Quello
delle white list è stato un percorso
accidentato e non privo di dubbi e ripensamenti. La condivisione che
determinati mercati legali fossero sottoposti a una influenza irresistibile da
parte della criminalità organizzata, nonché la contestuale preoccupazione di
cospicui settori dell’imprenditoria (Ance in primo luogo) che fosse impossibile
per le aziende pulite evitare la contaminazione con quelle illegali, ha
generato un consenso sullo strumento delle white
list, ossia sugli elenchi di imprese da cui si potessero tranquillamente
attingere subappaltatori, fornitori e noleggiatori, in linea con la disciplina del codice degli appalti.
La
soluzione, inevitabilmente, postula una determinata visione delle questioni
sottese al controllo di legalità nel settore degli appalti pubblici e privati e
questa visione può, con buona approssimazione, tradursi nel convincimento che
le imprese sane, nell’approcciarsi ai mercati locali, sono certo in grado di
selezionare la migliore offerta, ma non il miglior offerente. Ossia sono in
condizioni di valutare la congruità economica, finanziaria o tecnico-operativa
di un subappalto, ma non riescono a individuare i connotati di pericolosità
sociale del contraente individuato.
Questo,
come è noto, ha un' enorme influenza nel momento in cui i soggetti della prevenzione
(prefetto) o della repressione (procure della repubblica) intervengono a
scrutinare la filiera degli appalti pubblici o della fornitura e scoprono che determinati
segmenti, selezionati dalla capofila, presentano indici di pericolosità sociale
e non sono meritevoli di essere aggiudicatari del subcontratto.
Ecco,
può dirsi che le white list
perseguano il fine di creare un bacino di imprese selezionate e controllate a
monte, presso cui qualsiasi imprenditore può accedere per individuare, ad
esempio, il subcontraente, con il risultato di un affrancamento da eventuali,
successive censure ad opera della prefettura. Il ricorso alle liste di cui al
comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione") dovrebbe radicalmente preservare la committente capofila dalla
contestazione di aver inserito nel ciclo produttivo per la realizzazione
dell’opera pubblica una bad company,
contestazione che in qualche caso ha prodotto anche gravi danni all’impresa
aggiudicatrice dell’appalto con l’emissione di interdittive antimafia e la
contestuale revoca della commessa.
Per
fare ciò, sin dalla conversione in legge (n. 77 del 24 giugno 2009) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dedicato
alla emergenza per gli eventi sismici in Abruzzo, si previde che “con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei ministri dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture
e trasporti, dello sviluppo economico e della economia e finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la
costituzione, presso i prefetto territorialmente competente, di elenchi di
fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto.”.
A fronte del grave ritardo nella emanazione del DPCM previsto dall’art. 16,
comma 5, della legge 77/2009, intervenuto solo il 18 ottobre 2011, il Comitato
di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, presso il
Ministero dell’Interno, curò l’emanazione di una serie di linee guida. In
particolare, le linee guida del 1 agosto 2010 ebbero a curare il dettaglio di
tutti gli adempimenti necessari per l’inserimento delle imprese nelle white list, per i controlli successivi a
tale annotazione, per la cancellazione, etc..
A
quel testo, ovviamente, occorre rinviare al fine di formulare una previsione
attendibile circa il modo in cui le white
list opereranno sull’intero territorio nazionale a seguito dell’entrata in
vigore della legge anticorruzione. In questa sede può dirsi che un punto
fondamentale è costituito dalla natura, ossia dalla intensità e dalla
profondità, dei controlli cui le singole prefetture assoggetteranno le imprese
che richiedano l’iscrizione nell’elenco.
Il
comma 52 dell’art. 1, legge 190/2012, prevede che “l’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui
l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per
l’esercizio della relativa attività.” Dalla lettura delle citate linee guida
del 12 agosto 2010 si ricava quanto segue: ”Appare
conseguenziale che l’iscrizione nell’elenco venga perciò a essere correlata ad
accertamenti approfonditi che, nella specie, non possono che corrispondere alla
verifica della non ricorrenza nei confronti dell’operatore economico del fumus
di mafiosità. A tale stregua lo strumento accertativo più idoneo appare essere
senz’altro quello delle informazioni prefettizie di cui all’art. 10, comma 7,
lettere a),b) e c) del D.P.R. 252/1998 (ora artt. 91 e 94 codice antimafia);
ciò in quanto il rilascio di una “liberatoria antimafia”, all’esito dei
relativi accertamenti ex art. 10 citato, può considerarsi come assenza della
situazione di pericolo cui si riconnette funzionalmente lo strumento delle
informazioni, destinato, appunto, ad intercettare, in funzione di “precursore”,
anche i tentativi di infiltrazione mafiosa.”. Sembra questa, ad ogni
effetto, la strada migliore da praticare.
