venerdì 24 novembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "GIORNATA SULLA VIOLENZA ALLE DONNE, FRA DIRITTO E CULTURA O, MEGLIO, FRA CULTURA E DIRITTO"



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VIOLENZA ALLE DONNE
(violenza  psicologica, fisica e sessuale; atti persecutori  - stalking - ; stupro; “femminicidio”  → discriminate in base al sesso).

DATI

1)   Non esiste definizione comunemente accettata di “femminicidio”, ma a differenza di “omicidio” si presuppone l’esistenza di una relazione autore/vittima: ISTAT.
A. 149 omicidi di donne nel 2016, quasi 3 su 4 sono stati commessi nell’ambito familiare: 59 donne sono state uccise dal partner, 17 da un ex partner e altre 33 da un parente.
B.  Nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono 251 e tra questi 15,9% sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni familiari.
3)   PAURA DI DENUNCIARE: Scarto sensibile fra il numero di intervistate che riferiscono di essere state vittime di aggressioni, minacce e violenze sessuali e il numero di coloro che dichiarano di avere denunciato i fatti alle Autorità competenti (ISTAT)

QUALI SONO LE AZIONI

1)   Prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza sul processo di eliminazione della violenza contro le donne e sulla soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;
2)    sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
3)    promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;
4)      potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;


COME SI COMBATTE

LA LOTTA ALLA VIOLENZA ALLE DONNE PARTE DALLO SVILUPPO DELLA CULTURA, VOLTA AL RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA DONNA, COME PERSONA

E’ importante che anche gli uomini scendano in campo per contrastare la violenza sulle donne.


GLI STRUMENTI CI SONO MA SERVE INFORMAZIONE: A partire dal recepimento delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul abbiamo ormai norme efficaci e innovative, ma affinché si radichino nella coscienza di ciascuno di noi c' è necessità di un’articolata azione informativa ed educativa, in sinergia con i responsabili dei vari settori. TUTTO OGGI SI CONCENTRA SUL RUOLO DELLA PREVENZIONE.

Occorre un’azione collettiva che faccia leva sull’interdisciplinarietà (istruzione, giustizia, interno, salute, politiche sociali, pari opportunità'), dando piena attuazione al piano antiviolenza (LUGLIO 2015) e predisponendo anche 'protocolli operativi di azione e di difesa preventiva' per la tutela delle vittime di atti violenti.

Molto importante è il sostegno alle politiche educative che a partire dalle scuole consentano ai bambini la PARI DIGNITÀ DI UOMINI E DONNE nella società civile e nel mondo del lavoro, riequilibrando i modelli e gli STEREOTIPI culturali tradizionali, anche nell’ottica del rispetto delle nuove forme di affettività. Occorre imparare e trasmettere il senso di una nuova “educazione alle emozioni che aiuti bambini e ragazzi a riconoscere ed esprimere le proprie emozioni per migliorare la capacità di gestire e comunicare le emozioni stesse.
 Questi nuovi modelli educativi e le azioni preventive, a mio avviso, saranno un’importante controspinta alla violenza alle donne.

Rete di contatti tra MAGISTRATURA, FORZE DELL’ORDINE, OPERATORI SANITARI, ISTITUZIONI E VOLONTARIATO
        Esempio: previsione di un obbligo, in capo alle istituzioni pubbliche che ricevono segnalazioni di reati di stalking o maltrattamenti, di fornire alle vittime tutte le informazioni sui centri anti-violenza del territorio .

IL PRIMO PASSO NORMATIVO

Presa di coscienza da parte del legislatore della violenza alle donne come fenomeno collettivo, eccedente la mera sfera individuale delle vittima e idoneo, come tale, a costituire una valida minaccia ad un corretto sviluppo della società democratica.

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO DI EUROPA, 11 maggio 2011 (di ISTANBUL), per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, recepita con decreto legge n. 93 del 2013, convertita con legge n. 119 del 2013.

1.     recepisce a livello nazionale la definizione di violenza domestica che riflette tendenze e principi già affermatisi in ambito internazionale: tale forma di violenza è riferibile “a uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
2.  con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (Art. 3).
3.       prevede l’esistenza di un gruppo di controllo, il Grevio, che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate in modo da garantire politiche integrate in grado di far dialogare tra loro i vari settori coinvolti. In Italia è necessario garantire alla vittima un coordinamento tra servizi territoriali, centri antiviolenza e assistenza sanitaria, per valorizzare l’identità e l’autonomia delle donne e promuovere campagna di sensibilizzazione e formazione a vari livelli (l'educazione al rispetto è irrinunciabile per instaurare un'autentica cultura di reciprocità). Tale garanzia deve essere assicurata dalle Prefetture in forza di Protocolli di Intesa (già da esse promossi e stipulati o ancora da promuovere) fra gli enti competenti, interessati e coinvolti. Le Prefettura nell’ambito territoriale di propria competenza debbono svolgere un ruolo di direzione e raccordo. LE BEST PRACTICE SONO FONDAMENTALI PER PRENDERE AD ESEMPIO E REDIGERE I MIGLIORI PROTOCOLLI D’ INTESA E ATTUARE I MIGLIORI CODICI ROSA (di cui si parlerà dopo)

