lunedì 13 novembre 2017

41 BIS EFFICACIA E LIMITI: CERTEZZA DELLA PENA E TUTELA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE


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(Detenuti al regime del 41 bis: n. 725 presso sette strutture carcerarie)

L’opera di bilanciamento fra esigenze di giustizia e rispetto dei diritti della persona detenuta è delicata e difficoltosa: sono interessi fra di essi opposti tutti garantiti a livello costituzionale e comunitaria.
La tutela della incolumità personale, della sicurezza della Comunità e della salvaguardia della democrazia sono di primaria importanza, ineludibile per uno Stato di diritto improntato ai principi di protezione della integrità fisica e morale dei suoi cittadini e dei loro beni materiali.
E’ altrettanto vero che l’evoluzione della garanzia dei diritti umani, specie negli ultimi decenni, sia in sede nazionale che europea e internazionale, ha rafforzato non soltanto fra gli operatori del diritto ma nella stessa società civile una particolare sensibilità per il rispetto di qualsiasi essere umano, anche in vinculis.
La tipologia del reato posto in essere, però, non può non influenzare le decisioni sanzionatorie, custodiali e penitenziarie. Vi sono reati odiosi per l’intensità e la modalità di aggressione a beni primari dell’essere umano, oltre per l’ immane pericolosità sociale, al pari delle organizzazioni criminali, specie di stampo mafiose.
Il bilanciamento delle tutele e garanzie, anche di tipo umanitario, del condannato e del detenuto non può che essere ridimensionato quando il condannato e il detenuto risulta essere ai vertici di una associazione mafiosa, che, fra le sue “peculiarità”, ha proprio uno speciale radicamento sul territorio insinuandosi tentacolarmente nel tessuto sociale. Questo modo di atteggiarsi dell’azione criminale, unito ai metodi terroristici e sanguinari, deve essere indiscutibilmente reciso, interrompendo ogni contatto fra il detenuto mafioso e il gruppo su cui esercita il proprio comando e da cui viene supportato.
L’art. 41 bis è stato ed è indubbiamente una ideazione vincente che è stata immessa nell’ordito ordinamentale dopo la strage di Capaci, andandosi a strutturarsi in via permanente negli anni successivi.
 Il 41 bis nasce da una profonda esigenza: l’obiettivo non è semplicemente regolare la vita di un detenuto qualsiasi, ma evitare che anche dall’interno del carcere vi possa essere ancora potere ed un ruolo gerarchico del detenuto, nonostante la distanza e la stessa detenzione.

N. B. E’ consentita la reiterazione del regime speciale – in coerente sviluppo con l’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 417 del 2004“quando risulta, in positivo, che la suddetta capacità non è venuta meno”. Spetta dunque agli organi ministeriali ricercare i dati conoscitivi sui quali fondare l’accertamento di perdurante pericolosità sociale del ristretto, dandone adeguato conto nella motivazione del decreto di proroga; ferma restando, in capo al recluso, la facoltà di allegazione di elementi di segno contrario.

