giovedì 7 marzo 2013

FABRIZIO GIULIMONDI: FORMAZIONE DEL GOVERNO AGGIORNATA AD HORAS





SCHEMA RIASSUNTIVO SULLA “PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO”




·     Le norme che presiedono al procedimento di formazione del Governo sono in gran parte non scritte e frutto di convenzioni costituzionali (fonti di diritto).
·        Il Presidente della Repubblica deve procedere alla nomina del Presidente  del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei Ministri (art. 92, comma 2, Cost.). Il profilo dell’eligendo Presidente del Consiglio deve possedere requisiti politici ed elettorali tali da avere buone probabilità di ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento  (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) (art. 94 Cost.) e di mantenerla  per tutta la durata del mandato (cinque anni)(art. 60, comma 1, Cost).
 Il Presidente della Repubblica utilizza il percorso istituzionale delle consultazioni per individuare la personalità politica che, alla luce delle elezioni, meglio ha la   possibilità di formare un nuovo  Governo, ottenere la fiducia parlamentare e  rimanere in carica per tutto il periodo del mandato costituzionalmente previsto.
·        Le consultazioni si realizzano tramite l’audizione da parte del Presidente della Repubblica dei vertici dei partiti che hanno partecipato alle elezioni riuscendo ad esprimere anche  una minima rappresentanza parlamentare, gli ex Presidenti della Repubblica e le parti sociali (organizzazioni sindacali e datoriali).NB L'istituzione di due gruppi di lavoro (o commissioni di “saggi”) - per volontà del Presidente Napolitano -  costituiti da esimi costituzionalisti, economisti e da personalità appartenenti, ad alto livello, alle aree politico-partitiche  rappresentanti le "varie" maggioranze (rectius minoranze) relative uscite dalle recenti urne, sono una novità assoluta: prassi, consuetudini, convenzioni, disposizioni (gli artt. 59, comma 2, 87, 92, 104, 135 della Costituzione elencano dettagliatamente e tassativamente i poteri  del Presidente della Repubblica, fra i quali non sono affatto contemplate tali funzioni e competenze) e leggi costituzionali non ne hanno mai visto traccia. La natura di tali "organismi", lo scopo che debbano perseguire e all'interno di quale ordito costituzionale, istituzionale ed ordinamentale  essi si vadano ad inserire poco si comprende, oltre la marchiana violazione, nella loro composizione, della c.d. parità di genere.
·        Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica    può:
·        se le urne hanno chiaramente espresso un vincitore (basta pensare al Governo Prodi nel 2006 ed ai Governi  Berlusconi 2001 e 2008),  nominare direttamente il Presidente del Consiglio che accetterà (per prassi costituzionale) con riserva, predisporrà  la squadra di governo (Ministri con e senza portafoglio;  Sottosegretari) e ne proporrà la nomina al Presidente della Repubblica, sciogliendo così definitivamente la riserva. Il Governo dovrà poi presentarsi alle Camere per riceverne  la fiducia.
Il Governo che non ottiene  la fiducia non è in nulla legittimato ad esercitare il potere esecutivo ed il Capo dello Stato deve stabilire se individuare altra figura a cui conferire un incarico esplorativo (il cui significato  di qui a poco esamineremo), un preicarico (il cui significato  di qui a poco esamineremo), ovvero un incarico pieno di Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure, in alternativa, sentito il parere dei Presidenti delle Camere, procedere allo scioglimento di esse e convocare i comizi elettorali per nuove elezioni. Rimane in carica per gli affari correnti il Governo che ab origine non ha è stato destinatario della fiducia parlamentare (nella storia repubblicana gli esempi sono tre: Governi Andreotti 1972 e 1979 e Fanfani 1987). In queste tre ipotesi la Democrazia Cristiana aveva vinto le elezioni e  si era, almeno apparentemente, palesata una maggioranza politica di supporto alla formazione del Governo durante le consultazioni al Quirinale: alla prova del passaggio alla Camera e al Senato, però, il voto (palese con alzata di mano) per la mozione di  fiducia non aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei due rami del Parlamento (art. 94 Cost).
NB Quaestio diversa sarebbe stata se l’incaricato alla Presidenza del Consiglio si fosse presentato alle Camere non avendo, sin dall’inizio, ossia a partire dalle consultazioni quirinalizie, una maggioranza politica pre-costituita. In tale evenienza, qualora il Presidente della Repubblica nominasse una personalità politica (esempio vivo di questi giorni è proprio quello dell’on. Pierluigi Bersani, che avrebbe in animo di presentarsi in Parlamento cercando lì i voti per la fiducia, anche “spuri” fra i gruppi che “formalmente” hanno dichiarato di non appoggiarlo) Presidente del Consiglio, senza che si sia manifestata già durante le consultazioni una maggioranza politica certa che, anche nei numeri, consenta in entrambe le Camere l’ottenimento da parte della nuova compagine governativa della fiducia parlamentare (maggioranza semplice, ossia 50% più uno dei presenti alla Camera e al Senato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, Cost.), si verrebbe a determinare un vulnus  di non poco momento  nel sistema istituzionale, ordinametale e costituzionale italiano. Infatti il Governo non otterrebbe una fiducia che ab initio si sapeva che non avrebbe ricevuto, ma il Presidente della Repubblica sarebbe necessitato a mantenerlo “in piedi”, anche se solo per gli affari correnti. E’ di palmare evidenza il discrimen fra questo caso e i tre sopra indicati: in questi ultimi si era evidenziata una maggioranza politica, almeno nella sua  apparenza, durante le consultazioni innanzi il Capo dello Stato e, pertanto, esistevano le condizioni per la  conservazione delle funzioni governative, seppur per i soli affari correnti, una volta che i due Governi Andreotti e quello Fanfani non avevano ottenuto al fiducia a causa dell’”inciampo” parlamentare; nel caso in esame, invece, il potenziale Governo Bersani si presenterebbe  al Parlamento già privo di una maggioranza parlamentare certa sia a livello politico che numerico, specie al Senato della Repubblica, con una altamente probabile negazione della fiducia: il successivo mantenimento di esso per gli affari correnti risulterebbe, dunque,  un autentico monstrum giuridico.
·   in caso di difficoltà nella individuazione del Presidente  del Consiglio (maggioranze politiche diverse nei due rami del Parlamento o assenza di maggioranza in una o entrambe le Camere), affidare un incarico esplorativo ai Presidenti della Camera o del Senato,  ovvero ad altra figura di alto profilo istituzionale o, infine, al Segretario o Presidente (anche se a tale riguardo qualche dubbio sussiste)  del Partito o coalizione  che ha preso più voti, pur senza raggiungere  una maggioranza certa in entrambi i rami del Parlamento.
·        Colui che riceve l’incarico esplorativo svolge consultazioni ristrette ed  essenziali,  al termine delle quali riferisce al Presidente  della Repubblica sul loro esito negativo o positivo: 1) se negativo il Presidente dovrà decidere se affidare altro incarico esplorativo o optare per lo scioglimento delle Camere e l’indizione di nuove elezioni; 2) se favorevole e la possibilità di formare una nuova compagine governativa è stata riscontrata per lui stesso, si passerà dall’incarico esplorativo all’incarico vero e proprio;  se tale possibilità è stata registrata, invece,  in capo ad un altro, l’incarico (o il preincarico) sarà conferito all’altro.
·        Sussiste il preincarico quando il Presidente della Repubblica  affida ad una  personalità politica il compito di svolgere ulteriori consultazioni onde assumere, in una  posizione -  seppur non ufficiale -  di candidato in pectore all’Ufficio di Presidente del Consiglio, elementi di chiarificazione per la formazione del nuovo Governo: il reincarico si tramuterà in un incarico vero e proprio se le consultazioni ristrette andranno a buon fine.
·          Gli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere (art.88, comma 2,  Cost.): nella situazione che l’Italia sta attualmente vivendo, pertanto, il Governo deve essere obbligatoriamente formato (salvo il Presidente della Repubblica non si dimetta prima della scadenza naturale del proprio mandato per dare la possibilità all'eligendo Capo dello Stato di sciogliere le Camere e convocare i comizi elettorali). Solamente il nuovo Presidente della Repubblica potrà sciogliere eventualmente le Camere (il ché potrebbe determinare  un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune sub condicione dello scioglimento delle Camere stesse una volta eletto).
·     Le Camere possono essere sciolte (art.88 Cost.), sentiti i Presidenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, sia contemporaneamente (come è sempre avvenuto), sia singolarmente (evento che potrebbe verificarsi nella vigente occasione visto che solamente il Senato è privo di maggioranza politica).
·         Una volta conclusesi le elezioni, Il Governo (vecchio) ancora in carica per gli affari correnti (lo Stato non può rimanere senza Governo) deve essere sostituito in termini rapidi da quello nuovo,  una volta ottenuta la  fiducia dal Parlamento neo eletto: solo nel caso eccezionale di dichiarazione di stato di guerra le Camere possono essere prorogate nelle proprie  funzioni costituzionali (art.60, comma 2) unitamente al (vecchio) Governo, espressione di queste ultime.
·   E’ di palmare evidenza che la proposta compiuta da alcuni commentatori politici di prorogare l’attuale Governo Monti è gravemente lesiva del dettato costituzionale
NB L'attuale prosecuzione delle attività, seppur in forma ordinaria per gli affari correnti (impedito, quindi, del potere di varare decreti-legge)(1), del Governo Monti, dimissionario a far data del 21 dicembre 2012 e privo di una maggioranza politica a seguito della nuova composizione del Parlamento a seguito delle  elezioni del 24/25 febbraio 2013 (che può convertire i decreti leggi approvati dal Consiglio dei Ministri prima delle dimissioni),  determina una grave anomalia nel sistema costituzionale, istituzionale e ordinamentale italiano. Le nuove Camere - partiticamente strutturate in maniera evidentemente diversa dalle precedenti -  debbono conferire la fiducia, ai sensi dell'art. 94 Cost, ad un nuovo Governo. Il Governo Monti se dovesse permanere - come sta permanendo -  deve essere rinviato alla Camera dei Deputati  e al Senato della Repubblica dal Capo dello Stato per ottenerne la fiducia, non avendo più valore quella ricevuta dal "vecchio" Parlamento (quello eletto nell'aprile del 2008).

