martedì 4 aprile 2017

“SANT’ANNA DI STAZZEMA. IL PROCESSO, LA STORIA, I DOCUMENTI” DI MARCO DE PAOLIS E PAOLO PEZZINO (VIELLA)


 
“Sant’Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti”, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino (Viella)
Lavoro attento, puntuale e puntiglioso, ottimamente corredato di documentazione giudiziaria e processuale e corposamente annotato con richiami agli studi dei migliori storici esperti di quell’epoca, intercetta due piani di ricerca: quello storico e quello processual - giudiziario.
I fatti sono sottoposti a due lenti di ingrandimento: quella del giuristi (De Paolis) e quella dello storico (Paolo Pezzimo). Due intelletti che accentrano la propria azione sul medesimo fatto e su quanto avvenuto negli anni successivi. Bello il tocco di umanità che viene messo in luce in mezzo a tanta barbarie ad opera proprio di uno di quei barbari: fra di loro ve n’era qualcheduno in cui ancora germogliava un labile segno di umanità quando qualche ufficiale bloccò operazioni di eliminazione di massa o fece finta di sparare contro donne e bambini inermi.
Il 22 giugno 1944 a Sant’Anna di Stazzema diversi reparti tedeschi delle SS fecero un vero e proprio eccidio che vide, secondo le fonti storiche e la documentazione raccolta dalla magistratura militare che si occupò della vicenda, 363 morti brutalmente ammazzati, inclusi donne e bambini, finanche di soli 20 giorni.
La strage si affianca ad altre realizzate dai nazisti nella stessa zona, come in altre parti dell’Italia occupata. Lo scopo che muoveva questi massacri di popolazione civile inerme era far comprendere agli italiani che non dovevano prestare alcun aiuto ai partigiani ed ai disertori.
Le vicende storiche raccontate dettagliatamente nel saggio si intersecano fatalmente con quelle politico-istituzionali e processuali dei decenni successivi.
Punti essenziali sono:
si sono svolti tre procedimenti giudiziari: uno del comando alleato britannico, uno della magistratura italiana ordinaria per gli autori civili dei crimini, uno della magistratura italiana penale per gli autori militari germanici.
Su questo ultimo aspetto si basa parte del lavoro.
Sino al 1960 si indagò in mezzo a mille difficoltà.
Nel 1960 a seguito del decreto del Procuratore Generale militare si archiviò il procedimento si Sant’Anna di Stazzema e il fascicolo insieme ad altri 694 scomparve.
Nel 1994 furono ritrovati “misteriosamente” 695 fascicoli (incluso quello in parola) nei locali della Procura Generale militare di Roma: 34 anni persi!
Nel maggio del 2002 si avvia un nuovo procedimento penale militare con la richiesta di 14 rogatorie prevalentemente verso la Germania (alcune per l’Austria e per gli Stati Uniti).
Il 22 giugno 2005 si conclude finalmente con una sentenza di condanna di 10 SS, sentenza confermata in Corte di Appello militare e, infine, in Cassazione. Questa decisione è una pietra miliare della giurisprudenza militare in questo settore: sino ad allora erano passibili di sanzione penale solamente i vertici militari (ufficiali, etc); con questa sentenza anche un semplice soldato che abbia contribuito con il proprio operare alla causazione dell’evento criminoso è condannabile (per concorso nel compimento della condotta delittuosa e inescusabilità nella esecuzione di un ordine manifestamente criminoso)
Dei dieci condannati nessuno ha espiato la pena per ostacoli frapposti dalle Procure dello Stato di Stoccarda e Amburgo.
La memoria delle vittime ha visto un ristoro solo parziale dell’orrore subito: la magistratura militare italiana ha cercato di dare un minimo di risposta al desiderio di giustizia, ma la Germania ad essa non ha risposto frapponendo ostacoli di vario genere, di natura extra-processuale e di altro ordine.
Questo libro mette nero su bianco la caparbietà dell’Autore – che si è dipanato nei meandri di un momento storico estremamente delicato e complesso -  nella ricerca di quella giustizia le cui vittime del massacro ed i loro cari reclamavano da troppi decenni.