Come
si vede, è una forma di controllo particolarmente rafforzata, che è stata espansa
dall’emergenza Abruzzo ai lavori di Expo 2015 (d.l.25 settembre 2009, n. 135,
convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166), alla emergenza carceraria (d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito il legge 6 agosto 2008, n. 133), per dare
vita a una sorta di proliferazione incontrollata nella legislazione degli
ultimi anni cui – è lecito attendersi – la legge anticorruzione vorrà porre
rimedio.
Al momento si registra la presenza – oltre che del DPCM del 18 ottobre 2011
concernente l’Abruzzo, Expo 2015 e le carceri – di un’altra disposizione,
questa volta di carattere generale, non incardinata nell'articolato della
legge 190/2012.
Si
tratta dell’art. 4 d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito
in legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui “per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto
se di interesse strategico, per
semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti
pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e, infine, per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare,
le modificazioni che seguono:…..istituzione nelle prefetture di un elenco di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento
mafioso.”.
E’
interessante notare che, come era implicito sin dalla sua prima elaborazione in
sede di protocolli di legalità, il sistema delle white list sia andato
assumendo anche i connotati di un rimedio di semplificazione delle gare
d’appalto, esonerando le imprese aggiudicatrici e le stazioni appaltanti da defatiganti
controlli antimafia. E, infatti, il comma 13 dell’art. 4 del d.l. 70/2011
prevede una generale estensione delle white
list all’intero territorio nazionale: ” per
l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai
contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni
prefettura è istituito l’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non
soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli
esecutori dei lavori, sevizi e forniture, la prefettura effettua verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di
esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri…da adottare entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono definite le modalità
per l’istituzione e l’aggiornamento…..dell’elenco di cui al primo periodo,
nonché per la attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all’art. 3,
comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 acquisiscono d’ufficio, anche per via
telematica, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 43, comma 5, del testo unico
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni” (ora artt. 67 e 76 codice antimafia).
Risulta
immediatamente evidente che questa disposizione (art. 4 d.l. 70/2011) e quella
di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, legge 190/2012, condividano un
medesimo quadrante normativo e che si rende necessaria l’approntamento di una
unica normazione secondaria che sappia, tuttavia, condividere le finalità di
entrambe le leggi. Da un lato, infatti, le white
list possono essere uno strumento che tende a favorire la concorrenza e la
celere esecuzione delle opere, posto che l’individuazione dell’impresa tra
quelle di cui all’elenco prefettizio dovrebbe evitare le sospensioni, i
contenziosi e le lungaggini connesse alla emanazione di una interdittiva
antimafia a lavori iniziati.
Dall’altro, sarà da sperimentare l’efficacia dello strumento white list sul terreno della prevenzione alla corruzione,
soprattutto tra privati, potendo la capofila affrancarsi dalla ricerca del sub-contrarente
prelevandolo dall’elenco ed evitando ricerche sui territori locali di dubbia
trasparenza.
Uno
snodo cruciale del nuovo assetto delle white
list è rappresentato dal catalogo delle attività economiche da intendersi
come esposte al rischio di infiltrazioni mafiose. Secondo il comma 53 legge
190/2012 sono indicate come maggiormente esposte le attività di: “a) trasporto di materiali a discarica per
conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a
caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.”.
A
dire il vero si tratta di una elencazione che rispecchia modalità di presenza
delle mafie nel settore delle attività economiche di sicuro tuttora largamente
praticate, ma che fotografano anche una mafia imprenditrice tutto sommato arretrata
di alcuni decenni. La tendenza delle cosche più strutturate ad assumere la
leadership in determinati settori del mercato rischia di restare esclusa da una
visione premoderna dell’infiltrazione mafiosa, quale è quella fotografata dal
comma 53. E’ per tale ragione che appare sicuramente opportuno e congruo il
rimedio individuato dal comma 54, che intende perseguire lo scopo di un
aggiornamento del catalogo delle attività a rischio e, quindi, quello di
inseguire le nuove mafie sui terreni più insidiosi, ad esempio, dei prodotti
finanziari connessi alle gare, della progettazione, etc.
Il
citato comma 54 prevede, difatti, che “l’indicazione
delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre
di ogni anno, con apposito decreto del Ministero dell’Interno…previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le commissioni non
si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.”.