(1) In data 2 aprile 2013 la Camera di Deputati all'unanimità ha approvato la risoluzione (strumento parlamentare di indirizzo della attività dell'Esecutivo diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti) LVII-bis, n. 1-A-bis, riferita alla relazione sull'aggiornamento del quadro economico e il pagamento dei debiti della P.A. alle imprese. Tale atto parlamentare appare una sorta di risoluzione "delega", che conferisce la legitimatio al Governo di approvare un decreto legge in subiecta materia, ossia rappresenta una sorta di escamotage giuspubblicistico per ovviare ai non pochi e non lievi ostacoli esposti, spero lucidamente, in questo sintetico lavoro: chi lo ha concepito è dimentico che la Carta Costituzionale, segnatamente all'art. 76, ha previsto la legge delega come unico mezzo di legittimazione parlamentare  del Governo ad esercitare la funzione legislativa nelle sembianze del decreto legislativo, sconoscendo l'ordinamento giuridico italiano altre forme e tipologie di deleghe normative,  specie se si versa nell'ambito del  decreto legge, il quale  non ne necessita affatto (art.77 Cost.). 

Pubblico di nuovo l'articolo che riassume sinteticamente i passaggi 
della formazione di un nuovo Governo esaminati sotto la visuale del diritto costituzionale. Il breve  scritto tratta l'argomento tenendo inevitabilmente conto dell'attualità, applicando gli istituti e le disposizioni giuridiche giuspubblicistiche alle cronache politiche, istituzionali e parlamentari di questi giorni e di queste ore.
Fabrizio Giulimondi

SCHEMA RIASSUNTIVO SULLA “PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL GOVERNO”


