lunedì 18 dicembre 2017

MARCELLO VENEZIANI: “IMPERDONABILI. CENTO RITRATTI DI MAESTRI SCONVENIENTI” (MARSILIO)


A stretto giro di ruota dopo “Tramonti è uscito un altro splendido libro di Marcello Veneziani,Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienti(Marsilio).
Io ho difficoltà a parlare delle opere di Veneziani perché più che parlarne andrebbero semplicemente lette, assaporate, degustate, ingerite e digerite, godute, meditate, studiate, penetrate.
Veneziani è un filosofo, un letterato, un “poeta della parola”, un “neologista”, un evocatore di idee eterne e miti intramontabili che costringe a riflettere il lettore, inducendolo a dirigersi verso dimensioni dismesse e obliate dal “Pensiero Unico”.
Cento scrittori, poeti e pensatori che hanno impreziosito l’Italia, l’Europa e il Mondo.
Cento nomi fra conosciuti all’Umanità intera e sconosciuti ai più, che longitudinalmente e latitudinalmente, dialogicamente e diacronicamente hanno attraversato l’emisfero terrestre e i secoli dell’esistenza umana.
Cento scrittori, poeti e filosofi, tratteggiati da Marcello come un pittore espressionista dipinge sulla tela le sue emozioni scatenate da ciò che lo circonda, proiettando e introiettando sull’Autore e le sue opere il proprio punto di fuga, la propria analisi prospettica. Condensate in poche pagine Veneziani fa entrare se stesso dentro l’animo, i pensieri, le viscere spirituali di ogni Autore. Marcello Veneziani, per partenogenesi, conduce il lettore a comprendere la scintilla del pensiero e l’intuizione artistica che ha sospinto ogni Maestro a renderle palpabili con lo sguardo e visibili con la lettura.
Di ognuno di essi Veneziani coglie il nocciolo interno, la Weltanschauung, il corpo astrale da cui sono state concepite e osservate le prose, le composizioni e le rime.
Ho scoperto personalità illustri della letteratura moderna e contemporanea ignote perché bandite dalla comunità degli “intellettuali”, resesi colpevoli di essere imperdonabili.
Ognuno di questi cento è imperdonabile per qualche cosa: imperdonabile perché non in linea con il “Pensiero Unico”; imperdonabile perché non fascista quando bisognava esserlo o non antifascista quando occorreva diventarlo; imperdonabile perché incapace di galleggiare nella vacuità di idee inconsistenti, immerse e sommerse  in un indicibile ed indecente opportunismo.
Impersonabile perché libero.
Scrivere è congiungere con un tratto di penna l’anima, la mente e il mondo.”.

Fabrizio Giulimondi

martedì 12 dicembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "LA LEGGE FALLIMENTARE: PROSPETTIVE FUTURE"

LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155
(Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza). Decreti delegati attuativi in corso di redazione

1. Premessa: le ragioni della riforma
La legge 155/2017 persegue la realizzazione di un progetto assai ambizioso che, dopo numerosi interventi che in passato, in modo occasionale ed asistematico, hanno variamente modificato la cd. Legge fallimentare, ha ora finalmente l’obiettivo di attuare una riforma organica della materia.
La disciplina dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, prevista dall’antico R.D. 19 marzo 1942, n. 267, richiedeva ormai da tempo una rivisitazione massiccia e ciò non solo per l’essere per certi aspetti anacronistica ed inadeguata al nuovo contesto socio-economico, ma anche per i problemi interpretativi ed applicativi che si sono via via venuti a creare a seguito di interventi di modifica episodici ed emergenziali. Il che ha spesso prodotto il moltiplicarsi delle controversie, con conseguente rallentamento e crescente onerosità delle procedure.
Numerosi, e notevoli, sono i problemi riscontrati dagli operatori del diritto – complessità dell’apparato normativo, incertezza del diritto, farraginosità e lentezza delle procedure, eccessiva burocratizzazione – problemi che spesso hanno come conseguenza diretta la lesione degli interessi che la disciplina dovrebbe invece tutelare, e cioè gli interessi dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti e l’interesse del debitore, oltre che pubblico, alla prosecuzione dell’attività d’impresa.
Non da ultimo, si consideri che anche l’Unione Europea ha sollecitato l’adozione di una legislazione concorsuale nuova e più moderna.

