La trasparenza è inversamente proporzionale alla corruzione: la trasparenza è uno dei più incisivi mezzi per contrastare il fenomeno della corruttela. Le nuove tecnologie telematiche ed elettroniche potenziano enormemente la trasparenza, oltre, in seno ai procedimenti amministrativi - a partire dalle procedure ad evidenza pubblica - supportare gli imprenditori onesti, e nei processi civili, penali ed amministrativi agevolare le parti processuali e ridurne i tempi di durata. non solo. La semplificazione delle procedure con abbattimento e ridimensionamento di prescrizioni, obblighi, adempimenti, specie mel settore degli appalti pubblici, è il veicolo razionale per contrastare nel modo più efficace possibile gli inquinamenti malavitosi, fornendo agli operatori economici onesti la possibilità’ di accedere alle gare pubbliche, allontanando quelli corrotti e disonesti, creando un circuito virtuoso nella economia italiana.
Se
la corruzione incide in termini di pil sul benessere degli italiani,
l’attivarsi di un circuito virtuoso nel campo dei contratti pubblici porterà
inevitabilmente ad un deciso incremento del reddito pro capite. La stessa
pubblica amministrazione ne ha un grande vantaggio acquisendo beni prodotti,
manufatti, servizi e forniture di alto livello qualitativo con un accettabile
esborso di denaro pubblico.
I vocaboli (e la conseguente loro operatività’)
come trasparenza, digitalizzazione/telematizzazione-semplificazione sono i
cardini per un efficientamento delle procedure ad evidenza pubblica, dei
procedimenti e dei processi amministrativi (nonché di quelli civili, penali e
tributari).
Il
nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) conduce innovazione nell’e-procurement pubblico sia per
l’obbligo di digitalizzare le procedure di tutti i contratti pubblici e rendere
interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni, sia per una lunga serie
di novità che riguardano l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi
di aggiudicazione, acquisti. Il d.lgs 50/2016 disciplina tutti i contratti di
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere,
concorsi pubblici di progettazione. I criteri di fondo che le procedure devono
rispettare: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica.
·
Contratti di sponsorizzazione: devono essere pubblicati sul sito web
della stazione appaltante almeno 30 giorni prima, se di importo superiore a
40mila euro. Nel dettaglio, va pubblicato un avviso con il quale si
rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, o si comunica
l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
·
Progettazione dei lavori pubblici: l’uso di metodi e procedimenti
elettronici può essere richiesto dalle stazioni appaltanti per nuove opere o
lavori di recupero, riqualificazione, varianti. Questi strumenti
elettronici, “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti
non proprietari” per “non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie
e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.
·
Trasparenza: vanno pubblicati sul sito, nella
sezione “amministrazione trasparente”, tutti gli atti di amministrazioni
aggiudicatrici e enti aggiudicatori relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni.
Tutti
gli atti
sopracitati vanno pubblicati
anche sul sito del
ministero dei trasporti e sulla piattaforma ANAC (anche tramite i
servizi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse).
·
Stazioni appaltanti: fra i requisiti premianti ai fini della
qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza la
disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.
Obbligo
di comunicazioni elettroniche anche comunicazioni e scambio di informazioni per
il processo di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, che dal 10
ottobre 2018 verrà esteso a tutte le stazioni appaltanti.
·
Procedure di affidamento: c’è l’obbligo
di digitalizzarle interamente. la digitalizzazione avviene anche attraverso
l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni. Lo stesso art. 44 prevede anche la definizione di migliori pratiche (best practise) riguardanti metodologie
organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, individuazione
dati rilevanti, raccolta, gestione ed elaborazione dati, soluzioni
informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.
·
Sistema dinamico di acquisizione: è un procedimento interamente
elettronico, si utilizza per acquisti di uso corrente, è
aperto per tutto il periodo di efficacia a tutti gli operatori economici che
soddisfino i criteri di selezione. può essere diviso in categorie definite di
prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da
eseguire.
·
Aste
elettroniche: è uno strumento che, le stazioni appaltanti possono prevedere,
strutturando l’asta come un procedimento elettronico per fasi successive che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di
classificarle sulla base di un trattamento automatico. Non
sono ammesse aste elettroniche nel caso di aggiudicazione di lavori o
prestazioni intellettuali, non classificabili in base a trattamento automatico.
il ricorso all’asta elettronica va indicato nel bando di gara.