·     Le norme che presiedono al procedimento di formazione del Governo sono in gran parte non scritte e frutto di convenzioni costituzionali (fonti di diritto).
·        Il Presidente della Repubblica deve procedere alla nomina del Presidente  del Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, dei Ministri (art. 92, comma 2, Cost.). Il profilo dell’eligendo Presidente del Consiglio deve possedere requisiti politici ed elettorali tali da avere buone probabilità di ottenere la fiducia da entrambi i rami del Parlamento  (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) (art. 94 Cost.) e di mantenerla  per tutta la durata del mandato (cinque anni)(art. 60, comma 1, Cost).
 Il Presidente della Repubblica utilizza il percorso istituzionale delle consultazioni per individuare la personalità politica che, alla luce delle elezioni, meglio ha la   possibilità di formare un nuovo  Governo, ottenere la fiducia parlamentare e  rimanere in carica per tutto il periodo del mandato costituzionalmente previsto.
·        Le consultazioni si realizzano tramite l’audizione da parte del Presidente della Repubblica dei vertici dei partiti che hanno partecipato alle elezioni riuscendo ad esprimere anche  una minima rappresentanza parlamentare, gli ex Presidenti della Repubblica e le parti sociali (organizzazioni sindacali e datoriali).NB L'istituzione di due gruppi di lavoro (o commissioni di “saggi”) - per volontà del Presidente Napolitano -  costituiti da esimi costituzionalisti, economisti e da personalità appartenenti, ad alto livello, alle aree politico-partitiche  rappresentanti le "varie" maggioranze (rectius minoranze) relative uscite dalle recenti urne, sono una novità assoluta: prassi, consuetudini, convenzioni, disposizioni (gli artt. 87, 92, 104, 135 della Costituzione elencano dettagliatamente e tassativamente i poteri  del Presidente della Repubblica, fra i quali non sono affatto contemplate tali funzioni e competenze) e leggi costituzionali non ne hanno mai visto traccia. La natura di tali "organismi", lo scopo che debbano perseguire e all'interno di quale ordito costituzionale, istituzionale ed ordinamentale  essi si vadano ad inserire poco si comprende, oltre la marchiana violazione, nella loro composizione, della c.d. parità di genere.
·        Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica    può:
·        se le urne hanno chiaramente espresso un vincitore (basta pensare al Governo Prodi nel 2006 ed ai Governi  Berlusconi 2001 e 2008),  nominare direttamente il Presidente del Consiglio che accetterà (per prassi costituzionale) con riserva, predisporrà  la squadra di governo (Ministri con e senza portafoglio;  Sottosegretari) e ne proporrà la nomina al Presidente della Repubblica, sciogliendo così definitivamente la riserva. Il Governo dovrà poi presentarsi alle Camere per riceverne  la fiducia.
Il Governo che non ottiene  la fiducia non è in nulla legittimato ad esercitare il potere esecutivo ed il Capo dello Stato deve stabilire se individuare altra figura a cui conferire un incarico esplorativo (il cui significato  di qui a poco esamineremo), un preicarico (il cui significato  di qui a poco esamineremo), ovvero un incarico pieno di Presidente del Consiglio dei Ministri, oppure, in alternativa, sentito il parere dei Presidenti delle Camere, procedere allo scioglimento di esse e convocare i comizi elettorali per nuove elezioni. Rimane in carica per gli affari correnti il Governo che ab origine non ha è stato destinatario della fiducia parlamentare (nella storia repubblicana gli esempi sono tre: Governi Andreotti 1972 e 1979 e Fanfani 1987). In queste tre ipotesi la Democrazia Cristiana aveva vinto le elezioni e  si era, almeno apparentemente, palesata una maggioranza politica di supporto alla formazione del Governo durante le consultazioni al Quirinale: alla prova del passaggio alla Camera e al Senato, però, il voto (palese con alzata di mano) per la mozione di  fiducia non aveva raggiunto la maggioranza assoluta dei due rami del Parlamento (art. 94 Cost).
NB Quaestio diversa sarebbe stata se l’incaricato alla Presidenza del Consiglio si fosse presentato alle Camere non avendo, sin dall’inizio, ossia a partire dalle consultazioni quirinalizie, una maggioranza politica pre-costituita. In tale evenienza, qualora il Presidente della Repubblica nominasse una personalità politica (esempio vivo di questi giorni è proprio quello dell’on. Pierluigi Bersani, che avrebbe in animo di presentarsi in Parlamento cercando lì i voti per la fiducia, anche “spuri” fra i gruppi che “formalmente” hanno dichiarato di non appoggiarlo) Presidente del Consiglio, senza che si sia manifestata già durante le consultazioni una maggioranza politica certa che, anche nei numeri, consenta in entrambe le Camere l’ottenimento da parte della nuova compagine governativa della fiducia parlamentare (maggioranza semplice, ossia 50% più uno dei presenti alla Camera e al Senato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, Cost.), si verrebbe a determinare un vulnus  di non poco momento  nel sistema istituzionale, ordinametale e costituzionale italiano. Infatti il Governo non otterrebbe una fiducia che ab initio si sapeva che non avrebbe ricevuto, ma il Presidente della Repubblica sarebbe necessitato a mantenerlo “in piedi”, anche se solo per gli affari correnti. E’ di palmare evidenza il discrimen fra questo caso e i tre sopra indicati: in questi ultimi si era evidenziata una maggioranza politica, almeno nella sua  apparenza, durante le consultazioni innanzi il Capo dello Stato e, pertanto, esistevano le condizioni per la  conservazione delle funzioni governative, seppur per i soli affari correnti, una volta che i due Governi Andreotti e quello Fanfani non avevano ottenuto al fiducia a causa dell’”inciampo” parlamentare; nel caso in esame, invece, il potenziale Governo Bersani si presenterebbe  al Parlamento già privo di una maggioranza parlamentare certa sia a livello politico che numerico, specie al Senato della Repubblica, con una altamente probabile negazione della fiducia: il successivo mantenimento di esso per gli affari correnti risulterebbe, dunque,  un autentico monstrum giuridico.
·   in caso di difficoltà nella individuazione del Presidente  del Consiglio (maggioranze politiche diverse nei due rami del Parlamento o assenza di maggioranza in una o entrambe le Camere), affidare un incarico esplorativo ai Presidenti della Camera o del Senato,  ovvero ad altra figura di alto profilo istituzionale o, infine, al Segretario o Presidente (anche se a tale riguardo qualche dubbio sussiste)  del Partito o coalizione  che ha preso più voti, pur senza raggiungere  una maggioranza certa in entrambi i rami del Parlamento.