2. Obiettivi e principi ispiratori (artt. 2 e 4 legge 155/2017)
La riforma, pur ponendosi per certi versi nel solco tracciato dai più recenti interventi di modifica (da ultimo il D.L. 83/2015), ha voluto evidenziare segni di discontinuità rispetto al passato, come si evince anche da alcune scelte semantiche, prima fra tutte l’espunzione dalla legge della parola “fallimento”, cui tradizionalmente si ricollega un’accezione di negatività, sostituita dalla più neutra espressione “liquidazione giudiziale”. Cambia, poi, il significato di alcune espressioni già in uso, quali “crisi” ed “insolvenza”.
Dal disegno di legge emergono quelli che si potrebbero definire i punti chiave della riforma, ciascuno dei quali è al tempo stesso espressione sintetica di un principio e proposta di soluzione ai problemi cui si accennava sopra. Tali linee guida ispiratrici si possono così schematizzare:
  1. -  Semplificazione: è il leitmotiv della novella, che nasce proprio dalla necessità di mettere ordine nell’attuale complessità normativa. E’ realizzata, tra le varie misure, anche mediante la tendenziale digitalizzazione delle procedure, con la previsione di modalità di consultazione telematica del ceto creditorio, dell’obbligo, in determinati casi, di inviare comunicazioni via pec, e della proposizione telematica delle domande;
  2. -   Armonizzazione: l’obiettivo è adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, unificando sia dal lato oggettivo – e cioè con riferimento alla procedura da seguire – sia da quello soggettivo. Si intende, infatti, assoggettare a tale procedimento di accertamento qualsiasi categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, individuo o società, imprenditore commerciale o agricolo, artigiano, e addirittura professionista o consumatore. Il tutto, però, tenendo conto delle peculiarità e soprattutto delle dimensioni di ciascuna categoria;
  3. -     Continuità aziendale: si dà assoluta priorità alle proposte finalizzate al superamento della crisi che siano in grado di assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa, relegando la liquidazione ad extrema ratio. Nella stessa ottica, si prevede la possibilità di accedere al concordato preventivo nella sola ipotesi di “concordato in continuità”, non ammettendosi più quello meramente liquidatorio;
  4. -         Riduzione dei costi: si vuole evitare che il pagamento delle spese della procedura, dei compensi dei professionisti e dei crediti prededucibili in genere assorba quasi totalmente l’attivo;
  5. -         Celerità: le procedure sono più snelle ed informali, in modo da poter tempestivamente porre un freno alle situazioni di crisi. Anche l’accertamento del passivo avviene secondo criteri di snellezza e concentrazione;
  6. -         Certezza del diritto (oggettivo) e dei diritti (soggettivi): da una parte, si riformulano le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi al fine di superarli; dall’altra, si intende dare stabilità alle situazioni giuridiche soggettive, aumentando le preclusioni alla proposizione di eccezioni e limitando la retroattività degli effetti di alcuni meccanismi giuridici, evitando così di rimettere in discussione ex post situazioni ormai cristallizzate;
  7. -         Specializzazione: si riforma l’organizzazione interna dei tribunali e si rivedono le piante organiche degli uffici giudiziari, in modo da assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
  8. -         Soluzione anticipata e negoziata della crisi: viene posto l’accento sulla necessità di individuare il sorgere di uno stato di crisi il prima possibile, in modo da poter tempestivamente attivare procedure di allerta che impediscano di giungere alla conclamata insolvenza e, più in generale, l’innescarsi di situazioni critiche gravi ed irreversibili. Le procedure sono sempre più caratterizzate dall’informalità (si prevede la possibilità di dialogare con gli organi giudiziari con modalità più dirette ed immediate) e si svolgono all’insegna della negoziazione. In particolare, viene introdotta una procedura di composizione assistita della crisi, affidata ad appositi organismi. Si privilegia il momento della trattativa tra debitore e creditori, anche in via confidenziale e stragiudiziale.