I Tribunali divengono luoghi dove la storia transita e il giudice non solo svolge il costituzionale ruolo di somministrare condanne ma anche di riparare, incominciando dall’oblio. Il rito processuale non è solo un insieme di fredde regole codicistiche ma consacra e dà voce alla memoria di coloro che sono sopravvissuti e che, testi in un processo divengono fatalmente testimoni di un ricordo incancellabile che i tribunali con le loro ritualità aiutano a mantenere e a tramandare. La parola data ad una persona che assume la veste di testimone è già essa stessa esercente una funzione riparatrice, perché è rinnovo di un ricordo, un ricordo che fa sì che quei morti trucidati non lo siano stati invano.
Fabrizio Giulimondi 

lunedì 3 aprile 2017

FABRIZIO GIULIMONDI: SCHEMA SINTETICO SULLA LEGITTIMA DIFESA

LEGITTIMA DIFESA (PREVISTA DALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE: art. 52 c.p.)

TESTO Art. 52 c.p.
I comma.  Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
II comma. Nei casi previsti dall’art 614 (Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a)  La propria o altrui incolumità:
b)  I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
III comma. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
[I commi II e III sono stati introdotti dalla legge n. 59 del 2006]
L’art. 52 c.p. è una scriminante di reato o causa di giustificazione.
Per “scriminante” si intende quel meccanismo che rende giustificabile e non punibile un fatto costituente di per se reato ma che viene giustificato sulla base di un bilanciamento dei beni tutelati (se attenti alla mia vita io posso privarti della vita …).

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIFESA LEGITTIMA … quando sussiste?

1) Necessità di difendere (cosa?); 2) Un diritto proprio o altrui (da cosa?); 3) Una offesa ingiusta (quando?); 4) Pericolo attuale (come?); 5) Proporzione difesa rispetto all’offesa.
1) la reazione è necessaria per salvare il diritto minacciato. Inevitabilità della reazione in concreto. Giurisprudenza parla di impossibilità di operare una scelta diversa;
2) Per diritto si fa riferimento a: diritti personali (vita, incolumità), diritti patrimoniali (proprietà), diritti morali (onore, riservatezza). [N.B. sempre proporzione … non posso uccidere per un insulto ovvero per salvare il mio televisore]
3) L’offesa è ingiusta ogni volta che l’azione non è autorizzata, imposta o giustificata dal diritto. L’offesa non è mai ingiusta se chi si trova in stato di pericolo è stato causa di detta situazione e quindi si è posto egli stesso in una situazioni illegittima. [ad esempio come dice la Giurisprudenza: “in caso di scontro armato liberamente accettato come strumento di risoluzione di una contesa personale, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà aggressiva nei confronti dell’altro e conseguentemente, versando in una situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non ha il carattere dell’inevitabilità, non può invocare, a propria giustificazione, la necessità della difesa”.]
4) Il pericolo deve essere attuale nel senso di imminente e concreto non può essere futuro o ipotetico deve dunque sussistere nel preciso istante in cui vi è la reazione. 
5) La Proporzione è un bilanciamento di interessi tutelati e non ha nulla a che vedere con i mezzi utilizzati non si parla di uguaglianza di mezzi, la proporzione è relativa al diritto che si deve tutelare. (E’ assolutamente erroneo sostenere che se vengo minacciato con un coltello mi difendo con un coltello, se vengo minacciato con un bastone mi difendo con un bastone … la proporzione è nel bene che si tutela ovvero se io vengo minacciato di morte da chi è in grado di uccidermi a mani nude nulla vieta di reagire, in presenza dei presupposti, con una pistola o altra arma da fuco).

DIFESA LEGITTIMA E DOMICILIO AR 52 COMMA 2

La norma come modificata voleva estendere e presumere il concetto di sussistenza della proporzione nei casi di cui all’art 614 c.p. (violazione di domicilio).
Tale intento normativo è stato in parte attenuato da un’interpretazione Giurisprudenziale restrittiva che di fatto ha ricondotto la difesa legittima comunque ai casi in cui vi siano precisi requisiti in relazione all’aggressione di beni rilevanti.
La giurisprudenza sostiene:   
“In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge del 2006 hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità” (Cassazione Penale del 27 maggio 2010 n. 23221)

In breve:
·       anche laddove vi sia violazione di domicilio perché la difesa con uso delle armi possa dirsi legittima occorre:
a)  Che l’aggressore benché ancora dentro i luoghi di domicilio o esercizio commerciale non sia in fuga
b)  Che l’aggressore sia in grado di ledere ai beni personali e possibilmente armato
c)  Se vi sono alterative valide quali sottrarsi all’aggressione queste devo essere privilegiate
 Attenzione art 52 c.p. II comma specifica che le armi devono essere legittimamente detenute quindi si escludo armi clandestine quali quelle con matricole abrase.

IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMA DIFESA

DIFESA LEGITTIMA PUTATIVA:
Il codice penale prevede all’art 59 che se reagisco ritenendo sussistente la legittima difesa il comportamento non è punibile ( ad esempio viene inscenata una rapina da amici ed io ritengo che sia reale, mi viene puntata una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed io ritengo che sia vera, o ancora un soggetto si introduce in casa di notte tenendo la mano in tasca come a riprodurre una pistola…) insomma tutti quei casi in cui le circostanze oggettive facciano pensare anche se erroneamente che vi siano i presupposti per agire in stato di legittima difesa. Tutto ciò in assenza di COLPA.

ECCESSO COLPOSO:
L’art 55 del codice penale sanziona la condotta di chi all’atto di agire per legittima difesa (e non solo) ecceda colposamente nella propria reazione fuoriuscendo dai limiti consentiti e quindi andando oltre ciò che è consentito.
Se io vengo minacciato di lesioni e reagisco uccidendo l’aggressore quindi travalicando i limiti della legittima difesa, in relazione alla proporzionalità, sarò chiamato a rispondere del reato a titolo di colpa.
Il problema è l’individuazione del limite oltre il quale non è più consentita la mia reazione.   


domenica 2 aprile 2017

SAN PAPA GIOVANNI PAOLO II: "CI ALZEREMO IN PIEDI OGNI VOLTA CHE LA FAMIGLIA E' MINACCIATA" (2 APRILE 2005 - 2 APRILE 2017)

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"LE NOSTRE ANIME DI NOTTE" DI KENT HARUF


E’ postuma l’ultima opera del grande romanziere statunitense Kent Haruf “Le nostre anime di notte” (NNE). Stava per accingersi a morire e Haruf aveva necessità di dare il suo “Addio” alla cittadina di Holt ed ai suoi abitanti della working e medium class. Il testo è pubblicato senza correzioni, così come partorito dall’Autore, ed è evocata dalla narrazione stessa la necessità di sbrigarsi, di fare in fretta, perché il tempo sta finendo. Il “Non c’è più tempo” è nei dialoghi dei protagonisti e nei silenzi, nelle pause, nel “non detto” del romanzo. Il tempo ed il suo cinico e feroce trascorrere è l’”in sé” del libro, la sua vera trama.

Lo stile è morbido e caldo come un piumone nelle notti gelide invernali.

L’intimità è il core del romanzo e la prova il lettore durante le chiacchierate notturne fra Louis e Addie mentre stanno al letto e fuori si sente il tintinnio delle gocce di pioggia, o nelle cene in campeggio intorno al fuoco all’aperto. Non vi impressionate, cari lettori, se avvertirete il tempore della legna che arde.

I sentimenti sono semplici quanto autentici e creano famiglia, senso di appartenenza e comunità.

Holt è un luogo dell’anima, oltre il tempo e lo spazio, come Hora nelle opere di Carmine Abate.

Ad Holt chi l’ha conosciuta vuole tornarci, chi non l’ha ancora incontrata vuole entrarvi.

Il tocco lieve di Haruf rende sopportabile il trauma di una morte terribile ed improvvisa, come dell’abbandono di un ragazzino da parte della madre.

I romanzi di Kent Haruf sono carezze in ambientazioni bucoliche che scrutano bonariamente la vita quotidiana di persone che, senza accorgersene, divengono eroi nella loro anti-eroicità.

“Le nostre anime di notte” pone l’ultima pietra sulla elegia alla cittadina di Holt su cui era stata costruita la “Trilogia della Pianura” (“Canto della pianura”, “Crepuscolo” e “Benedizione”), e la lontananza si fa ricordo e poi già nostalgia.