Naturalmente
il buon governo dello strumento impone
che vi siano protocolli adeguati, oltre che per l’inserimento, anche per la
successiva esclusione delle imprese che siano, per fatti sopravvenuti od
originariamente dissimulati, sprovviste dei requisiti richiesti. E’ già il
comma 52 a prevedere, nell’ultimo inciso, che “la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la
cancellazione dell’impresa dall’elenco”: si tratta di un potere di
controllo generale che riscontriamo già nel libro II del codice antimafia (ex
art. 91, comma 7 bis).
A
ciò si aggiunga che il comma 55 prevede che “l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla
prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri
organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di
capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti,
secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dell’iscrizione.”.
Non
può non constatarsi l’assoluta inconsistenza della sanzione e bene avrebbe
fatto il Parlamento a prevedere un meccanismo più efficace come quello formulato,
in tema di violazione delle disposizioni sulla tracciabilità finanziarie dei
pagamenti, ai sensi dell’art. 91, comma 6, codice antimafia, così come modificato dal primo decreto
correttivo ( d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che prevede l’emissione di una
interdittiva vera e propria: si vuole costruire un mercato protetto e l’aspetto
sanzionatorio non è secondario.
Il
comma 56 della legge 190/2012 rinvia ad una normativa secondaria di dettaglio: ”
con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri…da dottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ndr 28
novembre 2012), sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco si cui al
comma 52, nonché per l’attività di verifica.” Il DPCM.
attuativo di questo comma è del 18 aprile
2013 e concerne: "Modalità per
l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
(di cui in fondo a questo articolo si allega una circolare esplicativa del
Gabinetto del Ministro dell’Interno del 14 agosto 2013).
Il
comma 57 dell'art. 1 della legge 190/2012 subordina l’entrata in vigore del nuovo regime
delle white list al trascorrere di
sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 (ossia
il citato DPCM 18 aprile 2013): la innovativa disciplina delle white list, pertanto, è entrata pleno
iure in vigore e, di conseguenza, l’art. 4 d.l. 70/2011 è (implicitamente)
abrogato.
Fabrizio Giulimondi
NOTA DI AGGIORNAMENTO
L'art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 , ha riformulato l'art. 1, comma 52, legge 190/2012, precisando che, per le attività imprenditoriali di cui al citato comma 53 legge 190/2012, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. La prefettura verifica periodicamente l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diversa da quelle per le quali essa è stata disposta. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a un anno dall'entrata in vigore del decreto 90, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco. In caso di sopravvenuto diniego di iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, con conseguente azionabilità del meccanismo rescissorio e revocatorio.
Si può affermare, in conclusione, che le white list, così come introdotte dall'art. 1, comma 52, legge 190/2012 e rimodulate dal decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, sembrerebbero andare nella direzione della loro obbligatorietà. Le Pubbliche Amministrazioni debbono acquisire la documentazione antimafia, consultando obbligatoriamente gli elenchi prefettizi relativamente alle attività considerate più a rischio di infiltrazione mafiosa, a mente dell'art. 53 legge 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, et similia), a prescindere dall'importo del contratto. Di conseguenza, anche se in via indiretta, l'iscrizione alle white list per le imprese operanti nei suddetti settori maggiormente a rischio sembrerebbe diventare inevitabilmente obbligatoria allo scopo di accertare l'assenza di infiltrazioni criminali.
L'incertezza interpretativa delle disposizioni in esame ha condotto l'A.N.A.C. il 28 gennaio 2015 ha inviare un "atto di segnalazione al Governo e al Parlamento" per la necessità che si fornisca agli operatori privati ed alle Autorità pubbliche un chiarimento del quadro normativo, che da una parte obbliga l'utilizzo del cennato elenco, dall'altro non prevede in maniera chiara ed esplicita un corrispondente dovere per le imprese di iscriversi ad esso, disciplinando in realtà siffatto inserimento nelle white list in termini volontari ex art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Infine, come già in precedenza riportato, in considerazione al fatto che alcuni operatori economici iscritti in dette liste possono operare in diversi campi di attività, la disposizione in parola stabilisce che l'iscrizione all'elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione.
NOTA DI AGGIORNAMENTO
NOTA DI AGGIORNAMENTO
L'art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 , ha riformulato l'art. 1, comma 52, legge 190/2012, precisando che, per le attività imprenditoriali di cui al citato comma 53 legge 190/2012, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalle stazioni appaltanti, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. La prefettura verifica periodicamente l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione nel predetto elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diversa da quelle per le quali essa è stata disposta. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a un anno dall'entrata in vigore del decreto 90, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel suddetto elenco. In caso di sopravvenuto diniego di iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, con conseguente azionabilità del meccanismo rescissorio e revocatorio.
