venerdì 8 giugno 2012
mercoledì 6 giugno 2012
LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO

I LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: TANTO RUMORE PER NULLA!
Il Governo sta predisponendo
un disegno di legge delega sulla riforma del lavoro pubblico e il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero (competente, fra l’altro, nella
materia del lavoro privato) sta contestando al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
Filippo Patroni Griffi (competente, fra l’altro, nella
materia del lavoro pubblico) l’assenza nell’articolato di previsioni stringenti
in tema di licenziamenti individuali anche
per i pubblici dipendenti, con ingiustificato trattamento – a detta del
Ministro Fornero – rispetto ai lavoratori privati, destinatari di una rigorosa
riforma del mercato del lavoro, appena
approvata dalla Assemblea di Palazzo Madama e, attualmente, all’esame della Camera dei Deputati.
Non capisco di cosa si stia discutendo!
Il Testo Unico sul pubblico
impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nella versione conseguente all’ultima
modifica apportata dal c.d. Decreto Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della
legge delega 4 marzo 2009, n. 15), disciplina – eccome! – la materia dei
licenziamenti individuali.
Il licenziamento possiede
natura disciplinare ed è previsto nelle seguenti ipotesi:
- falsa attestazione della presenza in servizio;
- assenza priva di valida giustificazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento;
- falsità documentali o dichiarative;
- reiterate e gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose;
- condanna penale definitiva;
- valutazione di insufficiente rendimento (parimenti al settore privato).
Nella evenienza in cui vi sia un eccesso di personale presso una
struttura pubblica, inoltre, l’Ente in surplus ha l’obbligo di procedere alla c.d. mobilità collettiva, che
si sostanzia nella collocazione in disponibilità presso altre compagini
amministrative. Il collocamento in
parola dura perentoriamente per non più
di 24 mesi e, consente la percezione da
parte del personale in esubero dell’80 per cento della retribuzione, inclusa l’indennità
integrativa speciale (similmente alla
Cassa Integrazione Guadagni del mondo privatistico, nel quale, però, v’è anche
la possibilità della proroga per ulteriori 12 mesi a seguito di approvazione
della Cassa Integrazione Straordinaria).
Cessati i due anni senza che la
“risistemazione” del lavoratore pubblico sia avvenuta, il rapporto di lavoro si
risolve automaticamente.
Domanda: la legge delega
sulla riforma del pubblico impiego che i tecnici del Ministero di Patroni
Griffi stanno mettendo a punto che cosa altro dovrebbe prevedere? Forse il
licenziamento individuale economico? Ma tale forma di “espulsione coattiva” non
ha alcun senso all’interno della Pubblica Amministrazione, fornendo essa
servizi pubblici di natura generale fruibili in modo indifferenziato dalla
collettività, prevalentemente non
apprezzabili sotto un aspetto economico-finanziario.
Non possiamo che dire insieme
a Shakespeare “Much ado about nothing!”
Alcune volte il furore
ideologico avverso il sistema pubblico
fa sbagliare anche i migliori tecnici.
Concludo ricordando che: “La
finanza pubblica deve essere sana. Il bilancio deve essere in pareggio. Il
debito pubblico deve essere ridotto. L’arroganza della amministrazione deve
essere combattuta. La popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di
vivere di sussidi pubblici.” Indovinate questa frase chi l’ha pronunziata? Il
grande Cicerone nel 55 A.C…..Il
tempo passa, i problemi sono sempre gli stessi, almeno qui in Italia!
Prof. Fabrizio Giulimondi
lunedì 4 giugno 2012
Isabel Allende: “Il quaderno di Maya”, Feltrinelli.
Isabel Allende: “Il quaderno di
Maya”, Feltrinelli.
Questo romanzo, ultima fatica della Allende, denso e drammatico, non facile a leggersi,
parte lento e sonnecchiante come una vettura diesel, per poi
assumere sempre più energia con il trascorrere della narrazione.
Due sono gli elementi presenti in questa come in tutte
le altre opere della Autrice: il soprannaturale
e le vicende legate alla
dittatura militare di Pinochet.
Sin dal primo libro La
casa degli Spiriti (da cui è stata tratta l’omonima e bella traduzione
cinematografica) la nipote del Presidente socialista cileno Salvator Allende,
eletto nel 1970 e deposto (probabilmente morto suicida) a seguito del colpo di
Stato del generale Augusto Pinochet l’11 settembre 1973, suole immettere nei suoi scritti – specie in questo
oggetto di commento - il soprannaturale, la magia, la stregoneria, le leggende cilene, inserendo
contemporaneamente descrizioni
ben dettagliate delle torture inferte dagli aguzzini agli oppositori politici.