·        Colui che riceve l’incarico esplorativo svolge consultazioni ristrette ed  essenziali,  al termine delle quali riferisce al Presidente  della Repubblica sul loro esito negativo o positivo: 1) se negativo il Presidente dovrà decidere se affidare altro incarico esplorativo o optare per lo scioglimento delle Camere e l’indizione di nuove elezioni; 2) se favorevole e la possibilità di formare una nuova compagine governativa è stata riscontrata per lui stesso, si passerà dall’incarico esplorativo all’incarico vero e proprio;  se tale possibilità è stata registrata, invece,  in capo ad un altro, l’incarico (o il preincarico) sarà conferito all’altro.
·        Sussiste il preincarico quando il Presidente della Repubblica  affida ad una  personalità politica il compito di svolgere ulteriori consultazioni onde assumere, in una  posizione -  seppur non ufficiale -  di candidato in pectore all’Ufficio di Presidente del Consiglio, elementi di chiarificazione per la formazione del nuovo Governo: il reincarico si tramuterà in un incarico vero e proprio se le consultazioni ristrette andranno a buon fine.
·          Gli ultimi sei mesi del suo mandato il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere (art.88, comma 2,  Cost.): nella situazione che l’Italia sta attualmente vivendo, pertanto, il Governo deve essere obbligatoriamente formato (salvo il Presidente della Repubblica non si dimetta prima della scadenza naturale del proprio mandato per dare la possibilità all'eligendo Capo dello Stato di sciogliere le Camere e convocare i comizi elettorali). Solamente il nuovo Presidente della Repubblica potrà sciogliere eventualmente le Camere (il ché potrebbe determinare  un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune sub condicione dello scioglimento delle Camere stesse una volta eletto).
·     Le Camere possono essere sciolte (art.88 Cost.), sentiti i Presidenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, sia contemporaneamente (come è sempre avvenuto), sia singolarmente (evento che potrebbe verificarsi nella vigente occasione visto che solamente il Senato è privo di maggioranza politica).
·         Una volta conclusesi le elezioni, Il Governo (vecchio) ancora in carica per gli affari correnti (lo Stato non può rimanere senza Governo) deve essere sostituito in termini rapidi da quello nuovo,  una volta ottenuta la  fiducia dal Parlamento neo eletto: solo nel caso eccezionale di dichiarazione di stato di guerra le Camere possono essere prorogate nelle proprie  funzioni costituzionali (art.60, comma 2) unitamente al (vecchio) Governo, espressione di queste ultime.
·   E’ di palmare evidenza che la proposta compiuta da alcuni commentatori politici di prorogare l’attuale Governo Monti è gravemente lesiva del dettato costituzionale
NB L'attuale prosecuzione delle attività, seppur in forma ordinaria per gli affari correnti (impedito, quindi, del potere di varare decreti-legge)(1), del Governo Monti, dimissionario a far data del 21 dicembre 2012 e privo di una maggioranza politica a seguito della nuova composizione del Parlamento a seguito delle  elezioni del 24/25 febbraio 2013 (che può convertire i decreti leggi approvati dal Consiglio dei Ministri prima delle dimissioni),  determina una grave anomalia nel sistema costituzionale, istituzionale e ordinamentale italiano. Le nuove Camere - partiticamente strutturate in maniera evidentemente diversa dalle precedenti -  debbono conferire la fiducia, ai sensi dell'art. 94 Cost, ad un nuovo Governo. Il Governo Monti se dovesse permanere - come sta permanendo -  deve essere rinviato alla Camera dei Deputati  e al Senato della Repubblica dal Capo dello Stato per ottenerne la fiducia, non avendo più valore quella ricevuta dal "vecchio" Parlamento (quello eletto nell'aprile del 2008).
(1) In data 2 aprile 2013 la Camera di Deputati all'unanimità ha approvato la risoluzione (strumento parlamentare di indirizzo della attività dell'Esecutivo diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti) LVII-bis, n. 1-A-bis, riferita alla relazione sull'aggiornamento del quadro economico e il pagamento dei debiti della P.A. alle imprese. Tale atto parlamentare appare una sorta di risoluzione "delega", che conferisce la legitimatio al Governo di approvare un decreto legge in subiecta materia, ossia rappresenta una sorta di escamotage giuspubblicistico per ovviare ai non pochi e non lievi ostacoli esposti, spero lucidamente, in questo sintetico lavoro: chi lo ha concepito è dimentico che la Carta Costituzionale, segnatamente all'art. 76, ha previsto la legge delega come unico mezzo di legittimazione parlamentare  del Governo ad esercitare la funzione legislativa nelle sembianze del decreto legislativo, sconoscendo l'ordinamento giuridico italiano altre forme e tipologie di deleghe normative,  specie se si versa nell'ambito del  decreto legge, il quale  non ne necessita affatto (art.77 Cost.).
Il Consiglio dei Ministri il 6 aprile ha approvato il decreto legge che consentirà il pagamento di una parte dei crediti che le imprese private con più di venti dipendenti vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Premessa, a livello contenutistico, la giustezza etica di tale provvedimento d’urgenza (che consente finalmente l’adempimento di prestazioni di carattere pecuniario da parte delle stazioni appaltanti pubbliche  a fronte di appalti, forniture e servizi realizzati da operatori economici in esecuzione di contratti), oltre che economica (attivandosi il moltiplicatore K di spese e consumi da parte dei soggetti privati, secondo gli insegnamenti macroeconomici di Keynes), il decreto legge, così come esplicitato e argomentato nell’articolo, è costituzionalmente illegittimo.
NB Non solo: ora si pone un problema di diritto parlamentare di non poco conto. I regolamenti di Camera (art.19, comma 2) e Senato (art.21, comma 3) prevedono il rispetto della dicotomia maggioranza-opposizione nella composizione delle singole Commissioni permanenti (al pari degli altri organismi anche bicamerali), id est i commissari devono rappresentare proporzionalmente  i grupppi parlamentari presenti nella Assemblea e, di conseguenza, le quote spettanti alla maggioranza e alla minoranza. Tale strutturazione e, quindi, istituzione di questi fondamentali organi legislativi del Parlamento come potrà conseguirsi  finché non sarà formato un nuovo Governo, che potrà finalmente  demarcare numericamente  la maggioranza e la minoranza politica? E come si potrà procedere alla conversione in legge entro sessanta giorni dell’atto normativo in esame finché non si darà vita alle Commissioni, atteso che esse sono deputate a svolgere il fondamentale ruolo consultivo (sede consultiva) ed istruttorio (sede referente) sul disegno di legge di conversione del decreto legge, articolato  che diverrà definitivo solo  con la votazione da parte di entrambe le Aule (per prassi prima da quella del  Senato, in seguito  da quella della  Camera dei Deputati)?
  Prof. Fabrizio Giulimondi