A distanza di 25 anni dall'introduzione -  ad opera del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -  nel nostro ordinamento del regime c.d. di carcere duro (il "vecchio" art. 90 legge 354/1975)  di cui all'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (già previsto nell'ordinamento penitenziario per altre ipotese dopo l'approvazione della  legge 663/1986  - c.d. Gozzini), la circolare n. 3676/6126, diramata lo scorso 2 ottobre dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai Provveditori Regionali e ai Direttori degli Istituti penitenziari, interviene a regolamentare in modo omogeneo il circuito detentivo speciale. Tanto, al fine di garantire l’uniformità di applicazione, all’interno dei vari Istituti penitenziari, delle norme che caratterizzano tale modalità di detenzione evitando forme di arbitrio e misure impropriamente afflittive.
Nella lunga premessa ai 37 articoli, oltre allegati, che definiscono diritti e doveri nell'ambito del regime detentivo speciale si sottolinea che le disposizioni impartite “…   riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna, con particolare riferimento ai colloqui con i minori; al dovere in capo al Direttore dell’istituto di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; la limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai soli casi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza; la possibilità di tenere all’interno della camera detentiva libri ed altri oggetti utili all’attività di studio e formazione; la possibilità di custodire effetti personali di vario genere, anche allo scopo di favorire l’affettività dei detenuti ed il loro contatto con i familiari  ...“
Nello specifico, per dar conto delle previsioni di maggiore interesse, è previsto che il detenuto, dopo le formalità di ingresso (perquisizione personale, visita medica generale, colloquio di primo ingresso) sia allocato in stanza singola ed inserito in adeguato gruppo di socialità, nel numero massimo di quattro persone, con la prescrizione di cautele dirette ad evitare contatti tra personaggi di spicco ovvero tra nuovi entrati e internati da più tempo nonché di cautele dirette ad evitare il possesso e lo scambio di oggetti.
Nel segno della parità di trattamento finalizzata ad evitare situazioni di potere e di prevaricazione è assicurata a tutti gli internati la fornitura di effetti letterecci e di altro materiale per la camera, mentre la dotazione di presidi diversi da quelli forniti dall’Amministrazione è consentita solo dietro prescrizione medica specialistica, con conseguente addebito della spesa al Servizio sanitario nazionale ovvero, in subordine, all'Amministrazione o, in ulteriore subordine, al detenuto.
E' predisposto in allegato al provvedimento un elenco di generi acquistabili al c.d. sopravvitto, consentendosi l'acquisto di prodotti diversi da quelli inseriti nel suddetto allegato soltanto ove l'acquisto sia valutato necessario dalla Direzione e sempre che non si tratti di beni di carattere voluttuario e/o tali da manifestare una posizione di potere e supremazia del detenuto/internato.
I detenuti/internati possono utilizzare per gli acquisti e le spese il fondo disponibile, rispettando il limite di spesa di 500,00 euro mensili (somma che non comprende le spese per la corrispondenza e quelle per i farmaci) e 150,00 settimanali e possono ricevere mensilmente una somma non superiore a quella che sono autorizzati a spendere.
Sempre al sopravvitto è possibile acquistare giornali (oltre che tabacchi e valori bollati): con limitazione, tendenzialmente, alla stampa di tiratura nazionale al fine di evitare collegamenti con il contesto criminale di appartenenza; nonché generi alimentari conformi per tipologia alle previsioni della tabella allegata, consentendosi l'utilizzo dei fornelli personali (a gas, fino alla completa installazione in tutti gli istituti di fornelli ad induzione elettrica) solo per riscaldare cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande calde e cibi di facile e rapido approntamento.
E' prevista l'effettuazione di adeguati controlli preventivi e successivi sui carrelli del vitto, al fine di evitare che attraverso gli stessi possano essere veicolate informazioni in entrata o in uscita; così come l'adozione di necessarie cautele per evitare qualsiasi forma di veicolazione di messaggi e/o comunicazioni non consentite in occasione della pulizia delle celle.
E’ autorizzato l’uso di rasoi elettrici e taglia barba autoalimentati con batterie intercambiabili, tramite acquisto consentito esclusivamente attraverso il servizio sopravvitto dell’istituto, ma è previsto che sia predisposto un servizio di barberia gratuito, e sia assicurato una volta al mese, salvo necessità di carattere igienico sanitarie, il taglio dei capelli.
In ogni sezione del circuito speciale, sono predisposte le sale per l'attività in comune di tipo culturale, ricreativo e sportivo potendo i detenuti permanere all'aperto per non più di due ore al giorno o svolgere attività ricreative/sportive, in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra, sala hobby sala pittura.
Per quanto concerne l'abbigliamento è prescritto che il detenuto utilizzi abiti consoni: è fatto divieto di utilizzare indumenti o calzature che possano prestarsi alla manomissione e occultamento di oggetti, nonché di acquistare abiti lussuosi che possano manifestare una condizione di superiorità.
La visione dei programmi televisivi è limitata ai principali canali della rete nazionale (pacchetto rai, canale 5, rete 4, Italia uno, la sette, cielo, iris e TV 2000), mentre per quanto riguarda gli apparecchi elettronici può essere solo autorizzata la consultazione di apparecchi elettronici che siano privi di connessione a internet. Quanto ai colloqui familiari, possibili una volta al mese con un numero massimo di tre persone, la disposizione di maggiore interesse è quella che “In una prospettiva di bilanciamento di interessi di pari rilevanza costituzionale, tra tutela del diritto del detenuto/internato di mantenere rapporti affettivi con i figli e i nipoti e quello di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” prevede che “il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri familiari dall’altra parte del vetro”: vengono disciplinati, così,  i rapporti tra il detenuto e i familiari, nella fattispecie  con i minori.
I colloqui visivi con i difensori sono effettuati senza vetro divisorio e non hanno limiti di durata e di frequenza potendosi effettuare la consegna brevi manu del carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/o processuali con apposita dichiarazione che si tratta di corrispondenza per ragioni di giustizia.