Si può affermare, in conclusione, che le white list, così come introdotte dall'art. 1, comma 52, legge 190/2012 e rimodulate dal decreto legge 90/2014, convertito in legge 114/2014, sembrerebbero andare nella direzione della loro obbligatorietà. Le Pubbliche Amministrazioni debbono acquisire la documentazione antimafia, consultando obbligatoriamente gli elenchi prefettizi relativamente alle attività considerate più a rischio di infiltrazione mafiosa, a mente dell'art. 53 legge 190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, et similia), a prescindere dall'importo del contratto. Di conseguenza, anche se in via indiretta, l'iscrizione alle white list per le imprese operanti nei suddetti settori maggiormente a rischio sembrerebbe diventare inevitabilmente obbligatoria allo scopo di accertare l'assenza di infiltrazioni criminali.
L'incertezza interpretativa delle disposizioni in esame ha condotto l'A.N.A.C. il 28 gennaio 2015 ha inviare un "atto di segnalazione al Governo e al Parlamento" per la necessità che si fornisca agli operatori privati ed alle Autorità pubbliche un chiarimento del quadro normativo, che da una parte obbliga l'utilizzo del cennato elenco, dall'altro non prevede in maniera chiara ed esplicita un corrispondente dovere per le imprese di iscriversi ad esso, disciplinando in realtà siffatto inserimento nelle white list in termini volontari ex art. 2, comma 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013).
NOTA DI AGGIORNAMENTO
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che introduce nuove regole per le white-list al fine di combattere le infiltrazioni mafiose negli appalti.
Il nuovo Decreto infatti aggiorna il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: «Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” sia con le disposizioni introdotte dall’art. 29 del DL n. 90/2017 (convertito dalla legge 11/8/2014, n. 114) sia al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).
Fabrizio Giulimondi
NOTA DI AGGIORNAMENTO
Per partecipare alle gare d’appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa sarà obbligatoria l’iscrizione alle white list. Lo spiega il D.P.C.M. 24 novembre 2016, che modifica il predetto D.P.C.M. 18 aprile 2013
Allo stesso tempo, il decreto chiarisce che senza iscrizione non sarà possibile né partecipare a gare né farsi affidare lavori in subappalto.
Nei casi in cui le imprese risultino iscritte alle white list, ma non alla banca dati unica antimafia, ci saranno dei controlli che dovranno essere ultimati entro trenta giorni dopo i quali, se non emergono irregolarità, la Stazione Appaltante potrà stipulare il contratto.
NOTA DI AGGIORNAMENTO
Per partecipare alle gare d’appalto nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa sarà obbligatoria l’iscrizione alle white list. Lo spiega il D.P.C.M. 24 novembre 2016, che modifica il predetto D.P.C.M. 18 aprile 2013
Il nuovo D.P.C.M. chiarisce che l’iscrizione all’elenco sostituisce la documentazione antimafia anche per gare di importo e settore diverso rispetto a quello per cui l’impresa ha fatto domanda di iscrizione.
Allo stesso tempo, il decreto chiarisce che senza iscrizione non sarà possibile né partecipare a gare né farsi affidare lavori in subappalto.
Nei casi in cui le imprese risultino iscritte alle white list, ma non alla banca dati unica antimafia, ci saranno dei controlli che dovranno essere ultimati entro trenta giorni dopo i quali, se non emergono irregolarità, la Stazione Appaltante potrà stipulare il contratto.
Fabrizio Giulimondi
________________________________________________________________________________
Circolare
del Gabinetto del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2013, Prot. n.
11001/119/12.
oggetto:
D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e
l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo I, comma
52, della legge 6 novembre 2012, n. 190."
1.
Premessa.
Come
è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6
novembre 2012, n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura
dell'elenco di fornitori, prestatori di
servizi
ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio
di infiltrazione mafiosa.
Infatti,
l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per
cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/20 I 2).
Sicché,
la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione
antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta. Atteso il tenore
della disposizione citata, non v'è dubbio che il citato effetto-equipollenza non
riguardi l'informazione antimafia richiesta per l'instaurazione di rapporti con
i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011 aventi ad
oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o
comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n. 190/2012 ovvero dai successivi provvedimenti di
aggiornamento.
Diversamente,
per quanto concerne le comunicazioni antimafia, si ritiene che l'art. 1, comma
52, della legge n. 190/2012 debba essere
interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza all'iscrizione nelle white
list per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra
in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie
in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti
giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione
personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di
appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p ..
A
favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui
all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 1990 che vieta alla pubblica amministrazione
di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate
esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.
Infine,
l'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle
imprese richiedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del
rating di legalità, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui
regolamento attuativo - adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, con deliberazione del 14 novembre 20 I 2 - prevede che le imprese che
hanno ottenuto accesso al rating conseguano, in virtù dell'iscrizione negli
elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una
posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai
finanziamenti pubblici e al credito bancario.
