforze istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003, che dovrà fornire al Prefetto il necessario supporto in termini di analisi delle risultanze emerse.
All' esito di queste attività, ove risulti confermata l'esistenza delle situazioni di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede a comunicare all' impresa istante il preavviso di provvedimento ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere notificato all'operatore economico e comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali elencati all'art. 91, comma 7-bis, del d. lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013). II D.P.C.M. in oggetto ha tenuto conto dell'attuale fase transitoria in cui versa l'applicazione della riforma della documentazione antimafia, determinata dal fatto che non è
ancora divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Viene, infatti, previsto che, nelle more dell'attivazione di tale Banca dati, le Prefetture effettueranno i controlli antimafia - previa valorizzazione delle risultanze già acquisite secondo le modalità descritte nella circolare n. 1 -  100  - III  - 19/20 (8) dell' 8 febbraio scorso, anche al fine di individuare le persone che, nella compagine dell'impresa, ricoprono le posizioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui all'art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159/2011 -utilizzando il CED Interforze ex art. 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché gli altri  collegamenti informatici indicati dall'art. 99, comma 2-bis, del d. lgs. n. 159120II (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
8. Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa.
L'art. I, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta alcuni doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di comunicare alla Prefettura competente le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali
intervenuti successivamente all'ammissione alle white list.
A tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra iscrizione nelle white list e informazione antimafia sancito dalla legge n. 190/2012, si ritiene che tra gli "organi sociali", di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrino i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del d. lgs. n.159/20 II, ivi compresi i direttori tecnici.
Inoltre, per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici, si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate nei predetti mercati comunichino, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n. 1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1998.
Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica in Allegato C, di cui dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo
le modalità già indicate relativamente ai moduli in Allegato B.
Si ricorda, infine, che il termine perentorio per effettuare le comunicazioni delle variazioni citate è fissato in trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato art. IO-bis della legge n. 241/1990,
determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.
9. Aggiornamento periodico dell'elenco.
Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, il D.P.C.M. in esame impone all'operatore economico l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente (art. 5, comma l), utilizzando il modulo unito in Allegato D da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Prefetture, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le medesime modalità indicate per quello di cui all'Allegato B della presente circolare.
Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell' originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento.
2 In base all'art. 117 della Deliberazione CONSOB n. 1197/1999 devono, quindi, essere comunica!e le variazioni delle partecipazioni in una società emittente azioni quotate nei mercati regolamentati che comportano:
al il superamento del 2% del capitale sociale;
b l il raggiungi mento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, 66,6%, 90%, 95 % del capitale sociale;
cl la riduzione delle partecipazioni al di sotto delle soglie indicate alle precedenti lettere a) e b) adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce (Aggiornamento in corso) dell' elenco di cui al citato Allegato A.
Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio.
Questo controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione, che dovrà essere accuratamente pianificata. Tale tipo di attività, sganciata dal contesto del procedimento ad istanza di parte, potrà essere programmata nell' ambito del Gruppo Interforze e dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento da parte degli Organi di polizia, ivi comprese le competenti articolazioni periferiche della DIA, di un' accurata attività informativa.
Qualora tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare all'impresa interessata ii preavviso di provvedimento ex art. IO-bis della legge 241/1990 e, valutate le eventuali osservazioni scritte
prodotte, a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco.
 Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione maflosa, istituiti ai sensi dei DD.P.C.M. 18 ottobre 2011.
L'art. 1, comma 57, della legge n. 190/2012'prevede che le normative previgenti in materia di white list restino in vigore fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 56 del medesimo articolo, adottato con ii D.P.C.M. in oggetto.
La disposizione si riferisce evidentemente ai due identici D.P.C.M., adottati in data 18 ottobre 20Il, che hanno definito le modalità di istituzione delle white list per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contesti della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nelle località dell'Italia Settentrionale interessate dagli eventi tellurici del maggio 2012, nonché per l'EXPO 2015 di Milano e il  D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 sono stati emanati, rispettivamente, per la ricostruzione in Abruzzo, in attuazione dell'art. 16, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e per l'EXPO 2015 di Milano, in attuazione dell'art. 3-quinquies del D.L. 25 settembre 2009,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. L'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2012, n. 122, ha, inoltre, esteso l'applicazione del D.P.C.M. 18 ottobre 201 " relativo alla ricostruzione in Abruzzo, alla ricostruzione delle località dell'Italia Settentrionale, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.
In attuazione di questa previsione di legge, l'art. 10 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione - cioè a decorrere dal 14 ottobre p.v. - i due DD.P.C.M. in data 18 ottobre 2011 cesseranno di trovare applicazione.
La cessazione dell'efficacia di questi DD.P.C.M. del 2011 non implica comunque che le imprese iscritte negli elenchi da essi regolati perdano lo status di impresa ritenuta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Innanzitutto, l'art. 9 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che gli operatori economici iscritti in queste liste per settori di attività corrispondenti a quelli elencati nell'art. 1, comma 53, della legge n. 19012012, siano "trasferite" d'ufficio nelle nuove "white Iisf', istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come individuate dall' 'art. l, comma 2, lett. f), del medesimo D.P.C.M ..
La nuova iscrizione sarà valida per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" white list, di cui ai citati DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011.
L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, entro il 13 settembre p.v., di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco prefettizio. Per tale comunicazione potrà essere utilizzato il modulo in Allegato E, di cui pure dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le stesse modalità indicate per l'Allegato B.