LIMITI E CRITICITA’
Si deve peraltro riconoscere come la sottoposizione ad un regime carcerario prettamente custodiale non permette, allo stato, di intraprendere un serio percorso risocializzante e rieducativo, cosicché risulta assai difficile giungere ad un risultato positivo dello stesso, d’altronde previsto - e direi -  imposto dalla Carta costituzionale. Occorre prendere atto del problema, auspicando un incremento delle attività di osservazione e trattamento, che  offrirebbero anche un rilevante parametro di giudizio della pericolosità sociale del detenuto. Nella prospettiva di una più attenta considerazione degli esiti trattamentali si è del resto orientata, in alcune recenti occasioni, anche la Suprema Corte, sottolineando espressamente che i risultati del trattamento inframurario costituiscono un elemento di cui tenere necessariamente conto al fine di valutare la capacità di recupero del recluso. La Cassazione ritiene legittima la prognosi di periculum fondata, non da ultimo, sulla constatazione dell’assenza di una “autentica dissociazione”, o, all’inverso, della “acquisizione di valori di legalità” da parte del condannato, tenendo in debita considerazione anche le segnalazioni disciplinari riportate durante l’espiazione della pena
VITTIME DEL DOVERE
Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3, legge 13 agosto 1980, n. 466  e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4) in operazioni di soccorso; 5) in attività di tutela della pubblica incolumità; 6) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
La legge n. 266/05 ha esteso i benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere.
Le decisione della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 7761/2017, ha statuito che: “L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.”.
Coordinando le due leggi, risulta che questo vasto insieme di soggetti comprende: magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato (oggi assorbiti nei carabinieri), funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate (inclusi i militari di leva) dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, altri dipendenti pubblici.
La giurisprudenza ha spiegato, come unica precisazione, che vi deve essere una diretta attinenza delle lesioni riportate con le attività in questione, che devono dunque avere provocato l'evento, che a sua volta invece non deve essere avvenuto solo casualmente, senza attinenza con il servizio stesso.
Per spiegare questa precisazione occorre ricorrere a un esempio.
Se un Carabiniere viene ferito dal veicolo di un trafficante in fuga, cui aveva intimato l'alt, inequivocabilmente sarà una vittima del dovere; se invece scivola dal marciapiede mentre stava scrivendo una multa, o stava scrivendo il verbale di un arresto appena effettuato, chiaramente non vi è attinenza tra l'attività che sta svolgendo (che teoricamente ricadrebbe nei casi tutelati) e il servizio stesso e pertanto non potrà essere considerato vittima del dovere.
Il legislatore tutela anche coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto “fuoco amico”.
Bisogna notare ancora la particolarità del fatto che il legislatore ha espressamente stabilito che le ferite o lesioni riportate in questi contesti sono tutelate quando si stesse operando in attività' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto: la ragione per la quale la legge considera anche le attività di servizio esercitate in libera uscita, o comunque non in servizio.
Il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare) prevede, all’art. 36, che il militare debba “prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto”.
Il regolamento organico dell’Arma dei Carabinieri (R.D. 14 giugno 1934 n. 1169) prevede all’art. 2 che, fra l’altro, “i Carabinieri … prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni” e che “anche quando non sono espressamente comandati in servizio, debbano intervenire… pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma”.
Ancora, l’art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. di P.S.) stabilisce che “l’autorità di pubblica sicurezza… presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni”….
Dunque a rigore tutti i benefici previsti per le Vittime del terrorismo oggi dovrebbero essere riconosciuti anche le Vittime del dovere
Sinteticamente, i principali benefici che già oggi sicuramente spettano sono:
 1.     l’elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1, l. 206/04: questa elargizione, esentasse, ammonta a circa € 2160 per ogni punto di invalidità da attribuirsi alla patologia o lesione riportata; in caso di decesso di invalidità è già considerata 100% (dunque, per ogni vittima l’importo di erogazione del 2012 ammonta a 216.000 euro circa; l'importo cresce anno per anno in base all'inflazione, ed era € 200.000 nel 2000);
 2.     l’assegno vitalizio di euro 258,23 mensili ex art. 2 l. 407/98: tale assegno, esentasse, è stato esteso alle vittime del dovere del D.P.R. 243/ 06 con decorrenza 1 gennaio 2006, e viene erogato se l'invalidità contratta raggiunge o supera il 25%;
 3.     lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, esentasse, originariamente da euro 1033 (con lo stesso principio esso è stato rivalutato anno per anno) ed esteso alle vittime del dovere dal 1 gennaio 2008; anche in questo caso occorre una invalidità pari o superiore al 25%.
 Questi benefici vengono sempre attribuiti in caso di riconoscimento (purché, quanto ai vitalizi, vi sia almeno il 25% di invalidità)
   4.   in favore della vedova o dei superstiti di coloro che siano deceduti a causa della patologia o infermità che ha dato luogo al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, due annualità di pensione, comprensive di 13ª; una recente circolare dell'Inpdap, emessa poco prima del subentro dell'Inps, ha sostenuto che questo beneficio non sia esentasse.  Ovviamente la questione dovrà essere approfondita.