In tale ambito, in applicazione di uno spiccato favor legis per la migliore riuscita delle procedure che conducono ad esiti diversi dalla liquidazione giudiziale, si collocano anche la previsione che estende la procedura degli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182-septies legge fall. a creditori diversi da banche ed intermediari finanziari e l’eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti necessario ex art. 182-bis legge fall., seppure a determinate condizioni. Il tutto nell’evidente finalità di evitare che l’ostruzionismo di alcuni creditori costituisca un ostacolo insormontabile alla realizzazione degli scopi della procedura;
-         9- Garanzie non possessorie: l’introduzione di una garanzia mobiliare senza spossessamento del debitore fornisce risposta alle esigenze, più volte e da tempo sollevate dal mondo delle imprese, di consentire la costituzione in pegno dell’azienda, senza però sottrarre la gestione al debitore-imprenditore. Questa, infatti, appare l’unica strada realmente percorribile per salvaguardare la continuità aziendale, favorendo peraltro l’aumento della produttività, a vantaggio di tutti, specie dei creditori.

3. Punto cardine
Nell’esercizio della delega il Governo disciplina l’introduzione di PROCEDURA DI ALLERTA e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad anticipare l’emersione anticipata della crisi ed agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai principi e criteri direttivi che verranno esposti nel presente paragrafo.
(N.B.) È maturata anche la consapevolezza che i livelli di soddisfacimento dei creditori nei fallimenti ma anche nella quasi totalità delle procedure di concordato preventivo sono catastrofici: nei fallimenti sono rarissimi i casi in cui si distribuisca qualcosa ai creditori chirografari, in primo luogo i normali fornitori.
(ALERT) Viene dunque in rilievo un meccanismo tempestivo di segnalazione delle imprese in crisi o insolventi indirizzato, in primo luogo, a sollecitare l’imprenditore a prendere le misure adeguate in un brevissimo termine e, in seconda battuta, a provocare l’intervento di un apposito organismo istituito presso la Camera di commercio con comunicazione finale al pubblico ministero in caso di fallimento del tentativo di composizione negoziata con i creditori.
TALE ITER PROCEDIMENTALE UNITAMENTE ALLE CONSEGUENZE CHE DA ESSO DISCENDONO IN CAPO AL SOGGETTO DEBITORE, ALLO STATO, È UNANIMAMENTE DEFINITO COME LA PREVISIONE PIÙ INNOVATIVA DELLA LEGGE DELEGA DI RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
È opportuno rimarcare che un intervento tempestivo consente la salvaguardia dei valori di un’impresa in difficoltà; la ritardata percezione dei sintomi di una crisi determina, nella generalità dei casi, una degenerazione in una vera e propria insolvenza di tipo irreversibile.
L’intento, pertanto, è quello di far emergere quanto prima la sussistenza di una situazione di crisi, configurando una serie di incentivi per chi vi ricorra e disincentivi per chi vi provvede in via ritardata.
Il sistema delle misure d’allerta delineato nella legge delega è ispirato all’esperienza francese delle procedures d’allerte, ma, a differenza di questa, il legislatore italiano ha optato per una soluzione nella quale il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria è solo eventuale.
Giova, infine, rimarcare che, secondo le previsioni della legge delega, solo qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi ed attesti lo stato di insolvenza, l’organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.
Conseguentemente, la fase giudiziale che si sostanzia nel possibile avvio del procedimento unitario per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza dipende, quindi, non solo dall’attestazione dello stato di insolvenza e della mancata adozione delle misure idonee a superare la crisi, ma anche e dall’attivazione del pubblico ministero.

4. Conclusioni
Quelle sin qui esposte sono le basi su cui si sta costruendo la nuova disciplina. Il progetto, essendo così ambizioso, non può non presentare anche profili più o meno critici, ma le soluzioni adottate sono senz’altro ispirate alla migliore sintesi degli interessi in gioco, realizzando un bilanciamento di valori in cui si dà prevalenza ai principi, appena ricordati, della celerità, della negozialità, della continuità aziendale, nella salvaguardia di interessi collettivi e finanche generali. Non meno importante, a tale riguardo, sarà l’opera di attuazione di tale delega attraverso la traduzione, in disposizioni analitiche e tecniche, delle direttive sin qui fissate.