6.
Il procedimento di iscrizione: a) modalità di presentazione della domanda. Il
D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle
istanze di iscrizione nelle white list mirate ad esonerare le imprese
interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento
dei controlli antimafia.
In
particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma
societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad
identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per
imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, numero di codice
fiscale e di partita IV A ed i settori
di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso
la Prefettura.
Essa
deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste
ad substantiam dall'art. 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma l,
D.P.C.M. 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale
l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla
Prefettura nella cui provincia sui trova una delle sede secondarie con
rappresentanza stabile.
Le
società costituite all' estero (cd. "società straniere") prive di
tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare
l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. I, comma 2, letto f), del
D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Nell'intento
di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si uniscono, in Allegato B,
i modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle
istanze; anche tali modelli devono essere pubblicati nella sezione
"Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali delle Prefetture
e, più specificamente, nella sotto-sezione di livello 1 "Attività e
procedimenti, voce (sotto sezione di livello 2) "Tipologie di
procedimento".
Si
osserva, infine, che l'istanza di iscrizione nelle white list non può essere
intesa come una richiesta del privato tendente ad ottenere il rilascio
dell'informazione antimafia in quanto la possibilità di richiedere tale
provvedimento continua ad essere riservata esclusivamente ai soggetti di cui
all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011, ai sensi del successivo art.
91 del medesimo decreto legislativo.
7.
Procedimento di iscrizione: b) verifica dei requisiti richiesti.
In
via preliminare, è utile evidenziare che l'iscrizione nelle white list non è
funzionale a neutralizzare un tentativo in itinere di infiltrazione criminale
nei rapporti con la pubblica amministrazione e non presenta, quindi,
quell'urgenza che, secondo la giurisprudenza, è
invece
presente nella documentazione antimafia, rendendo la ex se incompatibile con
gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990.
Tali
istituti, a partire dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 24.11.1990,
pertanto, trovano applicazione nel procedimento in esame salvo la sussistenza
di concrete ragioni di impedimento, indicate dalla citata disposizione, di cui
dovrà essere dato conto in sede di adozione del provvedimento finale.
Altra
significativa differenza riguarda il termine di conclusione del procedimento
che per l'iscrizione nelle white list è fissato in 90 giorni (art. 3, comma 3,
del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Si
precisa che per le imprese straniere con sede legale in un Paese dell'Unione
Europea e prive di sede secondaria in Italia, va indicato il numero di
identificazione IV A in luogo del numero di codice fiscale. Per le imprese
straniere aventi sede in Paesi non membri dell'Unione Europea e prive di sede
secondaria net territorio
dello
Stato, potrà essere indicato il numero di codice fiscale del Rappresentante
Fiscale in Italia.
Per
quanto concerne l'istruttoria, l'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede
che, all'atto della ricezione dell'istanza, la Prefettura consulti la Banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia, per verificare se:
- l'impresa
risulti censita nella medesima Banca dati;
- gli
accertamenti antimafia svolti nei confronti dell'impresa stessa non siano stati
effettuati in una data anteriore di dodici mesi a quelli della presentazione
della domanda;
- non
ricorrano elementi indicativi dell' esistenza delle situazioni indicate agli
artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d. lgs. n. 159/2011.
In
presenza delle citate condizioni, la Prefettura dispone immediatamente
l'iscrizione dell'impresa nell' elenco - inserendo la, in ordine alfabetico,
nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta
l'iscrizione - e comunica alla stessa il relativo provvedimento per via
esclusivamente telematica.
Qualora
gli esiti della consultazione della Banca dati, invece, non consentano di
rilasciare immediatamente l'iscrizione, la Prefettura dispone le necessarie
verifiche informative, avvalendosi a tal fine del Gruppo Interforze istituito
ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003, che dovrà fornire al
Prefetto il necessario supporto in termini di analisi delle risultanze emerse.
All'
esito di queste attività, ove risulti confermata l'esistenza delle situazioni
di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero emergano tentativi di
infiltrazione mafiosa, la Prefettura provvede a comunicare all' impresa istante
il preavviso di provvedimento ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
L'eventuale
provvedimento di diniego dovrà essere notificato all'operatore economico e
comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali
elencati all'art. 91, comma 7-bis, del d. lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 3,
del D.P.C.M. 18 aprile 2013). II D.P.C.M. in oggetto ha tenuto conto
dell'attuale fase transitoria in cui versa l'applicazione della riforma della
documentazione antimafia, determinata dal fatto che non è
ancora
divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia.
