LEGITTIMA DIFESA (PREVISTA DALL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE: art. 52 c.p.)
TESTO Art. 52 c.p.
I
comma. Non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità
di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale
di una offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia proporzionata
all’offesa.
II
comma. Nei casi previsti dall’art 614 (Violazione di domicilio), primo e
secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati
usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) La
propria o altrui incolumità:
b) I beni
propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
III
comma. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui
il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
[I
commi II e III sono stati introdotti dalla legge n. 59 del 2006]
L’art. 52 c.p. è una scriminante di reato
o causa di giustificazione.
Per “scriminante”
si intende quel meccanismo che rende giustificabile e non punibile un fatto
costituente di per se reato ma che viene giustificato sulla base di un bilanciamento
dei beni tutelati (se attenti alla mia vita io posso privarti della vita …).
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DIFESA LEGITTIMA
… quando sussiste?
1) Necessità di difendere
(cosa?); 2) Un diritto proprio o altrui (da cosa?); 3) Una offesa ingiusta (quando?);
4) Pericolo attuale (come?); 5) Proporzione
difesa rispetto all’offesa.
1) la
reazione è necessaria per salvare il diritto minacciato. Inevitabilità della
reazione in concreto. Giurisprudenza parla di impossibilità di operare una
scelta diversa;
2) Per
diritto si fa riferimento a: diritti personali (vita, incolumità), diritti
patrimoniali (proprietà), diritti morali (onore, riservatezza). [N.B. sempre
proporzione … non posso uccidere per un insulto ovvero per salvare il mio
televisore]
3) L’offesa
è ingiusta ogni volta che l’azione non è autorizzata, imposta o giustificata
dal diritto. L’offesa non è mai ingiusta se chi si trova in stato di pericolo è
stato causa di detta situazione e quindi si è posto egli stesso in una
situazioni illegittima. [ad esempio come dice la Giurisprudenza: “in caso di
scontro armato liberamente accettato come strumento di risoluzione di una
contesa personale, ciascuno dei partecipanti risulta animato da volontà
aggressiva nei confronti dell’altro e conseguentemente, versando in una
situazione di pericolo che ha contribuito a determinare e che non ha il
carattere dell’inevitabilità, non può invocare, a propria giustificazione, la
necessità della difesa”.]
4) Il
pericolo deve essere attuale nel senso di imminente
e concreto non può essere futuro o ipotetico deve dunque sussistere nel
preciso istante in cui vi è la reazione.
5) La
Proporzione è un bilanciamento di interessi tutelati e non ha nulla a che
vedere con i mezzi utilizzati non si
parla di uguaglianza di mezzi, la proporzione è relativa al diritto che si deve
tutelare. (E’ assolutamente erroneo sostenere che se vengo minacciato con
un coltello mi difendo con un coltello, se vengo minacciato con un bastone mi
difendo con un bastone … la proporzione è nel bene che si tutela ovvero se io
vengo minacciato di morte da chi è in grado di uccidermi a mani nude nulla
vieta di reagire, in presenza dei presupposti, con una pistola o altra arma da
fuco).
DIFESA LEGITTIMA E DOMICILIO
AR 52 COMMA 2
La
norma come modificata voleva estendere e presumere il concetto di sussistenza
della proporzione nei casi di cui all’art 614 c.p. (violazione di domicilio).
Tale
intento normativo è stato in parte attenuato da un’interpretazione
Giurisprudenziale restrittiva che di fatto ha ricondotto la difesa legittima
comunque ai casi in cui vi siano precisi requisiti in relazione all’aggressione
di beni rilevanti.
La
giurisprudenza sostiene:
“In
tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla legge del 2006 hanno
riguardato solo il concetto di proporzionalità, al dichiarato scopo di
rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad
esso equiparato, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e
della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria o
dell’altrui incolumità” (Cassazione Penale del 27 maggio 2010 n. 23221)
In
breve:
· anche
laddove vi sia violazione di domicilio perché la difesa con uso delle armi
possa dirsi legittima occorre:
a) Che
l’aggressore benché ancora dentro i luoghi di domicilio o esercizio commerciale
non sia in fuga
b) Che
l’aggressore sia in grado di ledere ai beni personali e possibilmente armato
c) Se vi
sono alterative valide quali sottrarsi all’aggressione queste devo essere
privilegiate
Attenzione art 52 c.p. II comma specifica che
le armi devono essere legittimamente detenute quindi si escludo armi
clandestine quali quelle con matricole abrase.
IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMA DIFESA
DIFESA LEGITTIMA PUTATIVA:
Il
codice penale prevede all’art 59 che se reagisco ritenendo sussistente la
legittima difesa il comportamento non è punibile ( ad esempio viene inscenata
una rapina da amici ed io ritengo che sia reale, mi viene puntata una pistola
giocattolo priva del tappo rosso ed io ritengo che sia vera, o ancora un
soggetto si introduce in casa di notte tenendo la mano in tasca come a
riprodurre una pistola…) insomma tutti quei casi in cui le circostanze
oggettive facciano pensare anche se erroneamente che vi siano i presupposti per
agire in stato di legittima difesa. Tutto ciò in assenza di COLPA.
ECCESSO COLPOSO:
L’art
55 del codice penale sanziona la condotta di chi all’atto di agire per
legittima difesa (e non solo) ecceda colposamente nella propria reazione
fuoriuscendo dai limiti consentiti e quindi andando oltre ciò che è consentito.
Se io
vengo minacciato di lesioni e reagisco uccidendo l’aggressore quindi
travalicando i limiti della legittima difesa, in relazione alla proporzionalità,
sarò chiamato a rispondere del reato a titolo di colpa.
Il
problema è l’individuazione del limite oltre il quale non è più consentita la
mia reazione.
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