La presente pubblicazione è depositata alla SIAE e tutelata a sensi della normativa vigente sul diritto d’autore.
Provvederò a citare il giudizio dinanzi l’Autorità Giudiziaria competente chiunque copi totalmente o parzialmente il testo senza il mio consenso preventivo.
Fabrizio Giulimondi

"EDUCAZIONE SIBERIANA" DI GABRIELE SALVATORES


“Eucazione Siberiana” di Gabriele Salvatores (tratto dall’omonimo romanzo di Nicolai Linin) con un sempre prodigioso John Malkovich, ottimamente accompagnato da  altri bravissimi attori russi (e zone limitrofe).
Unione Sovietica sotto Stalin…..Unione Sovietica al ridosso del Crollo del Muro di Berlino….Russia del dopo disfacimento dell’impero comunista….guerra di Cecenia.
Un clan-tribù di criminali con proprie rigorose regole mafioso-religiose e un rigido codice di condotta strenuamente controllato da un nonno-capostipite (un godfather esteuropeo) di “onesti banditi” di origine siberiana; il nipote, un ragazzo, un “puro”,  che segue pedissequamente  i ferrei comandi sanguinari del “gruppo”; una ragazza “debole di mente” e, per questo, “voluta da Dio” e, dunque, da rispettare e proteggere.
I tatuaggi come strumento narrativo delle esistenze e dei crimini dei figli della Madre Siberia, segni visibili e corporei delle loro storie di morte e violenza, di dignità e di onore.
Salvatores si allontana di molte miglia dai suoi precedenti film per farci provare il freddo siberiano,  per farci vedere il sempiterno bianco dei ghiacciai siberiani, per farci sentire per tutta la durata della proiezione e oltre una costante inquietudine, una impalpabile ansia e un indefinita sensazione sgradevole  nell’anima.

Fabrizio Giulimondi

martedì 5 marzo 2013

"IL PRINCIPE ABUSIVO"-"BROKEN CITY"


Ho visto due film, di genere diverso l’uno dall’altro, accumunati da qualche punta di mediocrità.
Il principe abusivo - visualizza locandina ingrandita“Il principe abusivo”, opera prima del bravo attore comico Alessandro Siani,  che ricopre  anche il ruolo di co-protagonista insieme a Christian De Sica, la cui  statura attoriale è certamente superiore (buon sangue non mente, specie quando De Sica junior interpreta l’aristocratico), è una commedia sentimental-brillante con finale polpetton-napoletano.
La trama è trita e ritrita: la principessa di un inventato piccolo regno europeo si innamora di un buzzurro, inizialmente avvicinato dalla real fanciulla per far parlare di sé e aumentare così le canoniche attività di beneficenza che ogni nobildonna  che si rispetti deve  promuovere.
“Broken City”  di Allen Hughes con Russel Crowe, Mark Wahlberg e la sempre bellissima Chaterine Zeta-Jones, ricorda il nettamente superiore Solo due ore di Richard Donner con Bruce Willis.
Broken City, ovviamente,  è New York City (un poco Gothan City di batmaniana memoria) e la vicenda si svolge durante la campagna elettorale per la elezione del nuovo sindaco della Big Apple. Quello in carica  - che appare onesto e capace – fornisce un incarico ad un ex poliziotto, poi investigatore privato – che appare un po’ puro e un po’ malandrino – teso a scoprire se la consorte first lady  lo tradisce – moglie che appare fedifraga -  per ovviare ad eventuali ostacoli alla  sua rielezione nel caso  le presunte corna fossero disvelate in anticipo dagli avversari  – che appaiono degli incapaci –.
Naturalmente dietro gli appare si nascondono altre verità.

Fabrizio Giulimondi

lunedì 4 marzo 2013

FABRIZIO GIULIMONDI:RIFLESSIONI SULL'INVIDIA


“L’invidia che il cretino nutre per l’uomo brillante trova sempre qualche consolazione nell’idea che l’uomo brillante farà una brutta fine “ (Max Beerbohm, saggista e caricaturista inglese, Londra 24 agosto 1872 – Rapallo 20 maggio 1956)……………………………………………………

…………………. “L’invidia rientra nell’indole di molti appartenenti al Popolo italiano e, talora, condiziona l’agire dell’homo italicus, dalle episodiche relazioni interpersonali financo a gesta impegnative, quali l’espressione del voto. Alcuni italici preferiscono la brutta fine dell’altro piuttosto che faticare per eguagliare o, persino,  superare il destinatario della propria invidia:  in attesa della fine dell’invidiato loro trascorrono una pessima e rancorosa esistenza mentre  l’invidiato se la gode” (Fabrizio Giulimondi, Roma 3 novembre 1964 – ringraziando Dio ancora vivente) 

domenica 3 marzo 2013

MARCELLO FOA-MANUEL ANTONIO BRAGONZI "IL BAMBINO INVISIBILE"




“Il Bambino invisibile” di Marcello Foa (Piemme voci) è l’incredibile, drammatico e vero racconto di un bambino cileno di sei anni che fra le mattutine frustate con le quali il nonno (assassino della madre) lo sveglia, le pedate, gli schiaffi e i pugni, gli insulti, la denutrizione, le umiliazioni, gli abusi sessuali e tentativi di stupro, il quotidiano abbandono da parte di una famiglia, o meglio “non famiglia”, priva di qualsiasi forma di affetto o sentimento, di umanità o di coscienza, giunge ad essere adottato da una coppia di amorevoli e cristiani sposi milanesi.
Marcello Foa tramite un amico conoscerà il bambino diventato ragazzo, Manuel Antonio Bragonzi: il giornalista-scrittore,  attraverso una lunga e lenta opera maieutica, riuscirà a far  uscire dal cuore e dall’anima di  Manuel la tragica sua esperienza.
La storia che fatalmente turberà il lettore, si alterna fra lo squallido villaggio di Sant’Elena - vicino Santiago del Cile -  e il bosco circostante, ove Manuel vivrà da solo come un animale per mesi, dovendosi ingegnare per la ricerca del cibo e di un giaciglio. Manuel, come Robinson Crusoe o  Mowgli, passa parte della sua giovanissima esistenza come un selvaggio, senza che nessuno dei suoi “familiari” o “amici” si domandi dove sia. Era invisibile quando dimorava  in Sant’Elena, lo è nel bosco – foresta - giungla.
Il simbolo della ribellione della vittima contro l’autore di soprusi inauditi e incomprensibili è un cavallo che si rivolta gagliardamente contro il  proprio fantino-aguzzino -  che lo maltrattava continuamente,  pretendendo da lui sempre più potenza e velocità -  scalciandolo per terra e spaccandogli il cranio e il viso con gli zoccoli.
Ecco lo stato fisico di Manuel al momento in cui fu prelevato dai carabinieros e visitato dal medico: ”Il corpo era segnato da decine di protuberanze rosse, alcune piccole e purulente, altre grandi e squamose; mani e piedi erano tempestate di verruche, i capelli di pulci e pidocchi; l’intestino risultò infestato da vermi. Aveva la scabbia e la tigna capitis e così tante malattie infettive che il medico, visitandolo, si spaventò”
Un pensiero va ad una coppia di miei antichi amici che hanno adottato un bambino sudamericano dopo quasi cinque anni di “martirio”. La procedura imposta dalla legge determina una feroce, lenta e ridicola burocrazia alle coppie, tante, che desiderano effettuare una adozione internazionale, volendo dare amore a fanciulli che versano in queste condizioni.
Invito gli scienziati  che hanno redatto la normativa in questione  a leggere questo libro.