Viene,
infatti, previsto che, nelle more dell'attivazione di tale Banca dati, le
Prefetture effettueranno i controlli antimafia - previa valorizzazione delle
risultanze già acquisite secondo le modalità descritte nella circolare n. 1 - 100 - III
- 19/20 (8) dell' 8 febbraio scorso,
anche al fine di individuare le persone che, nella compagine dell'impresa,
ricoprono le posizioni rilevanti ai fini delle verifiche di cui all'art. 84,
comma 4, del d. lgs. n. 159/2011 -utilizzando il CED Interforze ex art. 8 della
legge 10 aprile 1981, n. 121, nonché gli altri collegamenti informatici indicati dall'art.
99, comma 2-bis, del d. lgs. n. 159120II (art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 18
aprile 2013).
8.
Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa.
L'art.
I, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta alcuni
doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di
comunicare alla Prefettura competente le modifiche dei propri assetti
proprietari e degli organi sociali
intervenuti
successivamente all'ammissione alle white list.
A
tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra
iscrizione nelle white list e informazione antimafia sancito dalla legge n.
190/2012, si ritiene che tra gli "organi sociali", di cui le ditte
iscritte devono comunicare le variazioni, rientrino i soggetti titolari di
incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del d.
lgs. n.159/20 II, ivi compresi i direttori tecnici.
Inoltre,
per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici,
si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in
misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate
nei predetti mercati comunichino, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni,
individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n.
1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1998.
Per
l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica
in Allegato C, di cui dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti
istituzionali delle Prefetture secondo
le
modalità già indicate relativamente ai moduli in Allegato B.
Si
ricorda, infine, che il termine perentorio per effettuare le comunicazioni
delle variazioni citate è fissato in trenta giorni, decorrenti dal momento in
cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le
modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto
stabilito dal già richiamato art. IO-bis della legge n. 241/1990,
determina
la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.
9.
Aggiornamento periodico dell'elenco.
Ai
fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, il D.P.C.M. in
esame impone all'operatore economico l'obbligo di inoltrare, almeno trenta
giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura
competente (art. 5, comma l), utilizzando il modulo unito in Allegato D da
pubblicarsi sui siti istituzionali delle Prefetture, nella sezione
"Amministrazione trasparente", secondo le medesime modalità indicate
per quello di cui all'Allegato B della presente circolare.
Ove
l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività
diverse da quelle indicate nell' originaria istanza di iscrizione, la
Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative
di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione
mafiosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e,
nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento.
2 In
base all'art. 117 della Deliberazione CONSOB n. 1197/1999 devono, quindi,
essere comunica!e le variazioni delle partecipazioni in una società emittente
azioni quotate nei mercati regolamentati che comportano:
al
il superamento del 2% del capitale sociale;
b l
il raggiungi mento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
50%, 66,6%, 90%, 95 % del capitale sociale;
cl
la riduzione delle partecipazioni al di sotto delle soglie indicate alle
precedenti lettere a) e b) adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando
l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Nel
caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità
dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la
Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell' apposita voce
(Aggiornamento in corso) dell' elenco di cui al citato Allegato A.
Si
richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art. 5, comma
3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura
procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese
iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle
determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a
permanere nell'elenco prefettizio.
Questo
controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito
dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli
stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione, che
dovrà essere accuratamente pianificata. Tale tipo di attività, sganciata dal
contesto del procedimento ad istanza di parte, potrà essere programmata nell'
ambito del Gruppo Interforze e dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento da
parte degli Organi di polizia, ivi comprese le competenti articolazioni
periferiche della DIA, di un' accurata attività informativa.
Qualora
tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per
l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare all'impresa interessata ii
preavviso di provvedimento ex art. IO-bis della legge 241/1990 e, valutate le
eventuali osservazioni scritte
prodotte,
a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco.
Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione maflosa,
istituiti ai sensi dei DD.P.C.M. 18 ottobre 2011.
L'art.
1, comma 57, della legge n. 190/2012'prevede che le normative previgenti in materia
di white list restino in vigore fino al sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 56 del medesimo articolo,
adottato con ii D.P.C.M. in oggetto.
La
disposizione si riferisce evidentemente ai due identici D.P.C.M., adottati in
data 18 ottobre 20Il, che hanno definito le modalità di istituzione delle white
list per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contesti della
ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nelle località dell'Italia
Settentrionale interessate dagli eventi tellurici del maggio 2012, nonché per l'EXPO
2015 di Milano e il D.P.C.M. del 18
ottobre 2011 sono stati emanati, rispettivamente, per la ricostruzione in
Abruzzo, in attuazione dell'art. 16, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e per l'EXPO
2015 di Milano, in attuazione dell'art. 3-quinquies del D.L. 25 settembre
2009,n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166. L'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge l° agosto 2012, n. 122, ha, inoltre, esteso l'applicazione del
D.P.C.M. 18 ottobre 201 " relativo alla ricostruzione in Abruzzo, alla
ricostruzione delle località dell'Italia Settentrionale, colpite dagli eventi
sismici del maggio 2012.