Tali “presenze” infarciscono il diario di una ragazza
americana di origini cilene, abbandonata dalla madre e trascurata da un padre
pilota di aerei di linea, che sino alla età di sedici anni vive una epoca
aurea con la nonna (chiamata per una decina di volta a pagina la mia Nini) e il nonno acquisito – ma qui ci sarà un colpo di scena! – chiamato
per una decina di volta a pagina il mio
Pop. Maya è legatissima ad entrambi e stravede per il mio Popo, che morirà di
tumore, travolgendo la vita della ragazza, che da quel momento in poi conoscerà
droghe, alcol e prostituzione sino a inabissarsi nella degradazione più
profonda.
Dopo Berkeley e l’Oragon, Las Vegas rappresenterà per
Maya l’apice di questo inferno, da cui verrà fuori grazie alla mia Nini, la quale manderà la nipote a Chiloè, una isola cilena posta
al di fuori del mondo, al fine di
sfuggire alla mafia e ai narcotrafficanti.
In questo luogo paradisiaco – attraverso il quale
imparerete molto sugli usi e costumi del popolo cileno - Maya verrà a
conoscenza di verità del suo passato e di quello delle persone che le stanno intorno per
aiutarla, dirompenti per tutti… anche per il
lettore.
Forse nelle 341 pagine del diciottesimo romanzo della
Allende c’è troppo e, leggendolo,
capirete da soli cosa io voglia intendere con tale espressione.
Fabrizio Giulimondi
domenica 3 giugno 2012
COMMISSIONI BANCARIE

COMMISSIONI BANCARIE
L’art
6 bis del d.l. 201/2011 (c.d. “Salva
Italia””), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei
contratti di conto corrente e di apertura di credito, ha introdotto una nuova
norma – l’art. 117 bis – nell’articolato
del decreto legislativo 385/1993 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Quest’ultima
disposizione stabilisce, al comma 1, che
gli unici oneri a carico del cliente per i contratti di apertura di credito
sono costituiti da:
a) una commissione onnicomprensiva, calcolata
proporzionalmente rispetto alla somma messa a disposizione dal cliente e alla
durata dell’affidamento, che non può superare lo 0,5 % per trimestre di tale somma;
b) un tasso si interesse debitorio sulle somme
prelevate.
Il comma 2 dell’art. 117 bis T.U.B., poi, disciplina gli oneri a carico del cliente a fronte
di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, nei contratti
di apertura di credito e di conto corrente. In tale ipotesi è previsto
l’applicazione:
a) di una c.d. commissione di istruttoria veloce,
determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi;
b) un tasso di interesse debitorio sull’ammontare dello sconfinamento.
Il comma 3 dell’art. 117 bis T.U.B. sanziona con la nullità le clausole che prevedano oneri
diversi o non conformi a quelli previsti dai precedenti commi: nullità parziale
che non comporta, pertanto, la nullità
del contratto.
Creando una discrasia con quanto appena affermato, l’art. 27 bis,
inserito nelle legge di conversione del
d.l. 1/2012 (c.d. Cresci Italia” o “liberalizzazioni”), invece, commina la
sanzione della nullità di tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni
a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della
loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo
anche nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido.
In sede di approvazione della citata legge di
conversione n.27 del 2012, con l’ordine
del giorno n. 1 la Camera
dei Deputati impegnava contestualmente il Governo ad emanare in tempi rapidi un
provvedimento finalizzato a coordinare la disciplina di dell’art. 27 bis con quanto già previsto all’articolo
117bis del T.U.B..
In ottemperanza a tale impegno in pari data (24 marzo
2012) il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 24 marzo 2012, n.
29 ( c.d. “Salva Banche”) contenente, fra
l’altro disposizioni correttive all’art. 27bis del decreto “Cresci Italia”.
Questo provvedimento d’urgenza consente di salvare l’applicazione
da parte delle banche almeno di quelle
commissioni che risultino, oltre che conformi al dettato dell’art. 117 bis del T.U.B., anche in linea con la
disciplina amministrativa che dovrà essere varata dal Comitato Interministeriale
del Credito e del Risparmio entro il 31 maggio 2012 (ma che al momento non
risulta a chi scrive sia stata ancora
approvata).
Prof. Fabrizio Giulimondi
venerdì 1 giugno 2012
PROF. FABRIZIO GIULIMONDI: APPENDICE: TECNICA LEGISLATIVA
La tecnica legislativa e il linguaggio normativo
costituiscono l’immediata risposta alla crisi della legge.
La prima fase di ogni dibattito dottrinale in tema di drafting ha avuto ad oggetto proprio la
definizione dei criteri per la redazione formale degli atti legislativi,
dedicando una particolare attenzione alla struttura dell’atto, alle sue
partizioni interne e al linguaggio normativo. Il cd. drafting in senso formale si incentra proprio su questi aspetti e, dunque,
sui criteri redazionali dell’atto e lo studio delle espressioni linguistiche
che ne facilitano la comprensione.
Il lavoro della dottrina è stato prezioso in quanto ha chiarito e precisato i termini del
problema, individuando i rischi e le situazioni di patologia che avrebbero
cagionato una legislazione oscura e inaccessibile.
