Sono
particolarmente lieto di questo evento e dell’eccellente iniziativa che ne
costituisce l’occasione. E’ mio privilegio e onore potere affrontare con Voi un
tema delicato e che rappresenta il
cardine della democrazia economica.
Al
modello statunitense, che ha una tradizione più che secolare, si sono ispirate
le assai più recenti esperienze europee, a partire da quella francese, che
hanno visto riconoscere le c.d. “autorità indipendenti”.
Il legislatore italiano non
ha mai esplicitamente qualificato come indipendente una autorità
amministrativa, ricorrendo per lo più a formule indirette, quali «opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione» per es.
per le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
In
Francia, invece, la paternità della nozione spetta al legislatore e data dal
1978 (Commission nationale de
l’informatique et des libertés – CNIL). Ben dieci autorità
amministrative sono state qualificate indipendenti dal Parlamento d’oltralpe
tra il 1984 ed il 2001. Per le altre autorità alla qualificazione ha provveduto
il giudice.
Le
autorità amministrative indipendenti hanno due tratti caratterizzanti. Da un lato, sono dotate di elevata expertise tecnica:
esistono diverse amministrazioni che svolgono funzioni che necessitano
tecnicità, come le agenzie, ma, nel caso delle autorità indipendenti, le norme
e la prassi richiedono che la expertise sia particolarmente elevata e
che ne siano muniti non solo gli uffici ma anche gli organi di vertice. D’altro lato, vi è il connotato
essenziale, cioè l’indipendenza,
sia dall’indirizzo politico sia dal mercato e dalle imprese regolate.
Il tratto dell’indipendenza
accomuna le autorità in una categoria molto diversificata al suo interno.
Perché indipendenti? Il valore dell’Indipendenza delle
Istituzioni: con le autorità indipendenti si regolano materie “sensibili”,
nelle quali vanno protetti diritti altrettanto “sensibili”. Diritto
sensibile è l’iniziativa economica libera, tutelata dalle autorità di
concorrenza. Diritto sensibile è quello dei risparmiatori, sul quale vigilano
autorità come la CONSOB. Diritto sensibile è la garanzia del pluralismo
dell’informazione, protetto da istituzioni come l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM).
Le autorità indipendenti sono chiamate a garantire
il contradditorio economico, il contradditorio paritario nel mercato. E chi è
che garantisce il contradditorio tipico, il contradditorio nel processo? Il
giudice.
Come occorre l’indipendenza e la terzietà di un
giudice per garantire il contradditorio tra le parti nel processo, così sono
necessarie amministrazioni dotate di uno status indipendente per
garantire il contradditorio nel mercato, per svolgere la funzione arbitri della democrazia economica.
Pertanto
per quanto riguarda il potere giudiziario, la sua capacità di intervento è
in tale caso automaticamente ridotta dal dovuto riconoscimento della c.d.
"discrezionalità tecnica" del regolatore.
Ulteriore ragione dell’indipendenza: la spinta
proveniente dagli ordinamenti sopranazionali. Il filtro dell’Unione è
un elemento comune del ragionamento giurisdizionale, che si riflette sul metodo
di analisi dei provvedimenti delle autorità di regolazione come l’AGCOM.
Nel
bilanciamento dei poteri tra Unione e Stati, tra «centro» e «periferia», si
intravvede nell’esercizio coordinato delle funzioni.
Il
maggior presidio dell’indipendenza viene pertanto dagli ordinamenti
sovrastatali, sopranazionali, dall’Unione Europea e anche dagli ordinamenti
internazionali dell’economia. L’Union Europea o favorisce l’indipendenza delle
autorità nazionali in diversi settori, dalle banche, all’antitrust, alle
comunicazioni
Si può
richiamare, in merito, l’analogo percorso compiuto dalla Corte di giustizia
che, nel momento in cui svolge il proprio sindacato sugli atti della
Commissione, si destreggia tra due poli: da un lato, un ambito riservato, per
la sua complessità tecnica, all’esecutivo europeo; dall’altro, un campo all’interno
del quale i giudici possono, invece, intervenire. La Corte suole affermare,
infatti, che «nell’ambito del controllo che i giudici dell’Unione esercitano
sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione, non spetta
al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella
della Commissione”.
Allo
stesso tempo, il giudice europeo non può sottrarsi da una completa valutazione
dei fatti e dalla loro corretta ricostruzione da parte dell’amministrazione
europea, né può astenersi «dal controllare l’interpretazione» che la
Commissione stessa opera sui dati, anche se di natura economica.
Il
diritto europeo, in conclusione, gioca a favore delle prerogative delle
autorità, riservando ad esse quella analisi di mercato che costituisce la
“sostanza fine” del loro agire: valorizza, d’altro canto, l’apporto
collaborativo tra soggetti dotati di expertise nella materia, offrendo
al giudice un elemento di valutazione sulla “lealtà” nei confronti delle
istituzioni europee.
Fabrizio Giulimondi
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