 "Adoro questa cosa. E’ meglio di quel che speravo. E’ una specie di mistero. Mi piace per il senso di amicizia. Mi piace il tempo che passiamo insieme. Starcene qui al buio di notte. Parlare. Sentirti respirare accanto a me se mi sveglio. […] Amo questo mondo fisico. Amo questa vita insieme a te. E il vento e la campagna. Il cortile, la ghiaia sul vialetto. L’erba. Le notti fresche. Stare a letto al buio e parlare con te. […] Quando lui andava da lei, continuavano a passare le notti abbracciati, ma era più che altro abitudine e malinconia e presagio di solitudine e scoramento, come se cercassero di fare scorta di quei momenti insieme in previsione di ciò che sarebbe successo”.

Fabrizio Giulimondi

venerdì 24 marzo 2017

"VIOLENZA ASSISTITA E MINORI" DI FABRIZIO GIULIMONDI

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·        LA VIOLENZA INTRA-FAMILIARE

Il tema della violenza intra-familiare vede il coinvolgimento di varie categorie professionali, tra cui magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali e appartenenti alle Forze di Polizia, specie nelle fasi immediatamente successive all'evento traumatico e di ascolto della vittima e dell'autore di reato. In questo senso è necessario creare una rete di conoscenza ed interventi che veda la sinergia tra gli operatori nell'approccio di questo fenomeno, sia per quanto riguarda la prevenzione che l'aspetto della cura e trattamento.
Il rapporto ISTAT del 2015 sul fenomeno della violenza contro le donne ci fornisce alcuni importanti risultati:
- Il 31,5 % delle donne è stata vittima di violenza sessuale o fisica;
- In Italia ben 6 milioni 788 mila donne hanno subito almeno un caso di violenza;
- La violenza contro le donne si scatena quasi sempre dentro le mura domestiche.
L'autore è:
- nel 5.2 % dei casi il partner attuale (marito – convivente);
- nel 18,9 % l'ex.


L'autore della violenza è un uomo:
-      nel 61 % dei casi tra i 35 e i 54 anni;
- Un impiegato nel 21 % dei casi;
- Una persona istruita (il 46 % ha la licenza media superiore; il 19 % la laurea);
- Non fa uso in genere di droghe e/o alcol.

La vittima di violenza è per la maggior parte dei casi:
- una donna di età compresa tra i 35 e i 54 anni;
- ha un titolo di studio piuttosto elevato (licenza media superiore nel 53 % e la laurea nel 22 %).

Possiamo affermare che la violenza intra-familiare è quasi sempre violenza di genere, che si espande alla “violenza assistita”, ossia alla visione da parte del minore presente di violenze fisiche e psicologiche fra il padre  e la madre, violenze che, talvolta, lo coinvolgono direttamente nel fare da scudo al genitore maltrattato.






·        DEFINIZIONE DI VIOLENZA

Le forme specifiche di violenza contro le donne sono:

- Maltrattamento fisico;
- Maltrattamento psicologico;
- Maltrattamento economico;
- Violenza sessuale;
- Violenza psicologica;
- Stalking.

·        IL MALTRATTAMENTO FISICO
Si intende una serie di atti posti in essere, o anche solo intimati, lesivi dell'integrità fisica della donna. Per esempio:
- essere spinto;
- essere strattonato;
- essere afferrato;
- essere colpito con un oggetto;
- essere schiaffeggiato;
- essere soffocato;
- essere ustionato;
- essere minacciato con armi;
- rompere oggetti al fine di minacciare.
Nella vittima tali comportamenti subiti possono indurre l'insorgenza di disturbi somatici, del sonno e a vari altri traumi.

·        MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO
Si intende qualsiasi comportamento che lede la dignità della persona; una serie di strategie adottate al fine di esercitare il proprio controllo e potere. Per esempio:
- Convincere la vittima di essere priva di valore e capacità;
- Renderla insicura, fragile;
- Renderla bisognosa di una guida per qualsiasi cosa.

MALTRATTAMENTO ECONOMICO
Si intende qualsiasi comportamento avente come obiettivo il controllo e la limitazione dell'indipendenza economica della donna. Per esempio:
- Impedirle di conoscere il reddito familiare;
- Sminuire il suo lavoro o addirittura portarla al licenziamento;
- Non pagare l'assegno familiare in caso di separazione.

L'uomo maltrattante esercita il suo potere creando così una dipendenza affinché la vittima non lo abbandoni e possa, di conseguenza, riconoscerlo come unica fonte di sostegno economico.