Relativamente alle istanze di iscrizione nei "vecchi" elenchi di cui ai DD.P.C.M. 18 ottobre 2011, non ancora definite alla data del 14 ottobre p.v., le Prefetture trasmetteranno i relativi carteggi a quelle competenti a gestire le nuove white list, che provvederanno a completare la relativa istruttoria e ad adottare i conseguenti provvedimenti (art. 9, comma 3,del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Al fine di assicurare la celere attuazione di tali disposizioni, le Prefetture, presso le quali sono stati istituiti gli elenchi di cui ai ricordati DD.P.C.M. 18 ottobre 20114, provvederanno a trasmettere alle Prefetture competenti secondo la nuova normativa:
a) dopo il 13 settembre 2013, e comunque con la massima tempestività, l'elenco delle imprese che non avendo comunicato la mancanza di interesse devono essere inserite nel nuovo elenco previsto dalla legge n. 19012012. La trasmissione di tale elenco
dovrà avvenire per via telematica;
b) dal 14 ottobre 2013, e comunque con la massima tempestività, i carteggi delle istanze che a quella data non risultano ancora definite.
4 Si tratta delle seguenti Prefetture: Milano, per l'EXPO 2015; L'Aquila, Pescara, Teramo per la ricostruzione "post sisma" in Abruzzo; Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Pescara, Rovigo e Teramo per la ricostruzione delle località colpite dal sisma del maggio 2012.
11. Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province dell'Italia
settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012.
Pur essendo anch'esse regolate dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla ricostruzione in Abruzzo, le white list istituite presso le Prefetture di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, competenti per l'area dell'Italia settentrionale, colpita del sisma del maggio 2012, sono state connotate da alcuni tratti particolari.
L'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 ha, infatti, previsto che:
a) gli elenchi attivati presso le Prefetture possono comprendere anche attività ulteriori rispetto a quelle del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, individuate con apposite ordinanza dei
Presidenti delle Regioni interessate, nella veste di Commissari delegati per la ricostruzione (comma 2-bis). In particolare, tale facoltà risulta essere stata essere stata esercitata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza 17 dicembre
2012, n. 915;
b) possano essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse white list.
Le specificità di questo sistema trovano adeguata considerazione nell' ambito del D.P.C.M. 18 aprile 2013, il quale prevede che - limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati - le white list, attivate ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 7412012, continueranno ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica, costituendo, fino al momento del loro "esaurimento", una sorta di doppio binario.
Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno, pertanto, ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica indipendentemente dal luogo di sede legale o, nei casi contemplati dall'art. 2508 c.c., di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Residua, solo per queste attività aggiuntive, una competenza "ultraprovinciale" in capo alle predette Prefetture, le quali provvederanno ad acquisire gli elementi informativi necessari interessando, con le consuete modalità, le Prefetture in cui si trova la sede legale o secondaria dell' impresa.
Ai fini della compilazione di tale elenco aggiuntivo, si rappresenta, pertanto, l'opportunità di utilizzare il modulo di cui all' Allegato F, la cui pubblicazione dovrà avvenire.
In particolare, la citata ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 ha individuato i seguenti ulteriori settori di attività: a)fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi; b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile; c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; d) noleggio con conducente di mezzi speciali; e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici; f) fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico e alimentare; g) fornitura di beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli eventi sismici, nel settore farmaceutico.
In tal modo, il Legislatore ha inteso mettere a sistema un istituto, c.d. white list" o elenco, che fino ad ora aveva trovato applicazione in relazione alle esigenze di controllo antimafia riguardanti specifici contesti - connotati da una forte concentrazione di investimenti pubblici, quali quelli della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nell'Italia settentrionale, nonché l'EXPO 2015 di Milano - rinviando la definizione delle modalità per la sua istituzione ed aggiornamento ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tale decreto, emanato il 18 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso, prevede un periodo di vacatio legis di trenta giorni ed entra in vigore il 14 agosto 2013.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, pertanto, fornire le seguenti indicazioni al fine di assicurare un'omogenea applicazione della nuova normativa ed agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo strumento di qualificazione etica.
2. Attività per le quali può essere richiesta l'iscrizione.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. I, comma 53 della legge n. 19012012, riproduce (con l'aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due DD.PP.CC.M.M del 18 ottobre 2011 che hanno disciplinato le white list attivate nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.
Pertanto, eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma saranno inammissibili e dovranno essere immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma l, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall' art. I, comma 38, della legge n. 190/2012.
Si evidenzia, infine, che l'elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari di merito (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012).
3. Articolazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
In attuazione di quanto previsto dall'art. I, comma 52, della legge n. 190/2012, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all'art. 2, comma l, prevede che l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in sezioni
corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai successivi decreti interministeriali di aggiornamento.
L'elenco assolve non solo a una funzione di documentazione interna ma costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle white list.
A tal fine, esso deve essere pubblicato, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui le imprese possono inviare la domanda di iscrizione (art. 8, comma l), sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma l, del d. lgs. 13 marzo 2013, n. 33.
In particolare, l'elenco dovrà essere pubblicato nella sotto-sezione di livello 1, intitolata "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Provvedimenti dirigenti", mentre la pubblicazione dell'indirizzo PEC dovrà avvenire nella sotto-sezione di livello 1 intitolata "Attività e procedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Tipologie di procedimento".
Le SS.LL. vorranno comunicare a questo Gabinetto i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificati, all'uopo individuati, e che saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. in oggetto, in un elenco riepilogativo collocato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ministero.
Per agevolare l'adempimento di tali obblighi di comunicazione, che devono essere assolti con la massima tempestività, si unisce, in Allegato A, uno schema che illustra la struttura dell' elenco e le sezioni in cui esso è suddiviso.
4. Requisiti di iscrizione.
Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "white list' è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. l, comma 2, letto f).
Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". E' necessario, pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo d. lgs. n. 159/201 l. In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni dovrà essere effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del d. lgs. n. 159/2001. 
5. Durata ed effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione nelle white list, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.



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