Fabrizio Giulimondi



lunedì 11 dicembre 2017

"SMETTO QUANDO VOGLIO - AD HONOREM" DI SYDNEY SIBILIA

Siamo giunti al terzo (e credo ultimo) tempo del film a puntate “Smetto quando voglio”, nell’episodio “Ad honorem”. Oramai le pellicole sono a spezzatino e si prolungano nel tempo e, direi, negli anni, inducendo lo spettatore a compiere uno sforzo di memoria su quanto precedentemente accaduto.
Il regista Sidney Sibilia ha avuto un’ottima intuizione artistica ben sviluppata in questi lavori, con coerenza tecnica, smaltante maestria e allegro e frizzante scintillio. Anche “Smetto quando voglio - Ad honorem” si alterna fra pensiero e la tipica comicità della commedia tradizionale italiana, il tutto questa volta arricchito da una punta di suspance e di thriller.
Sydney Sibilia fa propri gli insegnamenti, che vanno da Mark Twain a Pirandello a Chesterton, secondo i quali comicità e umorismo traggono il loro materiale scenico dalla tragicità della vita. E’ δρᾶμα che muta in comicità e umorismo vedere menti eccelse del panorama scientifico, letterario, culturale e della ricerca italiano costrette a delinquere, ristrette in galera per divenire, al termine, loro stesse salvatrici di quella Università “Sapienza” di Roma delle cui baronie sono state vittime. E’ la “commedia dell’assurdo” che si ripete in modo riflessivamente ridanciano e grottesco.
Il cast è composto dai migliori volti del grande e piccolo schermo (Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Giampaolo Morelli, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè).
Godibilissimo!

Fabrizio Giulimondi

mercoledì 6 dicembre 2017

“COME SI COMANDA IL MONDO. TEORIE, VOLTI, INTRECCI” DI GIORGIO GALLI E MARIO CALIGIURI (RUBBETTINO)


Come si comanda il mondo



Come si comanda il mondo. Teorie, volti, intrecci”, di Giorgio Galli e Mario Caligiuri (Rubbettino) - lavoro saggistico, significativo e originale, scritto dal decano dei politologi italiani (Giorgio Galli) e da uno dei massimi studiosi di intelligence in Italia (Mario Caligiuri), affronta un tema decisivo del XXI secolo: il controllo del potere che si sta trasformando in maniera rapidissima.
Il lavoro:
·        mette insieme fatti notissimi e li incrocia tutti insieme per definire un quadro di analisi inedito e sconvolgente;
·        approfondisce uno studio del Politecnico di Zurigo che individua le 50 multinazionali finanziarie più capitalizzate del mondo;
·        interpreta le vicende della cronaca politica ed economica con lo sguardo di chi intende individuare le reale tendenze di questo tempo;
·        rileva che oggi il fatturato di alcune multinazionali è superiore a quello degli Stati, per cui il potere si è trasferito in gran parte dal pubblico al privato, con un ritmo inarrestabile da un governo statuale ad uno astatuale cui, forse, non si può più tornare indietro;
·        evidenzia che il potere, più che nelle mani dei rappresentanti politici individuati dai cittadini, probabilmente è detenuto in misura dagli amministratori delegati e dai presidenti delle multinazionali e, a tale scopo, individua le “65 persone che comandano il mondo” (nell’appendice vengono specificamente indicati);
·        definisce i rapporti tra le multinazionali tra di loro e le agenzie di rating, che nell’economia mondiale hanno un forza di orientamento spropositato e non disinteressato, come lo studio dimostra;
·        individua il ruolo delle università più significative dove ha studiato questa élite mondiale, dove vengono elaborate le teorie di interpretazione dell’economia, dove vengono diffuse le idee con le quali si governa il mondo;
·       pone in relazione le multinazionali oggetto dello studio con alcune delle vicende più scottanti di questi ultimi anni: Wikileaks con la rivelazione di dispacci riservati dai quali emergono le interrelazioni tra governi e multinazionali; e Panama Papers, con i casi dei paradisi fiscali dove l’economia diventa tutta opaca;
·       analizza il ruolo dei veri o presunti “superclub planetari”: dalla Trilateral Commission al Gruppo Bilderberg, dalla Skull and Bones alle Ur-Lodge;
·        approfondisce i finanziamenti nelle campagne elettorali delle presidenziali statunitensi evidenziando l’incidenza di quelli che provengono dalle multinazionali più imponenti;
·        definisce un nuovo ruolo dell’intelligence negli equilibri mondiali, considerato come elemento di stabilizzazione del potere politico per contrastare le derive del potere economico e l’invadenza delle organizzazioni criminali;
 ·        argomenta con il supporto di un’imponente rassegna di fonti e  di una bibliografia che affronta la vastità, densità e delicatezza dei temi affrontati da diversi, e a volte contrastanti, punti di vista;
·        disserta con l’ausilio di appendici grazie alle quali, già ad una prima lettura, si può avere un quadro d’insieme illuminante degli intrecci fra economia e governi statuali, sovra e inter-statuali;
·        propone una valutazione non scontata sulle dinamiche del potere del XXI secolo il cui problema principale è costituito dal costante controllo sull’élite economica e finanziaria da parte di una Comunità di cittadini (cittadini, non sudditi) adeguatamente  istruita.
Fabrizio Giulimondi