·        VIOLENZA SESSUALE
Si intende qualsiasi comportamento sessuale cui deve sottomettersi la vittima contro la propria volontà. Per esempio:
- Costringere a rapporti sessuali;
- Stupro;
- Tentato stupro;
- Molestare sessualmente;
- Rapporti sessuali con terzi;
- Attività sessuali non desiderati e/o umilianti.
Tale violenza provoca nella vittima ansia e depressione e gravi danni alla personalità.

·        STALKING
Si intende una serie di comportamenti vessatori protratti nel tempo, aventi come obiettivo il controllo della vittima determinando in essa un costante stato di tensione e di riduzione dell'autostima. Per esempio:
- Pedinamenti;
- Telefonate continue;
- Incursioni sul posto di lavoro o in luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
- Persecuzioni, minacce, anche di morte.

·        CICLO DELLA VIOLENZA
Possiamo affermare che la violenza intra-familiare si sviluppa in modo graduale secondo un ciclo che vede, inizialmente, l'esercizio da parte dell’autore di violenza psicologica al fine di rendere insicura la vittima e, solo in un secondo momento, il passaggio all'atto fisico violento vero e proprio, quando si è oramai certi di poter infierire sulla vittima senza che essa possa difendersi.
A questa fase fa seguito un periodo di scuse e pentimento (c.d. “luna di miele”): la vittima sente che il proprio “partner” si è riavvicinato emotivamente, che è innamorato di lei e che la riconciliazione è più forte di qualsiasi violenza subìta.
La vittima nega a se stessa i maltrattamenti subìti, attribuendo a quei comportamenti una fittizia connotazione amorosa, che la porta a riavvicinarsi, purtroppo in maniera illusoria, al “partner-carnefice”.
Nel corso del tempo la violenza riprende: il violento minimizza l'azione, tende a colpevolizzare la vittima attribuendole la responsabilità dell'azione violenta, facendola sentire sempre più colpevole ed incapace di reagire. Avviene, in tale stregua, un'inversione dei ruoli e di responsabilità: la vittima non si percepisce più come tale ma come colei che ha cagionato la violenza stessa. Da qui la resistenza a denunciare e a chiedere aiuto, anche psicologico.





·        LA PERSONALITA' DELL'AGGRESSORE

L'uomo violento non ha un identikit ben definito ed univoco. Può appartenere a qualsiasi condizione sociale, economica, culturale, può avere qualsiasi età, etnia e condizione psicopatologica.


·        PERCHE' LA DONNA NON REAGISCE

Spesso la vittima non riesce a chiedere aiuto, a denunciare e a reagire alla violenza subìta per molteplici cause:
- Paura delle reazioni del partner;
- Paura di non essere creduta e/o sostenuta;
- Mancanza di risorse materiali;
- Senso di isolamento sociale e familiare;
- Colpevolizzazione da parte della famiglia, istituzioni, conoscenti;
- Sfiducia nella esistenza di un'alternativa;
- Tenere unita la famiglia;
- Minimizzare gli eventi.
Fermare il maltrattamento e la violenza di genere è molto difficile. Alcune donne riescono ad intraprendere un percorso che le porta alla separazione e pertanto alla denuncia, altre arrivano a separarsi dopo essere sfuggite ad un attacco violento del partner, altre non riescono a svincolarsi continuando a subire il ciclo della violenza di cui sopra.

·        LA VIOLENZA ASSISTITA
La violenza intra-familiare spesso vede coinvolti i figli minori che si trovano ad assistere alle scene di violenza ed a fare da scudo per difendere il genitore maltrattato.
Per violenza assistita si intende, infatti, qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su altre figure di riferimento ai danni dei minori; di tale violenza il bambino vive l'esperienza direttamente e indirettamente, quando è a conoscenza della violenza percependone gli effetti; di tale violenza il bambino fa esperienza diretta percependone gli effetti nel vederla, nel sentire i rumori delle percosse e degli oggetti lanciati che si infrangono, le grida, gli insulti e le minacce; anche il constatare le conseguenze visibile della violenza (per esempio,  vedere gli oggetti distrutti), provoca  uno stato d’animo di dolore e  paura,  disperazione,  angoscia e  stato di perenne terrore.
Le conseguenze della violenza assistita prodotte sul minore sono:
- L'abitudine di vivere in un contesto violento, tendendo a porre in essere a proprio volta comportamenti altrettanto violenti;
- Percezione errata che i comportamenti violenti siano “normali”;
- Tendenza a interiorizzare i modelli genitoriali e a identificarsi col genitore maltrattante;
- Tendenza a difendere il genitore maltrattante;
- “Imparare” che la donna è vittima e che l'uomo è legittimato all'uso della forza.