LA MEMORIA
Il primo dei nostri valori si chiama “civiltà”, che vede il consorzio umano procedere dalla legge del più forte a quella del supporto per i più deboli, dalla soppressione del rivale al principio della solidarietà. La memoria personale e collettiva ci aiuta a conservare e implementare il senso di appartenenza alla civiltà e ad una civiltà, salvaguardata e tutelata dal senso di giustizia.
Non v’è giustizia senza memoria e non v’è rispetto della memoria senza una pena e non v’è pena senza certezza. La certezza della pena è di garanzia per la Comunità e per lo stesso detenuto. La natura retributiva richiede una pena certa che sia espiata per intero nel rispetto dei dettami costituzionali, ordinamentali e legislativi. Il condannato espiata la pena deve vedersi restituita la propria onorabilità e la propria reputazione. Lo Stato di diritto riposa sulla certezza della pena e il pensiero di giuristi e filosofi nei secoli hanno avvallato tale pensiero.
In forza del “contratto sociale” di cui parla Rousseau l’individuo accetta che la sua libertà sia sacrificata al potere politico dello Stato e delle sue leggi, per averne in cambio sicurezza e tranquillità che lo Stato stesso, vigilando sui trasgressori e punendoli, gli assicura.
La legge, secondo quanto formulato da Montesquieu nel “De l’Esprit des loix”, è garanzia di libertà, poiché “la libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono”. La legge consente, quindi, che gli individui godano della libertà civile e di quella politica e vivano condizioni di sicurezza, in quanto ciascun governo è organizzato in modo di impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino.
Furono proprio gli illuministi francesi ad influenzare profondamente il lavoro di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” (1764), opera fondamentale per la teoria generale della pena e per lo sviluppo della garanzia dei diritti umani in Europa (e non solo).
Nell’incipit della celebre opera, l’Autore esordisce ricollegandosi all’idea del contratto sociale, specificando che “le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità”.
È proprio a questo punto che l’Autore introduce il tema della pena; il pensiero di Beccaria si innesta sulla dottrina illuministica per trovare all’origine della pena la necessità di garantire la sicurezza di quello Stato in cui l’uomo aveva accettato di vivere sacrificando la minima porzione possibile della sua libertà naturale.
Al fine di assolvere alla sua naturale funzione (di prevenzione generale e speciale), la pena, oltre che proporzionata, deve essere certa. La certezza costituisce la funzione deterrente della pena: “La certezza di un castigo …. farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità; perché i mali, anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani

  Fabrizio Giulimondi

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