· Omicidio colposo stradale (nuova
normativa)
La legge n. 41 del 23 marzo 2016 ("Introduzione
del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,
nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274") ha affrontato penalmente il problema della guida sotto
effetto di droghe o alcol, introducendo i reati di omicidio
colposo stradale e di lesione personale colposa stradale per guida in
stato di ebbrezza. La sua
regolamentazione, più nel dettaglio, è contenuta nel nuovo articolo 589 bis c.p.,
il quale prevede tre diverse ipotesi delittuose tutte riconducibili
all'omicidio stradale ma di diversa gravità, alle quali corrispondono tre
diversi trattamenti sanzionatori. L'omicidio stradale non è altro che una
particolare fattispecie di omicidio colposo che si verifica ogni qualvolta
venga posta in essere una delle condotte precisamente individuate dall'art. 589 bis c.p.,
che si sostanziano in violazioni di alcune norme che disciplinano la
circolazione stradale.
· Le tre fattispecie di omicidio stradale
colposo
Come
già accennato, tale norma prevede tre varianti dell'autonomo reato di omicidio
stradale colposo, assoggettate a tre diversi regimi sanzionatori.
1) In
generale, l'articolo 589 bis c.p.
punisce chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della
violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena, in
questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa
già prevista dall'articolo 589 c.p. (FATTISPECIE GENERALE).
2)
Diverso è il caso in cui la morte di una persona sia causata per colpa da
chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Con riferimento a tale fattispecie, l'articolo 589 bis c.p. prevede, infatti, un'ipotesi
sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni
(PIU’ GRAVE).
3)
L'ultima ipotesi sanzionatoria contemplata dall'articolo 589 bis c.p.si verifica invece nel caso in
cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un
veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un
tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.
In tal caso, infatti, la pena è quella della reclusione da cinque a
dieci anni (MENO GRAVE)
· Aggravante a efficacia comune
La
norma che disciplina in generale l'omicidio stradale prevede anche una
circostanza aggravante a efficacia comune, il cui verificarsi comporta un
aumento delle pene previste per le tre ipotesi sopra individuate. Tale
aggravante, più nel dettaglio, è identificata con il caso in cui l'omicidio
stradale sia derivato dalla condotta di una persona sprovvista di patente di
guida o la cui patente sia stata sospesa o revocata. Essa è inoltre
identificata con il caso in cui il veicolo a motore con il quale è compiuto il
fatto sia di proprietà del conducente e sia sprovvisto di assicurazione
obbligatoria.
· Fuga del conducente
Un'ulteriore
circostanza aggravante, questa volta a efficacia speciale, è prevista poi dal
successivo articolo 589 ter c.p.,
anch'esso introdotto con la legge numero 41/2016. Tale norma, infatti, prevede
che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e comunque non sia inferiore
a cinque anni nel caso in cui il conducente che abbia cagionato un omicidio
stradale si sia dato alla fuga.
· Il concorso di colpa della vittima
In
altri casi, invece, la pena prevista per l'omicidio stradale è diminuita: si
tratta, nel dettaglio dei casi di concorso di colpa della vittima.
· Obbligo di arresto in flagranza
Per l'omicidio colposo stradale, peraltro,
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, seppure solo in
determinati casi, ovverosia quelli che la legge punisce con la
reclusione da otto a dodici anni. Negli altri casi l'arresto è facoltativo.
· Pluralità di vittime: l'omicidio stradale plurimo
Nel
regolamentare il reato di omicidio stradale il legislatore non ha omesso,
infine, di prendere in esame il caso in cui la condotta di guida veda coinvolte
più vittime. Più in particolare il riferimento va non solo al caso in cui il
conducente abbia cagionato la morte di più persone, ma anche al caso in cui
egli abbia cagionato la morte di una o più persone e lesioni a una o più
persone.
In
tali ipotesi la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata
fino al triplo. In ogni caso, la sanzione può arrivare fino a massimo diciotto
anni di carcere.
· Sospensione e revoca della patente
Le
conseguenze del reato di omicidio stradale ricadono anche sulla patente di
guida.
Infatti,
mentre il giudizio è in corso, è possibile che il Prefetto disponga la
sospensione provvisoria della patente per una durata massima di cinque anni,
prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva. Fa eccezione il
caso di omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione è possibile ma
per massimo tre anni e senza possibilità di proroga.
In
altri casi, invece, è prevista la revoca automatica della patente: si tratta
delle ipotesi di condanna o di patteggiamento anche condizionale.
Il
documento di guida può essere recuperato solo dopo che siano decorsi 15 anni
(che divengono 5 laddove non si tratti di omicidio ma di lesioni).
Tale
termine è raddoppiato e arriva a 30 anni se il conducente che ha cagionato
l'omicidio stradale si è dato alla fuga.
· Raddoppio della prescrizione
L'introduzione
del reato particolare di omicidio stradale ha comportato, poi, la modifica del
sesto comma dell'art. 157 c.p., con conseguente raddoppio dei termini di
prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di
ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti oltre che in caso di omicidio e lesioni
personali colposi plurimi.
· Lesioni colpose stradali
Resta
da dire che la legge n. 41/2016 ha operato una stretta anche sulle lesioni
stradali, riscrivendo il testo dell'articolo 590 bis c.p. si prevedono tre diversi regimi sanzionatori
riconducibili alle medesime fattispecie contemplate dall'articolo 589 bis per l'omicidio colposo.
1) Nel
dettaglio, l'ipotesi generale sanzionata con la reclusione da due a sette anni
in caso di omicidio, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le
lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (FATTISPECIE GENERALE).
2) Le
ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in
caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (per
chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato
con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di di alterazione
psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope –
PIU’ GRAVE)
3)
Infine, laddove l'articolo 589 bis
stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l'omicidio,
l'articolo 590 bis stabilisce la
reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a
quattro anni per le lesioni gravissime (per chi si pone alla guida di un
veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un
tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l – MENO GRAVE)
Le
circostanze aggravanti (anche speciali) ed attenuanti previste per le lesioni
stradali sono le medesime previste per l'omicidio stradale, con l'unica
peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena (aumentata sino al triplo)
non può superare gli anni sette.
· Dati provvisori Polstrada
660
incidenti con lesioni gravi o gravissime. Dal 25 marzo 2016 al 12 marzo 2017,
sono stati 356 gli incidenti mortali con denuncia per omicidio stradale, 170
dei quali con morte di più persone. Sono stati 660, invece, i sinistri con
lesioni gravi o gravissime, ai sensi dell’articolo 590 bis c.p., come
modificato dalla legge 41/2016, di cui 147 con lesioni a più persone. In
totale, sono state arrestate in flagranza di reato 17 persone e quattro sono
state sottoposte a fermo di polizia giudiziaria. Le altre sono state denunciate
a piede libero.
Nel
dettaglio, la regione in cui si sono verificati più incidenti con la morte di
una persona sono il Piemonte e la Valle d’Aosta (49), la Lombardia (45), e il
Lazio (40). In coda alla graduatoria, Umbria e Sardegna (5) e Liguria (4).
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