Fabrizio Giulimondi


sabato 2 marzo 2013

FABRIZIO GIULIMONDI: IL DIRITTO ALL'OBLIO (AGGIORNATO)


Ripubblico l'articolo sul tema del diritto all'oblio aggiornato con recentissimi interventi giurisprudenziali.
Fabrizio Giulimondi



DIRITTO ALL’OBLIO E DAMNATIO MEMORIAE: RECENTI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI ITALIANI E DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

Con la sentenza n. 5525/2012 del 5 aprile 2012 la Corte di Cassazione sez III civile aggiunge un importante tassello al riconoscimento del diritto all'oblio, smentendo il Tribunale di Milano, sez IV, sentenza (in merito alla nota vicenda "Google- Vividown") del 24 febbraio 2010, n. 1972 (parzialmente riformata dalla  pronunzia della Corte di Appello di Milano del  21 dicembre 2012, depositata il 27 febbraio 2013,  definitivamente   confermata dalla Corte di Cassazione con decisione n. 5107 del 17 dicembre 2013 - 3 febbraio 2014, con la quale si sancisce l' insussistenza di alcun obbligo  generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul  proprio sito in capo ad un provider o di un hosting provider, che, pertanto, non è penalmente sanzionabile) .
E' bene puntualizzare che la decisione del Tribunale meneghino, per quanto non abbia riconosciuto alle parti lese il diritto alla rimozione dei file e dei relativi allegati, nella parte motiva espone argomentazioni di particolare interesse proprio riguardo  il tema trattato: “Non esiste a parere di chi scrive, perlomeno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP (Internet Services Provider, fornitore di servizi internet), un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori o proprietari dei siti web, e non appare possibile ricavarlo aliunde superando d’un balzo il divieto di analogia in malam partem, cardine interpretativo della nostra cultura procedimentale penale……tuttavia questo procedimento penale costituisce, a parere di chi scrive, un importante segnale di avvicinamento ad una zona di pericolo per quel che concerne la responsabilità penale dei webmasters: non vi è dubbio che la travolgente velocità del progresso  tecnico in materia consentirà (prima o poi) di “controllare” in modo sempre più stringente ed attento il caricamento dei dati da parte del sito web, e l’esistenza  di filtri preventivi sempre più raffinati obbligherà ad una maggiore responsabilità chi si troverà ad operare in presenza degli stessi; in questo caso la costruzione della responsabilità penale (colposa o dolosa che sia) per omesso controllo avrà un gioco più facile di quanto non sia stato nel momento attuale.”
Posizione opposta lo stesso Ufficio giudiziario l’ha assunta con la decisione del 24 marzo 2011  con la quale ha disposto la cancellazione del sito e/o delle pagine web diffamatorie per il soggetto querelante, ordinando la loro rimozione a Google, responsabile di aver consentito un collegamento automatico  fra il nominativo del querelante (che ne ha avuto un permanente nocumento alla reputazione di non poco momento) e fatti giudiziari a lui correlati oramai vetusti, in quanto  superati dal lungo tempo trascorso, oltre dall’esito processuale a lui favorevole.
Conferente un passaggio della motivazione:” ….A tale proposito non si può condividere la tesi di google secondo la quale la suggestione  iniziale sarebbe    comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale  raccolto all’interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall’utente, che deve digitare le parole del suggerimento per  “entrare” nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all’evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico – in assenza del quale gli resta  solo l’originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall’abbinamento di parole…..La ritenuta valenza diffamatoria dell’associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare- come fa Google – che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno nella sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata (ndr a Google) -  suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell’impiego del motore di ricerca Google – giustifica il legittimo accoglimento …….” .                
Passiamo  alla sentenza della Cassazione 5525/ 2012 che ha iniziato a configurare  in seno alla complessa intelaiatura dei diritti – vecchi e novelli – quello dell’individuo all’oblio, ossia  ad essere “dimenticato” nelle proprie vicende personali, incluse quelle giudiziarie, dalla opinione pubblica e dai numerosi- e sempre più invasivi, specie con l’avvento della telematica -  strumenti massmediatici.
Il caso esaminato dai giudici della Suprema Corte (adita dopo una prima decisione  sfavorevole del Garante per la privacy, impugnata al Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4302/2010 del 6 aprile 2010)  è un classico: un esponente politico di un piccolo comune lombardo viene arrestato per corruzione nel lontano 1993 -  notizia andata subitaneamente e pomposamente su tutte le  cronache provinciali -  per poi essere – come capita purtroppo troppo spesso! - prosciolto. Ebbene, il protagonista della vicenda portata alla attenzione della Cassazione lamenta che,  ancora dopo molti anni, attraverso una normale ricerca in rete, la notizia del suo arresto appare online senza alcun riferimento al successivo epilogo positivo della vicenda processuale.
Nello specifico il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 7, 11, 99, 102, 150, 152 del d.lgs. 196/2003, oltre degli artt. 3, 5, 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.
La Suprema Corte accoglie il ricorso e motiva la propria decisione in modo ampio ed articolato,  ripercorrendo l'evoluzione del concetto di privacy, valutata, in questa sede,  da un angolo prospettico dinamico, specie in relazione alle  implicazioni con la  cronaca giudiziaria.
In particolare, secondo la Corte l'interessato, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del Codice per la protezione dei dati personali, ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (c.d. principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza). E’, pertanto, a lui  attribuito il diritto di conoscere in ogni momento il possessore dei suoi dati personali e come li adopera, nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, oppure la rettificazione, l’aggiornamento e/o l’integrazione (art. 7, d.lgs 163/2006).
Sempre secondo la Corte "se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza, al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati". Solo se un fatto di cronaca assume rilevanza quale fatto storico, ciò può giustificare la permanenza del dato, ma mediante la conservazione in archivi diversi (es.: archivio storico) rispetto a  quello in cui esso è stato originariamente collocato.
Al fine, quindi, di tutelare  l'identità sociale del soggetto cui afferisce la notizia di cronaca, bisogna garantire al medesimo l’aggiornamento della stessa notizia e, cioè,  il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura sovvertire  il quadro sorto a seguito della notizia originaria.
Naturalmente, secondo la Corte, questi principi vanno applicati anche avuto riferimento ad Internet ed alle sue specifiche peculiarità. Come è noto le notizie presenti in rete non sono organizzate come in un archivio, ma sono presenti in maniera diffusa e caotica. Il motore di ricerca si pone come un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso “parole chiave”.
Proprio in considerazioni delle caratteristiche del mondo virtuale in cui si sostanzia  internet non si pone, in questo caso, un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell’informazione, quanto di permanenza della medesima nella memoria della rete e, a monte, nell’archivio del titolare del sito “sorgente”: i  dati immessi nel sistema internauta attraverso il giornale online debbono comunque risultare esatti ed aggiornati (dal sito “sorgente”), in relazione alla finalità del loro trattamento.
Nel caso di specie, è obbligatorio per il giornale online che ha inserito la notizia della traduzione in vinculis del soggetto, di informare i propri lettori (che potenzialmente sono tutti gli abitanti del globo), che quest’ultimo è stato poi assolto dalle imputazioni a lui ascritte.
Questo compito di aggiornamento spetta al titolare del sito  e non al motore di ricerca.