martedì 5 dicembre 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: "SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (D.LGS. N. 56 DEL 19 APRILE 2017, CORRETTIVO DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016)"


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La trasparenza è inversamente proporzionale alla corruzione: la trasparenza è uno dei più incisivi mezzi per contrastare il fenomeno della corruttela. Le nuove tecnologie telematiche ed elettroniche potenziano enormemente la trasparenza, oltre, in seno ai procedimenti amministrativi - a partire dalle procedure ad evidenza pubblica -  supportare gli imprenditori onesti, e nei processi civili, penali ed amministrativi   agevolare le parti processuali e ridurne i tempi di durata. non solo.  La semplificazione delle procedure con abbattimento e ridimensionamento di prescrizioni, obblighi, adempimenti, specie mel settore degli appalti pubblici, è il veicolo razionale per contrastare nel modo più efficace possibile gli inquinamenti malavitosi, fornendo agli operatori economici onesti la possibilità’ di accedere alle gare pubbliche, allontanando quelli corrotti e disonesti, creando un circuito virtuoso nella economia italiana.
Se la corruzione incide in termini di pil sul benessere degli italiani, l’attivarsi di un circuito virtuoso nel campo dei contratti pubblici porterà inevitabilmente ad un deciso incremento del reddito pro capite. La stessa pubblica amministrazione ne ha un grande vantaggio acquisendo beni prodotti, manufatti, servizi e forniture di alto livello qualitativo con un accettabile esborso di denaro pubblico.
 I vocaboli (e la conseguente loro operatività’) come trasparenza, digitalizzazione/telematizzazione-semplificazione sono i cardini per un efficientamento delle procedure ad evidenza pubblica, dei procedimenti e dei processi amministrativi (nonché di quelli civili, penali e tributari).
Il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) conduce innovazione nell’e-procurement pubblico sia per l’obbligo di digitalizzare le procedure di tutti i contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni, sia per una lunga serie di novità che riguardano l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione, acquisti. Il d.lgs 50/2016 disciplina tutti i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione. I criteri di fondo che le procedure devono rispettare: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
·        Contratti di sponsorizzazione: devono essere pubblicati sul sito web della stazione appaltante almeno 30 giorni prima, se di importo superiore a 40mila euro. Nel dettaglio, va pubblicato un avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, o si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
·        Progettazione dei lavori pubblici: l’uso di metodi e procedimenti elettronici può essere richiesto dalle stazioni appaltanti per nuove opere o lavori di recupero, riqualificazione, varianti. Questi strumenti elettronici, “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari” per “non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
·        Trasparenza: vanno pubblicati sul sito, nella sezione “amministrazione trasparente”, tutti gli atti di amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
Tutti gli atti sopracitati vanno pubblicati anche sul sito del ministero dei trasporti e sulla piattaforma ANAC (anche tramite i servizi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse).
·        Stazioni appaltanti: fra i requisiti premianti ai fini della qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.
Obbligo di comunicazioni elettroniche anche comunicazioni e scambio di informazioni per il processo di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, che dal 10 ottobre 2018 verrà esteso a tutte le stazioni appaltanti.
·        Procedure di affidamento: c’è l’obbligo di digitalizzarle interamente. la digitalizzazione avviene anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso art. 44 prevede anche la definizione di migliori pratiche (best practise) riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, individuazione dati rilevanti, raccolta, gestione ed elaborazione dati, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. 
·        Sistema dinamico di acquisizione: è un procedimento interamente elettronico, si utilizza per acquisti di uso corrente, è aperto per tutto il periodo di efficacia a tutti gli operatori economici che soddisfino i criteri di selezione. può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire.
·        Aste elettroniche: è uno strumento che, le stazioni appaltanti possono prevedere, strutturando l’asta come un procedimento elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Non sono ammesse aste elettroniche nel caso di aggiudicazione di lavori o prestazioni intellettuali, non classificabili in base a trattamento automatico. il ricorso all’asta elettronica va indicato nel bando di gara.
·        Cataloghi elettronici: quando sono previste comunicazioni elettroniche, le stazioni appaltanti possono chiedere di presentare le offerte sotto forma di catalogo elettronico (quindi, predisposto in base a specifiche procedure e formato).
·        Procedure telematiche di negoziazione: ci sono una serie di requisiti da rispettare, in materia di documento informatico e firma elettronica ma non solo, perché i sistemi digitali non alterino la parità di accesso agli operatori, non impediscano, limitino o distorcano la concorrenza. le regole tecniche sono stabilite dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la circolare n. 3 del dicembre 2016.