3.  IN SEDE DI RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE SI RAFFORZA LA TUTELA DELLA VITTIMA FUORI E DENTRO IL PROCESSO (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
1.    si prevede la possibilità di applicare la misura cautelare coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 c.p.p. (ossia solo quando si proceda per delitti per i quali sia prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni) (cfr. art. 282 bis, ult. co. c.p.p.);
2.    si sancisce l’arresto obbligatorio nei confronti di colui che sia colto nell’atto di commettere i reati di maltrattamenti e di stalking (art. 380, comma 2, lett. l ter, c.p.p.);
3.    avverso quei soggetti che siano colti in flagranza di gravi reati è consentita l’applicazione della misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 384 bis c.p.). Tra l’altro, i destinatari del suddetto provvedimento potranno essere controllati attraverso il braccialetto elettronico o altri dispositivi elettronici;
4.    nel caso di atti persecutori, è possibile disporre dello strumento delle intercettazioni telefoniche (art. 266, comma 1, lett. f quater, c.p.p.);
5.    si amplia l’accesso al patrocinio gratuito per le donne che abbiano subito atti persecutori, maltrattamenti o mutilazioni genitali (prima limitato ai soli reati di violenza sessuale, pedofilia, pedopornografia e tratta di esseri umani).


Ulteriori profili di novità:
-     si introduce l’irrevocabilità della querela per il delitto di stalking, sia pure limitatamente ai casi più gravi (art. 612 bis, ult. co., c.p.);
-     si inasprisce il trattamento sanzionatorio per gli autori di violenze attraverso l’introduzione di nuove aggravanti. tra cui il formale riconoscimento, sotto il profilo giuridico, alla c.d. violenza assistita, riscontrabile tutte le volte in cui la violenza a danno di familiari sia realizzata in presenza di minori, costretti ad assistervi;
-     viene estesa anche alla c.d. violenza domestica la misura preventiva, già contemplata per lo stalking, dell’ammonimento del questore, cui può aggiungersi la sospensione della patente da parte del prefetto. Il questore è, poi, tenuto ad informare l’ammonito sull’esistenza di centri di recupero e di servizi sociali disponibili sul territorio e a garantire la segretezza delle generalità della vittima (art. 3, d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013).


  
RECEPIMENTO DIRETTIVE
TUTELA AL PASSO CON EUROPA

d. Lgs. n. 24 del 4 marzo 2014: recepimento della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta esseri umani e protezione vittime.
Art. 1: ampliamento della definizione di vulnerabilità sulla base di una valutazione individuale della vittima in cui rientrano minori (anche stranieri non accompagnati), anziani, disabili, donne (in particolare se in gravidanza), genitori singoli con figli minori, persone con disturbi psichici, persone che hanno subito gravi forme di violenza fisica e psicologica.


d. lgs. n. 212 del 2015: recepimento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
La novità sta nel potenziamento delle garanzie processuali delle persone offese di pari passo con la definizione di vulnerabilità della vittima in base alle sue condizioni soggettive (non solo età e sesso ma anche la condizione di dipendenza affettiva dall'autore del reato o la difficoltà con la lingua italiana) ed alle modalità del fatto (violenza, odio razziale o tratta degli esseri umani).

Quanto prima interviene l'accertamento della condizione di debolezza e di difficoltà della vittima tanto più efficaci saranno le misure di tutela da adottare: ciò consente la libertà di espressione della vittima nel processo e una prevenzione ancor più incisiva nei confronti delle situazioni di vittimizzazione c.d. secondaria.

Conseguenze:
-prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza.
-modifica dunque la disciplina dell’incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l’applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all’esame di una vittima vulnerabile.


LEGGE EUROPEA n. 122 del 7.7.2016
ISTITUZIONE DEL FONDO VITTIME REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Siamo giunti al termine del percorso per dare piena attuazione alla direttiva comunitaria 2004/80/CE del 29 aprile 2004 con l’obiettivo di garantire una tutela indennitaria effettiva a favore delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti.
Anche se nel nostro ordinamento non mancano gli strumenti di tutela è giunto il momento di un intervento “di chiusura” per superare il carattere frammentario della legislazione vigente, che prevede singole forme di ristoro per le vittime di particolari reati (di mafia e terrorismo, criminalità organizzata, estorsione e usura)

Il diritto all’indennizzo spetterà – in assenza di disposizioni più favorevoli – alle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona (incluse le percosse e le lesioni personali se in forma aggravata) e del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato).

All’erogazione dell’indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti sarà infatti destinato il Fondo di rotazione adesso unificato a quello di solidarietà alle vittime dei rati di tipo mafioso, delle richieste estorsive ed usura che ferma restando l’attuale dotazione sarà alimentato, a partire dal 2016, dall’ulteriore contributo di 2.600.000 euro annui.

D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 (c.d. Jobs Act) recante il c.d. congedo retribuito per le donne vittime di violenza alle donne per un periodo massimo di tre mesi. Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza alle donne, sia dipendenti (pubbliche e private) sia collaboratrici a progetto, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, senza perdere lo stipendio e continuando a maturare i contributi, come avviene per le dipendenti in maternità.