·
Cataloghi
elettronici: quando sono previste comunicazioni elettroniche, le
stazioni appaltanti possono chiedere di presentare le offerte sotto forma di
catalogo elettronico (quindi, predisposto in base a specifiche procedure e
formato).
·
Procedure
telematiche di negoziazione: ci sono una serie di requisiti da
rispettare, in materia di documento informatico e firma elettronica ma non
solo, perché i sistemi digitali non alterino la parità di accesso agli
operatori, non impediscano, limitino o distorcano la concorrenza. le regole
tecniche sono stabilite dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con la
circolare n. 3 del dicembre 2016.
·
Decreto
correttivo (d.lgs. 56/2017): sullo schema di decreto correttivo si
era espressa, fra gli altri, la commissione speciale del consiglio di stato
che, con un parere, ha evidenziato il permanere di molte criticità e sollevato
importanti dubbi, soprattutto sotto il profilo metodologico del decision making process e
dell’accuratezza delle proposte correttive formulate nel testo del decreto
appena approvato.
Il decreto correttivo,
peraltro già previsto dalla stessa legge delega 11/2016, si propone innanzitutto di
correggere i numerosi errori e refusi presenti nel testo. Al contempo,
il decreto correttivo dovrebbe soprattutto permettere di intervenire sulle
norme a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione ex post dell’impatto della
regolamentazione, per verificare se la riforma “annunciata” ha effettivamente
raggiunto gli obiettivi attesi e quali impatti concreti ha avuto nella prassi
applicativa.
·
Trasparenza:
gli obblighi di pubblicazione diventano più penetranti: all’elenco di “tutti gli atti” che devono
essere oggetto di pubblicazione, relativi alla gara pubblica, alle
programmazioni degli acquisti, e in generale alle procedure di affidamento, si aggiungono la pubblicazione
della composizione della commissione giudicatrice (nel caso di gara
all’offerta economicamente più vantaggiosa) e i curriculum dei componenti.
·
Ai fini del decorso del termine per il
ricorso al tar avverso gli atti di ammissione o esclusione dei concorrenti dopo la “verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80”, nonché dei
requisiti speciali, non è più sufficiente la pubblicazione, entro 2 giorni
dalla data di adozione degli atti, sul sito istituzionale; occorre, altresì, una espressa
comunicazione ai concorrenti di tali ammissioni/esclusioni, e soprattutto la
concreta disponibilità di tali atti (e quindi della effettiva conoscenza
delle motivazioni delle ammissioni/esclusioni che si intende contestare).
·
Ulteriore rilevante novità è costituita
dall’obbligo di indicare sugli atti la data di pubblicazione sul profilo
istituzionale dell’amministrazione
(all’evidente fine di offrire certezza ai concorrenti in ordine alla
possibilità effettiva di prendere visione di tali atti).
·
La novità più importante è tuttavia la
seguente previsione: “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente” (ossia della stazione appaltante
pubblica).
A
parte, quindi, i bandi di gara, i cui
effetti decorrono dalle pubblicazioni espressamente previste (Gazzetta Ufficiale
e, in seguito, piattaforma digitale ANAC dei bandi, ancora non disponibile),
per tutti gli altri atti relativi alle gare (come, ad esempio, la composizione
della commissione, l’aggiudicazione definitiva, eventuali verbali di gara che
dispongano l’esclusione ad esempio in seguito all’esame dell’offerta tecnica) la decorrenza dei termini per il
ricorso giurisdizionale dovrà essere computata a partire dalla pubblicazione sul sito internet
istituzionale dell’ente.
·
Semplificazione per gli affidamenti
diretti: sarà possibile un atto unico per l’affidamento per gli affidamenti inferiori ad euro
40.000,00 l’affidamento diretto può essere disposto con atto unico che
ricomprenda, sia la determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto
di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del
fornitore, possesso requisiti). Prassi già diffusa per gli enti, l’atto “unico”
per l’affidamento diretto trova quindi adesso anche un espresso riconoscimento
legislativo: non sarà più necessario far precedere anche l’affidamento diretto
da una apposita determina a contrarre, invece obbligatoria in tutti gli altri
casi.