In
attuazione di questa previsione di legge, l'art. 10 del D.P.C.M. 18 aprile 2013
stabilisce che, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione -
cioè a decorrere dal 14 ottobre p.v. - i due DD.P.C.M. in data 18 ottobre 2011
cesseranno di trovare applicazione.
La
cessazione dell'efficacia di questi DD.P.C.M. del 2011 non implica comunque che
le imprese iscritte negli elenchi da essi regolati perdano lo status di impresa
ritenuta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Innanzitutto,
l'art. 9 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che gli operatori economici iscritti
in queste liste per settori di attività corrispondenti a quelli elencati
nell'art. 1, comma 53, della legge n. 19012012, siano "trasferite"
d'ufficio nelle nuove "white Iisf', istituite presso le Prefetture
territorialmente competenti, come individuate dall' 'art. l, comma 2, lett. f),
del medesimo D.P.C.M ..
La
nuova iscrizione sarà valida per il periodo residuo di efficacia
dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" white list, di cui ai
citati DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011.
L'inserimento
d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, entro
il 13 settembre p.v., di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco
prefettizio. Per tale comunicazione potrà essere utilizzato il modulo in
Allegato E, di cui pure dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti
istituzionali delle Prefetture secondo le stesse modalità indicate per
l'Allegato B.
Relativamente
alle istanze di iscrizione nei "vecchi" elenchi di cui ai DD.P.C.M.
18 ottobre 2011, non ancora definite alla data del 14 ottobre p.v., le
Prefetture trasmetteranno i relativi carteggi a quelle competenti a gestire le
nuove white list, che provvederanno a completare la relativa istruttoria e ad
adottare i conseguenti provvedimenti (art. 9, comma 3,del D.P.C.M. 18 aprile
2013).
Al
fine di assicurare la celere attuazione di tali disposizioni, le Prefetture,
presso le quali sono stati istituiti gli elenchi di cui ai ricordati DD.P.C.M.
18 ottobre 20114, provvederanno a trasmettere alle Prefetture competenti
secondo la nuova normativa:
a)
dopo il 13 settembre 2013, e comunque con la massima tempestività, l'elenco
delle imprese che non avendo comunicato la mancanza di interesse devono essere
inserite nel nuovo elenco previsto dalla legge n. 19012012. La trasmissione di
tale elenco
dovrà
avvenire per via telematica;
b)
dal 14 ottobre 2013, e comunque con la massima tempestività, i carteggi delle
istanze che a quella data non risultano ancora definite.
4 Si
tratta delle seguenti Prefetture: Milano, per l'EXPO 2015; L'Aquila, Pescara,
Teramo per la ricostruzione "post sisma" in Abruzzo; Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Pescara, Rovigo e Teramo per la ricostruzione
delle località colpite dal sisma del maggio 2012.
11.
Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti
a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle
elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le
Prefetture delle Province dell'Italia
settentrionale
colpite dal sisma del maggio 2012.
Pur
essendo anch'esse regolate dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla
ricostruzione in Abruzzo, le white list istituite presso le Prefetture di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, competenti per
l'area dell'Italia settentrionale, colpita del sisma del maggio 2012, sono
state connotate da alcuni tratti particolari.
L'art.
5-bis del D.L. n. 74/2012 ha, infatti, previsto che:
a)
gli elenchi attivati presso le Prefetture possono comprendere anche attività
ulteriori rispetto a quelle del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, individuate con
apposite ordinanza dei
Presidenti
delle Regioni interessate, nella veste di Commissari delegati per la ricostruzione
(comma 2-bis). In particolare, tale facoltà risulta essere stata essere stata esercitata
dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza 17 dicembre
2012,
n. 915;
b)
possano essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di
ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che
utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che
abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse white list.
Le
specificità di questo sistema trovano adeguata considerazione nell' ambito del
D.P.C.M. 18 aprile 2013, il quale prevede che - limitatamente agli ulteriori
settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari
delegati - le white list, attivate ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n.
7412012, continueranno ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica,
costituendo, fino al momento del loro "esaurimento", una sorta di
doppio binario.
Le
istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive
continueranno, pertanto, ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area
sismica indipendentemente dal luogo di sede legale o, nei casi contemplati
dall'art. 2508 c.c., di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.