Legge di stabilità 2016 continua percorso in termini di prevenzione istituendo, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato « Percorso di tutela delle vittime di violenza”, finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
        CODICE ROSA: Interventi di accoglienza presso le strutture sanitarie e attivazione dei percorsi opportuni di uscita dalla violenza. CRITICITA’: non tutte le strutture l’hanno istituito e ove sussistono v’è una notevole eterogeneità di applicazione sul territorio nazionale.
ATTENZIONE: le strutture ospedaliere e, in particolare modo, dei “Pronto Soccorso”, non dialogano informaticamente fra di loro e, di conseguenza, se una donna si presenta in più ospedali della stessa o di altra città dopo aver subito violenze fisiche, il sistema nazionale non rileva affatto la pluralità e sistematicità delle condotte criminose e, di conseguenza, reati al pari dei  “maltrattamenti in famiglia” ex art. 572 c.p. (reato abituale, che implica la reiterazione cadenzata nel tempo di singole azioni o omissioni penalmente e non penalmente apprezzabili), non “scattano” per assenza di collegamento fra i molteplici comportamenti delittuosi che, pertanto, rimangono “formalmente” singoli ed episodici e, pertanto, non punibili o punibili meno gravemente.

Legge di stabilità 2017: prevede nuovi fonti di alimentazione per indennizzo a favore delle vittime nel senso che i proventi delle sanzioni pecuniarie civili (quelle da depenalizzazione) non andranno più alla Cassa delle Ammende ma al Fondo. 

Legge di bilancio 2018: in corso di esame nell'Aula del Senato.

Disegno di legge – già approvato alla Camera ed attualmente all’esame del Senato – volto ad introdurre disposizioni in favore degli orfani (c.d. doppiamente orfani) per crimini domestici, in cui si prevede, tra l’altro, la modifica dell’art. 577 c.p. in relazione alle aggravanti del reato di omicidio, con la previsione della pena dell’ergastolo ove commesso in danno del coniuge o della persona comunque legata al reo da relazione affettiva.

Dall’analisi appena condotta emerge come il nostro sistema penale e processuale abbia raggiunto un elevato grado di conformità agli standard europei nell’azione di contrasto al fenomeno della violenza alle donne e contempli un ventaglio di misure repressive e di tutela delle vittime, nel processo, assolutamente adeguato.

IL PRIMO PASSO NORMATIVO

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha sottoscritto ACCORDO con l’Associazione RETE DAFNE Onlus nel mese di settembre, finalizzato alla mappatura dei servizi di assistenza alle vittime esistenti sul territorio nazionale. Il Protocollo nasce dalla volontà di dare piena attuazione nell’ordinamento interno alla normativa europea in tema di assistenza alle vittime di reato e, in particolare, alla citata Direttiva UE/29/2012, che prevede, tra l’altro, che gli Stati membri istituiscano un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato. L’operatività del Protocollo consentirà al Ministero di disporre di un quadro compiuto ed esaustivo non solo della rete dei servizi di assistenza presenti sul territorio, ma anche delle migliori prassi esistenti, così da poterne promuovere la diffusione ed assicurare alle vittime di reato, e della violenza alle donne in particolare, livelli di assistenza adeguati, uniformi e all’altezza degli standard europei.

IL MINISTERO DELLA SALUTE ha collaborato alla definizione delle Linee guida nazionali per l’istituzione, in tutti i presidi di pronto Soccorso delle aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle persone vittime dell’altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori, denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”.


Il carattere sempre più violento della pornografia online, soprattutto quella mainstream, secondo molti studi contribuisce alla creazione di un’idea di normalità nei confronti dei rapporti di coppia violenti, soprattutto tra i più giovani. La transnazionalità del web permette a case pornografiche di “esonerarsi” dal rispetto di norme per tutelare attrici di film pedopornografici semplicemente scegliendo di girare i film in Paesi dove le tutele sono minori oppure non esistono.


POSSIBILI PASSI SUCCESSIVI


1. CIRCOSCRIVERE ACCESSO AI RITI ALTERNATIVI per crimini a sfondo sessuale:

·       patteggiamento già escluso per prostituzione minorile, turismo minorile, pornografia minorile, violenza sessuale.

·       abbreviato: ddl AC 4376 all’esame presso la Commissione giustizia della Camera del deputati esclude abbreviato per varie forme di omicidio tra cui quello aggravato perché commesso nelle condizioni di cui all'art. 612 bis (atti persecutori commessi da chi è legato da relazioni affettive con la persona offesa).

2.    RIDURRE DURATA PROCESSI VIOLENZA.
3.    ALLUNGARE TEMPI PRESCRIZIONE REATI DI VIOLENZA ALLE DONNE E A SFONDO SESSUALE

4.    CIRCOSCRIVERE ACCESSO AL RICORSO IN APPELLO
5.    RAFFORZARE PREVENZIONE SENSIBILIZZAZIONE EDUCAZIONE



Come diceva Martin Luther King
“La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violenza moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una spirale discendente di distruzione”





Fabrizio Giulimondi

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