Da un punto di vista tecnico, sostiene la Corte, è necessaria una misura che consenta l’effettiva fruizione della notizia aggiornata, non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del «mare di internet» ulteriori notizie concernenti il caso di specie: è cogente  la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare  la sussistenza di un ulteriore  sviluppo della notizia rispetto a  quella “madre”, specie se favorevole al protagonista di essa.
In caso di disaccordo tra le parti, spetta allora al giudice del merito individuare ed indicare le modalità da adottarsi in concreto per il conseguimento delle indicate finalità da parte del titolare dell’archivio.
La Corte di Cassazione ha quindi affermato la attualizzazione e contestualizzazione della notizia. Mentre una notizia pubblicata in un giornale cartaceo è agevolmente collocabile nel tempo, essendo riportata la data di sua “uscita” sul  frontespizio, una news inserita su un giornale online si perde nei meandri infernali del web e dei motori di ricerca, rimanendo invero  sempre attuale anche se  risalente nel tempo.
Ancora: le notizie presenti negli archivi storici online dei giornali sono da ritenersi – spesso -  parziali perché non riportano gli ulteriori sviluppi dei fatti, e pertanto vanno aggiornate. La Corte impone così l’obbligo per gli editori di aggiornare gli archivi online delle notizie pubblicate: “le testate online dovranno dotare i loro archivi di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato….. consentendone il rapido e agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo e adeguato approfondimento”.
Nel tentativo di bilanciare l’interesse collettivo, garantito dal diritto di cronaca, con l’interesse individuale, tutelato dal diritto alla riservatezza e dal diritto all’oblio, la Corte ha quindi stabilito che gli articoli archiviati debbano essere correlati dai relativi aggiornamenti. La decisione tutela non solo il diritto all’identità personale e morale della persona coinvolta nei fatti, ma anche il diritto del cittadino utente a ricevere una corretta e completa informazione. La sentenza della Cassazione attribuisce, dunque, un nuovo valore al diritto all’oblio, sussumendolo  all’interno dei confini dei principi stessi del diritto di cronaca.
Nessuna attribuzione di responsabilità è invece stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione ai motori di ricerca, ancora una volta definiti come “meri intermediari”.
Non si può non citare fra gli  interventi giurisprudenziali di merito  in subiecta materia anche quello del giudice monocratico del Tribunale di Chieti, sez.dist. di Ortona, del 16 gennaio 2013, che ha condannato un quotidiano online abruzzese alla cancellazione  dell’articolo diffamatorio oggetto della causa.
Tale decisione giudiziaria ha fatto  prevalere il diritto della “Persona”, della sua reputazione, della sua immagine e  del suo onore, sul diritto di cronaca giornalistica, sì tutelato dalla Costituzione all’art. 21, ma non prevalente (così come comincia a stagliarsi nelle pieghe della sopra citata giurisprudenza di merito e di legittimità), sui diritti del quisque de populo  e delle variegate espressioni della sua personalità, così come previsto e tutelato dall’art. 2 della Carta Costituzionale, dalle numerosissime disposizioni dei Trattati internazionali (a partire dall’art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo -  oltre da una copiosissima giurisprudenza nazionale – di merito, di legittimità e costituzionale -  e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Si delinea  in maniera più nitido  il diritto all’oblio sulla damnatio memoriae di romanistica memoria, diritto all’oblio di cui si discute non solo nelle aule giudiziarie italiane ma anche nelle  Istituzioni comunitarie, come di qui a poco si illustrerà.
A tale riguardo risulta interessante pubblicare ampi stralci della ben articolata parte motivazionale del provvedimento giudiziario abruzzese: “…Mentre da una parte non si può che condividere quanto dalla resistente (il giornale online) affermato in merito ai presupposti legittimanti l’esercizio di diritto di cronaca riferito all’attività giornalistica, verità storica e continenza formale della notizia, interesse pubblico alla  sua divulgazione, presupposti in presenza dei quali “recedono” i diritti, anch’essi, come il diritto di cronaca, costituzionalmente garantiti, alla riservatezza, onore, reputazione, immagine della persona cui i fatti divulgati si riferiscono; dall’altra parte non si possono ignorare le norme dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – codice in materia di protezione dei dati personali  -  volto a garantire che il trattamento di essi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto  alla riservatezza; norme, che ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto, si applicano anche al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici. Tra le disposizioni del decreto in oggetto vengono in rilievo, ai fini del presente giudizio, l’art. 11, a mente del quale il trattamento dei dati personali può avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; l’art. 25, che vieta la comunicazione e la diffusione dei dati  quando sia decorso il periodo di tempo indicato nel precitato art.11; l’art. 7, che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattai in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’art. 15, in forza del quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 c.c. (che sancisce la responsabilità per i danni provocati nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura, o per i mezzi adoperati); il secondo comma del citato art. 15 stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in violazione dell’art.11 quello, si rammenta, che vieta il trattamento dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati. Ora se si tiene conto che il contestato articolo è stato pubblicato, e lo è tuttora, nella prima pagina del quotidiano in oggetto, del fatto che lo stesso ha ampia diffusione locale, è facilmente accessibile e consultabile, molto più dei quotidiani cartacei, trattandosi di testata giornalistica online, appare evidente come dal………………sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie con lo stesso divulgate potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, informare la collettività, creare opinioni, stimolare dibattiti, suggerire rimedi………il già citato art.7 attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati: per conseguenza l’articolo va cancellato. Volendo tenere conto della considerazione della difesa della resistente secondo cui i giornali online non possono ricevere un trattamento diverso da quello dei giornali cartacei che non vengono distrutti e cancellati, ma conservati negli archivi delle testate giornalistiche o nelle biblioteche a costruire memoria storica della collettività, uno scopo anch’esso di rilievo sociale, si può consentire la conservazione di una copia cartacea dell’articolo della testata…...”.
Ora facciamo un salto in Europa, per affacciarci sugli interventi normativi, integrativi e modificativi, della strumentazione legislativa comunitaria sul tema che ci siamo proposti di affrontare.
La questione è particolarmente rilevante in quanto da  anni è attesa la riforma alla corrente legislazione della Unione Europea sulla privacy, che risale  al 1995 (“Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”), che sia in grado di  conciliare libertà di espressione e  diritto alla privacy.
Le linee guida in via generale che si riscontrano nella bozza di riforma  sono:
- il diritto all'oblio, cioè il diritto di cancellare i propri dati (in caso non esistano ragioni legittime per conservarli);
- multe in caso di divulgazione o di perdita dei dati.
Più specificamente, due sono le proposte di legge attualmente in preparazione.
La prima stabilisce un nuovo quadro normativo per la protezione dei dati personali. Il relatore per il Parlamento Europeo è il deputato tedesco dei Verdi Jan Philipp Albrecht, che ha indicato i tre  pilastri della novella: "Il diritto all'oblio, la necessità di autorizzare l'utilizzo o il trasferimento dei dati personali, e le sanzioni in caso di violazione dei diritti alla confidenzialità. Si tratta di tre elementi fondamentali per la protezione dei dati dei cittadini europei: non importante che essi siano violati all'interno o all'esterno dell'UE".

