Il Senato della Repubblica ieri 22 dicembre 2017 ha approvato in via definitiva la proposta di legge (A.S. 2719) volta (o così è nelle intenzioni di coloro che hanno votato favorevolmente l’articolato) a rafforzare le tutele dei figli rimasti orfani di un genitore a seguito di un crimine domestico, ossia compiuto dal coniuge, o dall’altra parte dell’unione civile, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima, in vinculis a seguito di condanna penale (e, per siffatta ragione, qualificabili “doppiamente orfani”, in quanto un genitore è morto mentre l’altro è in prigione in esecuzione di misura cautelare custodiale o di sentenza di condanna passata in giudicato).
Il campo
d'applicazione delle nuove tutele
Il provvedimento riconosce tutele processuali ed
economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti
della vittima di un omicidio commesso da:
- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile
convivenza con la vittima.
La modifica
delle aggravanti dell'omicidio
Il provvedimento modifica il codice penale
intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui
all'art. 577 c.p.
Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio
(omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per
l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento
aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando
l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima
del reato di omicidio è:
- il coniuge, anche legalmente separato;
- l'altra parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con
esso stabilmente convivente.
Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena
per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione
civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del
legame personale.
Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30
anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della
cessata unione civile.
Le nuove
tutele
Dal punto di vista processuale, la proposta di legge
intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei
figli della vittima, modificando il testo unico sulle spese di giustizia, per
consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere
dai limiti di reddito.
Mantenendo l'attenzione verso il procedimento penale,
e dunque alla fase che precede l'accertamento definitivo della
responsabilità penale dell'autore del reato, la proposta di legge intende
rafforzare la tutela dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento
del danno. A tal fine, il provvedimento modifica l'art. 316 del codice di
procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo,
stabilendo l'obbligo per il pubblico ministero che procede per omicidio
del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione civile
(anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione
affettiva o stabile convivenza:
- di verificare la presenza di figli della vittima
(minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);
- di richiedere il sequestro conservativo dei
beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto
al risarcimento dei figli della vittima.
La tutela degli orfani di crimini domestici viene
perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale,
la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito
dalle vittime del reato.La provvisionale è infatti una somma di denaro
liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata, come anticipo
sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Accade, infatti, in
base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i
figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si
accompagna solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga
la parte civile ad avviare una nuova causa civile per ottenere la liquidazione
del danno.
La proposta di legge prevede che, quando si procede
per omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), della parte dell'unione
civile (anche se l'unione è cessata) o della persona che sia o sia stata legata
all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, e le prove acquisite
nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in
presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il
giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo
della stessa - deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari
almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile.
Se già ci sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo
si converte in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti
della provvisionale concessa.
Venendo agli aspetti esclusivamente economici,
la proposta di legge interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere con
la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna
per omicidio in ambito domestico. In particolare, è sospesa la chiamata
all'eredità dell'indagato per il delitto, anche tentato, di omicidio del
coniuge (anche legalmente separato) o di omicidio dell'altra parte di un'unione
civile (è qui omesso il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile
convivenza), fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di
proscioglimento e, sarà lo stesso giudice penale, in sede di condanna ovvero in
sede di patteggiamento della pena, a dover dichiarare l'indegnità a succedere, evitando
così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere
lo stesso risultato.
Viene rivista anche la disciplina che già attualmente
esclude dal diritto alla pensione di reversibilità l'autore
dell'omicidio del pensionato. Il provvedimento prevede, infatti, che il rinvio
a giudizio per omicidio volontario nei confronti del coniuge (anche
separato o divorziato) e dell'altra parte dell'unione civile (anche in tal caso
manca il riferimento alla relazione affettiva e alla stabile convivenza),
comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in
caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli
arretrati.
In caso di sospensione della
pensione di reversibilità sono destinatari, senza obbligo di
restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a
giudizio ovvero dell'indennità una tantum spettante alla persona
rinviata a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore, i figli
minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della
vittima. A favore degli stessi figli è disposto dal giudice il pagamento
di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato fino alla
sospensione a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di
reversibilità. Sarà il PM a dover comunicare all'istituto di previdenza i
nominativi dei soggetti cui imputare la pensione di reversibilità.
Ulteriori disposizioni della proposta di legge:
- demandano a Stato, regioni e autonomie locali il compito di promuovere
e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi
informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per
garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i
figli delle vittime di crimini domestici;
- prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito
domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita
e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica;
- modificano la disciplina dell'affidamento del minore
«temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» per prevedere che
il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del
genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o
divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona
legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando
la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al
terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli
o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.
La proposta di legge incrementa di 2 mln di euro annui
a decorrere dal 2017 la dotazione del Fondo di rotazione per le vittime
dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per
crimini domestici. In particolare, tale incremento è destinato
all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro
reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza
psicologica e sanitaria.
Ulteriori disposizioni del provvedimento riguardano:
- la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica per gli autori di una serie di delitti di
violenza domestica;
- la possibilità per i figli della vittima di modificare il proprio
cognome, se coincidente con quello del genitore condannato
definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.
CRITICITA’: Il testo è
a rischio di incostituzionalità visto che rileva più la “qualifica” dell’ autore del
crimine, il rapporti “affettivi” familiari o simil-familiari che lo legano al genitore
assassinato (parimenti al profilo del Tatertyp
riconosciuto nel diritto libero tedesco, da cui hanno attinto a piene mani
i giuristi nazionalsocialisti), che la tutela dell’orfano in sé e per sé considerato:
se il figlio perde entrambi i genitori in quanto uccisi da uno stalker, o a causa di omicidio stradale,
ovvero in ragione di altro delitto violento, l’orfano non è affatto tutelato, essendolo
soltanto se a perdere la vita sia uno
dei due genitori per mano del coniuge, anche legalmente separato, dell'altra
parte dell'unione civile e, infine, della persona legata all'omicida da stabile
relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.
Fabrizio Giulimondi
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