giovedì 7 giugno 2012

Domenica 10 giugno alle ore 12.30 (con replica lunedì 11 giugno alle ore 15.05) su Radio Vaticana alla rubrica “A Conti Fatti” si parlerà di web e il professor Fabrizio Giulimondi si intratterrà sulle novità normative e giurisprudenziali nel campo dei blog

mercoledì 6 giugno 2012

LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO



Economia Cristiana

I LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: TANTO RUMORE PER NULLA!

Il Governo sta predisponendo un disegno di legge delega sulla riforma del lavoro pubblico e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero (competente, fra l’altro, nella materia del lavoro privato) sta contestando al Ministro per la Pubblica Amministrazione  e la Semplificazione Filippo Patroni Griffi (competente, fra l’altro, nella materia del lavoro pubblico) l’assenza nell’articolato di previsioni stringenti  in tema di licenziamenti individuali anche per i pubblici dipendenti, con ingiustificato trattamento – a detta del Ministro Fornero – rispetto ai lavoratori privati, destinatari di una rigorosa riforma del mercato del lavoro,  appena approvata dalla Assemblea di Palazzo Madama e, attualmente, all’esame  della Camera dei Deputati.
Non capisco di cosa si stia discutendo!
Il Testo Unico sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nella versione conseguente all’ultima modifica apportata dal c.d. Decreto Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15), disciplina – eccome! – la materia dei licenziamenti individuali.
Il licenziamento possiede natura disciplinare ed è previsto nelle seguenti ipotesi:
  • falsa attestazione della presenza in servizio;
  • assenza priva di valida giustificazione;
  • ingiustificato rifiuto del trasferimento;
  • falsità documentali o dichiarative;
  • reiterate e gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose;
  • condanna penale definitiva;
  • valutazione di insufficiente rendimento (parimenti al settore privato).
Nella evenienza in cui  vi sia un eccesso di personale presso una struttura pubblica, inoltre,  l’Ente in surplus ha l’obbligo di   procedere alla c.d. mobilità collettiva, che si sostanzia nella collocazione in disponibilità presso altre compagini amministrative. Il  collocamento in parola  dura perentoriamente per non più di 24 mesi e,  consente la percezione da parte del personale in esubero dell’80 per cento della retribuzione, inclusa l’indennità integrativa speciale (similmente  alla Cassa Integrazione Guadagni del mondo privatistico, nel quale, però, v’è anche la possibilità della proroga per ulteriori 12 mesi a seguito di approvazione della Cassa Integrazione Straordinaria).
Cessati i due anni senza che la “risistemazione” del lavoratore pubblico sia avvenuta, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.
Domanda: la legge delega sulla riforma del pubblico impiego che i tecnici del Ministero di Patroni Griffi stanno mettendo a punto che cosa altro dovrebbe prevedere? Forse il licenziamento individuale economico? Ma tale forma di “espulsione coattiva” non ha alcun senso all’interno della Pubblica Amministrazione, fornendo essa servizi pubblici di natura generale fruibili in modo indifferenziato dalla collettività, prevalentemente  non apprezzabili sotto un aspetto  economico-finanziario.
Non possiamo che dire insieme a Shakespeare  “Much ado about nothing!”
Alcune volte il furore ideologico avverso  il sistema pubblico fa sbagliare anche i migliori tecnici.
Concludo ricordando che: “La finanza pubblica deve essere sana. Il bilancio deve essere in pareggio. Il debito pubblico deve essere ridotto. L’arroganza della amministrazione deve essere combattuta. La popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di sussidi pubblici.” Indovinate questa frase chi l’ha pronunziata? Il grande Cicerone nel 55 A.C…..Il tempo passa, i problemi sono sempre gli stessi, almeno qui in Italia!

Prof. Fabrizio Giulimondi

lunedì 4 giugno 2012

Isabel Allende: “Il quaderno di Maya”, Feltrinelli.


 Il quaderno di Maya

Isabel Allende: “Il quaderno di Maya”, Feltrinelli.