La seconda  si concentra sul trattamento dei dati personali da parte delle autorità giudiziarie per evitare ogni possibile abuso da parte della polizia o delle autorità di pubblica sicurezza. Il relatore del Parlamento europeo  per questo dossier è il deputato socialista greco Dimitrios Droutsas:

"L'Europa necessita urgentemente di una riforma della legge sulla protezione dei dati. Un bisogno dettato principalmente dai grandi progressi tecnologici, dall'evoluzione delle norme sociali e da una società sempre più presente online. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, devono lavorare con serietà per garantire ai cittadini degli standard di sicurezza alti entro la fine della legislazione nel 2014".
In un discorso tenuto nel  novembre del 2012 a Bruxelles durante la conferenza “The European Data Protection and Privacy”, Viviane Reding, Commissario europeo della giustizia,  ha dichiarato: “Come ha già detto qualcuno ‘Dio perdona e dimentica ma il web mai!’. Questo è il motivo per il quale ‘il diritto ad essere dimenticati’ è così importante per me. Con una quantità sempre maggiore di dati che vagano per la rete- specialmente sui social network – le persone dovrebbero avere diritto di poter rimuovere completamente i loro dati.”.
E’ opportuno precisare che le informazioni  non sono tutti uguali, necessitando una distinzione  fra notizie  inserite volontariamente e notizie  veicolate da circuiti giornalistici (o tramite blog, con il consequenziale problema della natura editoriale o meno di essi).
L’opera di studio e vaglio della Commissione europea indirizzata a  possibili integrazioni e modifiche alla citata direttiva 95/46/CE in tema di diritto all’oblio, diritto  alla effettiva tutela della riservatezza personale nella sua interezza,  diritto all’identità personale e, sull’altro versante,  diritto di cronaca e critica giornalistica,  trova come suo sostanzioso ostacolo l’individuazione di formule tecnologiche-telematiche adeguate a renderli  compatibili fra di loro. Questione principe a cui  l’”Europa” deve fornire soluzione attiene la necessità di contestualizzare le informazioni sparpagliate e immerse nel mare magnum di internet. Non è più rinviabile l’associazione del nominativo della persona a dati a questi correlati correttamente inseriti “nel tempo”, ossia riportati fedelmente in relazione alle  coordinate cronologiche, di tal che si possa consentire la giusta attribuzione del loro peso quando galleggiano  per  troppi  anni su web.
Il problema  della rimozione delle informazioni dalla Rete è un problema che non si risolve, pertanto, solamente in forza del  diritto, ma anche -  e soprattutto -  per mezzo della  tecnologia. Il prof. Mayer-Schönberger Viktor nel suo studio del 2009 “Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale” (ed.Egea) propone di assegnare una scadenza alle informazioni: “Bisogna, invece, pensare a nuovi modelli normativi e negoziali e a nuove tecnologie che prevedano di limitare nel tempo il trattamento dei dati e tecnologie che lo consentano.”.
Senza meno la sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea - Grande Sezione - del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12) costituirà un potente stimolo nel seguire il cennato percorso:"L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato  ordine di preferenza, deve essere qualificata come 'trattamento di dati personali, ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che dall'altro lato il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il 'responsabile' del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra.".
A questo punto mi piace terminare con le parole di  Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor: "Le nostre informazioni personali sono preziose. Custoditele al sicuro e quando diffondete un'informazione, siate coscienti dei vostri diritti! ".
Fabrizio Giulimondi


La presente pubblicazione è depositata alla SIAE e tutelata a sensi della normativa vigente sul diritto d’autore.
Provvederò a citare il giudizio dinanzi l’Autorità Giudiziaria competente chiunque copi totalmente o parzialmente il testo senza il mio consenso preventivo.
Fabrizio Giulimondi



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