Lo studio della legistica
ha avuto il suo esordio, quindi, con gli approfondimenti in materia di tecnica
legislativa .
A partire dagli anni ‘80 l’interesse per tale
metodologia si diffuse in tutti i Paesi europei, incluse le Istituzioni
comunitarie.
I problemi di ordine formale risultano i più urgenti da
risolvere in quanto inquinano l’ordinamento
giuridico rispetto ai requisiti di chiarezza, organicità, certezza ed efficacia
della norma giuridica.
La disamina della problematica formale può ricondursi a
tre ordini di fattori:
-
la genericità e l’ambiguità delle espressioni usate;
-
il ricorso eccessivo ai rinvii ad altri testi legislativi;
-
le incertezze sistematiche in relazione agli effetti della norma nel contesto
legislativo vigente.
Il primo ostacolo da superare per
una più corretta stesura del testo normativo è di natura semantica e
linguistica. Il linguaggio adoperato per formulare il testo normativo ha un
importanza decisiva per la realizzabilità e praticabilità del diritto, dovendo
tendere ad un estrema precisione dal punto di vista morfologico, grammaticale,
semantico e sintattico.
La consapevolezza che il punto
nodale del procedimento di formazione delle leggi fosse la formulazione del linguaggio normativo era
già viva nella dottrina giuridica nel 1800, tanto che Summer Maine indicava al buon
legislatore l’ obiettivo della utilizzazione
di un linguaggio semplice e di facile
comprensione per il destinatario del comando normativo.
La ricerca di una formulazione del
testo legislativo in un linguaggio tale da rendere la disposizione praticabile ed attuabile alla realtà concreta
diventa sempre più impellente, ed emerge così l’esigenza di una figura professionale
che curi la redazione dell’atto
indipendentemente dalle implicazioni di natura politica.
Il draftman ( che troviamo presso gli uffici legislativi delle
Assemblee parlamentari e regionali) ha il compito di procedere alle prime
scelte di linguaggio, valutando l’opportunità di optare per un termine
piuttosto che per un altro, rispettando
canoni stilistici in grado di minimizzare le difficoltà attuative.
La tecnica legislativa comprende,
quindi, come primo passaggio tutti gli interventi che incidono su un piano squisitamente
grammaticale, sintattico e morfologico.
Tale scienza si focalizza, oltre su un problema linguistico, anche sul ricorso eccessivo ai rinvii esterni e sull’ incidenza degli effetti della norma in
seno al contesto legislativo vigente.
Il tema dei riferimenti esterni è
particolarmente sentito a livello dottrinale, inclusa la problematica inerente
l’incertezza nella distinzione tra rinvii statici e rinvii dinamici.
Per rinvio statico si suole intendere il richiamo ad un determinato
testo, così come esistente nella sua formulazione formale in quello specifico momento storico, essendo insensibile
alle successive sue integrazioni, sostituzioni o modificazioni.
Per rinvio dinamico, invece, si vuole significare il rimando ad un
articolato - o parte di esso - nei vari suoi cambiamenti testuali nel tempo:
si applicherà, di conseguenza, il disposto della norma richiamata così come
configurato al momento della sua attuazione. Ancora più chiaramente: se
l’articolo X richiama l’articolo Y, che ha subito la modifica 1, poi 2 e, infine, 3, sarà applicata la versione 1, 2 o 3 dell’articolo Y a seconda che l’articolo X si
applichi quando era vigente la formulazione 1, 2 o 3 della disposizione richiamata.
La dottrina – a tale proposito
- ha discusso sulla opportunità di
tecniche redazionali basate sui riferimenti ad altri documenti, suggerendo in
tale ipotesi di riportare il contenuto delle disposizioni richiamate
all’interno dell’articolo richiamante: non una semplice indicazione delle
coordinate individuanti l’atto richiamato, ma la trasposizione per intero del
contenuto di quest’ultimo in seno alla struttura richiamante.
Si è oramai concordi nel tollerare
una formazione del testo per rinvio di
tipo occasionale, censurando, al
contrario, gli interventi regolatori fondati
su rinvii a catena (l’articolo X
richiama l’articolo Y, che a sua volta rimanda all’articolo Z, e così via).
L’ultimo aspetto riconducibile ai
problemi di natura formale dell’atto legislativo si riferisce agli interventi
che incidono sulla efficacia e sull’ambito operativo dell’atto medesimo, come i meccanismi della abrogazione e della
modifica di un testo.
Quando l’abrogazione o la
modifica viene posta in essere in
maniera esplicita la cessazione della esistenza nell’ordinamento giuridico
della norma o la sua modifica risulterà in modo immediato e di palmare evidenza,
mentre le difficoltà, specie di tipo ermeneutico, sorgeranno nella evenienza di interventi di natura implicita, che
determinano incertezze applicative: si
consiglia, pertanto, di prediligere sempre la strada della abrogazione o della modificazione testuale realizzate in modo esplicito.
Fabrizio Giulimondi
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