·
Protocollo di intesa DNA- PNA stipulato in data 13 novembre 2017 per un reciproco scambio di dati
e informazioni per una maggiore trasparenza nella pubblica amministrazione in
chiave di contrasto al fenomeno della corruttela e delle infiltrazioni mafiose
nelle procedure degli appalti, che costituisce una delle aree
più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare delle
organizzazioni mafiose.
E’ finalizzato
a prevedere la partecipazione della DNA in iniziative formative congiunte in favore di
magistrati, del personale dipendente da ANAC o da altre amministrazioni
pubbliche, o anche nei confronti di soggetti pubblici stranieri.
Per
favorirne il rapido inserimento nella banca dati di cui la DNA dispone, ANAC comunicherà al
momento dell’inserimento dell’annotazione nel casellario delle imprese gli operatori economici ed i
soggetti coinvolti segnalati dalle DDA. Ove ne ravvisi la necessità per
le proprie finalità istruttorie, ANAC potrà comunicare alla DNA i nominativi dei cd. whistleblower affinché,
attraverso l’utilizzo delle banca dati di cui dispone, la DNA svolga gli
opportuni accertamenti fornendo le possibili informazioni relative agli atti
processuali ostensibili, così da consentire ad ANAC adeguate valutazioni.
La DNA, al fine di rendere più
efficace il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’evidenza pubblica,
solleciterà le DDA e più in generale le procure alla sottoscrizione del protocollo di intesa con ANAC.
Nel caso in cui ANAC - nel
corso dell’attività istruttoria o ispettiva in materia di contratti pubblici, o
comunque delle attività di contrasto alla corruzione – individui profili innovativi nelle metodologie
corruttive o in altre forme di illiceità penale che, per la loro
diffusione o per modalità di penetrazione, possano far ipotizzare l’ingerenza
di organizzazioni mafiose, ne
informerà, oltre che l’autorità giudiziaria ritenuta territorialmente
competente, la DNA.
In tutti i casi in cui dagli
accertamenti compiuti da ANAC nell’ambito dell’attività istruttoria e/o
ispettiva in materia di contratti pubblici, emergano sufficienti indizi per
ritenere che il libero esercizio di un’attività economica o imprenditoriale sia
direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione
mafiose, ANAC comunicherà i suddetti
elementi alla DNA al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i
presupposti, l’esercizio del potere di proposta dell’amministrazione
giudiziaria dell’azienda.
La DNA collaborerà con ANAC per fornire
alle prefetture dati informativi nel quadro delle attività
condotte dalle stesse nel settore della prevenzione e del contrasto delle
infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione
dei contratti pubblici.
· PA
e digitalizzazione (criticità): dall’osservatorio della Commissione UE emergono però anche alcune ombre,
legate allo scarso accesso a internet per usufruire dei servizi pubblici. Sotto
la voce e-government si legge infatti che nel nostro
paese solo il 24%
dei cittadini utilizza la rete per interagire con la pubblica amministrazione,
con un aumento di appena 4 punti percentuali negli ultimi 9 anni e contro una
media nei 28 paesi UE del 48%. Non va meglio con l’uso della rete per accedere alle informazioni delle
PA (19% contro media ue al 42%). Il risparmio sui costi è la grande priorità dei piani di
digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni. Servono però un’azione organica, roadmap
delineate e obiettivi precisi: “La
PA italiana – ha affermato Carlo Mochi Sismondi, Presidente di Forum
PA - che è stata tra le prime negli
anni ’90 a dare inizio ad una trasformazione digitale dei servizi, è rimasta però
fortemente indietro in termini della loro diffusione e fruibilità e,
spesso, non ha
usato il digitale per trasformare processi e modelli organizzativi.
Qui è la sfida e qui si orienterà lo sforzo di informazione, formazione e
confronto fra soggetti della PA. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono
il più potente strumento di cui i governi, aziende e soggetti del terzo settore
dispongono oggi per risolvere le grandi sfide mondiali delineate
dall’agenda 2030”. il digitale, rappresenta un
fondamentale acceleratore del processo di attuazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile, che potranno essere realizzati sia avvalendosi delle
tecnologie esistenti e già largamente diffuse a livello globale, sia
sfruttando, e in alcuni casi orientando, gli sviluppi futuri dell’innovazione
comunicativa tecnologica.
Fabrizio Giulimondi
Nessun commento:
Posta un commento