Questo romanzo, ultima fatica della Allende,  denso e drammatico, non facile a leggersi, parte lento e sonnecchiante come una vettura diesel,  per  poi assumere sempre più energia con il trascorrere della narrazione.
Due sono gli elementi presenti in questa come in tutte le altre opere della Autrice: il soprannaturale  e le vicende legate alla  dittatura militare di Pinochet.
Sin dal primo libro La casa degli Spiriti (da cui è stata tratta l’omonima e bella traduzione cinematografica) la nipote del Presidente socialista cileno Salvator Allende, eletto nel 1970 e deposto (probabilmente morto suicida) a seguito del colpo di Stato del generale Augusto Pinochet l’11 settembre 1973,  suole immettere nei suoi scritti – specie in questo oggetto di commento -  il  soprannaturale, la  magia, la stregoneria, le leggende cilene,  inserendo  contemporaneamente  descrizioni ben dettagliate delle torture inferte dagli aguzzini agli oppositori politici.
Tali “presenze” infarciscono il diario di una ragazza americana di origini cilene, abbandonata dalla madre e trascurata da un padre pilota di aerei di linea, che sino alla età di sedici anni vive  una epoca aurea con la nonna (chiamata per una decina di volta a pagina la mia Nini) e il nonno acquisito – ma          qui ci sarà un colpo di scena! – chiamato per una decina di volta a pagina il mio Pop. Maya è legatissima ad entrambi e stravede per il mio Popo,  che morirà di tumore, travolgendo la vita della ragazza, che da quel momento in poi conoscerà droghe, alcol e prostituzione sino a inabissarsi nella degradazione più profonda.
Dopo Berkeley e l’Oragon, Las Vegas rappresenterà per Maya l’apice di questo inferno, da cui verrà fuori grazie alla mia Nini, la quale  manderà la nipote a Chiloè, una isola cilena posta  al di fuori del mondo, al fine di sfuggire alla mafia e ai narcotrafficanti.
In questo luogo paradisiaco – attraverso il quale imparerete molto sugli usi e costumi del popolo cileno - Maya verrà a conoscenza di verità del suo passato e di quello  delle persone che le stanno intorno per aiutarla,   dirompenti per tutti… anche per il lettore. 
Forse nelle 341 pagine del diciottesimo romanzo della Allende c’è troppo e, leggendolo, capirete da soli cosa io voglia intendere con tale espressione.

Fabrizio Giulimondi

domenica 3 giugno 2012

COMMISSIONI BANCARIE




Economia Cristiana



COMMISSIONI BANCARIE

L’art 6 bis del d.l. 201/2011 (c.d. “Salva Italia””), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha introdotto una nuova norma – l’art. 117 bis – nell’articolato del decreto legislativo  385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Quest’ultima  disposizione stabilisce, al comma 1, che gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito sono costituiti da:
a)     una commissione onnicomprensiva, calcolata proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di tale  somma;
b)     un tasso si interesse debitorio sulle somme prelevate.

Il comma 2 dell’art. 117 bis T.U.B., poi, disciplina gli oneri a carico del cliente a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti di apertura di credito e di conto corrente. In tale ipotesi è previsto l’applicazione:
a)     di una c.d. commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b)     un tasso di interesse debitorio sull’ammontare dello sconfinamento.

Il comma 3 dell’art. 117 bis T.U.B. sanziona con la nullità le clausole che prevedano oneri diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: nullità parziale che non comporta, pertanto,  la nullità del contratto.
Creando una discrasia con quanto appena affermato,  l’art. 27 bis, inserito nelle legge di  conversione del d.l. 1/2012 (c.d. Cresci Italia” o “liberalizzazioni”), invece, commina la sanzione della nullità  di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
In sede di approvazione della citata legge di conversione  n.27 del 2012, con l’ordine del giorno n. 1 la Camera dei Deputati impegnava contestualmente il Governo ad emanare in tempi rapidi un provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina di dell’art. 27 bis con quanto già previsto all’articolo 117bis del T.U.B..
In ottemperanza a tale impegno in pari data (24 marzo 2012) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 ( c.d. “Salva Banche”) contenente, fra l’altro disposizioni correttive all’art. 27bis del decreto “Cresci Italia”.  
Questo  provvedimento d’urgenza consente di salvare l’applicazione da parte  delle banche almeno di quelle commissioni che risultino, oltre che conformi al dettato dell’art. 117 bis del T.U.B., anche in linea con la disciplina amministrativa che dovrà essere varata dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio entro il 31 maggio 2012 (ma che al momento non risulta a chi scrive sia  stata ancora approvata).

Prof. Fabrizio Giulimondi

  

  Lo Zahir è un pensiero, che all'inizio ti sfiora appena e finisce per essere la sola cosa a cui riesci a pensare. Il mio Zahir ha un nome. Il suo nome è............

venerdì 1 giugno 2012

PROF. FABRIZIO GIULIMONDI: APPENDICE: TECNICA LEGISLATIVA




La tecnica legislativa e il linguaggio normativo costituiscono l’immediata risposta alla crisi della legge.
La prima fase di ogni dibattito dottrinale in tema di drafting ha avuto ad oggetto proprio la definizione dei criteri per la redazione formale degli atti legislativi, dedicando una particolare attenzione alla struttura dell’atto, alle sue partizioni interne e al linguaggio normativo. Il cd. drafting in senso formale si incentra proprio su questi aspetti e, dunque, sui criteri redazionali dell’atto e lo studio delle espressioni linguistiche che ne facilitano la comprensione.
Il lavoro della dottrina è stato prezioso in quanto  ha chiarito e precisato i termini del problema, individuando i rischi e le situazioni di patologia che avrebbero cagionato una legislazione oscura e inaccessibile.
Lo studio della legistica ha avuto il suo esordio, quindi, con gli approfondimenti in materia di tecnica legislativa .
A partire dagli anni ‘80 l’interesse per tale metodologia si diffuse in tutti i Paesi europei, incluse le Istituzioni comunitarie.
I problemi di ordine formale risultano i più urgenti da risolvere in quanto inquinano  l’ordinamento giuridico rispetto ai requisiti di chiarezza, organicità, certezza ed efficacia della norma giuridica.
La disamina della problematica formale può ricondursi a tre ordini di fattori:
-         la genericità e l’ambiguità delle espressioni usate;
-         il ricorso eccessivo ai rinvii ad altri testi legislativi;
-         le incertezze sistematiche in relazione  agli effetti della norma nel contesto legislativo vigente.