·        Decreto correttivo (d.lgs. 56/2017): sullo schema di decreto correttivo si era espressa, fra gli altri, la commissione speciale del consiglio di stato che, con un parere, ha evidenziato il permanere di molte criticità e sollevato importanti dubbi, soprattutto sotto il profilo metodologico del decision making process e dell’accuratezza delle proposte correttive formulate nel testo del decreto appena approvato.
Il decreto correttivo, peraltro già previsto dalla stessa legge delega 11/2016, si propone innanzitutto di correggere i numerosi errori e refusi presenti nel testo. Al contempo, il decreto correttivo dovrebbe soprattutto permettere di intervenire sulle norme a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione ex post dell’impatto della regolamentazione, per verificare se la riforma “annunciata” ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi e quali impatti concreti ha avuto nella prassi applicativa.
·        Trasparenza: gli obblighi di pubblicazione diventano più penetranti: all’elenco di “tutti gli atti” che devono essere oggetto di pubblicazione, relativi alla gara pubblica, alle programmazioni degli acquisti, e in generale alle procedure di affidamento, si aggiungono la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice (nel caso di gara all’offerta economicamente più vantaggiosa) e i curriculum dei componenti.
·        Ai fini del decorso del termine per il ricorso al tar avverso gli atti di ammissione o esclusione dei concorrenti dopo la “verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80”, nonché dei requisiti speciali, non è più sufficiente la pubblicazione, entro 2 giorni dalla data di adozione degli atti, sul sito istituzionale; occorre, altresì, una espressa comunicazione ai concorrenti di tali ammissioni/esclusioni, e soprattutto la concreta disponibilità di tali atti (e quindi della effettiva conoscenza delle motivazioni delle ammissioni/esclusioni che si intende contestare).
·        Ulteriore rilevante novità è costituita dall’obbligo di indicare sugli atti la data di pubblicazione sul profilo istituzionale dell’amministrazione (all’evidente fine di offrire certezza ai concorrenti in ordine alla possibilità effettiva di prendere visione di tali atti).
·        La novità più importante è tuttavia la seguente previsione: “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente” (ossia della stazione appaltante pubblica).
A parte, quindi, i bandi di gara, i cui effetti decorrono dalle pubblicazioni espressamente previste (Gazzetta Ufficiale e, in seguito, piattaforma digitale ANAC dei bandi, ancora non disponibile), per tutti gli altri atti relativi alle gare (come, ad esempio, la composizione della commissione, l’aggiudicazione definitiva, eventuali verbali di gara che dispongano l’esclusione ad esempio in seguito all’esame dell’offerta tecnica) la decorrenza dei termini per il ricorso giurisdizionale dovrà essere computata a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente.
·        Semplificazione per gli affidamenti diretti: sarà possibile un atto unico per l’affidamento per gli affidamenti inferiori ad euro 40.000,00 l’affidamento diretto può essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso requisiti). Prassi già diffusa per gli enti, l’atto “unico” per l’affidamento diretto trova quindi adesso anche un espresso riconoscimento legislativo: non sarà più necessario far precedere anche l’affidamento diretto da una apposita determina a contrarre, invece obbligatoria in tutti gli altri casi.
·       Protocollo di intesa DNA- PNA stipulato in data 13 novembre 2017 per un reciproco scambio di dati e informazioni per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione in chiave di contrasto al fenomeno della corruttela e delle infiltrazioni mafiose nelle procedure degli appalti, che costituisce una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare delle organizzazioni mafiose.