Residua, solo per queste attività aggiuntive, una competenza "ultraprovinciale"
in capo alle predette Prefetture, le quali provvederanno ad acquisire gli
elementi informativi necessari interessando, con le consuete modalità, le
Prefetture in cui si trova la sede legale o secondaria dell' impresa.
Ai
fini della compilazione di tale elenco aggiuntivo, si rappresenta, pertanto, l'opportunità
di utilizzare il modulo di cui all' Allegato F, la cui pubblicazione dovrà
avvenire.
In
particolare, la citata ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012 ha individuato i
seguenti ulteriori settori di attività: a)fornitura di moduli prefabbricati e
dei relativi arredi; b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione
del terreno per il cantiere edile; c) movimenti di terra quali gli scavi, i
livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti; d) noleggio con conducente
di mezzi speciali; e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici; f)
fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad
attività produttive nei settori farmaceutico e alimentare; g) fornitura di beni
necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate degli
eventi sismici, nel settore farmaceutico.
In
tal modo, il Legislatore ha inteso mettere a sistema un istituto, c.d. white
list" o elenco, che fino ad ora aveva trovato applicazione in relazione
alle esigenze di controllo antimafia riguardanti specifici contesti - connotati
da una forte concentrazione di investimenti pubblici, quali quelli della
ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nell'Italia settentrionale,
nonché l'EXPO 2015 di Milano - rinviando la definizione delle modalità per la
sua istituzione ed aggiornamento ad un successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Tale
decreto, emanato il 18 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio scorso, prevede un periodo di vacatio legis di trenta giorni ed entra in
vigore il 14 agosto 2013.
Alla
luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, pertanto, fornire le
seguenti indicazioni al fine di assicurare un'omogenea applicazione della nuova
normativa ed agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo
strumento di qualificazione etica.
2.
Attività per le quali può essere richiesta l'iscrizione.
Il
catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa,
individuati dall'art. I, comma 53 della legge n. 19012012, riproduce (con
l'aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due
DD.PP.CC.M.M del 18 ottobre 2011 che hanno disciplinato le white list attivate
nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura
tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.
Pertanto,
eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non
coincidenti con quelli stabiliti dalla norma saranno inammissibili e dovranno essere
immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art.
2, comma l, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall' art. I,
comma 38, della legge n. 190/2012.
Si
evidenzia, infine, che l'elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il
31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato
secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni
parlamentari di merito (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012).
3.
Articolazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
In
attuazione di quanto previsto dall'art. I, comma 52, della legge n. 190/2012,
il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all'art. 2, comma l, prevede che l'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in sezioni
corrispondenti
alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai
successivi decreti interministeriali di aggiornamento.
L'elenco
assolve non solo a una funzione di documentazione interna ma costituisce lo strumento
attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire
conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle white list.
A
tal fine, esso deve essere pubblicato, unitamente all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) cui le imprese possono inviare la domanda di
iscrizione (art. 8, comma l), sul sito istituzionale della Prefettura, nella
sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma l,
del d. lgs. 13 marzo 2013, n. 33.
In
particolare, l'elenco dovrà essere pubblicato nella sotto-sezione di livello 1,
intitolata "Provvedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2)
"Provvedimenti dirigenti", mentre la pubblicazione dell'indirizzo PEC
dovrà avvenire nella sotto-sezione di livello 1 intitolata "Attività e
procedimenti", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "Tipologie di
procedimento".
Le
SS.LL. vorranno comunicare a questo Gabinetto i rispettivi indirizzi di posta
elettronica certificati, all'uopo individuati, e che saranno pubblicati, ai
sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. in oggetto, in un elenco riepilogativo
collocato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale di questo Ministero.
Per
agevolare l'adempimento di tali obblighi di comunicazione, che devono essere
assolti con la massima tempestività, si unisce, in Allegato A, uno schema che
illustra la struttura dell' elenco e le sezioni in cui esso è suddiviso.
4.
Requisiti di iscrizione.
Il
D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "white list' è
aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia
essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508
c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. l, comma 2, letto f).
Il
conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte
della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano
"soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". E' necessario,
pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli
stessi
requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a)
assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art.
67 del d. lgs. n. 159/2011;
b)
assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di
fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo d. lgs.
n. 159/201 l. In proposito, si rammenta che, analogamente a quanto accade per
l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni dovrà essere
effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le
posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del d. lgs. n. 159/2001.
5.
Durata ed effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione
nelle white list, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo
di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento
che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).
L'inserimento
negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito
istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una
qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della
semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.
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