Gli effetti della violenza assistita a lungo termine sono:
- Depressione;
- Ansia;
- Bassa autostima;
- Dipendenze e abuso di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti;
- Distacco emotivo;
- Aggressività;
- Passività;
- Difficoltà di autoprotezione con tendenza a vittimizzati.

Sempre nel Rapporto ISTAT 2015 v’è un focus in merito all’eventuale presenza dei figli in occasione di episodi di violenza subiti dalla madre: i figli che assistono alla violenza in casa hanno una probabilità maggiore di essere a loro colta autori di violenza. Per questo motivo è molto preoccupante l’aumento del numero di violenze domestiche a cui i figli sono esposti: la quota è salita al 65,2% rispetto al 60,3% del 2006.



·         
·        ASPETTI GIURIDICI

Il 19 giugno 2013 è stata ratificata in Italia la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (c.d. “Convenzione di Istanbul), che prevede che siano garantiti protezione e supporto ai bambini “testimoni di violenza domestica”, propone l’introduzione di circostanze aggravanti nel caso in cui il reato sia stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino e il ricorso, se necessario, a misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti coinvolti in episodi di violenza domestica.
·        Nell’ordinamento giuridico italiano al fenomeno della violenza assistita non corrisponde una fattispecie specifica ed autonoma di reato, nella quale venga identificato il minore quale persona offesa per i reati che si compiono in sua presenza verso altri componenti del nucleo familiare. Tale vuoto normativo viene colmato riconducendo i singoli comportamenti nei quali si concretizza la violenza assistita alle fattispecie di reato esistenti, qualora ne ricorrano i presupposti. Il riferimento è in particolare al reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dal codice penale dell’articolo 572.
·        L’art. 572 c.p. disciplina il reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” e prevede che: “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni . Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.

·        Giurisprudenza: recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 4332 del 29 gennaio 2015
Nella motivazione della sentenza si richiama l’orientamento per il quale integrano il delitto di cui all'art. 572 c.p. non solo fatti commissivi, sistematicamente lesivi della personalità della persona offesa, ma anche quelle condotte omissive connotate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della "persona debole" da tutelare.
Da ciò ne discende che nel raggio di offensività del delitto di maltrattamenti possano ben essere attratte le posizioni passive dei figli minori che diventino “sistematici spettatori obbligati” delle manifestazioni di violenza, anche psicologica, di un coniuge nei confronti dell'altro coniuge. Le ripercussioni sui minori devono essere il frutto “di una deliberata e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insopprimibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in violazione dell'art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale”.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, affinché sia integrata la fattispecie di violenza assistita dei minori da sussumersi nel reato di cui all’art. 572 c.p. sono necessari:
·         la reiterazione e la persistenza nel tempo degli episodi;
·         la sussistenza dell’elemento soggettivo da parte dell’agente come sopra descritto.

·        Un altro fronte sul quale si sta rafforzando la rete di protezione a favore delle vittime di violenza domestica è offerto dalla proposta di legge, recentemente approvata dall’Aula della  Camera dei deputati (e che adesso passa al Senato), che amplia le tutele a favore dei figli minorenni, infra-ventiseienni o non autosufficienti della vittima di uxoricidio (c.d. “doppiamente orfani”) con l’accesso al gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito e il riconoscimento di una provvisionale obbligatoria sui danni. 


·        CONCLUSIONI
E’ necessario diffondere una “cultura della separazione” come atto di prevenzione e cura della violenza intra-familiare, oltre che intervenire con il maltrattante, con la vittima e i figli minori che assistono alla violenza e al conflitto. E' fondamentale interrompere il ciclo della violenza e la trasmissione di modelli comportamentali aggressivi alle generazioni successive.

Fabrizio Giulimondi