E’ finalizzato a prevedere la partecipazione della DNA in iniziative formative congiunte in favore di magistrati, del personale dipendente da ANAC o da altre amministrazioni pubbliche, o anche nei confronti di soggetti pubblici stranieri.
Per favorirne il rapido inserimento nella banca dati di cui la DNA dispone, ANAC comunicherà al momento dell’inserimento dell’annotazione nel casellario delle imprese gli operatori economici ed i soggetti coinvolti segnalati dalle DDA. Ove ne ravvisi la necessità per le proprie finalità istruttorie, ANAC potrà comunicare alla DNA i nominativi dei cd. whistleblower affinché, attraverso l’utilizzo delle banca dati di cui dispone, la DNA svolga gli opportuni accertamenti fornendo le possibili informazioni relative agli atti processuali ostensibili, così da consentire ad ANAC adeguate valutazioni.
La DNA, al fine di rendere più efficace il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica, solleciterà le DDA e più in generale le procure alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ANAC.
Nel caso in cui ANAC - nel corso dell’attività istruttoria o ispettiva in materia di contratti pubblici, o comunque delle attività di contrasto alla corruzione – individui profili innovativi nelle metodologie corruttive o in altre forme di illiceità penale che, per la loro diffusione o per modalità di penetrazione, possano far ipotizzare l’ingerenza di organizzazioni mafiose, ne informerà, oltre che l’autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente, la DNA.
In tutti i casi in cui dagli accertamenti compiuti da ANAC nell’ambito dell’attività istruttoria e/o ispettiva in materia di contratti pubblici, emergano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di un’attività economica o imprenditoriale sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione mafiose,  ANAC comunicherà i suddetti elementi alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, l’esercizio del potere di proposta dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda.
La DNA collaborerà con ANAC per fornire alle prefetture dati informativi nel quadro delle attività condotte dalle stesse nel settore della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici.
·       PA e digitalizzazione (criticità): dall’osservatorio della Commissione UE emergono però anche alcune ombre, legate allo scarso accesso a internet per usufruire dei servizi pubblici. Sotto la voce e-government si legge infatti che nel nostro paese solo il 24% dei cittadini utilizza la rete per interagire con la pubblica amministrazione, con un aumento di appena 4 punti percentuali negli ultimi 9 anni e contro una media nei 28 paesi UE del 48%. Non va meglio con l’uso della rete per accedere alle informazioni delle PA (19% contro media ue al 42%). Il risparmio sui costi è la grande priorità dei piani di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Servono però un’azione organica, roadmap delineate e obiettivi precisi: “La PA italiana – ha affermato Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum PA - che è stata tra le prime negli anni ’90 a dare inizio ad una trasformazione digitale dei servizi, è rimasta però fortemente indietro in termini della loro diffusione e fruibilità e, spesso, non ha usato il digitale per trasformare processi e modelli organizzativi. Qui è la sfida e qui si orienterà lo sforzo di informazione, formazione e confronto fra soggetti della PA. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono il più potente strumento di cui i governi, aziende e soggetti del terzo settore dispongono oggi per risolvere le grandi sfide mondiali delineate dall’agenda 2030”. il digitale, rappresenta un fondamentale acceleratore del processo di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che potranno essere realizzati sia avvalendosi delle tecnologie esistenti e già largamente diffuse a livello globale, sia sfruttando, e in alcuni casi orientando, gli sviluppi futuri dell’innovazione comunicativa tecnologica.