Il primo ostacolo da superare per una più corretta stesura del testo normativo è di natura semantica e linguistica. Il linguaggio adoperato per formulare il testo normativo ha un importanza decisiva per la realizzabilità e praticabilità del diritto, dovendo tendere ad un estrema precisione dal punto di vista morfologico, grammaticale, semantico e sintattico.
La consapevolezza che il punto nodale del procedimento di formazione delle leggi fosse  la formulazione del linguaggio normativo era già viva nella dottrina giuridica nel 1800, tanto che Summer Maine indicava al buon legislatore  l’ obiettivo della utilizzazione di un linguaggio semplice e di facile  comprensione per il destinatario del comando normativo.
La ricerca di una formulazione del testo legislativo in un linguaggio tale da rendere la disposizione  praticabile ed attuabile alla realtà concreta diventa sempre più impellente, ed emerge così l’esigenza di una figura professionale  che curi la redazione dell’atto indipendentemente dalle implicazioni di natura politica.
Il draftman ( che troviamo presso gli uffici legislativi delle Assemblee parlamentari e regionali) ha il compito di procedere alle prime scelte di linguaggio, valutando l’opportunità di optare per un termine piuttosto che per un altro,  rispettando canoni stilistici in grado di minimizzare le difficoltà attuative.
La tecnica legislativa comprende, quindi, come primo passaggio tutti gli interventi che incidono su un piano squisitamente  grammaticale, sintattico  e morfologico.
Tale scienza  si focalizza, oltre su un  problema linguistico, anche sul ricorso  eccessivo ai rinvii esterni e  sull’ incidenza degli effetti della norma in seno al contesto legislativo vigente.
Il tema dei riferimenti esterni è particolarmente sentito a livello dottrinale, inclusa la problematica inerente l’incertezza nella distinzione tra rinvii statici e rinvii dinamici.
Per rinvio statico si suole intendere il richiamo ad un determinato testo, così come esistente nella sua formulazione formale  in quello specifico momento storico, essendo insensibile alle successive sue integrazioni, sostituzioni o modificazioni.
Per rinvio dinamico, invece, si vuole significare il rimando ad un articolato -  o parte di esso -  nei vari suoi cambiamenti testuali nel tempo: si applicherà, di conseguenza, il disposto della norma richiamata così come configurato al momento della sua attuazione. Ancora più chiaramente: se l’articolo X richiama l’articolo Y, che ha subito la  modifica 1, poi  2 e, infine, 3, sarà applicata la versione 1, 2 o 3  dell’articolo Y a seconda che l’articolo X si applichi  quando  era vigente la formulazione  1, 2 o 3 della disposizione richiamata.
La dottrina – a tale proposito -  ha discusso sulla opportunità di tecniche redazionali basate sui riferimenti ad altri documenti, suggerendo in tale ipotesi di riportare il contenuto delle disposizioni richiamate all’interno dell’articolo richiamante: non una semplice indicazione delle coordinate individuanti l’atto richiamato, ma la trasposizione per intero del contenuto di quest’ultimo in seno alla struttura richiamante.
Si è oramai concordi nel tollerare una formazione del testo per rinvio di tipo occasionale,  censurando, al contrario,  gli interventi regolatori fondati su rinvii a catena (l’articolo X richiama l’articolo Y, che a sua volta rimanda all’articolo Z, e così via).
L’ultimo aspetto riconducibile ai problemi di natura formale dell’atto legislativo si riferisce agli interventi che incidono sulla efficacia e sull’ambito operativo dell’atto medesimo,  come i meccanismi della abrogazione e della modifica di un testo.
Quando l’abrogazione o la modifica  viene posta in essere in maniera esplicita la cessazione della esistenza nell’ordinamento giuridico della norma o la sua modifica risulterà in modo immediato e di palmare evidenza, mentre le difficoltà, specie di tipo ermeneutico,  sorgeranno  nella evenienza  di interventi di natura implicita, che determinano incertezze  applicative: si consiglia, pertanto, di prediligere sempre la strada della abrogazione o  della modificazione testuale  realizzate in modo esplicito.


         Fabrizio Giulimondi