Fabrizio Giulimondi



venerdì 1 dicembre 2017

"BORG McENROE" DI JANUS METZ PEDERSEN


Il 5 agosto 1980 è stato il giorno di uno scontro tennistico di potenza titanica al confine con il mitologico.
Lo svedese Björn Borg e lo statunitense John McEnroe si sono sfidati all’ultimo sangue. Lo svedese, l’“Uomo di Ghiaccio”, si gioca il ruolo di leggenda: divenire il quinto vincitore consecutivo a Wimbledon.
Borg McEnroe, di Janus Metz Pedersen, è un film di grande valore estetico ed etico, carico di energia e lotta interiore, che riprende lo schema di “Rush”, in cui si contendevano il titolo mondiale di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda. Dalla Formula 1 al tennis, stesse rivalità, stessa tensione a fior di pelle. Nel film di Pedersen l’attenzione, però, si concentra soprattutto sulla sfida spasmodica di Borg con se stesso.
Borg si confronta con le sue paure, le sue angosce, le sue paranoie, evocando anche la propria vita di fanciullo e ragazzo. Anche McEnroe, a sua volta, è proiettato nel suo passato di fanciullo e di ragazzo: McEnroe l’esagitato, McEnroe lo psicotico.
Borg sente la pressione del Mondo intero, l’ansia da prestazione arriva alla somatizzazione. L’algido senza emozioni Borg non è stato sempre così. Ora, però, ogni atto di rabbia, ogni ansia, ogni scatto di ira si trasformano in un colpo di racchetta, un colpo alla volta, sino ad accumulare vittorie su vittorie.
Adesso Borg deve affrontare la sfida delle sfide. McEnroe possiede un tiro mancino micidiale che cancella il disprezzo che il pubblico prova per il suoi insulti verso gli spalti e gli arbitri.
Due giganti del tennis a confronto nella veste di atleti e uomini.
La rivalità fra Borg e McEnroe, come per Coppi e Bartali, come per Lauda e Hunt, è un racconto di vera amicizia, perché i rivali nutrono una immane stima per l’altro, e senza l’altro loro non sarebbero i campioni che sono diventati. John McEnroe al pari di James Hunt è genio e sregolatezza; Borg similmente a Niki Lauda è compostezza, concentrazione, disciplina. Ma Borg è ossessivo nelle sue superstizioni e i comportamenti che precedono ogni gara rasentano la follia, affini a riti pagani.
Nel gioco del tennis la personalità dei giocatori costituisce la prima componente del competitore, poiché i tennisti sono l’uno contro l’altro mentre un Universo li osserva, li scruta, li giudica, li ama o li demonizza. Il film entra dentro queste due personalità e ciò che si nasconde dietro, a fianco e davanti.  
Due attori straordinari che incarnano l’essenza dei due protagonisti, avvicinandosi in maniera quasi perfetta alla fisicità, alla mimica ed alle movenze dei veri Borg e McEnroe: in Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf vedrete Borg e McEnroe.
Non staccherete mai gli occhi dallo schermo e la lunga parte finale del secondo tempo dedicata alla partita del 5 agosto vi rapirà: ogni respiro, ogni battito cardiaco, ogni muscolo, ogni nervo teso, saranno i vostri respiri, battiti cardiaci, muscoli e nervi.

Fabrizio Giulimondi